Condizioni generali claims made ed estensione territoriale... con delimitazione dell'oggetto

Nel contratto di assicurazione sono clausole limitative della responsabilità, agli effetti dell'art. 1341 c.c., e dunque devono essere approvate specificatamente per iscritto, le clausole che limitano le conseguenze della colpa o dell'inadempimento o che escludono il rischio garantito, mentre attengono all'oggetto del contratto – e non sono, perciò soggette al regime dell'art. 1341 c.c. - le clausole che riguardano il contenuto ed i limiti della garanzia assicurativa e, pertanto, specificano il rischio garantito. Nel caso in cui un contratto di assicurazione con copertura claims made con delimitazione territoriale ed estensione della copertura ad altri territori solo per i rischi che si verificano e sono denunziati nel periodo di efficacia del contratto , ciò che viene delimitato è l'oggetto contrattuale e cioè il rischio.

Tale in sintesi il contenuto dell'ordinanza della Corte di Cassazione n. 3694/18, depositata il 15 febbraio, che ora andiamo ad analizzare più da vicino. Condizioni generali di claims made e clausola di estensione con limitazione. Il caso concreto su cui si sono espressi i Giudici riguarda un giudizio civile intentato da un'impresa di costruzioni meccaniche nei confronti di una compagnia assicurativa con cui aveva stipulato un contratto di assicurazione della responsabilità civile per i danni causati dai propri prodotti. In particolare, affermava che le condizioni generali della polizza coprivano le richieste formulate nel periodo di efficacia del contratto la c.d. clausola claims made , con eccezione dei territori di Canada e U.S.A., cui la garanzia veniva sì estesa, ma solo per i prodotti consegnati nel periodo di efficacia del contratto. L'impresa assumeva che detta clausola fosse vessatoria ex art. 1341, comma 2, c.c. e che dunque, non essendo stata approvata specificamente, chiedeva che se ne dichiarasse l'inefficacia e che, conseguentemente, si accertasse che la copertura assicurativa riguardava anche i sinistri causati da prodotti venduti in USA e Canada precedentemente alla stipula del contratto di assicurazione. Mentre in primo grado veniva accolta la domanda attorea, in secondo grado veniva invece accolto l'appello della compagnia. In terzo grado l'impresa impugna la sentenza per violazione degli artt. 1341 e 1362 c.c. e per omessa pronuncia circa un fatto decisivo della controversia per avere la Corte escluso la natura vessatoria di una clausola che, mentre si dichiarava tesa ad estendere la garanzia, in realtà la restringeva si trattava, secondo la ricorrente, di una clausola claims made mista, limitativa della responsabilità dell'assicuratore inoltre la ricorrente eccepisce che, pur avendo la compagnia affermato, ma non provato, la specifica negoziazione della clausola tra le parti, sul punto la sentenza non si è espressa. Come vedremo, la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la sentenza di secondo grado. Vessatorietà ex art. 1341 c.c., contratto di assicurazione e clausola claims made. Prima di proseguire rammentiamo che l'art. 1341 c.c. prevede, per quanto qui interessa, che non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità . Mentre l'art. 1362 c.c. prevede che Nell'interpretare il contratto si deve indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti e non limitarsi al senso letterale delle parole. Per determinare la comune intenzione delle parti, si deve valutare il loro comportamento complessivo anche posteriore alla conclusione del contratto . Ebbene, la Corte nel rigettare il ricorso, si riporta all'orientamento già più volte espresso cita Cass. ord. n. 27881/17 e sent. n. 8235/10 secondo cui nel contratto di assicurazione devono considerarsi vessatorie, e perciò soggette alla disciplina di cui all'art. 1341, comma2, c.c., quelle clausole che limitano le conseguenze della colpa o dell'inadempimento o che escludono il rischio garantito al contrario, deve escludersi la vessatorietà, dunque l'applicazione dell'art. 1341 c.c., in quelle clausole che riguardano il contenuto ed i limiti della garanzia assicurativa e, pertanto, specificano il rischio garantito , in quanto esse attengono all'oggetto del contratto . Il caso de quo , afferma la Corte, rientra nella seconda ipotesi infatti la clausola impugnata non limita la responsabilità dell'assicuratore, ma estende la copertura ai rischi non presenti nelle condizioni generali del contratto e cioè i rischi derivanti dai prodotti difettosi venduti in U.S.A. e Canada , ma solo se successivi alla stipula del contratto. A ciò consegue, per la Corte, la declaratoria di infondatezza dell'ulteriore censura posta, quella del mancato esame della questione relativa alla negoziazione specifica della clausola, restando assorbita dall'esclusione della vessatorietà della clausola medesima.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, ordinanza 14 dicembre 2017 – 15 febbraio 2018, n. 3694 Presidente Vivaldi – Relatore Fanticini Fatto e diritto Rilevato che - la Costruzioni Meccaniche S. S.p.A. conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Milano la Zurich Insurance Public Limited Company S.A. affermava di aver stipulato con la convenuta, nel 2003, un contratto di assicurazione della responsabilità civile per i danni cagionati dai propri prodotti e che nello stato di New York le era stata intentata una causa risarcitoria per le lesioni derivate a Ro.Lu. , il quale stava utilizzando una macchina impastatrice venduta dalla ricorrente nel 1997 le condizioni generali della polizza riguardavano le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all’assicurato durante il periodo di efficacia del contratto cosiddetta clausola claims made , salvo che per i prodotti consegnati negli U.S.A. e in Canada, ma - riguardo a questi ultimi - le parti avevano pattuito un’estensione della garanzia, limitata però ai prodotti consegnati nel periodo di efficacia della presente assicurazione - la Costruzioni Meccaniche S. chiedeva di accertare previa declaratoria di inefficacia della clausola considerata vessatoria ex art. 1341, comma 2, cod. civ. e non specificamente approvata che limitava la copertura assicurativa ai soli prodotti consegnati negli U.S.A. e in Canada successivamente alla conclusione dell’assicurazione - la sussistenza della garanzia contrattuale per ogni sinistro occorso durante il rapporto contrattuale, anche se attinente a prodotti precedentemente venduti negli U.S.A. e in Canada e, in particolare, per il sinistro oggetto dell’azione di Ro.Lu. - il Tribunale di Milano accoglieva la domanda con sentenza n. 5564 del 22 aprile 2013, avverso la quale proponeva appello la Zurich Insurance - la Corte d’appello di Milano, con la sentenza n. 3568 del 9 ottobre 2014, accoglieva l’appello e, in riforma della decisione impugnata, rigettava le istanze della Costruzioni Meccaniche S. , condannandola alla rifusione delle spese del giudizio - la Costruzioni Meccaniche S. impugna la predetta sentenza con ricorso per cassazione affidato ad un articolato motivo - resiste con controricorso la Zurich Insurance - la ricorrente Costruzioni Meccaniche S. ha depositato memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ Considerato che 1. Con l’unico motivo la ricorrente censura la decisione per violazione ed errata applicazione ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ. degli artt. 1341 e 1362 cod. civ., nonché per omessa pronuncia circa un fatto decisivo della controversia ex art. 360 n. 5 cod. proc. civ. , per avere la Corte d’appello, a dispetto dei criteri di interpretazione del contratto, escluso la natura vessatoria di una clausola che era dichiaratamente volta ad estendere la copertura assicurativa e non già a restringerla mediante l’introduzione di una clausola claims made mista, limitativa della responsabilità dell’assicuratore inoltre, pur avendo la Zurich Insurance eccepito ma non provato che la predetta clausola era stata oggetto di specifica negoziazione tra le parti, la motivazione della pronuncia ometteva qualsivoglia riferimento a tale eccezione. 2. Il motivo è infondato. In forza delle condizioni generali del contratto, la copertura assicurativa riguarda qualsivoglia sinistro denunciato in pendenza del rapporto contrattuale, anche se occorso in precedenza, ad eccezione della responsabilità civile derivante da prodotti venduti negli U.S.A. e in Canada. Si tratta, con evidenza, di una clausola con copertura claims made contenente una limitazione territoriale che delimita l’oggetto contrattuale e, cioè, il rischio assunto dall’assicuratore. La condizione particolare aggiunta al contratto prevede che a a parziale deroga di quanto previsto dalla polizza in materia di estensione territoriale , la garanzia vale anche per i prodotti consegnati negli USA, Canada e per danni ovunque verificatisi b questa specifica estensione di garanzia vale solo per i prodotti consegnati nel periodo di efficacia della presente assicurazione e di eventuali altre precedentemente stipulate con la stessa compagnia senza soluzione di continuità e sempreché le richieste di risarcimento siano state presentate all’assicurato per la prima volta nello stesso periodo . La ricorrente sostiene che con tale pattuizione, pacificamente non approvata ai sensi dell’art. 1341, comma 2, cod. civ., la Zurich Insurance abbia - in contrasto con la copertura claims made e, quindi, in contrasto con le condizioni generali di polizza - limitato la responsabilità della stessa compagnia assicuratrice. Questa Corte ha recentemente ribadito che nel contratto di assicurazione sono da considerare clausole limitative della responsabilità, agli effetti dell’art. 1341 cod. civ. con conseguente necessità di specifica approvazione preventiva per iscritto , quelle che limitano le conseguenze della colpa o dell’inadempimento o che escludono il rischio garantito, mentre attengono all’oggetto del contratto - e non sono, perciò, assoggettate al regime previsto dalla suddetta norma - le clausole che riguardano il contenuto ed i limiti della garanzia assicurativa e, pertanto, specificano il rischio garantito Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 27881 del 23/11/2017 analogamente, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 8235 del 7/4/2010, Rv. 612447-01 . La motivazione della decisione della Corte d’appello è conforme a tale principio. Nella fattispecie, infatti, la clausola particolare non è volta a limitare la responsabilità dell’assicuratore stabilita in una più ampia previsione contrattuale, ma ha la funzione di estendere la garanzia assicurativa a rischi non considerati dalle condizioni generali segnatamente, ai sinistri derivanti da prodotti difettosi venduti in U.S.A. e Canada e la pattuizione, nel chiarire la portata dell’ulteriore rischio assunto dalla compagnia, delimita la sua efficacia ai sinistri successivi alla stipula del contratto. Lungi dal determinare una riduzione della responsabilità dell’assicuratore soggetta a specifica approvazione per iscritto ex art. 1341, comma 2, c.c. , la clausola de qua specifica l’oggetto del contratto assicurativo con riguardo alla copertura assicurativa per danni inerenti a prodotti esportati nei paesi del Nord America. È infondata anche la censura formulata ai sensi dell’art. 360 n. 5 cod. proc. civ. la Corte d’appello di Milano non ha esaminato la questione relativa alla dedotta specifica negoziazione della clausola delle condizioni particolari di polizza in quanto assorbita dalla riconosciuta natura non vessatoria qui ribadita della pattuizione. 3. In conclusione, il ricorso è rigettato. Alla decisione di rigetto fa seguito la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese di questo giudizio di cassazione, le quali sono liquidate nella misura indicata nel dispositivo secondo i parametri del d.m. Giustizia del 10 marzo 2014, n. 55. 4. Infine, sussistono i presupposti ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso condanna la ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese di questo giudizio, che liquida in Euro 6.800,00 per compensi, oltre a Euro 200,00 per esborsi e ad accessori di legge ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.