Il subagente “intasca” la polizza: risponde l’assicurazione

Poiché non vi è dubbio che il subagente rientri tra i collaboratori dell’agente, ai sensi dell’art. 109, comma 2, lett. e del codice delle assicurazioni, il pagamento a questi effettuato si presume juris et de jure compiuto nelle mani dell’assicuratore.

E’ quanto emerso dalla ordinanza n. 12662/18 della Corte di Cassazione, depositata il 23 maggio. Il caso. Una compagnia di assicurazioni è stata convenuta in giudizio avanti al Giudice di Pace di Andria da una sua assicurata che lamentava di aver ricevuto, dopo aver esercitato il diritto di riscatto ante tempus della propria assicurazione sulla vita, una sola parte del capitale riscattato, chiedendo pertanto la condanna dell’assicuratrice al pagamento della differenza. La compagnia si è costituita sostenendo che la frazione di capitale in contestazione non era dovuto all’attrice, non essendole mai stato corrisposto il relativo premio in subordine chiedeva di essere garantita dal proprio agente, al quale ascriveva di avere ricevuto il premio pagato dalla contraente. L’agente, a sua volta, si è costituito chiedendo di essere garantito dal proprio subagente. All’esito del giudizio, il Giudice di Pace ha accolto le domande dell’attrice, respingendo invece la domanda di garanzia svolta dall’agente nei confronti del subagente e tale decisione è stata confermata dal Tribunale, in funzione di giudice dell’appello. Secondo i Giudici della fase di merito era stato infatti accertato che il premio era stato pagato dall’attrice al subagente e che se il subagente non l’aveva versato alla compagnia, quest’ultima era comunque tenuta a risponderne verso l’assicurato, in virtù del principio dell’appartenenza. La catena assicurativa. La compagnia soccombente ha impugnato la sentenza di appello deducendo, per quanto qui di interesse, di non essere in alcun modo legata all’operato del subagente, ma solo a quello dell’agente, non potendo quindi essere chiamata a rispondere dell’illegittimo operato del primo. Gli Ermellini hanno rigettato il ricorso sul presupposto che, secondo quanto stabilito dall’art. 118, codice delle assicurazioni, il pagamento del premio eseguito in buona fede dall’intermediario o ai suoi collaboratori si considera effettuato direttamente all’impresa di assicurazione . E poiché non vi è dubbio che il subagente rientri tra i collaboratori dell’agente, ai sensi dell’art. 109, comma 2, lett. e , codice delle assicurazioni, il pagamento a questi effettuato si presume juris et de jure compiuto nelle mani dell’assicuratore. Per tale ragione, e non trattandosi di una questione relativa alla responsabilità”, quanto piuttosto all’ imputabilità” di un pagamento, non rilevano le deduzioni svolte dalla compagnia di assicurazioni in tema di autonomia del rapporto di subagenzia rispetto al rapporto di intermediazione assicurativa.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile - 3, ordinanza 28 febbraio – 23 maggio 2018, n. 12662 Presidente Armano – Relatore Rossetti Fatti di causa 1. Nel 2010 S.M.A. convenne dinanzi al Giudice di pace di Andria la società AXA Assicurazioni s.p.a., esponendo - di avere stipulato con la società convenuta un contratto di assicurazione sulla vita - di avere esercitato il diritto di riscatto ovvero il recesso ante tempus dalla polizza - che, ricevuta la liquidazione del capitale assicurato, si avvide che il capitale riscattato non corrispondeva al capitale versato. Chiese pertanto la condanna della AXA al pagamento della differenza. 2. La AXA si difese sostenendo che la frazione di capitale in contestazione non era dovuta, perché il relativo premio non le era mai pervenuto. In subordine, chiese di essere garantita dal proprio agente, A.G. , al quale ascriveva di avere ricevuto il premio pagato dalla contraente, senza versarlo alla società. Anche A.G. si costituì, e oltre a chiedere il rigetto della domanda contro di lui proposta, chiamò in causa il proprio subagente, L.V. , al quale chiese di essere garantito in caso di accoglimento della domanda della AXA. 3. Con sentenza n. 723 del 2014 il Giudice di pace di Andria accolse la domanda principale e quella proposta dalla AXA nei confronti di A.G. rigettò invece la domanda proposta da quest’ultimo nei confronti di L.G. . 4. Il gravame della AXA avverso la suddetta sentenza venne rigettato dal Tribunale di Trani con sentenza 1.3.2016 n. 347. Il Tribunale a fondamento della propria decisione osservò che - il premio era stato regolarmente pagato ad un subagente - se il subagente che aveva materialmente incassato il premio non l’aveva versato all’assicuratore, quest’ultimo era comunque tenuto a risponderne verso l’assicurato, in virtù del principio dell’apparenza. 5. La sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione dalla AXA, con ricorso fondato su due motivi ed illustrato da memoria. Ha resistito S.M.A. con controricorso. Ragioni della decisione 1. Il primo motivo di ricorso. 1.1. Col primo motivo di ricorso la ricorrente sostiene che la sentenza impugnata sarebbe affetta da un vizio di violazione di legge, ai sensi dell’art. 360, n. 3, c.p.c È denunciata, in particolare, la violazione degli artt. 1745, 1903, 2049 c.c. 119 cod. ass Deduce che il Tribunale ha accertato in punto di fatto che il mancato versamento all’assicuratore dei premi versati dalla contraente era ascrivibile all’operato del subagente L.V. , legato da un rapporto di subagenzia all’agente A.G. , ma non legato da alcun rapporto alla AXA. Pertanto, non essendo il subagente legato da alcun rapporto con l’assicuratore, ma solo con l’agente, l’assicuratore non poteva essere tenuto a rispondere, ex art. 2049 c.c., dell’operato del subagente. 1.2. Il motivo è infondato, sebbene la motivazione adottata dal Tribunale debba essere corretta. Non è in contestazione che il versamento, da parte del contraente, del premio che si assume mai pervenuto all’assicuratore oggetto del contendere avvenne nel 2008 cfr. il ricorso, p. 3 . Nel 2008 era già in vigore l’art. 118 cod. ass. d. lgs. 7.9.2005 n. 209 , il quale stabilisce che il pagamento del premio eseguito in buona fede all’intermediario o ai suoi collaboratori si considera effettuato direttamente all’impresa di assicurazione . E poiché non v’è dubbio che il subagente rientri tra i collaboratori dell’agente art. 109, comma 2, lettera e , cod. ass. , il pagamento a questi effettuato si presume juris et de jure compiuto nelle mani dell’assicuratore. La decisione del Tribunale fu dunque, su questo punto, confotine a diritto, sebbene debba esserne corretta la motivazione nel caso di specie infatti era superfluo il richiamo all’art. 2049 c.c., e superfluo l’accertamento dei presupposti per l’applicabilità di tale norma, giacché non si poneva un problema di responsabilità dell’assicuratore per il fatto altrui , ma un problema di imputabilità del pagamento problema, come s’è detto, direttamente risolto dalla legge con la previsione di cui all’art. 118 cod. ass Il che rende, altresì, non pertinenti rispetto al caso di specie le ulteriori deduzioni svolte dalla società ricorrente nella memoria depositata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., circa l’autonomia del rapporto di subagenzia rispetto al rapporto di intermediazione assicurativa. 2. Il secondo motivo di ricorso. 2.1. Col secondo motivo di ricorso la ricorrente sostiene che la sentenza impugnata sarebbe affetta da un vizio di violazione di legge, ai sensi dell’art. 360, n. 3, c.p.c È denunciata, in particolare, la violazione degli arti. 1745, 1903 c.c. 119 cod. ass Deduce, al riguardo, che erroneamente il Tribunale abbia ritenuto sussistere, nel caso di specie, una ipotesi di apparenza del diritto , idonea ad ingenerare nella contraente S.M.A. un legittimo ed incolpevole affidamento circa la sussistenza in capo al L.V. del potere di rappresentare la AXA. 2.2. Il motivo resta assorbito dal rigetto del primo motivo di ricorso vi fosse o non vi fosse, infatti, una situazione di apparenza del diritto, in ogni caso il premio pagato al collaboratore dell’intermediario si reputa ope legis versato all’assicuratore, per quanto già detto. Resta solo da aggiungere come non appaia pertinente il precedente invocato dalla ricorrente a p. 15 del proprio ricorso Cass. 23448/14, secondo cui è proprio l’intrinseca ed istituzionale autonomia dei due rapporti tra assicuratrice ed agente e tra quest’ultima ed il sub - agente ad escludere una diretta riferibilità dell’attività dell’ultimo alla prima e pedino alla fornitrice dei prodotti assicurativi finali, salvi casi particolari” . Quel precedente infatti - quale che ne sia la condivisibilità - non viene in rilievo nel presente giudizio, in quanto - nel nostro caso, la responsabilità dell’AXA per il fatto del subagente è stata affermata per avere creato una situazione di apparenza ed essersi avvalsa de facto dell’opera del subagente, mentre nel caso deciso da Cass. 23448/14 venne esclusa proprio la diretta riferibilità all’assicuratore dell’operato del subagente - i fatti decisi da 23448/14 erano anteriori al codice delle assicurazioni la sentenza di primo grado in quel giudizio venne pronunciata nel 2005 , quando non vi era alcuna norma analoga all’attuale art. 118 cod. ass. - in ogni caso l’agente risponde pacificamente del fatto del subagente art. 119 cod. ass. , e l’assicurazione risponde del fatto dell’agente. Sicché nel nostro caso la indiscussa responsabilità dell’agente faceva sorgere ipso facto quella dell’assicuratore, a nulla rilevando che l’agente fosse responsabile per il fatto proprio o per il fatto del subagente di cui si era avvalso. 3. Le spese. 3.1. Le spese del presente giudizio di legittimità vanno a poste a carico della ricorrente, ai sensi dell’art. 385, comma 1, c.p.c., e sono liquidate nel dispositivo. 3.2. Il rigetto del ricorso costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228 . P.Q.M. - rigetta il ricorso - condanna AXA Assicurazioni s.p.a. alla rifusione in favore di S.M.A. delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di Euro 1.118, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55 - dà atto che sussistono i presupposti previsti dall’art. 13, comma i quater, d.p.r. 30.5.2002 n. 115, per il versamento da parte di AXA Assicurazioni s.p.a. di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.