Pagamento tardivo del premio e sospensione della copertura assicurativa: la libertà contrattuale decide le tempistiche

La clausola contrattuale con cui viene stabilita la sospensione della copertura assicurativa, per un periodo di trenta giorni dopo il pagamento del premio, nella particolare ipotesi in cui la rata venga versata con un ritardo superiore al 90 giorni, non viola l’art. 1901, comma 2, c.c., giacché tale norma è finalizzata a disciplinare gli effetti dell’inadempimento, non assumendo alcun valore in merito all’alterazione del sinallagma contrattuale. Tanto in quanto nel nostro ordinamento giuridico non è possibile rinvenire un principio generale che imponga alle parti di elaborare un assetto d’interessi in cui le diverse prestazioni abbiano uno stretto rapporto di corrispettività, intesa nella duplice prospettiva economica e giuridica.

La terza sezione della Corte di Cassazione con la sentenza n. 9182/18, depositata il 13 aprile, si è occupata di contratto di assicurazione relativo ad una polizza sanitaria in cui era stata negata la copertura assicurativa a seguito di un evento contemplato in polizza, in ragione del ritardo con cui il contraente aveva versato la rata di premio. Il fatto. Il contraente una polizza assicurativa sanitaria citava in causa la compagnia di assicurazione chiedendo la rifusione delle spese sanitarie sostenute in occasione di un intervento chirurgico. Domandava preliminarmente che fosse dichiarata vessatoria la clausola contenuta nelle condizioni generali di polizza invocata dalla compagnia per negare il risarcimento, secondo cui, in caso di pagamento del premio intervenuto con un ritardo superiore a novanta giorni, rispetto alla originaria scadenza, era negata la sussistenza della copertura assicurativa. Nel caso specifico il pagamento era intervenuto oltre il termine di 90 giorni. L’attore riteneva che la clausola fosse formulata in modo ambiguo e che alla fattispecie fosse invece applicabile l’art. 1901 c.c. secondo cui, se il contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto. Se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza, con la conseguenza che la compagnia avrebbe dovuto concedere la rifusione delle spese essendosi l’evento dannoso verificatosi dopo il pagamento del premio e quindi allorché la copertura assicurativa era stata riattivata. In primo grado la domanda era rigettata ritenendo il Giudice che la clausola contrattuale fosse stata formulata in modo chiaro, sicché in presenza di un pagamento avvenuto con un ritardo superiore a 90 giorni, la copertura assicurativa riprendeva a decorrere trascorso un termine di aspettativa di 30 giorni. Il primo Giudice escludeva anche la natura vessatoria della pattuizione contrattuale. La decisione era impugnata, l’appellante censurava la decisione sostenendo che le clausole contrattuali, oltre a non essere state approvate per iscritto, fossero vessatorie in quanto comportanti uno squilibrio nella posizione contrattuale dell’assicurato. Il Giudice di seconde cure sosteneva la correttezza della pronuncia censurata confermandone gli approdi. Il contraente soccombente proponeva così ricorso dinanzi alla Corte di Cassazione. L’art. 1901, comma 2, c.c. e la riattivazione della polizza a seguito del tardivo pagamento la scelta sui tempi è a discrezione delle parti. Delle censure proposte quella che desta maggiore interesse riguarda l’asserita violazione del sinallagma contrattuale da parte della clausola che, inserita nelle condizioni generali di assicurazione, escludeva il diritto del contraente all’indennizzo per i trenta giorni successivi al pagamento del premio, nel caso in cui quest’ultimo fosse stato eseguito con un ritardo superiore a novanta giorni ed ancorché l’evento da indennizzare fosse accaduto dopo il pagamento. Il ricorrente sosteneva l’applicabilità al caso di specie dell’art. 1901 c.c. che, in quanto specificazione del principio dell’eccezione di inadempimento, farebbe venire meno l’eccezione di sospensione della polizza, una volta intervenuto il pagamento del premio. L’organo di nomofilachia specificava che l’art. 1901 c.c. al suo secondo comma prevede e contempla un’ipotesi differente rispetto a quella prospettata dal primo comma. Infatti, mentre il primo comma stabilisce un termine per la riattivazione della polizza, il secondo nulla dice sui tempi di sua riattivazione a seguito del tardivo pagamento, così lasciando intendere che tale termine è rimesso alla libertà negoziale delle parti, come effettivamente era accaduto nella vicenda in esame. Il sinallagma contrattuale e l’assenza di un principio generale a tutela delle sue alterazioni. In buona sostanza l’organo di legittimità ha ritenuto che l’art. 1901 c.c. non intervenga in alcun modo sul sinallagma contrattuale, restando le sue previsioni semplicemente tese a regolare gli effetti dell’inadempimento. In questa direzione infatti la Cassazione ha avuto modo di puntualizzare come nonostante l’esistenza di una disciplina normativa sullo squilibrio contrattuale, rinvenibile e nel codice civile, all’interno delle norme sulle clausole vessatorie e nella normativa comunitaria, non sia comunque possibile individuare un principio generale posto a presidio del sinallagma contrattuale e delle sue alterazioni. Sicché è rimessa alle parti l’elaborazione dell’assetto di interessi in cui le prestazioni possono anche non essere legate tra loro da uno stretto rapporto di corrispettività. Il ricorso era quindi respinto, con conferma della pronuncia di merito.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 22 gennaio – 13 aprile 2018, n. 9182 Presidente Vivaldi – Relatore D’Ovidio Fatti di causa Con atto di citazione notificato in data 15/1/2001 D.L.S. citava dinanzi al Tribunale di Roma la s.p.a. Assicurazioni Generali per sentirla condannare a rifondergli le spese mediche sostenute in occasione dell’intervento chirurgico subito in data omissis , previa declaratoria della natura vessatoria della clausola contrattuale di cui al punto 5.3 delle condizioni generali di assicurazione relative alla polizza sanitaria stipulata tra le parti con decorrenza dal 10/6/1997, avente efficacia quinquennale, con pagamento dei premi a cadenza semestrale. Deduceva l’attore che la compagnia di assicurazioni convenuta, richiesta di procedere al relativo rimborso, aveva opposto l’insussistenza della copertura assicurativa in quanto la rata di premio, scaduta il 10/6/1999, era stata pagata solo in data 23/9/1999, e quindi l’evento ricovero del 18/10/1999, protrattosi sino al 23/10/1999 era avvenuto prima che fosse decorso il termine di aspettativa di 30 giorni dal pagamento della rata, previsto dal combinato disposto delle clausole 5.3 e 4.4 per il caso in cui il pagamento sia stato effettuato, come nella specie, con un ritardo superiore a 90 giorni. La clausola invocata dalla compagnia di assicurazioni, ad avviso dell’attore, era di tenore del tutto ambiguo, sicché doveva applicarsi l’art. 1901 c.c. e, conseguentemente, essendosi l’evento verificato dopo il pagamento, seppure tardivo, della rata scaduta nel giugno del 1999, la convenuta era tenuta a provvedere alla liquidazione del relativo indennizzo. Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 9166 del 2006, rigettava le domande e condannava l’attore alla refusione delle spese di lite, ritenendo la chiarezza ed univocità della clausola 5.3 delle condizioni generali di assicurazione, ai sensi della quale, in presenza di un ritardo nel pagamento della rata superiore a 90 giorni, la copertura assicurativa ritornava ad essere efficace soltanto dopo il trascorrere dei termini di aspettativa di cui alla precedente clausola 4.4, che nell’ipotesi oggetto di causa era pari a 30 giorni. Quanto alla contestata efficacia di tale clausola il Tribunale, dopo aver affermato che la stessa riguardava l’oggetto del contratto, escludeva che potesse essere ritenuta vessatoria ai sensi dell’art. 1469 ter c.c. sia sotto il profilo del comma 2, attesa la chiarezza della sua formulazione, sia ai sensi del comma 3, in quanto la disposizione rispondeva ai criteri di cui all’art. 1901 c.c Avverso tale sentenza proponeva appello il D.L. deducendo, tra l’altro, che le clausole contenute nelle condizioni generali, oltre a non essere state specificamente approvate per iscritto ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c., dovevano ritenersi illegittime e vessatorie in quanto determinanti un grave squilibrio nella posizione contrattuale dell’assicurato, obbligato al pagamento del premio, mentre la prestazione della compagnia assicuratrice era efficace solo dopo il decorso del termine di 30 giorni. Con sentenza n. 935 del 2015, pubblicata il 10/2/2015, la Corte di appello di Roma respingeva il gravame, ritenendo corretta la qualificazione del primo giudice, peraltro non specificamente censurata dall’appellante, secondo la quale la clausola in oggetto riguardava non già limiti di responsabilità della compagnia di assicurazioni, bensì l’oggetto del contratto, attenendo ai contenuti ed ai limiti della garanzia assicurativa. Di qui il giudice del gravame traeva due conseguenze quanto all’efficacia della clausola - in primo luogo non era necessaria la sua specifica approvazione per iscritto, non rientrando la detta clausola tra quelle previste dall’art. 1341 c.c. - in secondo luogo, doveva escludersi la sua natura vessatoria ai sensi dell’art. 1469ter c.c., stante la ritenuta chiarezza del tenore testuale della medesima clausola. Avverso tale decisione propone ricorso il D.L. sulla base di due motivi. Resiste in giudizio la Generali Assicurazioni s.p.a. con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo il ricorrente censura la sentenza impugnata per la violazione e falsa applicazione dell’art. 35 Cod. Cons. ovvero 1469 ter-quinqes c.c. con riferimento all’art. 360, n. 3, c.p.c. . Sostiene in proposito il D.L. che la clausola 5.3 delle condizioni generali di contratto oggetto di causa sarebbe ambigua e vessatoria in quanto porrebbe in essere quell’efficacissimo, subdolo, sleale, malizioso imbroglio realizzato utilizzando la specifica disciplina psicologica detta Tecnica Subliminale che ha sempre funzionato . Il tenore della clausola in discorso è il seguente 1. Fermi i termini di aspettativa di cui all’art. 4.4, l’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata è stato pagato, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. 2. Se il contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza, per riprendere vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze. 3. Nel caso in cui il pagamento del premio venga effettuato con un ritardo superiore a 90 giorni, i termini di aspettativa di cui all’art. 4.4 saranno computati dalle ore 24 del giorno in cui si effettua il pagamento . L’art. 4.4 intitolato Termini di Aspettativa , richiamato nella clausola 5.5., a sua volta prevede, alla lettera b , che l’assicurazione decorre dalle 24.00 del 30^ giorno successivo a quello di effetto della polizza per le malattie . . Ad avviso del ricorrente la clausola 5.5., essendo composta da tre commi tutti caratterizzati dalle medesime parole conclusive . dalle ore 24 del giorno del pagamento e volti a regolare la decorrenza degli effetti della polizza dopo il pagamento del premio, ovvero la riattivazione della polizza stessa in caso di ritardo nel pagamento dei premi successivi al primo, indurrebbe a ritenere che la disciplina sia sempre identica in tutti e tre i casi, ossia che la copertura assicurativa operi dalle ore 24 del giorno stesso del pagamento del premio o della prima rata, ovvero dei premi o delle rate di premio successivi. Tale è, invero, la previsione dei primi due commi, ma il terzo comma, come può evincersi dalla lettura della disposizione, stabilisce invece che, in caso di ritardo superiore a novanta giorni, debbano decorrere i termini di aspettativa di cui alla precedente clausola 4.4 stabiliti in trenta giorni , aggiungendo che gli stessi devono essere computati dalle ore 24 del giorno in cui si effettua il pagamento . 1.1. Il motivo è inammissibile per plurime ragioni. Invero, il ricorrente si è limitato a riproporre le argomentazioni già espresse negli atti difensivi dei giudizi di merito, lamentando quanto già dedotto circa la ambiguità e conseguente vessatorietà della clausola perché la stessa utilizzerebbe nel terzo comma una espressione già ampiamente ed irreversibilmente registrata nel subconscio dalle ore 24 . , ad essa anteponendo un rinvio ai termini di cui alla clausola 4.4 che, ad avviso del ricorrente, sarebbe fuorviante in quanto regolarmente ignorato dal lettore, il quale, dopo il ripetitivo e ricorrente ore 24 del giorno in cui si effettua il pagamento , crede di sapere già tutto”. Nel motivo, tuttavia, non vi è alcun riferimento al contenuto della sentenza impugnata che, in proposito, dopo aver dato conto delle doglianze dell’appellante avverso la decisione di primo grado laddove aveva ravvisato i caratteri della chiarezza nella clausola in discorso e dopo aver riportato testualmente sia la clausola 5.3 che la clausola 4.4, giunge a ritenere il tenore di dette clausole di facile lettura ed agevole comprensione per qualsiasi soggetto anche non provvisto di particolari doti intellettive o specifiche competenze, certo non ostacolata dalla diversa disciplina prevista nell’ipotesi di ritardo nel pagamento del premio inferiore a 90 giorni . Nella motivazione della sentenza impugnata si aggiunge altresì che appare oggettivamente insostenibile, alla luce della chiarezza del dato testuale, la possibilità di interpretare la clausola nel senso di ritenere che, indipendentemente dalla durata del ritardo, la copertura assicurativa sarebbe comunque ripresa alle ore 24 del giorno del pagamento, né il concreto comportamento dell’odierno appellante - secondo il quale l’intervento al quale si era sottoposto, non essendo urgente, avrebbe potuto essere differito ad una data successiva al 23 ottobre - può condurre a ravvisare nella specie una inesistente oggettiva oscurità della norma pattizia . A fronte di tale motivazione il motivo di ricorso in esame, come rilevato anche dalla società controricorrente, non propone alcuna critica al percorso argomentativo seguito nella sentenza impugnata, né, soprattutto, specifica in quale parte e per quali ragioni sarebbero stati violati gli arti. 1469 ter-quinques c.c. applicabili ratione temporis, risultando pertanto improprio il riferimento anche all’art. 35 del d.lgs. n. 206 del 2005, che ha sostituito la previgente disciplina , così che è rimasto non identificato il collegamento logico tra le ragioni di censura rivolte nei confronti della sentenza impugnata ed i precetti normativi che sono stati richiamati a sostegno dell’impugnazione. Ne segue che tale motivo appare inammissibilmente formulato in violazione del canone, ripetutamente affermato da questa Corte, secondo cui il motivo d’impugnazione è costituito dall’enunciazione delle ragioni per le quali la decisione è erronea e si traduce in una critica della decisione impugnata, non potendosi, a tal fine, prescindere dalle motivazioni poste a base del provvedimento stesso, la mancata considerazione delle quali comporta la nullità del motivo per inidoneità al raggiungimento dello scopo, che, nel giudizio di cassazione, risolvendosi in un non motivo , è sanzionata con l’inammissibilità ai sensi dell’art. 366, n. 4, c.p.c. Cfr., ex multis, Cass., sez. 3, 31/8/2015, n. 17330, Rv. 636872 - 01 v. anche Cass., sez. 6-5, 8/1/2014 n. 187, Rv. 628775 - 01 Cass., sez. 6-1, 7/9/2017 n. 20910, Rv. 645744 - 01 . Sotto altro ed ulteriore profilo, rileva il collegio che, essendo state riproposte sostanzialmente le stesse tesi difensive esposte nei due gradi di merito e disattese da entrambi i giudici con motivazione sostanzialmente conforme nella sentenza di appello si legge che l’affermata chiarezza a del tenore della clausola risulta sufficiente ad escluderne l’abrasività , il motivo risulta inammissibile anche perché, pur deducendo apparentemente una violazione di norme di legge, mira, in realtà, alla rivalutazione dei fatti circa l’ambiguità o meno della clausola in contestazione operata dal giudice di merito, contrapponendone una difforme, così sostanzialmente tentando di realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito cfr. Cass., sez. 6-3, 4/4/2017, n. 8758, Rv. 643690 - 01 v. anche Cass. sez. 6-5 7/4/2007 n. 9097, Rv. 643792 - 01 . Ancora, l’inammissibilità del motivo emerge anche in considerazione della circostanza che la decisione impugnata, confermando la ricostruzione già operata dal Tribunale e rilevando che la stessa non era stata oggetto di specifica censura, ha qualificato l’art. 5.3 delle condizioni generali di assicurazione quale clausola che contemplava non già limiti di responsabilità della Compagnia di assicurazione, bensì l’oggetto del contratto, riguardando il contenuto ed i limiti della garanzia assicurativa . Ne deriva che l’interpretazione di tale clausola, in relazione alla quale non è stata denunciata la violazione di alcun criterio ermeneutico, né proposta alcuna censura ex art. 360 n. 5 c.p.c., sfugge al sindacato di legittimità. Ciò in applicazione del principio, al quale il collegio intende dare continuità, secondo cui l’interpretazione delle clausole in ordine alla portata ed all’estensione del rischio assicuralo rientra tra i compiti del giudice di merito ed è insindacabile in cassazione se rispettosa dei canoni legali di ermeneutica ed assistita da congrua motivazione, poiché il sindacato di legittimità può avere ad oggetto non già la ricostruzione della volontà delle parti, bensì solamente l’individuazione dei criteri ermeneutici del processo logico del quale il giudice di merito si sia avvalso per assolvere la funzione a lui riservata, al fine di verificare se sia incorso in vizi del ragionamento o in errore di diritto cfr. Cass., sez. 3, 31/3/2006, n. 7597, Rv. 587980 - 01, Cass. sez. 3, 15/2/2007 n. 3468, Rv. 595331 - 01 . 2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 1901 e 1325-1460 c.c. con riferimento all’art. 360, n. 3, c.p.c. , perché la clausola 5.3 delle c.d.a. violerebbe il sinallagma contrattuale laddove esclude il diritto all’indennizzo per i trenta giorni successivi al pagamento del premio, nonostante che tale pagamento sia avvenuto prima del verificarsi del sinistro. Secondo la tesi esposta nel motivo, l’art. 1901 c.c., che rappresenta una applicazione dell’eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., sarebbe fondato sul principio secondo cui il rischio non è coperto se il premio non è stato pagato, con la conseguenza che, una volta avvenuto il pagamento, la sospensione dovrebbe ritenersi illegittima. 2.1 La formulazione della doglianza non consente di cogliere con chiarezza se anche con tale secondo motivo il ricorrente intenda far valere la vessatorietà della clausola in questione, questa volta quale conseguenza dell’asserita alterazione del sinallagma funzionale del rapporto di assicurazione delineato dall’art. 1901 c.c. come sembrerebbe desumibile dal richiamo alla giurisprudenza di questa Corte secondo la quale le clausole di regolazione del premio possano, senza dubbio, essere sottoposte alla disciplina delle clausole abusive v. pag. 8 del ricorso , ovvero miri a censurare tout court la violazione del citato art. 1901 c.c. al di fuori ed indipendentemente dalla disciplina delle clausole abusive delineata dagli artt. 1469 ter e ss. c.c. come sembrerebbe e evincersi dalla restante illustrazione del motivo, svolta alle pp. 8-11 del ricorso . 2.2 Nel primo caso, il motivo risulta inammissibile per le stesse ragioni già illustrate con riferimento al primo motivo, mancando ogni riferimento al decisum della sentenza impugnata e mirando a proporre, per altra via, un diverso apprezzamento di fatto circa la natura abusiva o meno della clausola. Invero il ricorrente, anche con riferimento a tale motivo, non ha svolto alcuna puntuale critica nei confronti della motivazione della sentenza impugnata, sebbene quest’ultima, dopo aver qualificato la clausola in questione siccome attinente all’oggetto del contratto, abbia espressamente escluso sia che la stessa rientrasse tra quelle indicate dall’art. 1341 c.c., sia che potesse configurarsi la sua natura vessatoria in applicazione del comma 2 dell’art. 1469 ter c.c Risulta così violato anche il principio, consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, secondo il quale il vizio della sentenza previsto dall’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., deve essere dedotto, a pena d’inammissibilità del motivo giusta la disposizione dell’art. 366, n. 4, c.p.c., non solo con l’indicazione delle norme che si assumono violate ma anche, e soprattutto, mediante specifiche argomentazioni intellegibili ed esaurienti, intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornite dalla giurisprudenza di legittimità, diversamente impedendo alla corte regolatrice di adempiere al suo compito istituzionale di verificare il fondamento della lamentata violazione. Risulta, quindi, inidoneamente formulata la deduzione di errori di diritto individuati, come nella specie, per mezzo della sola preliminare indicazione delle singole norme pretesamente violate, ma non dimostrati per mezzo di una critica delle soluzioni adottate dal giudice del merito nel risolvere le questioni giuridiche poste dalla controversia, operata mediante specifiche e puntuali contestazioni nell’ambito di una valutazione comparativa con le diverse soluzioni prospettate nel motivo e non attraverso la mera contrapposizione di queste ultime a quelle desumibili dalla motivazione della sentenza impugnata cfr., per tutte, Cass. sez. 1, 29/11/2016, n. 24298, Rv. 642805 - 02 . 2.3 Qualora invece il motivo in esame debba intendersi rivolto a denunciare la violazione del citato art. 1901 c.c. indipendentemente dalla disciplina delle clausole abusive delineata dagli artt. 1469 ter e ss. c.c., esso risulta comunque infondato. Invero l’art. 1901 c.c. si riferisce soltanto agli effetti dell’inadempimento dell’obbligazione di pagamento del premio nascente dal contratto già concluso ed efficace, non alla decorrenza pattizia dell’efficacia del contratto o delle obbligazioni che da esso derivano, che pertanto rimane affidata all’autonomia negoziale delle parti V. Cass. 24/5/2006 n. 12353, Rv. 590725 - 01, in riferimento alla ipotesi di cui al primo comma dell’art. 1901 c.c. . In particolare, per quanto qui interessa, il comma 2 della citata norma si limita a prevedere che il mancato pagamento alla scadenza, da parte dell’assicurato, di un premio successivo al primo determina la sospensione della garanzia assicurativa non immediatamente, ma solo dopo il decorso del periodo di tolleranza di quindici giorni, senza nulla stabilire a differenza del primo comma in ordine al momento di riattivazione della polizza a seguito di un pagamento successivo. La norma invocata dal ricorrente, dunque, a differenza di quanto previsto dal primo comma, non impone alcun termine per la riattivazione della polizza dopo il tardivo pagamento del premio o della rata di premio successivo al primo. Deve conseguentemente ritenersi che, in assenza di diversa previsione normativa circostanza che consente di escludere anche la sussistenza di una non consentita deroga dell’art. 1901, comma 2, c.c., in violazione dell’art. 1932 c.c., peraltro non invocato dal ricorrente , tale termine può essere liberamente stabilito dalle parti, restando escluso che possa trovare applicazione la disposizione del primo comma del medesimo articolo, la quale, nelle ipotesi di ritardi nelle rate di premio successive alla prima, soccorre esclusivamente in via analogica come nel caso esaminato da Cass., sez. 3, 31/10/2014 n. 23149, Rv. 633447 - 01 e solo in assenza di diversa previsione convenzionale. Così restando escluso che l’art. 1901, comma 2, c.c. imponga un determinato equilibrio giuridico ed economico nei rapporti di assicurazione, essendo tale norma volta solo a disciplinare gli effetti dell’inadempimento nei limiti sopra ricordati, la dedotta alterazione funzionale del sinallagma contrattuale risulta irrilevante, atteso che nel nostro ordinamento non è rinvenibile alcun principio generale che imponga alle parti di elaborare un assetto di interessi in cui le diverse prestazioni abbiano uno stretto rapporto di corrispettività, intesa nella duplice prospettiva, economica e giuridica. Al contrario, un’alterazione, liberamente scelta, dell’equilibrio economico è accettata dall’ordinamento, il quale si preoccupa soltanto, da un lato, di salvaguardare la correttezza e buona fede nella fase delle trattative contrattuali artt. 1337 e 1338 c.c. o in pendenza della condizione arti. 1358 c.c. e, dall’altro, di consentire la eliminazione di fattispecie negoziali nelle quali qualche fatto abbia influito negativamente sulla formazione o sullo svolgimento del rapporto contrattuale, ma ciò solo in casi tassativamente determinati, come si evince dalla disciplina degli istituti della rescissione arti. 1447 e 1448 c.c. e della risoluzione per eccessiva onerosità arti. 1467 c.c. . Anche lo squilibrio giuridico tra le parti trova una disciplina circoscritta nel codice civile, come può desumersi dagli arti. 1341 e 1342 c.c., volti a tutelare il contraente debole nell’ambito dei rapporti contrattuali di mercato mediante la prescrizione di un semplice onere formale, qual è la specifica approvazione scritta. A tali norme del codice civile si sono successivamente affiancate numerose disposizioni volte a disciplinare l’equilibrio contrattuale, inteso in senso prevalentemente giuridico dei diritti e degli obblighi rispettivamente assunti dalle parti , emanate soprattutto in attuazione di direttive comunitarie tra queste il d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 recante il Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia il d.lgs. 17 marzo 1995, n. 111 in Attuazione della direttiva n. 90/314/CKE 175 concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti tutto compreso la legge 6 febbraio 1996, n. 52, che, in attuazione della direttiva 93/13/CEE ha introdotto, nel Titolo II del Libro IV del Codice civile, il Capo XIV bis, intitolato Dei contratti del consumatore con gli arti. artt. 1469 bis e ss. la legge 7 marzo 1996, n. 108 recante Disposizioni in materia di usura la legge 18 giugno 1998, n. 192 sulla Disciplina della subfornitura nelle attività produttive la legge 30 luglio 1998, n. 281 sulla Disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti il d.lgs. 22 maggio 1999, n. 185 in Attuazione della direttiva 97/7/CE, relativa alla protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza il d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 in Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali . Tali interventi normativi, tuttavia, se da un lato sono sintomatici di una maggiore attenzione del legislatore al ruolo dei valori di equità ed equilibrio nei rapporti negoziali, dall’altro, per la loro frammentarietà e specificità, non consentono allo stato di ricavare un principio generale a tutela del sinallagma contrattuale salvo il caso, non dedotto né ravvisabile nella fattispecie in esame, in cui la sua assenza si traduca in un vizio genetico del contratto per mancanza di causa . 3. In conclusione il ricorso deve essere respinto. La novità delle questioni trattate, in particolare con riferimento ai rapporti tra sinallagma contrattuale ed art. 1901 c.c., integra il presupposto della ricorrenza dei giusti motivi per la compensazione integrale delle spese di lite, trovando applicazione il testo dell’art. 92, comma 2, c.p.c. nella formulazione antecedente alle modifiche introdotte dall’art. 2 della legge n. 263 del 2005 ulteriormente modificato dall’art. 45 della legge n. 69 del 2009 e, da ultimo, dall’art. 13 del d.l. n. 132 del 2014, cono. in legge n. 162 del 2014 , atteso che il presente è stato instaurato nell’anno 2001. Sussistono invece i presupposti per il raddoppio del contributo unificato da parte del ricorrente ai sensi degli artt. 10 e 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo risultante dalla L. n. 228 del 2012. 4. Provvedendo, infine, sulla richiesta della società controricorrente di cancellazione, ex art. 89 c.p.c., delle espressioni contenute nel ricorso che considera sconvenienti o offensive nei suoi confronti, osserva preliminarmente questa Corte che la norma citata è applicabile anche nel giudizio di legittimità, con riferimento alle frasi contenute negli scritti depositati davanti alla Corte di Cassazione Cass., sez. 3, 16/3/2005 n. 5677, Rv. 581637 - 01 e che ai fini dell’apprezzamento della sussistenza dei presupposti per la cancellazione delle espressioni offensive o sconvenienti così come per la distinta ed autonoma sanzione del risarcimento del danno, pure prevista dall’art. 89 c.p.c., non invocata nel caso in esame occorre valutare l’effettivo rapporto tra le espressioni usate e l’oggetto della causa, atteso che tali presupposti non sono ravvisabili se le espressioni contenute negli scritti difensivi non sono dettate da un passionale e incomposto intento dispregiativo e non rivelano, perciò, un intento offensivo nei confronti della controparte, ma, conservando pur sempre un rapporto, anche indiretto, con la materia controversa, senza eccedere dalle esigenze difensive, sono preordinate a dimostrare, attraverso una valutazione negativa del comportamento della controparte, la scarsa attendibilità delle sue affermazioni Cass. sez. 3, 05/05/2009, Rv. 608174 - 01, con riferimento alla cancellazione cfr. anche Cass. sez. 2, 31/08/2015, n. 17325, Rv. 636223 - 01, con riferimento alla sanzione risarcitoria . Tanto premesso, reputa il Collegio che nella specie non ricorrano i presupposti per accogliere l’istanza di cancellazione, atteso che le espressioni usate nel ricorso a pagina 7, nei righi 21 e 22 È questo, quell’efficacissimo, subdolo, sleale, malizioso imbroglio realizzato utilizzando . , delle quali si duole la controricorrente, sono pienamente riconducibili alle finalità difensive che erano quelle di evidenziare l’ambiguità della clausola in discussione e, conseguentemente, la sua vessatorietà , in quanto attinenti proprio al fulcro della materia del contendere, sia pure attuate con gli accenti di una vivace disputa processuale, ma non per questo eccedenti i limiti difensivi e, tantomeno, tali da esprimere intenzionalità offensive o gratuitamente dispregiative. P.Q.M. La Corte, rigetta il ricorso e compensa interamente tra le parti le spese del presente grado di giudizio. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara che sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.