Corriere distratto che omette le verifiche sui colli presi in consegna e recapitati: risarcisce il danno per lo smarrimento della merce

Ove nel corso dell’istruttoria sia emersa la presa in carico dei beni da trasportare da parte del vettore ed ove sia parimenti emerso che il vettore ed i sub vettori non siano stati in grado di documentare gli eseguiti controlli sulla merce, tanto al momento del carico che dello scarico del mezzo, deve ritenersi che gli stessi beni siano stati smarriti per causa ignota o che siano stati consegnati ad un soggetto non legittimato a riceverli. In entrambe le ipotesi risulta configurabile una colpa grave del vettore, ricollegabile alla mancata adozione di cautele, anche minime, da parte dell’impresa di trasporto. Pertanto in tale ipotesi non sono applicabili le limitazioni di responsabilità di cui all’art. 1696 c.c

Il Tribunale di Monza, con la sentenza n. 556/2018 pubblicata il 26 febbraio scorso, affronta un tutt’altro che infrequente caso di azione di responsabilità contrattuale intrapresa per ottenere il risarcimento derivante dalla perdita della merce trasportata dal vettore. Il caso vede protagoniste più parti, tutte a vario titolo coinvolte nella staffetta di consegna della merce spedita a destinazione e mai pervenuta. La fattispecie coinvolge l’art. 1693 ed il 1696 c.c Il primo contempla il particolare tipo di responsabilità del vettore, che si differenzia da quella disciplinata dal diritto comune poiché egli risponde, anche delle perdite o avarie da causa ignota o delle quali non sia possibile accertare il fatto generatore del danno. Tale articolo prevede che il vettore possa liberarsi da responsabilità solo mediante la prova positiva della derivazione del danno da una delle cause di esonero individuate nella norma in oggetto. Il secondo articolo, invece, introduce i criteri di calcolo del danno prevedendo al suo ultimo comma una limitazione di responsabilità nella quantificazione risarcitoria che non trova tuttavia applicazione nel caso in cui il danneggiato fornisca la prova del dolo o della colpa grave del vettore. Il caso. La vicenda concerne una domanda di risarcimento danni, formulata in via riconvenzionale ed in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, dal mittente di un carico di materiale edile destinato a due distinti cantieri, entrambi riconducibili al destinatario, in danno dell’impresa di spedizione a cui si era rivolto per l’esecuzione del trasporto, ed a causa dello smarrimento della merce oggetto del trasporto. Nel giudizio la società di trasporti, cui si era rivolta l’attrice per l’esecuzione del contratto avente ad oggetto il servizio di trasporto, ferma la richiesta di rigetto della domanda attrice per sua infondatezza e difetto di legittimazione passiva, aveva a sua volta avanzato domanda di manleva per i pregiudizi eventualmente derivanti dagli esiti della causa, in caso di sua condanna, nei confronti del sub-vettore cui si era affidata per l’esecuzione del trasporto, nonché nei confronti della propria compagnia di assicurazione. Analogamente, il secondo vettore coinvolto nella staffetta del trasporto aveva a sua volta avanzato domanda di manleva nei confronti dell’altro sub-vettore finale, il quale avrebbe dovuto effettivamente recapitare la merce a destinazione, nonché nei confronti della propria compagnia di assicurazioni. Le convenute domandavano nel merito il rigetto della domanda risarcitoria perché infondata. Da più parti era eccepita l’incompetenza per territorio del Giudice adito, il difetto di legittimazione attiva del mittente, la decadenza dell’azione nonché la sua prescrizione. Sul rigetto dell’eccezione d’incompetenza per territorio. Il Tribunale lombardo, in prima analisi, respingeva l’eccezione d’incompetenza territoriale sollevata, per essere stata formulata in maniera non conforme ai principi di diritto formulati dalla Giurisprudenza di legittimità, in quanto mancante della contestazione specifica di tutti i fori concorrenti. Inoltre argomentava il Tribunale che trattandosi di contratto l’eccezione avrebbe dovuto considerare anche il criterio di collegamento del luogo di sua conclusione che, nel caso specifico, risultava mancare. Sicché si riteneva competente a decidere. La sussistenza della legittimazione attiva del mittente. Aspetto interessante da esaminare è quello relativo alla legittimazione attiva del mittente, circostanza anche questa specificamente contestata dalle convenute. Sostenevano i convenuti e le chiamate in causa che soggetto legittimato a proporre la domanda risarcitoria fosse solo il destinatario della merce, nonché suo acquirente. Tale affermazione era smentita dal Giudice di prime cure il quale evidenziava come la Giurisprudenza di legittimità sul punto avesse già affermato il principio di diritto secondo cui, nelle ipotesi di contratto di trasporto, la legittimazione a domandare il risarcimento del danno per inadempimento inesatto, spetti al destinatario ovvero al mittente a seconda della sfera giuridica patrimoniale su cui si sono ripercossi gli effetti dell’inadempimento Cass. Civ. n. 24400/2010 . In buona sostanza, la legittimazione del destinatario della merce nel formulare la richiesta risarcitoria non era da qualificarsi come esclusiva bensì come alternativa, essendo ben possibile che l’incidenza negativa dell’inadempimento si verificasse direttamente sul mittente nella misura in cui tale circostanza risultasse chiaramente provata nel corso del giudizio. Nel caso in esame l’attrice aveva allegato la circostanza del danno subito sicché anche l’eccezione di difetto di legittimazione passiva era disattesa. Il rigetto dell’eccezione di decadenza dell’azione di cui all’art. 1698 c.c Il Tribunale rigettava anche l’eccezione di decadenza ex art. 1698 c.c Come noto l’articolo in parola, con l’intento di attenuare il rischio per le società di trasporto di vedersi contestare il servizio anche a distanza di molto tempo, prescrive che la denuncia debba essere formulata nei confronti del vettore, entro un termine di decadenza di 8 giorni, decorrenti dalla riconsegna. Del pari prevede che il ricevimento, senza riserve, delle cose trasportate col pagamento di quanto è dovuto al vettore estingue le azioni derivanti dal contratto, tranne nell’ipotesi in cui vi sia il dolo o la colpa grave del vettore. Orbene, presupposto per l'applicazione della norma in commento è il ricevimento delle cose trasportate anche in più momenti. Nel caso di specie, il Tribunale ha evidenziato il difetto proprio di tale presupposto giacché si trattava di 2 distinte consegne, una prima eseguita in favore di un destinatario effettivamente giunta a destinazione, una seconda, da eseguirsi nei confronti di altro soggetto, non era mai stata recapitata, neppure in maniera parziale. Trattandosi quindi di destinatari differenti il Tribunale aveva ritenuto che non fosse possibile qualificare il trasporto come unico, rientrando quindi la fattispecie in quella perdita totale del carico ai sensi dell’articolo 1693 c.c La prova della colpa grave dei vettori raggiunta grazie alle deposizioni testimoniali dei dipendenti. Superata era anche l’eccezione di prescrizione per prova raggiunta in ordine alle richieste risarcitoria formalizzate dall’attrice con distinte lettere raccomandate. Nel corso dell’istruttoria era emerso un certo comportamento superficiale dei vettori che, sia in fase di carico che in fase di scarico della merce non avevano, per loro stessa ammissione resa dai testimoni dipendenti delle società, verificato la corrispondenza tra quanto caricato e scaricato e le relative bolle di consegna, che nel caso di specie erano due. Sicché neppure nella fase di consegna del primo carico alla volta del primo destinatario e della prima destinazione era stato eseguito alcun controllo. Trattandosi di fattispecie rientrante nelle previsioni di cui all’art. 1693 c.c., laddove, come detto, il vettore è responsabile della perdita del carico salvo che provi che la stessa sia stata causata da caso fortuito, dai vizi dei beni o del loro imballaggio, dal fatto del mittente o del destinatario, e non essendo stata raggiunta nel corso dell’istruttoria alcuna prova contraria, il Tribunale ha ritenuto sussistere la responsabilità del vettore, supportata inoltre da elementi in fatto emersi dall’istruttoria che a contrario andavano a corroborare proprio la colpa grave del medesimo vettore questi, tra le altre cose, aveva paventato la circostanza dell’avvenuta consegna di tutta la merce spedita al primo destinatario, così ulteriormente aggravandosi la sua posizione di soggetto colpevole dello smarrimento e dell’omesso controllo dei colli e dei documenti di trasporto. L’attività del trasportatore nella vicenda in esame è stata connotata da una grande superficialità legata alla mancata adozione di cautele anche minime concernenti il controllo della merce caricata e scaricata oltre che dell’identità dei soggetti che ne curarono la consegna e la ricezione. Escluse quindi le ipotesi di limitazione di responsabilità il Tribunale riconosceva tutti i vettori coinvolti nella catena di trasporto responsabili, condannando il primo vettore al risarcimento del danno nella misura del valore dei beni trasportati per come emerso dalle fatture. Pertanto il Tribunale riteneva che la condotta del vettore finale, della cui opera i precedenti si erano avvalsi per far giungere a destinazione la spedizione, fosse imputabile anche direttamente agli stessi. L’accoglimento delle domande di garanzia e manleva in assenza di limitazioni di responsabilità. Anche le domande di garanzia e manleva erano accolte dal Tribunale. La convenuta era così manlevata dal sub-vettore cui si era rivolta e quest’ultima, a sua volta, era manlevata dall’ultimo sub-vettore della catena. Parimenti erano accolte anche le domande di garanzia formulate dalla convenuta e dalla prima chiamata in causa nei confronti delle proprie compagnie di assicurazione, nei limiti di applicazione della franchigia esistente.

Tribunale di Monza, sez. I Civile, sentenza 20 – 26 febbraio 2018, n. 556 Giudice De Giorgio Motivi della decisione Premessa Con l’atto introduttivo del giudizio, Sireg S.p.A. ha riassunto dinanzi a questo Tribunale la causa relativa alla domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni proposta nei confronti di Scaglia Trasporti s.r.l. in sede di opposizione a decreto ingiuntivo dinanzi al Giudice di Pace di Monza - dichiaratosi incompetente - allegando l’inadempimento della predetta Scaglia Trasporti s.r.l. in relazione ad un contratto di trasporto di merci con la stessa concluso. Scaglia Trasporti s.r.l. si è opposta all’accoglimento della domanda di controparte, eccependo la decadenza di cui all’art. 1698 c.comma e negando tanto la propria responsabilità quanto la sussistenza in capo a sé della colpa grave, con ciò che ne conseguiva in ordine ai limiti di legge relativi all’eventuale risarcimento in subordine, per l’ipotesi di una sua soccombenza, la convenuta ha chiamato in garanzia la sua compagnia assicuratrice Unipol Assicurazioni S.p.A. ed il sub-vettore F.lli Be. s.r.l. Mentre la compagnia è rimasta contumace, la F.lli Be. s.r.l. si è opposta all’accoglimento della domanda di controparte, eccependo l’incompetenza per territorio di questo Tribunale, il difetto di legittimazione attiva in capo all’attrice, la prescrizione e la decadenza e negando tanto la propria responsabilità quanto la sussistenza in capo a sé della colpa grave, con ciò che ne conseguiva in ordine ai limiti di legge relativi all’eventuale risarcimento in subordine, per l’ipotesi di una sua soccombenza, la stessa ha chiamato in garanzia la sua compagnia assicuratrice Italiana Assicurazioni S.p.A. ed il sub-vettore Fi. Od Fi. Od. ha eccepito la carenza di legittimazione attiva in capo all’attrice, ha contestato la tesi relativa ad una sua responsabilità ed alla sussistenza in capo a sé della colpa grave, con ciò che ne conseguiva in ordine ai limiti di legge relativi all’eventuale risarcimento. La Italiana Assicurazioni S.p.A. si è associata alle eccezioni proposte dalla sua assicurata ed ha opposto a quest’ultima le condizioni relative all’operatività della garanzia ed ai limiti di polizza. La compagnia ha anche proposto domanda di rivalsa nei confronti di Fi. Od., per l’ipotesi di una sua soccombenza. La causa è stata istruita mediante assunzione di prova testimoniale. Ciò premesso, può dunque passarsi all’esame del merito. Sull’eccezione di incompetenza Tanto la F.lli Be. s.r.l. quanto l’Italiana Assicurazioni S.p.A. hanno eccepito l’incompetenza per territorio di questo Tribunale, essendo competenti, a loro dire, il Tribunale di Ferrara ovvero quello di Ancona. L’eccezione è infondata e va pertanto disattesa. A tale proposito, deve rilevarsi, in primo luogo, che, per interpretazione consolidata della giurisprudenza di legittimità per l’applicazione di tale principio si veda, per esempio Cass., Sez. 6 - 3, ordinanza n. 17474 del 02.09.2015 , l'eccezione di incompetenza territoriale derogabile sollevata da una parte deve contenere la contestazione di tutti i fori concorrenti per poter essere presa in considerazione. Nel caso di specie, vertendosi in tema di responsabilità contrattuale, l’eccezione in questione avrebbe dovuto prendere in esame, tra l’altro, il criterio di collegamento del luogo di conclusione del contratto, mentre sul punto non è stata proposta alcuna contestazione da parte delle due società sopra indicate. Ne consegue che, per ciò stesso, la competenza deve intendersi radicata presso questo Tribunale in virtù della mancata contestazione del foro in questione. Per completezza, si aggiunga che, come affermato ancora dalla Corte di Cassazione cfr. Cass., Sez. 3, ordinanza n. 16446 del 15.07.2009 , in tema di competenza per territorio, con riferimento alla disciplina dell'art. 1327 cod. civ. secondo cui il contratto è concluso dove e quando ha avuto inizio l'esecuzione senza la preventiva accettazione della proposta , il forum contractus , che individua la competenza ai sensi dell'art. 20 cod. procomma civ., deve intendersi, allorché si verta in ipotesi di contratto di trasporto e salvo che non siano previste preventive prestazioni accessorie a carico del trasportatore, coincidente con quello del luogo in cui avviene il caricamento della merce da trasportare, poiché in tale luogo si verifica l'inizio dell'esecuzione del contratto”. Ebbene, il caricamento della merce è avvenuto in Arcore, presso la sede dell’attrice. Le considerazioni che precedono assorbono ogni questione relativa alla natura della garanzia fatta valere nei confronti delle terze chiamate in questione e dei suoi effetti in ordine alla competenza per territorio. Sulla legittimazione attiva dell’attrice In corso di causa è stata contestata la legittimazione attiva dell’odierna attrice affermandosi che, essendo stata trasferita alla società acquirente la proprietà delle merci vendute con la consegna delle stesse al vettore, soltanto l’acquirente sarebbe stata legittimata a domandare il risarcimento dei danni in caso di perdita del carico. A tale proposito, deve rilevarsi che la Corte di Cassazione, nell’interpretare la normativa in questione, risulta aver affermato il seguente principio di diritto In tema di contratto di trasporto ed anche nell'ipotesi di vendita con spedizione, la legittimazione a domandare il risarcimento del danno per inesatto adempimento nei confronti del vettore spetta, alternativamente, al destinatario od al mittente, a seconda che i danni abbiano esplicato i loro effetti nella sfera patrimoniale dell'uno o dell'altro. Nella specie, relativa a vendita internazionale, la S.C. ha affermato che il vettore principale e submittente era legittimato a chiedere il risarcimento dei danni, essendo stato dimostrato che lo stesso aveva tacitato le ragioni del destinatario e sopportato le conseguenze dell'inesatto adempimento del subvettore, per perdita parziale del carico ” cfr. Cass., Sez. 3, sentenza n. 24400 del 01.12.2010 . Nella motivazione della sentenza innanzi citata, la Corte di Cassazione ha avuto modo, in particolare, di osservare che la legittimazione del destinatario non è esclusiva, ma alternativa, rispetto a quella del mittente o submittente ” e che il criterio discretivo deve essere individuato nella sfera patrimoniale in cui i danni esplicano il loro effetto”, aggiungendo poi che in questo senso si è espressa la giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale in tema di contratto di trasporto, la richiesta, rivolta al vettore, da parte del mittente anziché del destinatario , di risarcimento dei danni per inesatto adempimento legittima il vettore stesso nei confronti dell'istante a condizione che questi dimostri di aver subito, lui personalmente e non il destinatario , l'incidenza negativa dell'inadempimento”. Pertanto, se e nella misura in cui l’attrice dimostri di aver sopportato direttamente le conseguenze pregiudizievoli dell’asserito inadempimento del vettore, la stessa deve considerarsi legittimata a far valere nei confronti di quest’ultimo la sua richiesta di risarcimento del danno. Ora, al di là dell’adempimento o meno, in concreto, dell’onere della prova, deve osservarsi che la domanda risarcitoria dell’attrice si fonda proprio su tale allegazione, con la conseguenza che l’astratta sussistenza della sua legittimazione attiva non può essere messa in discussione in questa sede. Sull’eccezione di decadenza Un’altra eccezione di merito riguarda l’asserita decadenza di cui all’art. 1698 c.comma In particolare, la norma in questione prevede quanto segue Il ricevimento senza riserve delle cose trasportate col pagamento di quanto è dovuto al vettore estingue le azioni derivanti dal contratto, tranne il caso di dolo o colpa grave del vettore. Sono salve le azioni per perdita parziale o per avaria non riconoscibili al momento della riconsegna, purché in quest’ultimo caso il danno sia denunziato appena conosciuto e non oltre otto giorni dopo il ricevimento”. Detta norma non risulta applicabile nella fattispecie, visto che essa presuppone logicamente, quanto alla perdita, che le merci destinate ad un medesimo soggetto siano state consegnate solo in parte, il che equivale ad un’avvenuta consegna delle stesse, sia pur parziale. Diversamente non si spiegherebbe la decorrenza del termine di otto giorni dal ricevimento”. Nella specie, invece, benché sia stato pacificamente utilizzato un unico mezzo, risulta dagli atti e dalle deduzioni delle parti che le merci di cui al D.D.T. n. 97 del 30 gennaio 2013 regolarmente pervenute a destinazione e quelle di cui al D.D.T. n. 41 del 14 gennaio 2013 di cui si assume la mancata consegna erano destinate a soggetti diversi, con conseguente impossibilità di configurare un unico trasporto e dunque una consegna parziale. La vicenda oggetto di causa rientra dunque astrattamente nella fattispecie relativa alla perdita totale di cui all’art. 1693 c.comma Va poi osservato che in sede di conclusione del contratto di trasporto non risulta pattuito alcun particolare termine per la riconsegna. Si aggiunga infine che, come meglio si vedrà oltre, ricorrono nella specie gli estremi della colpa grave a carico del vettore. Sull’eccezione di prescrizione Un’ulteriore eccezione sollevata in atti riguarda l’asserita prescrizione di cui all’art. 2951 c.comma L’eccezione in questione risulta essere stata sollevata dalle terze chiamate F.lli Be. s.r.l. e Italiana Assicurazioni S.p.A. nei confronti della Scaglia Trasporti s.r.l. In ordine ad essa, la società convenuta ha opposto la sussistenza di ben tre atti interruttivi della prescrizione, costituiti rispettivamente dalla lettera in data 11 marzo 2013, prodotta sub docomma 9, dalla lettera in data 1 agosto 2013, prodotta sub docomma 13, ed infine dalla lettera in data 4 luglio 2014, prodotta anch'essa sub docomma 13. Tutte le richieste stragiudiziali in questione sono corredate dalla prova dell'avvenuto ricevimento, circostanza, peraltro, non contestata dalla controparte. Non osta all'efficacia interruttiva della prescrizione il fatto che dette richieste siano state sottoscritte non già dal legale rappresentante della società convenuta, bensì dal difensore. Si rileva, a tale proposito, che, come affermato dalla Corte di Cassazione cfr. Cass., Sez. L, sentenza n. 2965 del 03.02.2017 , ai fini della costituzione in mora del debitore e della interruzione del termine di prescrizione, è sufficiente che il mandatario sia investito, anche senza formalità, di un generico potere di rappresentanza, dimostrabile con ogni mezzo di prova, comprese le presunzioni”. Ebbene, la sussistenza del potere di rappresentanza in capo al difensore in questione risulta dimostrata dal fatto che lo stesso è stato designato quale procuratore anche nella fase giudiziale successiva all'interruzione del termine di prescrizione. L'ultima delle tre richieste di pagamento sopra menzionate si situa nel tempo a meno di un anno dalla notificazione dell'atto di chiamata in causa della F.lli Be. s.r.l. Ne deriva che anche l'eccezione in questione deve essere disattesa, siccome infondata. Sui fatti oggetto di causa Per quanto concerne la ricostruzione in concreto della vicenda per cui è causa, deve rilevarsi che, come emerge dalla documentazione in atti, nella data del 31 gennaio 2013 erano state prese in carico da sub-mandatari della società convenuta tanto le merci oggetto del documento di trasporto n. 97 del 30 gennaio 2013, quanto le ulteriori merci di cui al documento di trasporto n. 41 del 14 gennaio 2013. Ciò risulta sia dall'avvenuta apposizione della sottoscrizione del dipendente dell’impresa di Fi. Od. incaricata dalla F.lli Be. s.r.l., a sua volta incaricata dalla convenuta Lu. Pa. ad entrambi i documenti di trasporto, sia dalla deposizione dallo stesso resa in qualità di teste all'udienza del 19 luglio 2017, sia dalla sussistenza di due schede di trasporto, ciascuna delle quali riguardante uno dei trasporti sopra menzionati. In particolare, il teste Lu. Pa., nel corso della deposizione sopra menzionata, ha reso le seguenti dichiarazioni Non ricordo l’epoca dei fatti, ma confermo che la Be. aveva incaricato la ditta Fi. del trasporto per cui è causa. Io avevo contatti diretti con la Be. e su sua indicazione mi sono recato ad Arcore a caricare la merce. Confermo che la merce in questione era costituita da tubi lineari di circa 12 mt. e da altri tubi un po’ più corti. Ho caricato anche dei giunti in tre o quattro bancalini. I tubi costituivano nel camion una massa alta circa m. 1,50 – 1.60, come ho potuto constatare quando sono andato a legarli. Una signora bionda mi aveva consegnato due DDT e su uno di essi io avevo scritto un numero di telefono da chiamare per trovare il cantiere. La consegna andava fatta in parte presso il cantiere ed in parte presso un deposito, ma mi era stato detto di consegnare tutto nel cantiere e che lì il destinatario si sarebbe arrangiato da sé.” Viene mostrato al teste il docomma 7 della Be. in cui viene menzionato solo il DDT n. 97 ed il teste dichiara Non so che cosa dire, posso solo confermare che i DDT relativi alle merci caricate erano due. Io ho portato le merci presso il piazzale della ditta Fi. ma non so nulla del trasporto avvenuto il giorno successivo in mia assenza. All’origine il camion è stato caricato dagli operari della Sireg ed io ho solo controllato e fissato il carico. Sono stato contattato da Be. la sera prima del carico e non sapevo in anticipo cosa avrei dovuto caricare, ciò in conformità a quanto accadeva di solito. Ribadisco quello che ho già dichiarato e faccio presente che dopo che era stata caricata della merce mi era stato detto di spostare il mezzo perché ne doveva essere caricata altra. Non ho controllato l’esatta corrispondenza tra quanto caricato ed il contenuto dei DDT ma posso solo presumere a grandi linee che la merce fosse stata caricata tutta. Le bolle mi sono state consegnate dopo il carico . La circostanza relativa al carico della merce sul mezzo in due fasi risulta compatibile con quanto emerge dalle comunicazioni intercorse via e-mail in data 31 gennaio 2013 tra Ti. Vo. dipendente della società attrice e Ra. Ga. dipendente della destinataria Icotekne in cui si fa riferimento al carico all'ultimo momento anche di merci destinate a quest'ultima società cfr. docomma 4 di parte attrice . Si noti altresì che l'orario dell'ultima comunicazione sopra menzionata, in cui si dà atto dell'avvenuto carico ore 10 54 risulta compatibile con quello emergente dalla copia del documento di trasporto n. 41 prodotta dalla società attrice quale docomma 5 ore 11 10 , orario annotato accanto alla data del carico ivi figurante, 31/01/13 . Alla luce di quanto precede, sebbene il teste in questione abbia dichiarato di non aver controllato specificamente la merce caricata sul mezzo, deve ragionevolmente ritenersi che i beni oggetto di causa siano stati presi in carico dal vettore, con ogni conseguenza di legge. Per quanto concerne la consegna avvenuta il giorno dopo, deve rilevarsi che, mentre sul documento di trasporto n. 97 risulta apposta la sottoscrizione per ricevuta del destinatario, altrettanto non è avvenuto per quanto concerne il documento di trasporto n. 41. Sul punto risulta essere stato escusso come teste l'autista del mezzo che aveva effettuato il trasporto vero e proprio, Ro. Er Costui, all'udienza del 19 luglio 2017, ha reso le seguenti dichiarazioni All'epoca dei fatti oggetto di causa lavoravo per Fi. Od Confermo che la Be. aveva incaricato del trasporto per cui è causa Fi. Od Non sono a conoscenza diretta della circostanza cui al capitolo 3, ma posso solo presumere che le cose siano andate così. Io in ogni caso non ero in servizio il 31.01.2013 in quanto ero in ferie. Lo stesso vale per quanto riguarda il capitolo 4. Sul capitolo 5, confermo di aver preso in consegna il mezzo ivi indicato con il carico il giorno dopo, vale a dire il 1. febbraio 2013. Per quanto riguarda i documenti di trasporto prodotti dalla Be. quali documenti numeri 1 e 2 che mi sono stati mostrati, ricordo distintamente il primo in quanto c'era in alto un numero di telefono che ho chiamato per rintracciare il cantiere. Non ricordo invece il secondo. In ogni caso ricordo che il cassone del camion al momento dello scarico era pieno di dubbi rectius tubi n.d.e. lineari di circa 12 m per un'altezza di circa 1 m o 1 m e 20 cm. C'era inoltre una zona del cassone contenente se non ricordo male tre casse di manicotti o giunti. Tutte queste merci sono state scaricate a destinazione Confermo di aver consegnato non solo tubi lineari ma anche manicotti, così come dichiarato innanzi per il resto mi riporto a quanto già dichiarato Mi riporto a quanto detto innanzi, e confermo di essere partito con il mezzo in data 1 febbraio 2013. A.D.R. non so dire cosa siano i nippli che vengono menzionati nel DDT n. 97. I manicotti per me sono dei tubi con due maschi ed un rinforzo centrale per raccordare altri due tubi con ingresso femmina. I manicotti in questione erano con struttura in vetroresina e con alle estremità anelli metallici . Le informazioni di cui sopra risultano compatibili con quelle emergenti dalla relazione prodotta dalla società attrice sub docomma 10. Quanto allo scarico del materiale, da detta relazione risulta altresì che il dipendente sopra indicato, all'atto della restituzione dei documenti di trasporto, non aveva verificato il numero di copie ricevute. Per quanto concerne la circostanza relativa ad un presunto mancato avviso alla Icotekne dell'arrivo del materiale presso il cantiere della Ghella S.p.A., la stessa è contraddetta proprio dalle comunicazioni via e-mail innanzi menzionate, ed in particolare da quella intercorsa in data 30 gennaio 2013 alle 18 43, in cui si era fatto specifico riferimento all'abbinamento del materiale destinato alla Icotekne con quello già destinato alla Ghella S.p.A. E’ inoltre ininfluente il fatto che il documento di trasporto n. 41 rechi la data del 14 gennaio 2013, anteriore di oltre due settimane a quella del carico, alla luce della annotazione specifica della diversa data e dell'ora del carico stesso, parimenti riportata nel documento. Quanto alle presunte stranezze della vicenda in questione con riferimento al numero di colli relativi alle merci in questione, esse, in assenza di ulteriori specificazioni delle parti in ordine a dimensioni dei colli, suddivisione del materiale all'interno di ciascuno di essi, e così via , non risultano determinanti in senso contrario a quello sostenuto dalla società attrice. Resta invece il fatto che il documento di trasporto in questione non è stato sottoscritto per ricevuta dal destinatario e che quest'ultimo ha lamentato la mancata riconsegna delle merci spedite, merci non più rinvenute. Si noti, con riguardo alla vicenda in questione, che l'art. 1693 c.comma prevede in materia una presunzione di responsabilità a carico del vettore, salva la prova che la perdita sia derivata da caso fortuito, dalla natura o dai vizi delle cose stesse o del loro imballaggio, o dal fatto del mittente o da quello del destinatario, prova che nella specie non può dirsi raggiunta. Al contrario, la circostanza che non siano avvenuti controlli né in fase di carico né in fase di consegna dei beni trasportati quanto meno al fine di distinguere i colli da consegnarsi ad un destinatario da quelli da consegnarsi all'altro , con conseguente smarrimento del carico relativo ad uno dei trasporti in questione, induce a ritenere sussistente la responsabilità in capo al vettore. Si noti altresì che l'eventuale circostanza concernente la consegna di tutta la merce alla Ghella S.p.A., destinatario diverso dalla Icotekne, quale sembrerebbe trasparire da alcune delle difese svolte in atti, non costituirebbe esimente in ordine alla responsabilità del vettore, ma, al contrario, fatto dal quale desumere la sussistenza di una colpa grave in capo al medesimo cfr. Cass., Sez. 3, sentenza n. 24765 del 07.10.2008 . Sulla misura del risarcimento dovuto. Come emerge dalla relazione prodotta da parte attrice sub docomma 10, il sub-vettore Fi. Od., interpellato dal mittente in ordine alla ricostruzione dei fatti ed alla specificazione delle cause che avevano determinato la mancata riconsegna della merce spedita, non ha saputo fornire delle spiegazioni esaustive, e ciò, con ogni probabilità, proprio a cagione dei mancati controlli della merce stessa tanto al momento del carico quanto al momento dello scarico del mezzo. Ora, considerato che, sulla scorta degli elementi sopra specificati, deve ritenersi accertata la presa in carico dei beni oggetto di causa da parte del vettore, ne consegue che o i beni stessi sono andati smarriti per causa ignota o essi sono stati consegnati ad un soggetto non legittimato a riceverli. In entrambe le ipotesi in questione risulta configurabile una colpa grave in capo al vettore, considerato che entrambe le eventualità risultano direttamente ricollegabili alla mancata adozione di cautele, anche minime, da parte dell’impresa di trasporto, cautele concernenti il controllo dei colli scaricati e dell’identità dei soggetti a cui essi erano stati consegnati. Ne deriva che non sono applicabili nella specie le limitazioni di responsabilità di cui all’art. 1696 c.comma Quanto precede vale non solo per l’impresa individuale di Fi. Od., bensì anche per gli altri vettori Scaglia Trasporti s.r.l. e F.lli Be. s.r.l., a cui risulta imputabile la condotta del soggetto di cui essi si sono avvalsi per la concreta effettuazione del trasporto. Con riguardo, poi, alla quantificazione del danno complessivamente patito dall’attrice, deve rilevarsi che la stessa ha fornito prova del valore delle merci trasportate, valore emergente dalla fattura prodotta sub docomma 7, nonché prova della sospensione del relativo pagamento da parte del destinatario cfr. comunicazione prodotta sub docomma 6 e della emissione di una nota di credito cfr. docomma 8 a storno totale dell'importo di cui alla fattura n. 82/V1 del 31 gennaio 2013. Dall'importo di cui a detta fattura, pari ad Euro 16.925,96, deve essere dedotta l’IVA, pari ad Euro 2.937,56, attesa la sua detraibilità in conformità al principio di neutralità dell'imposta, così come deve essere detratto il contributo di trasporto pari ad Euro 300,00, che nulla ha a che vedere con il valore della merce non riconsegnata e del cui pagamento non vi è prova. Resta dunque l'importo di Euro 13.688,40, costituente il danno patito dalla società attrice. Trattandosi di credito risarcitorio, e dunque di valore, lo stesso deve essere rivalutato ad oggi dalla data di emissione della nota di credito, vale a dire dal 31 maggio 2013. Sullo stesso sono poi dovuti gli interessi compensativi, da calcolarsi sulla somma rivalutata anno per anno, sempre a partire dal 31 maggio 2013 e fino alla data della presente decisione, come previsto dalla Corte di Cassazione cfr. Cass. Sez. Un., n. 1712/1995 . Sulla somma complessiva così determinata, pari ad Euro 14.317,10, decorreranno poi gli ulteriori interessi di mora nella misura legale dalla data della presente decisione e fino al saldo. Entro tali limiti va accolta la domanda dell’attrice nei confronti della convenuta, con rigetto di ogni ulteriore pretesa. Va parimenti rigettata la domanda proposta in estensione dall’attrice nei confronti dei sub-vettori, osservandosi che si verte in tema di responsabilità contrattuale e che l’attrice non ha titolo convenzionale nei confronti di tali soggetti. Sulle domande in garanzia I contratti di trasporto conclusi da Scaglia Trasporti s.r.l. nei confronti di F.lli Be. s.r.l., e da quest’ultima nei confronti di Fi. Od. risultano pacificamente sussistenti. Ne deriva che, richiamate le considerazioni dianzi esposte, vanno accolte le domande di manleva proposte dalla convenuta nei confronti di F.lli Be. s.r.l., e da quest’ultima nei confronti di Fi. Od Stante la sussistenza della colpa grave, nessuna limitazione di responsabilità può trovare applicazione nella fattispecie. Per quanto riguarda la domanda in garanzia formulata dalla Scaglia Trasporti s.r.l. nei confronti della terza chiamata contumace Unipol Assicurazioni S.p.A. già UGF Assicurazioni S.p.A. , la convenuta ha documentato la sussistenza del contratto di assicurazione ed il pagamento del premio, mentre la compagnia, restando contumace, non ha opposto fatti impeditivi, modificativi o estintivi della pretesa avversaria. Dalla lettura delle condizioni generali di polizza, prodotte sub docomma 14, si evince in ogni caso che, in ipotesi di colpa grave, è prevista una franchigia del 20% in ordine all’indennizzo, con un minimo assoluto di Euro 500,00. Essendo il danno pari ad Euro 14.317,10, il 20% di detto importo è pari ad Euro 2.863,42, somma di cui deve tenersi conto nella decisione. Per quanto riguarda la domanda in garanzia formulata dalla terza chiamata F.lli Be. s.r.l. nei confronti della Italiana Assicurazioni S.p.A., deve premettersi che è ininfluente il fatto che essa non sia stata specificamente riportata nelle conclusioni rassegnate nella comparsa di risposta e nell’atto di chiamata in causa di terzo, visto che la richiesta di condanna della compagnia emerge chiaramente dalla parte narrativa dei suddetti atti, i quali vanno considerati nel loro complesso. Nel merito, rilevato in primo luogo che la sussistenza del contratto di assicurazione è pacifica, oltre che documentata, a fronte delle eccezioni preliminari della compagnia in relazione al regolare pagamento del premio ed alla prova dell’invio della documentazione necessaria per la liquidazione del sinistro, l’assicurata ha prodotto svariati documenti a dimostrazione del suo esatto adempimento, senza che la controparte abbia formulato nel prosieguo alcuna contestazione specifica in ordine ad essi. Per quanto concerne le limitazioni di polizza, va in ogni caso tenuto conto dello scoperto a carico dell’assicurata per il 30% del danno corrispondente ad Euro 4.295,13 , con un minimo assoluto di Euro 250,00. Entro tali limiti vanno dunque accolte le domande in questione. Parimenti deve essere accolta, subordinatamente al pagamento del dovuto da parte della compagnia, la domanda di rivalsa proposta dall’Italiana Assicurazioni S.p.A. nei confronti dell’impresa Fi. Od Sulle spese processuali Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo. P.Q.M. Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Sireg S.p.A. nei confronti di Scaglia Trasporti s.r.l., nonché sulla domanda da quest’ultima proposta nei confronti di Unipol Assicurazioni S.p.A. e F.lli Be. s.r.l., nonché sulla domanda da quest’ultima proposta nei confronti di Fi. Od. e Italiana Assicurazioni S.p.A., nonché sulla domanda da quest’ultima proposta nei confronti di Fi. Od., così provvede 1. in accoglimento della domanda di parte attrice, condanna Scaglia Trasporti s.r.l. a pagare a Sireg S.p.A., a titolo di risarcimento dei danni relativi al trasporto per cui è causa, la complessiva somma di Euro 14.317,10, oltre interessi legali dalla data della presente decisione e fino al saldo 2. condanna F.lli Be. s.r.l. e Unipol Assicurazioni S.p.A., in solido tra loro, a rifondere alla Scaglia Trasporti s.r.l. quanto dalla stessa corrisposto all’attrice in forza del capo che precede, al netto, quanto alla sola Unipol Assicurazioni S.p.A., della franchigia del 20% del danno, corrispondente ad Euro 2.863,42 3. condanna Fi. Od. e Italiana Assicurazioni S.p.A., in solido tra loro, a rifondere alla F.lli Be. s.r.l. quanto dalla stessa corrisposto alla convenuta in forza del capo che precede, al netto, quanto alla sola Italiana Assicurazioni S.p.A., della franchigia del 30% del danno, corrispondente ad Euro 4.295,13 4. condanna Fi. Od. a rifondere alla Italiana Assicurazioni S.p.A. quanto dalla stessa corrisposto alla F.lli Be. in forza del capo che precede 5. rigetta ogni ulteriore domanda, eccezione e deduzione delle parti 6. condanna Scaglia Trasporti s.r.l. a rifondere a Sireg S.p.A. le spese processuali, che liquida in complessivi Euro 237,00 per anticipazioni ed Euro 4.835,00 per compensi, oltre 15% spese forfettarie, IVA e CPA come per legge 7. condanna F.lli Be. s.r.l. e Unipol Assicurazioni S.p.A., in solido tra loro, a rifondere a Scaglia Trasporti s.r.l. le spese processuali, che liquida in complessivi Euro 237,00 per anticipazioni ed Euro 4.835,00 per compensi, oltre 15% spese forfettarie, IVA e CPA come per legge 8. condanna Fi. Od. e Italiana Assicurazioni S.p.A., in solido tra loro, a rifondere a F.lli Be. s.r.l. le spese processuali, che liquida in complessivi Euro 4.835,00 per compensi, oltre 15% spese forfettarie, IVA e CPA come per legge 9. condanna Fi. Od. a rifondere alla Italiana Assicurazioni S.p.A. le spese processuali, che liquida in complessivi Euro 240,87 per anticipazioni ed Euro 4.835,00 per compensi, oltre 15% spese forfettarie, IVA e CPA come per legge.