La clausola risolutiva espressa deve essere redatta in modo preciso ed analitico

L’inadempimento del cedente deve essere valutato in ragione delle modalità e tempistiche effettive di esecuzione del negozio.

La clausola risolutiva espressa, anche nel contratto di factoring , presuppone che le parti abbiano previsto la risoluzione di diritto del contratto per effetto dell'inadempimento di una o più obbligazioni specificamente determinate, sicché la clausola che attribuisca ad uno dei contraenti la facoltà di dichiarare risolto il contratto per gravi e reiterate violazioni dell'altro contraente a tutti gli obblighi da esso discendenti va ritenuta nulla per indeterminatezza dell'oggetto, in quanto detta locuzione nulla aggiunge in termini di determinazione delle obbligazioni il cui inadempimento può dar luogo alla risoluzione del contratto e rimette in via esclusiva ad una delle parti la valutazione dell'importanza dell'inadempimento dell'altra. Il caso. Una società cedeva ad un'altra società i propri crediti mediante contratto di factoring pro soluto. La garanzia era, invece, riferita soltanto ad alcuni clienti e nel limite di una cifra specificamente pattuita. Nel corso della esecuzione del contratto, alcuni debitori, si mostravano inadempienti. La società cessionaria comunicava alla cedente la decadenza dalla garanzia pro solvendo in ragione della mancata collaborazione nonché della mancata consegna dei documenti necessari a conoscere la posizione debitoria ed effettuare il recupero. Il cedente ha contestato l’eccezione e convenuto in giudizio la società cessionaria affinché provvedesse al pagamento del corrispettivo pattuito oltre al risarcimento dei danni scaturiti dalla mancata disponibilità delle somme. Il factor , costituendosi in giudizio, chiedeva il rigetto della domanda ed in via riconvenzionale, chiedeva accertarsi l’inadempimento della cedente con conseguente decadenza della clausola pro solvendo. Il contratto di factoring, nella pratica, è utilizzato dalle imprese per cedere in massa i propri crediti commerciali talvolta comprensivi anche dei crediti futuri. Detto contratto può essere utilizzato come cessione semplice del credito oppure come forma di finanziamento in quest’ultimo caso, il corrispettivo viene versato in anticipo dal cessionario al cedente . Il cedente è tenuto a collaborare con il cessionario ed a consegnare tutta la documentazione necessaria alla riscossione. Il corrispettivo di cessione è, di solito, quantificato detraendo le spese di riscossione, il rischio di insolvenza, nonché il valore corrispondente a tutti i rischi collaterali propri dell’operazione. Inoltre, la cessione può essere effettuata pro solvendo o pro soluto. Nella prima ipotesi il cedente garantisce l’eventuale inadempienza del terzo debitore, mentre, nella seconda ipotesi pro soluto la cessione libera il cedente che non risponderà di eventuali inadempimenti. La normativa generale che disciplina la cessione è la L. n. 52/1991. Tribunale gli inadempimenti. Il Tribunale individuava 3 tipi di inadempimenti 1 omessa comunicazione di insoluti precedenti, 2 tardiva consegna di documenti probatori e 3 mancata comunicazione di note di accredito. Nell’ipotesi tre escludeva la rilevanza per irrisorietà degli importi, quanto alla ipotesi due rilevava che le tempistiche del rapporto, nella pratica, si erano mostrate elastiche, pertanto, il ritardo non era grave, infine, nell’ipotesi uno, la cessionaria avrebbe potuto e dovuto valutare autonomamente l’affidabilità dei terzi debitori. Dette argomentazione portavano alla condanna del cessionario al pagamento del corrispettivo pattuito. Parte soccombente ha proposto appello. L’accordo tra le parti. La società cessionaria, gestrice del credito, spiegava che l’accordo sottoscritto dalle parti prevedeva espressamente la decadenza della garanzia pro solvendo con efficacia ex tunc in ipotesi di mancata consegna della documentazione necessaria all’attivazione del credito. Pertanto il giudice di primo grado avrebbe errato nel sostituirsi alla pattuizione contrattuale. Indeterminatezza della clausola. La C.A. ha confermato la decisione di primo grado ed aggiunto che la clausola richiamata dall’appellante è generica ed indeterminata quindi nulla. Sul punto, i giudici hanno richiamato l’orientamento giurisprudenziale a tenore del quale la clausola risolutiva espressa presuppone che le parti abbiano previsto la risoluzione di diritto del contratto per effetto dell'inadempimento di una o più obbligazioni specificamente determinate, sicché la clausola che attribuisca ad uno dei contraenti la facoltà di dichiarare risolto il contratto per gravi e reiterate violazioni dell'altro contraente a tutti gli obblighi da esso discendenti va ritenuta nulla per indeterminatezza dell'oggetto, in quanto detta locuzione nulla aggiunge in termini di determinazione delle obbligazioni il cui inadempimento può dar luogo alla risoluzione del contratto e rimette in via esclusiva ad una delle parti la valutazione dell'importanza dell'inadempimento dell'altra Cass. n. 4796/2016 . Rilevata la nullità della clausola, occorre riportarsi alla norma generale, quindi, valutare la gravità dell’inadempimento che dovrà essere considerato in ragione della effettiva modalità e tempistica di esecuzione del rapporto. Nel caso specifico, i giudici di primo e secondo grado ritengono provata la collaborazione tra cedente e cessionario nel tentativo di riscossione dei crediti. Detta circostanza, a parere dei giudici, esclude l’inadempimento del cedente. Con queste argomentazioni è stata respinta, per la seconda volta, la domanda formulata da parte attrice.

Corte di Appello di Milano, sez. I Civile, sentenza 29 novembre 2017 - 19 febbraio 2018 Presidente Bonaretti – Relatore Milone Svolgimento del processo In data 27.4.2011/9.5.2011, F. S.p.A., società che si occupa del deposito e della distribuzione di farmaci alle farmacie del territorio della Sicilia e della Calabria, ha stipulato un contratto di factoring, con garanzia pro soluto, attraverso cui ha ceduto i propri crediti alla omissis verso il corrispettivo del loro valore nominale v. doccomma 1 F. e omissis . Nel corso del rapporto è accaduto che alcuni farmacisti ritardassero i pagamenti dei crediti ceduti e che si rendessero inadempienti rispetto ad ulteriori scadenze e dilazioni concesse. In data 29.1.2013 v. docomma 15 F. e docomma 9 omissis , con riferimento ai debitori ceduti omissis e Farmacia omissis ha comunicato a F. la decadenza dalla garanzia pro soluto , in ragione dell'asserito inadempimento degli obblighi di collaborazione da parte di F. in particolare, omissis ha contestato la mancata trasmissione della documentazione probatoria dei crediti, entro il termine di 30 giorni dalla richiesta, e in ragione di ciò ha richiesto a F. la restituzione dei pagamenti dei corrispettivi eseguiti in via anticipata. In data 22.5.2013 v. docomma 16 F. e docomma 19 omissis ha comunicato di ritenere inefficace ex rune la garanzia pro soluto in relazione al debitore ceduto omissis a seguito dell'asserita mancata comunicazione di un insoluto in data 22.2.2012 in riferimento alla fattura 68569 del 17.12.2011. F. S.p.A., contestando tali comunicazioni, ha agito giudizialmente avanti il Tribunale di Milano nei confronti di omissis chiedendo l'adempimento dell'obbligo del Factor di pagare il corrispettivo dei crediti ceduti F. ha richiesto altresì la condanna di omissis al risarcimento del danno che asseriva di aver patito per la mancanza di liquidità dovuta ai mancati pagamenti dei corrispettivi nonché del danno derivato dalla mancata tempestiva comunicazione da parte di omissis dell'inadempimento del debitore ceduto omissis . Si è costituita in giudizio omissis , chiedendo il rigetto delle domande attoree e formulando domanda riconvenzionale volta ad ottenere una pronuncia di accertamento della decadenza dalla garanzia pro soluto e di condanna alla restituzione degli anticipi versati. omissis ha precisato che i debitori ceduti, per i quali era stata accordata la garanzia del pro soluto nei limiti di un plafond per ciascuno determinato, erano quattro le tre farmacie indicate da F., e la Farmacia omissis e che gli addebiti contestati a F. non erano soltanto quelli che quest'ultima aveva riferito, essendo emersi, dall'esame dei documenti ricevuti tardivamente, altri inadempimenti. Ifitalia ha in proposito riferito che, prima del giudizio, aveva comunicato, con raccomandata del 22.5.2013, la decadenza dal pro soluto anche per il debitore ceduto Farmacia omissis v. docomma 7 omissis sul rilievo della mancata comunicazione di insoluti, relativi a fatture emesse prima della cessione, registrati dal 1.2.2012 al 2.6.2012, della mancata cessione di una fattura di interessi e della registrazione in data 7.1.2013 di un assegno insoluto. Ifitalia ha riferito inoltre che per il debitore Farmacia omissis oltre al mancato tempestivo invio dei documenti posto a fondamento della comunicazione di decadenza, erano emersi insoluti precedenti alla cessione non comunicati nonché l'emissione di note di credito e fatture non cedute che per il debitore Farmacia omissis oltre al mancato tempestivo invio come per Farmacia omissis , erano emersi insoluti precedenti non segnalati e note di credito non segnalate che per il debitore Farmacia omissis erano emersi un insoluto precedente non segnalato e numerose note di credito non segnalate. Il Tribunale di Milano, riconducendo le violazioni contestate da omissis a tre tipologie omessa comunicazione di insoluti precedenti, tardiva consegna di documenti probatori del credito, mancata cessione di talune fatture e mancata comunicazione di talune note di credito ha ritenuto sulla prima tipologia, che l'obbligo di informazione del Fornitore in ordine ad eventuali pregressi insoluti dei debitori ceduti debba essere interpretato alla luce della natura dell'attività svolta dal Factor, soggetto in grado di acquisire in modo autonomo informazioni sulla solvibilità dei debitori prima di accordare la garanzia pro-soluto, e che comunque aveva potuto valutare in concreto l'affidabilità commerciale dei ceduti nel corso del rapporto sulla seconda tipologia, che l'accertato ritardo nell'invio della documentazione, avvenuto oltre il termine contrattualmente stabilito da considerarsi perentorio, non poteva ritenersi connotato da gravità in considerazione della tolleranza manifestata dalla cessionaria sia rispetto ai ritardi nel pagamento da parte dei debitori ceduti sia rispetto all'invio dei documenti, tolleranza dimostrata con l'accettazione di piani di rientro dei debitori ceduti sulla terza tipologia, che le note di credito non segnalate erano relative ad importi irrisori, in genere inferiori ad Euro 100,00, a fronte degli ingenti importi dei crediti ceduti, e che la fattura per interessi non ceduta si riferiva agli interessi su una fornitura alla Farmacia omissis antecedente alla cessione. Il Tribunale ha ritenuto, invece, inesistente la violazione degli obblighi informativi da parte della società cessionaria, violazione su cui F. aveva fondato la domanda di risarcimento. Alla luce di ciò, con la sentenza n. omissis , il giudice di prime cure ha ritenuto di - condannare la convenuta Ifitalia al pagamento della somma di Euro 136.166,43 dovuta a titolo di corrispettivo dei crediti ceduti, oltre interessi ex D.Lgs. n. 231/2002 dalle singole scadenze al saldo effettivo - rigettare la domanda riconvenzionale di omissis . - non accogliere la domanda risarcitoria di F Avverso la pronuncia del Tribunale ha proposto appello omissis al fine di - ottenere la revoca della condanna al pagamento della somma-di Euro 136.166,43. - ottenere l'accertamento della decadenza della garanzia pro soluto, e di conseguenza la condanna di F. alla restituzione delle anticipazioni pari ad Euro 682,800,00, in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta in primo grado. F. si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto dell'impugnazione avversaria, e di conseguenza la conferma della sentenza n. omissis . Motivi della decisione In via preliminare va osservato che in relazione al mancato accoglimento della domanda risarcitoria di F. per i pretesi danni patiti a causa delle omesse informazioni di omissis sui mancati pagamenti del debitore ceduto Farmacia omissis , F. non ha proposto appello incidentale, ma il giudicato formatosi sul rigetto della domanda non produce certamente le conseguenze che vorrebbe trarne l'appellante omissis , la quale ritiene che la sua controparte sia decaduta dalla garanzia con riferimento al predetto debitore con il conseguente obbligo di restituire ad Ifitalia le anticipazioni nella misura di Euro 220.000, non avendo titolo per trattenerli . Il giudicato sul rigetto della domanda risarcitoria non ha, infatti, altro effetto che di impedire a F. di richiedere il risarcimento per i danni che affermava di aver patito a causa della mancata informazione sull'inadempimento della Farmacia omissis da parte di omissis la questione della decadenza dalla garanzia pro soluto in relazione a tale debitore ceduto e del conseguente obbligo di restituire le anticipazioni non è affatto collegata a tale rigetto, essendo questione del tutto diversa che deve essere decisa in questa sede, unitamente alle questioni analoghe riguardanti gli altri debitori ceduti, costituendo appunto oggetto dell'appello principale sul rigetto della domanda, di accertamento e restituzione formulata da omissis . I suddetti motivi vengono illustrati solo per ragioni di completezza in ordine al rilievo svolto da omissis nella parte finale del Riepilogo della comparsa conclusionale, ove afferma che in via del tutto subordinata, stante la mancata impugnazione incidentale da parte di F. riguardo la posizione del debitore omissis , è comunque dovuto l'importo di Euro 220.000,00 anticipato per detto debitore . Con il primo motivo di appello omissis lamenta l'erroneità della sentenza impugnata per aver ritenuto irrilevante l'omessa comunicazione di insoluti pregressi dei debitori ceduti. Il Tribunale ha sostenuto che essendo il Factor un soggetto che esercita professionalmente l'attività di cessionario di crediti è tenuto ad acquisire autonomamente le necessarie informazioni per valutare il grado di solvibilità dei creditori ceduti e che pertanto si tratta di un onere di ricerca documentale, che con particolare riferimento ai debiti assunti dalla clientela del cedente in epoca anteriore al perfezionamento del contratto di factoring grava sul factor che non può, invece, essere inopinatamente trasferito sul fornitore in base alla generica affermazione per cui il primo non è in grado di assumere cognizione della pregressa situazione economico finanziaria dei debitori ceduti esclusivamente sulla base di ufficiali informazioni tratte da banche dati di pubblico dominio. L'appellante censura l'interpretazione del contratto data dal giudice di prime cure, rilevando che il dato letterale sarebbe inequivoco e che il giudice non potrebbe sostituire la sua opinione alle conseguenze volute dalle parti. Secondo omissis la società appellata sarebbe venuta meno agli obblighi di informazione previsti dal contratto, ed in particolare al dovere di collaborazione di cui all'art. 7 delle Condizioni Generali, ai sensi del quale il Fornitore è tenuto a fornire ogni notizia di rilievo circa la solvibilità dei debitori e in genere, ogni loro eccezione, pretesa, reclamo domanda giudiziale o stragiudiziale, nonché eventuali rapporti pregressi, ivi compresi ritardati pagamenti dei debitori e controversie in corso, anche non attinenti al rapporto commerciale”. Secondo l'appellante l'omessa comunicazione di un insoluto pregresso costituisce, pertanto, violazione degli obblighi contrattuali, con le conseguenze di cui all'art. 7 dell'Appendice, che sanziona con l'inefficacia ex rune della garanzia pro soluto l'inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi previsti dalle Condizioni Generali così letteralmente statuendo Il rischio di mancato pagamento del debitore assunto dal Factor tornerà ad essere in carico del Fornitore nei seguenti casi, in qualsiasi momento riscontrati, in cui la garanzia del Factor si intenderà ex tunc inefficace di pieno diritto a b per ciascun credito relativamente al quale venga meno una delle garanzie del Fornitore di cui all'art 3 lettere a , b , c , d , e , delle Condizioni Generali oppure il Fornitore non adempia agli obblighi previsti dalle Condizioni Generali medesime nonché da ogni altro documento che le integri o modifichi salvo diversa espressa previsione c Ritiene la Corte che il motivo sia infondato. Ai rilievi svolti in motivazione dal giudice di primo grado si può aggiungere il rilievo dell'assoluta genericità, idonea ad inficiarne la validità, della clausola invocata dall'appellante. La previsione, secondo la quale viene meno con effetto retroattivo l'Appendice con cui il Factor ha assunto su di sé il rischio dell'insolvenza del debitore se l'altra parte contrattuale Fornitore non adempia agli obblighi previsti dalle Condizioni Generali, senza la puntuale indicazione degli obblighi che le parti abbiano considerato così determinanti nel programma negoziale, può essere considerata nulla per indeterminatezza dell'oggetto, in adesione a quanto affermato dal S.C. Per la configurabilità della clausola risolutiva espressa, le parti devono aver previsto la risoluzione di diritto del contratto per effetto dell'inadempimento di una o più obbligazioni specificamente determinate, restando estranea alla norma di cui all'art 1456 cod. civ. la clausola redatta con generico riferimento alla violazione di tutte le obbligazioni contenute nel contratto, con la conseguenza che, in tale ultimo caso, l'inadempimento non risolve di diritto il contratto, sicché di esso deve essere valutata l'importanza in relazione alla economia del contratto stesso, non essendo sufficiente l'accertamento della sola colpa, come previsto, invece, in presenza di una valida clausola risolutiva espressa Cass. 1950/09 id. 4796/16 . In applicazione dei principi generali in tema di risoluzione per inadempimento si deve, pertanto, procedere, una volta esclusa la validità della clausola, alla valutazione della gravità dell'inadempimento e, in considerazione di quanto si è già detto sulle caratteristiche del contratto di factoring e sulla effettiva riscossione dei crediti da parte del Factor durante la vigenza del contratto, si può escludere che le omesse informazioni su parziali pregressi ritardi nei pagamenti da parte dei debitori ceduti costituiscano inadempimento grave del cedente agli effetti di cui all'art. 1455 c.c In punto di fatto si può comunque aggiungere che dai documenti prodotti emerge che prima delle cessioni erano state date comunicazioni relative all'esistenza di piani di rientro, chiaro indice di ritardi nei pagamenti v. ad es. docomma 42 F., relativo al debitore omissis . Con il secondo motivo di appello Ifitalia lamenta l'erronea valutazione della ritardata consegna della documentazione probatoria dei crediti. Anche per tale motivo, che si fonda sulla medesima clausola dell'Appendice esaminata in relazione al primo motivo il Factor contesta al fornitore il ritardato adempimento dell'obbligo previsto dalle Condizioni Generali di fornire la documentazione probatoria del credito entro 30 giorni dalla richiesta, e ritiene che tale violazione giustifichi l'inefficacia ex rune del pro soluto ex art. 7 dell'Appendice cit , va rilevata la nullità della clausola invocata e va valutata in concreto la gravità dell'inadempimento. Come ha rilevato il giudice di primo grado sulla base dei documenti prodotti, con i debitori ceduti che ritardavano i pagamenti sono state avviate trattative che hanno coinvolto cedente, ceduto e cessionario v. ad es. doccomma 53 e 54 F. il cessionario, odierna appellante, pur dopo aver richiesto la documentazione probatoria al cedente, ha poi atteso di verificare se i debitori ceduti rispettassero i piani di rientro concordati ed ha infine ricevuto la documentazione, richiesta nel settembre/ottobre 2012, alla fine di gennaio 2013. Tale ricostruzione in fatto non consente, come ha ritenuto la sentenza impugnata, di considerare il ritardato invio dei documenti probatori inadempimento grave ai fini dell'invocata decadenza , da qualificarsi come risoluzione dell'Appendice. Va infatti precisato che, indipendentemente dal nomen iuris che omissis ha inteso dare alla propria domanda qualificata nelle conclusioni della comparsa di risposta del primo grado come decadenza dalla garanzia , l'accertamento che omissis ha richiesto è un accertamento volto a privare di effetti retroattivamente, a seguito di inadempimenti della propria controparte, le pattuizioni negoziali contenute nell'Appendice con cui le parti hanno convenuto che il Factor assumesse il rischio dell'insolvenza dei debitori ceduti tale domanda è, pertanto, volta ad ottenere lo scioglimento da un vincolo contrattuale, e cioè la risoluzione, per l'inadempimento addebitato alla controparte. Con il terzo motivo di appello omissis censura la sentenza per non aver adeguatamente valutato la violazione del principio di globalità delle cessioni. Anche tale motivo risulta infondato. omissis duole della mancata cessione da parte del Fornitore del credito portato dalla fattura 2000055 del 18.5.2012 emessa nei confronti del debitore Farmacia omissis in violazione del principio di globalità delle cessioni. Sul punto va rilevato che, anche se il Tribunale ha fatto impropriamente riferimento nella motivazione della sentenza impugnata all'originario onere informativo gravante sul Factor in via precontrattuale per escludere la rilevanza della mancata cessione, in realtà F. aveva sin dal principio evidenziato che la suddetta fattura si riferiva non ad una fornitura di merci successiva alla cessione, bensì agli interessi maturati per il ritardato pagamento di una fornitura antecedente alla cessione. Dalla scheda contabile prodotta da omissis docomma 6 risulta l'annotazione int. In corrispondenza della suddetta fattura, che rende plausibile la spiegazione offerta dal Fornitore e che giustifica, quindi, trattandosi di accessori di un credito che non costituiva oggetto di cessione, il mancato trasferimento alla cessionaria. Ifitalia si duole inoltre della mancata cessione dei crediti portati da tre fatture emesse nei confronti del debitore ceduto omissis nel dettaglio le fatture 68673/11, 68861/11 e 26/12 . A questo proposito il Tribunale, pur dopo aver puntualmente indicato la suddetta doglianza del Factor v. inizio della pag. 5 della sentenza , ha poi motivato in relazione alla posizione del suddetto debitore richiamando la motivazione relativa alla posizione del debitore Farmacia omissis , che tuttavia riguarda soltanto il profilo del tardivo invio dei documenti probatori del credito e non anche la mancata cessione. Anche in relazione a tale doglianza F. aveva, però, sin dal principio spiegato che non era stata emessa alcuna fattura recante il n. 68673/11 nei confronti della Farmacia omissis e che la fattura 26/12 si riferiva ad interessi su forniture precedenti. Dalla scheda contabile prodotta da omissis docomma 12 risulta per la fattura 26/12 l'annotazione Int come per la fattura emessa contro la Farmacia omissis e valgono, pertanto, gli stessi rilievi già svolti. Per la fattura 68861/11 per la quale F. ha omesso qualsivoglia spiegazione si rileva dalla scheda contabile citata che si tratta di una fattura emessa per un importo di Euro 62,55, la cui irrisorietà rispetto al plafond accordato per quel debitore, di Euro 650.000,00, non può certo giustificare la decadenza dal pro soluto. Sempre dalla scheda contabile si rileva che non risulta annotata una fattura recante il n. 68673/11 per completezza si può rilevare che risulta annotata una fattura recante il n. 68637/11, ma non avendo omissis a seguito delle difese di F., fatto alcun riferimento ad un possibile refuso nei propri atti, che sino alla conclusionale del presente grado continuano ad indicare il n. 68673/11, non è possibile attribuire alcun rilievo alla suddetta fattura 68637/11 . L'appello deve, pertanto, essere respinto con la condanna dell'appellante soccombente al pagamento delle spese del grado, liquidate in dispositivo. P.Q.M. rigetta l'appello proposto da omissis avverso la sentenza n. omissis resa in data 20.5.2016 dal Tribunale di Milano condanna la società appellante a rifondere alla società appellata le spese del grado, che liquida in complessivi Euro 9.515,00 oltre 15% per rimborso forfettario dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater D.P.R. 115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 bis art. 13 cit