Fornitura di materiali: il direttore lavori può assumere la garanzia del venditore?

La garanzia ex art. 1490 c.c., che è tipica garanzia del venditore, può essere assunta da un soggetto che è in particolari rapporti di commissione, di preposizione istitutoria, etc. con il venditore, ma non con altri soggetti nella specie con il committente-acquirente .

La Sez. II civile della Cassazione sentenza n. 12116/18, depositata il 17 maggio , ha annullato la decisione di merito che aveva attribuito, in un appalto privato, la responsabilità tipica del venditore al direttore dei lavori, con riguardo ad una fornitura di materiali impiegata dall’appaltatore nella realizzazione del’opera. Il caso villa eco-sostenibile con piastrelle in cotto striato”. Una società committente affidava in appalto la realizzazione di una villa, da costruirsi secondo criteri di eco-compatibilità era presente altresì la figura del progettista e direttore lavori un architetto . La committente lamentava però la sussistenza di vizi con particolare riguardo alla pavimentazione, in cotto striato, che era risultata mediocre, scadente e difettosa. Ne seguiva un contenzioso che in primo grado si concludeva con la condanna al risarcimento dei danni del direttore lavori e con la piena assoluzione della ditta appaltatrice. Il D.L. si era assunto, con una lettera, la responsabilità del venditore? In appello la decisione veniva confermata. In particolare, secondo la Corte territoriale, la comunicazione inviata dall'architetto, direttore dei lavori, alla committente, con la quale il professionista garantiva l'ottima qualità del prodotto piastrelle , costituiva una valida assunzione di responsabilità ai sensi dell'art. 1490 c.c., in quanto l'architetto, preposto alla direzione dei lavori, aveva la qualifica e la competenza per orientare le scelte di acquisto della committenza. Secondo i Giudici di secondo grado, l’architetto, garantendo il prodotto, sia sotto il profilo della qualità del processo produttivo, sia sotto quelle del buon nome del produttore, aveva fatto proprie le garanzie verso il compratore tradizionalmente proprie del venditore, atteso che il compratore non era in grado di apprezzare le diverse caratteristiche dei materiali edili, avendo delegato al direttore dei lavori ogni verifica al riguardo. E l’appaltatore? Esente da ogni responsabilità Il Giudice di appello riteneva peraltro che l'assorbente responsabilità della direzione dei lavori, cui era unicamente riconducibile la scelta del materiale, escludesse la concorrente responsabilità dell'impresa appaltatrice, la quale, da un lato, non possedeva specifica competenza valutativa in ordine al particolare profilo dell'eco-compatibilità, e dall'altro aveva avanzato riserve sulla qualità del materiale, disattese dalla direzione dei lavori con la lettera sopra ricordata. La lettera della D.L. successiva all’acquisto del materiale e alla messa in opera del materiale! Il direttore dei lavori, ricorrente per cassazione, osserva anzitutto che la sua lettera con la quale, in risposta ad alcune richieste di chiarimenti, aveva affermato la congruità del prezzo e la buona qualità del prodotto , non poteva affatto determinare una valida assunzione di responsabilità a suo carico, considerata in particolare la pacifica circostanza che tale lettera era addirittura successiva di oltre tre mesi alla scelta e alla ordinazione del prodotto da parte della committente e alla messa in opera dello stesso da parte dell'impresa appaltatrice. Per la Cassazione la garanzia del venditore non può essere assunta dal D.L Secondo gli Ermellini la decisione impugnata non è conforme a diritto. Infatti, la garanzia ex art. 1490 c.c., che è tipica garanzia del venditore, può essere assunta da un soggetto che è in particolari rapporti di commissione, di preposizione istitutoria etc. con il venditore e non con il committente - acquirente, come nel caso di specie. Decisivo, inoltre, l’aspetto messo in evidenza dal direttore lavori, per cui era pacifico che la lettera in oggetto fosse successiva alla consegna e alla posa in opera del materiale, onde la stessa non poteva ritenersi certamente idonea né all'assunzione della garanzia ex art. 1490 c.c., né ad aver determinato la scelta della pavimentazione, che, a quella data, era già stata acquistata e posata. Il D.L. si era limitato ad esprimere un parere di congruità sul materiale utilizzato. I Giudice di legittimità aggiungono che la lettera del D.L. non integrava alcuna assunzione in proprio della tipica garanzia per vizi della cosa venduta ex art. 1490 c.c. con essa il direttore dei lavori, estraneo al rapporto contrattuale diretto tra il fornitore della merce ed il committente, si era limitato ad esprimere un parere di congruità sul materiale utilizzato, peraltro già acquistato dalla committente e posato dall'appaltatrice, ma non aveva certo assunto gli specifici obblighi di garanzia, anche in relazione ad eventuali vizi occulti, posti dall'art. 1490 codice civile a carico del venditore. La responsabilità del D.L. si basa semmai sulla violazione di specifici obblighi di vigilanza. Del resto, più in generale, l'eventuale responsabilità del direttore dei lavori, ai sensi degli artt. 1655 e 2230 ss. c.c., ha presupposti, contenuto e natura giuridica del tutto diversi da quelli previsti dall'art. 1490 c.c., fondandosi sulla violazione di specifici obblighi di vigilanza, secondo il parametro della diligentia quam in concreto, che non sono stati neppure specificamente presi in esame dalla sentenza impugnata, la quale ha fondato la sua ratio decidendi e la conseguente affermazione di responsabilità, sull'assunzione della garanzia per i vizi del materiale utilizzato ex art. 1490 e ss. c.c. da parte dell'architetto. In conclusione, la decisione di secondo grado è stata cassata con rinvio.

Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 10 gennaio – 17 maggio 2018, numero 12116 Presidente D’Ascola – Relatore Federico Esposizione del fatto Con atto di citazione regolarmente notificato la Pacifico Surgelati s.numero c. ora Frigomarket Pacifico M s.numero c. convenne innanzi al Tribunale di Latina L.S. e la Borsari s.r.l. nella qualità, rispettivamente, di progettista e direttore dei lavori, e di appaltatrice, in relazione alla costruzione della villa del titolare della Pacifico Surgelati, sita in omissis . L’attrice lamentò di avere commissionato una villa da costruirsi secondo criteri di eco-compatibilità, la cui pavimentazione in cotto striato era risultata mediocre, scadente e difettosa ed aggiunse che i vizi suindicati erano stati tempestivamente denunciati ad entrambi i convenuti. I convenuti, costituitisi, resistettero. Il Tribunale di Latina condannò la L. all’integrale risarcimento dei danni subiti dall’attrice, mentre rigettò la domanda proposta nei confronti della Borsari srl. La Corte di Appello di Roma, con la sentenza numero 584/2012, confermò la sentenza di primo grado. La Corte territoriale, in particolare, ritenne che la comunicazione inviata dall’architetto L. alla committente, con la quale il professionista garantiva l’ottima qualità del prodotto, costituisse una valida assunzione di responsabilità ai sensi dell’art. 1490 c.c. in quanto l’architetto L. , preposta alla direzione dei lavori, aveva la qualifica e la competenza per orientare le scelte di acquisto della committenza, che si era rivolta a lei dopo aver contattato altri professionisti del settore. Ad avviso della Corte territoriale, l’architetto L. , garantendo il prodotto sia sotto il profilo della qualità del processo produttivo che sotto quelle del buon nome del produttore, aveva fatto proprie le garanzie verso il compratore tradizionalmente proprie del venditore, atteso che il compratore non era in grado di apprezzare le diverse caratteristiche dei materiali edili ed aveva delegato al direttore dei lavori ogni verifica sui dati conoscitivi. Il giudice di appello ritenne altresì che l’assorbente responsabilità della direzione dei lavori, cui era unicamente riconducibile la scelta del materiale, escludesse la concorrente responsabilità dell’impresa appaltatrice, la quale, da un lato, non possedeva specifica competenza valutativa in ordine al particolare profilo dell’eco-compatibilità, e dall’altro aveva avanzato riserve sulla qualità del materiale, disattese dalla direzione dei lavori con la già menzionata comunicazione. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione, articolato in due motivi, l’architetto L. . Resistono con controricorso la Frigomarket Pacifico snc e la Borsari srl. In prossimità dell’odierna udienza, tutte le parti hanno depositato memorie illustrative. Considerato in diritto Con il primo motivo di ricorso, si denuncia la violazione e falsa applicazione dei principi in materia di assunzione della garanzia per vizi della cosa venduta ex art. 1490 e ss c.c. e responsabilità del direttore dei lavori nell’ambito di un contratto di appalto, in relazione all’art. 360, comma 1, n 3 c.p.c La ricorrente lamenta, in particolare, che la Corte di Appello di Roma le abbia erroneamente imputato la responsabilità dei danni derivanti da vizi della pavimentazione utilizzata, individuando la fonte della responsabilità nella lettera, con la quale la ricorrente medesima, in risposta ad alcune richieste di chiarimenti, aveva affermato la congruità del prezzo e la buona qualità del prodotto. L’architetto L. contesta che detta comunicazione abbia determinato una valida assunzione di responsabilità a suo carico, considerata in particolare la pacifica circostanza che la lettera era successiva di oltre tre mesi alla scelta e ordinazione del prodotto da parte della committente ed alla messa in opera dello stesso da parte dell’impresa appaltatrice. Il motivo è fondato e va accolto. La Corte territoriale ha infatti individuato quale fonte della responsabilità dell’architetto L. la lettera del 17 novembre 1992, successiva non solo alla consegna del materiale ma alla stessa posa in opera dello stesso, quale atto idoneo a determinare l’assunzione, in capo al direttore dei lavori, della tipica garanzia del venditore ex art. 1490 c.c., richiamando un arresto di questa Corte espresso nella sentenza numero 13869/1991, secondo cui la garanzia per vizi della cosa venduta può essere assunta da un soggetto diverso e distinto dal venditore. Tale statuizione della sentenza impugnata non è conforme a diritto. Conviene premettere che secondo lo stesso arresto di legittimità citato nella sentenza impugnata, espresso nella sentenza di questa Corte numero 13869/1991, la garanzia ex art. 1490 c.c., che è tipica garanzia del venditore, può essere assunta da un soggetto che è in particolari rapporti di commissione, di preposizione istitutoria etc. con il venditore e non con il committente - acquirente, come nel caso di specie. Si osserva inoltre che la lettera in oggetto è certamente successiva alla consegna e posa in opera del materiale, onde la stessa non può ritenersi certamente idonea né all’assunzione della garanzia ex art. 1490 c.c., né ad aver determinato la scelta della pavimentazione, che, a quella data, era già stata acquistata e posata. Lo stesso contenuto della lettera, inoltre, non integra alcuna assunzione in proprio della tipica garanzia per vizi della cosa venduta ex art. 1490 c.c., che, come già evidenziato, è una tipica garanzia del venditore con essa il direttore dei lavori, estraneo al rapporto contrattuale diretto tra il fornitore della merce ed il committente, si è limitato ad esprimere un parere di congruità sul materiale utilizzato, peraltro già acquistato dalla committente e posato dall’appaltatrice, ma non ha certo assunto gli specifici obblighi di garanzia, anche in relazione ad eventuali vizi occulti, posti dall’art. 1490 c.c. a carico del venditore. È appena il caso di rilevare che l’eventuale responsabilità del direttore dei lavori, ai sensi degli articolo 1655 e 2230 ss. c.c., ha presupposti, contenuto e natura giuridica del tutto diversi da quelli previsti dall’art. 1490 c.c., fondandosi sulla violazione di specifici obblighi di vigilanza, secondo il parametro della diligentia quam in concreto Cass. 20.7.2005 numero 15255 3.5.2016 numero 8700 , che non risultano specificamente presi in esame dalla sentenza impugnata, la quale ha fondato la sua ratio decidendi e la conseguente affermazione di responsabilità, sull’assunzione della garanzia per i vizi del materiale utilizzato ex art. 1490 e ss. c.c. da parte dell’architetto L. . L’accoglimento del primo motivo assorbe l’esame del secondo, con il quale la ricorrente lamenta, in relazione alla medesima statuizione di riconoscimento a suo carico della responsabilità per vizi della pavimentazione, l’omesso esame di fatti decisivi ai sensi dell’art. 360 numero 5 cpc. La sentenza impugnata va dunque cassata con rinvio, per nuovo esame, innanzi ad altra sezione della Corte d’Appello di Roma, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa ad altra sezione della Corte d’Appello di Roma, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio.