Cambiali in originale (ma “troncate”) in mano al debitore: quid iuris?

Il possesso da parte del debitore del titolo originale del credito costituisce fonte di una presunzione juris tantum di pagamento, superabile con la prova contraria di cui deve onerarsi il creditore, in ipotesi interessato a dimostrare che il pagamento, in realtà, non è avvenuto e che il possesso del titolo è dovuto ad altra causa.

La Sez. II Civile della Cassazione ordinanza n. 3130/18 depositata l’8 febbraio , ha cassato con rinvio la decisione d’appello che non aveva fatto corretta applicazione dei principi in materia di titoli di credito, estinzione del debito e relativo regime probatorio. Il caso un preliminare con reciproche richieste di risoluzione. Un articolato caso offre lo spunto agli Ermellini per sviluppare importanti precisazioni in tema di estinzione delle obbligazioni portate da titoli di credito. Con riferimento ad un contratto preliminare, la vertenza giudiziaria era stata avviata dal promissario acquirente, che chiedeva anzitutto ai promittenti venditori di stipulare l’atto definitivo, chiedendo in difetto che fosse accertata la natura di contratto definitivo del preliminare, ovvero che fosse emessa sentenza ex art. 2932 c.c., e che fosse accertato che le diciassette cambiali, per l'importo complessivo di Lire 170 milioni, descritte nell’atto di citazione, erano state emesse, su pressione delle parti convenute, al solo scopo di garantire la stipula del rogito, con condanna delle stesse alla immediata restituzione dei titoli. Per contro, i promittenti venditori, avevano eccepito l’inadempimento del promissario acquirente, per non avere costui pagato il prezzo pattuito, tanto che con lo stesso avevano concordato un regolamento cambiario inizialmente stabilito in Lire 171 milioni, rimasto però impagato e ripetutamente rinnovato con lievitazione sino a Lire 200 milioni, di cui erano stati pagati solo Lire 24 milioni, per cui le residue cambiali Lire 170 milioni erano state poste all’incasso e protestate per tali ragioni i promittenti venditori non avevano dato il consenso alla stipula del definitivo di compravendita. Il Tribunale accoglieva parzialmente la richiesta del promissario acquirente accertato il grave inadempimento dei promittenti venditori li condannava al pagamento della penale pattuita, equitativamente ridotta, rigettando tutte le altre domande delle parti. Secondo il Tribunale, il promissario acquirente avrebbe dimostrato l’adempimento della propria obbligazione di pagamento del corrispettivo pattuito, come evincibile dalla quietanza rilasciata contestualmente alla consegna dell'appartamento, quietanza subordinata al buon fine del regolamento cambiario in relazione al quale egli aveva prodotto in copia le cambiali emesse contestualmente al rilascio della quietanza, così provando il relativo pagamento, come dimostrato dall’incasso delle stesse da parte dei promittenti venditori. La Corte territoriale, da un lato, in accoglimento dell’appello principale proposto dai promittenti venditori, dichiarava risolto per inadempimento del promissario acquirente il contratto preliminare dall’altro lato, accogliendo in parte l’appello incidentale del promissario acquirente, condannava i promittenti venditori alla restituzione degli effetti cambiari, per complessive Lire 170 milioni. Le cambiali in originale ma troncate depositate dal promissario acquirente erano idonee alla circolazione successiva? In appello, il promissario acquirente, appellante in via incidentale, aveva peraltro depositato n. 24 cambiali in originale, che tuttavia, secondo la Corte territoriale, non erano idonee a comprovare l’estinzione satisfattiva del debito cartolare. Infatti, è pur vero che il possesso in capo al debitore cambiario dei titoli in originale integra presunzione iuris tantum di pagamento, salva la prova contraria, a carico del creditore, anche in relazione alle modalità di restituzione dei titoli, ad esempio per rinnovazione, come nella fattispecie sostenuto dai promittenti venditori. Tuttavia, è anche vero che tale principio può valere solo per i titoli di credito idonei alla circolazione e, quindi, alla prova del diritto che si immedesima nel documento stesso sicché, così come la titolarità del credito è comprovata dal possesso legittimo del documento nel quale esso è incorporato, l’estinzione del credito mediante pagamento è desumibile, in via presuntiva, solo a condizione che il documento che lo incorpora sia idoneo alla circolazione successiva come titolo di credito. Il punto è che i titoli di credito in originale erano stati sì restituiti ma senza una parte essenziale degli stessi, in sostanza essi erano stati troncati. Per questo non sono stati considerati idonei a comprovare l’estinzione dell’obbligazione di pagamento. Il ricorso per cassazione il possesso del titolo in originale fa presumere l’estinzione del debito. La Cassazione anzitutto ribadisce il principio per cui il possesso da parte del debitore del titolo originale del credito costituisce fonte di una presunzione juris tantum di pagamento, superabile con la prova contraria di cui deve onerarsi il creditore, in ipotesi interessato a dimostrare che il pagamento, in realtà, non è avvenuto e che il possesso del titolo è dovuto ad altra causa. Nel caso deciso la Corte territoriale aveva precisato che tale principio valeva solo per il caso in cui i titoli di credito siano idonei alla circolazione di conseguenza, l'estinzione del credito stesso mediante pagamento è desumibile, in via presuntiva, solo a condizione che il documento che lo incorpora sia idoneo alla circolazione successiva come titolo di credito. E considerato che i titoli di credito originali in mano al promissario acquirente erano troncati nella parte corrispondente alla sottoscrizione dell’emittente, la loro restituzione non poteva considerarsi esprimere la volontà di riconoscere il pagamento del corrispettivo debito cartolare, e non era quindi idonea a dimostrare l’estinzione satisfattiva del debito cartolare. I motivi e le origini della troncatura” delle cambiali doveva essere oggetto di indagine. E arriviamo così al punto centrale della decisione degli Ermellini, secondo i quali la Corte territoriale non aveva in alcun modo verificato, a fronte del possesso delle cambiali in capo al debitore, se la restituzione dei titoli fosse stata operata per ragioni diverse dal pagamento e se la troncatura fosse stata operata dal creditore o da terzi , prima della restituzione, ovvero dal debitore, dopo la restituzione, accertandone, ove rilevanti, le ragioni. In altre parole, la troncatura” delle cambiali era un tema di indagine da non trascurare. Per questo motivo la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio.

Corte di Cassazione, sez. II Civile, ordinanza 13 dicembre 2017 – 8 febbraio 2018, n. 3130 Presidente Matera – Relatore Dongiacomo Fatti di causa An.Vi. , con citazione del 5/2/1997, ha convenuto in giudizio, innanzi al tribunale di Trani, l’Impresa Edile F.lli G. e L.A. s.d.f., in persona dei soci A.G. e A.L. , e questi ultimi anche in proprio, invitando gli stessi alla stipula del contratto definitivo di compravendita dell’immobile sito a , promesso in vendita con contratto preliminare del 7/2/1991, e, in difetto, chiedendo che a fosse accertata la natura di contratto definitivo al contratto in questione, non redatto nella forma dell’atto pubblico b fosse emessa sentenza ex art. 2932 c.c. c fosse accertato che le diciassette cambiali, per l’importo complessivo di Lire 170 milioni, così come descritte nell’atto di citazione, erano state emesse, su pressione delle parti convenute, al solo scopo di garantire la stipula del rogito, con condanna delle stesse alla immediata restituzione dei titoli d fosse accertato il grave inadempimento dei convenuti, con condanna nei loro confronti al pagamento, in favore dell’attrice, della penale pattuita in contratto, pari a L 50 milioni, oltre interessi e maggior danno nonché il risarcimento del danno derivato all’attrice dal protesto delle predette cambiali. I convenuti, costituitisi in giudizio, hanno eccepito che - il contratto del 7/2/1991 aveva la natura di contratto preliminare - la domanda di esecuzione in forma specifica non era ammissibile in quanto espressamente esclusa dal titolo negoziale - avevano ricevuto dall’An. acconti per soli centosettanta 170 milioni e concordato con la stessa un regolamento cambiario inizialmente stabilito in Lire 171.600.000, rimasto impagato e ripetuteti rinnovato con lievitazione dell’importo fino a Lire 200.000.000, di cui erano stati pagati solo Lire 24 milioni - le residue cambiali, per Lire 170.000.000, erano state, quindi, poste all’incasso e protestate - in conseguenza dell’inadempimento della An. , i promittenti venditori non avevano prestato il proprio consenso alla stipula del contratto di compravendita. I convenuti hanno, pertanto, chiesto, oltre al rigetto della domanda dell’attrice a l’accertamento dell’inadempimento ascrivibile all’An. e la risoluzione del contratto, con condanna della stessa al pagamento della penale b in via subordinata, in caso di accoglimento delle prime due domande proposte in citazione, l’accertamento del grave inadempimento in capo all’attrice, con condanna della stessa al versamento del saldo del prezzo, pari a Lire 310.000.000, oltre accessori c in ogni caso, la riduzione equitativa della penale a Lire 1.000.000 d la condanna dell’attrice al pagamento di una somma corrispondente al valore di godimento e di utilizzo dell’appartamento, a far data dalla sua consegna, avvenuta in data 16/11/1992. Il tribunale di Trani, con sentenza del 17/9/2004, ha parzialmente accolto solo una delle domande proposte dell’attrice ed, in particolare, accertato il grave inadempimento della impresa convenuta, ha condannato i convenuti, in solido, al pagamento, in favore dell’attrice, della penale pattuita, ridotta ex art. 1384 c.c. ad Euro 15.000,00, oltre interessi legali a far data dal 4/3/1997 fino al soddisfo, rigettando tutte le altre domande proposte dall’attrice e le domande riconvenzionali proposte dai convenuti. Il tribunale, in particolare, dopo aver qualificato il contratto stipulato dalle parti in data 7/2/1991 come un contratto preliminare, ha, in particolare, ritenuto la fondatezza della domanda di accertamento del grave inadempimento contrattuale ascrivibile all’impresa convenuta sul rilievo che l’An. avrebbe dimostrato l’adempimento della propria obbligazione di pagamento del corrispettivo pattuito con il contratto, come evincibile dalla quietanza rilasciata in data 16/11/1992, contestualmente alla consegna dell’appartamento, quietanza subordinata al buon fine del regolamento cambiario in relazione al quale l’An. aveva prodotto in copia le cambiali emesse contestualmente al rilascio della quietanza, così provando il relativo pagamento, come dimostrato dall’incasso delle stesse da parte dell’impresa edile. Entrambe le parti hanno proposto appello, chiedendo la riforma della sentenza di primo grado. A.G. e A.L. , in proprio e quali legali rappresentanti dell’Impresa Edile F.lli G. e L.A. s.d.f., hanno proposto appello principale, insistendo, in particolare, per l’integrale rigetto delle domande avverse ed, in via riconvenzionale, per la risoluzione del contratto preliminare, previo accertamento del grave inadempimento ascrivibile all’An. , con condanna delle stessa al pagamento della penale di Lire 50 milioni, oltre interessi e danno da svalutazione monetaria fino al soddisfo, ed, in via subordinata, la riduzione della penale ad Euro 516,45 nonché, in via ulteriormente subordinata, per l’accertamento del grave inadempimento dell’An. agli obblighi assunti con il contratto preliminare del 7/2/1991, relativamente all’obbligazione di pagamento del prezzo pattuito con conseguente condanna della stessa al pagamento del saldo del prezzo, stabilito in Lire 310 milioni, oltre IVA, interessi e danno da svalutazione monetaria, nonché al pagamento della penale di Euro 50 milioni, oltre interessi dalla domanda al soddisfo. An.Vi. ha proposto appello in via incidentale, insistendo per l’accoglimento di tutte le domande proposte in primo grado e disattese dal tribunale, chiedendo - accertarsi l’avvenuta compravendita tra le parti, non formalizzata con atto notarile per fatto e colpa della parte venditrice, e l’avvenuto trasferimento immobiliare oggetto di causa, con espressa offerta di pagamento del residuo prezzo, qualora ancora dovuto - pronuncia della sentenza ex art. 2932 c.c. accertarsi che le diciassette cambiali per complessivi 170.000.000 di Lire, in atti già indicate, fatte emettere illecitamente in favore dell’impresa convenuta e da questa possedute, costituiscono indebito oggettivo, con la conseguente condanna all’immediata restituzione dei titoli pronuncia di condanna al pagamento della penale nella misura pattuita di Lire 50 milioni, oltre interessi e maggior danno, nonché al risarcimento dell’ulteriore danno derivato dall’illecita emissione e successivo protesto dei suddetti titoli. La corte d’appello di Bari, con sentenza del 25/6/2013, in parziale accoglimento dell’appello principale, ha dichiarato la risoluzione del contratto preliminare dedotto in giudizio per inadempimento ascrivibile a colpa dell’An. , che ha condannato al pagamento della penale quantificata in Euro 15.000,00 in favore dell’impresa appellante, ed, in parziale accoglimento del primo motivo dell’appello incidentale proposto dall’appellata, ha condannato l’impresa appellante alla restituzione, in favore dell’An. , degli effetti cambiari, per complessive Lire 170.000.000, dichiarando la cessazione della materia del contendere per la restante parte, compensando integralmente tra le parti le spese processuali dei due gradi di giudizio. La corte - dopo aver dato atto della sopravvenuta carenza dell’interesse, in capo all’appellante incidentale, alla pronuncia sulle domande di accertamento della natura definitiva del contratto stipulato in data 7/2/1991 e di sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c., per avere la stessa acquistato, in sede esecutiva, l’immobile promesso in vendita, con la conseguente cessazione della materia del contendere, e qualificato il contratto del 7/2/1991, in ragione del tenore letterale delle espressioni utilizzate dai contraenti, come un preliminare con clausola di espressa esclusione del rimedio dell’esecuzione in forma specifica - ha, per quanto ancora rileva, affermato, con espresso riguardo alla affermata sussistenza, accertata dalla sentenza di primo grado, del grave inadempimento contrattuale ascritto all’impresa appellante od, in alternativa, del grave inadempimento ascrivibile all’An. , con la conseguente risoluzione del contratto, invocati dalla impresa promittente ed esclusi dal tribunale, che le ventiquattro cambiali versate, in originale, dall’appellata nel giudizio d’appello, non sono idonee a comprovare l’estinzione satisfattiva del debito cartolare ed infatti - ha osservato la corte - è pur vero che . il possesso in capo al debitore cambiari dei titoli in originale integra presunzione iuris tantum di pagamento, salva la prova contraria, a carico del creditore, anche in relazione alle modalità di restituzione dei titoli, ad esempio per rinnovazione, come nella fattispecie sostenuto dagli appellanti principali. È anche vero, tuttavia, - ha rilevato la corte - che il suddetto principio può valere solo per i titoli di credito idonei alla circolazione e, quindi, alla prova del diritto che si immedesima nel documento stesso , sicché, così come la titolarità del credito è comprovata dal possesso legittimo del documento nel quale esso è incorporato, così l’estinzione del credito stesso mediante pagamento è desumibile, in via presuntiva, solo a condizione che il documento che lo incorpora sia idoneo alla circolazione successiva come titolo di credito . D’altronde - ha aggiunto la corte - che la restituzione dei titoli cambiari, benché in originale, troncati – nel caso di specie con riferimento a n. 12 titoli del controvalore complessivo di Lire 120 milioni - nella parte corrispondente alla sottoscrizione dell’emittente, non esprimesse la volontà di riconoscere il pagamento del corrispondente debito cartolare, è desumibile da una semplice considerazione logica in primo luogo, quale ragione avrebbe avuto la restituzione dei titoli, benché in originale, privi di una parte essenziale degli stessi, qualora il corrispondente debito fosse stato effettivamente pagato in secondo luogo, non è dato comprendere come mai la debitrice cambiaria abbia ritirato i titoli in questione troncati senza nulla eccepire al riguardo . , tanto più - ha osservato ancora la corte - a fronte dell’interesse della stessa An. a rimetterli in circolazione e, quindi, a conservarne l’integrità. La corte, quindi, alla luce delle considerazioni sopra espresse, ha ritenuto di non poter confermare e condividere le conclusioni cui è pervenuto il tribunale in ordine all’adempimento, da parte della promittente acquirente, dell’obbligo del pagamento del prezzo dell’immobile e del conseguente grave inadempimento della promittente venditrice, consistito nel rifiuto illegittimo alla stipula del contratto definitivo di trasferimento dell’immobile invero - ha aggiunto la corte - con la scrittura privata del 16/11/1992, sottoscritta da entrambe le parti, i contraenti, nel dare atto della consegna materiale dell’appartamento oggetto di compravendita, hanno dichiarato di non avere null’altro a pretendere dall’altra, fatta eccezione dell’I.V.A., da versarsi al momento della stipula notarile , ed hanno rilasciato quietanza di tutti gli ordinativi extracontrattuali sottoscritti di volta in volta , subordinando, tuttavia, l’efficacia della quietanza stessa al buon fine del regolamento cambiario , per cui l’efficacia della suddetta dichiarazione liberatoria non può . non ancorarsi alla prova dell’estinzione del debito cambiario esistente alla data della scrittura privata e, cioè, al 16/11/92 . In definitiva - ha concluso la corte - la produzione documentale in originale versata in atti dalla difesa dell’An. . costituita da n. 24 titoli cambiari emessi proprio in data 16/11/92, non lascia presumere . l’adempimento integrale dell’obbligazione cambiaria richiamata nella quietanza liberatoria, quanto meno con riferimento ai dodici effetti per complessive Lire 120 milioni troncati nella parte corrispondente alla sottoscrizione degli emittenti An. e il di lei marito F. , per cui la quietanza . non può ritenersi pienamente valida ed efficace, in difetto di una specifica attestazione di pagamento apposta sui titoli stessi . La corte, quindi, dopo aver escluso che l’adempimento dell’obbligazione cambiaria possa essere desunto dagli elementi di fatto considerati rilevanti e decisivi dal tribunale, come la negoziazione degli stessi titoli con le banche ovvero le testimonianze assunte in giudizio, ha ritenuto, in definitiva, che l’An. non avrebbe potuto pretendere la stipula dell’atto definitivo non avendo adempiuto integralmente alla propria obbligazione di corrispondere l’intero prezzo della compravendita, tanto più che, stando al preliminare del 7/2/91, la stessa promittente acquirente avrebbe dovuto versare il saldo del prezzo al momento della consegna dell’appartamento, avvenuta pacificamente in data 16/11/1992. In altri termini, l’An. , quanto meno per l’importo corrispondente al prezzo residuo, comprensivo anche dei lavori extra enunciati nella scrittura del 16/11/93, si è resa inadempiente al puntuale e tempestivo pagamento, sia rispetto alla scadenza pattuita con il preliminare momento della consegna dell’immobile sia con riferimento a quelle riportate nel regolamento cambiari, secondo la pattuizione integrativa e modificativa sopravvenuta il 16/11/92 . La corte, quindi, stabilita la rilevanza e la gravità dell’inadempimento, non avendo la promittente acquirente corrisposto una parte rilevante del prezzo, nella misura corrispondente all’importo dei titoli per i quali non v’è prova del pagamento, pari a L 120.000.000, ha reputato giustificato e legittimo il rifiuto della promittente venditrice alla stipula del contratto definitivo di compravendita, ravvisando, piuttosto, in capo all’An. il grave inadempimento contrattuale, ed ha, quindi, in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dall’impresa, dichiarato la risoluzione del contratto preliminare in questione, ai sensi degli artt. 1453 e 1455 c.c., per colpa della promittente acquirente. La corte, inoltre, confermata la riduzione equitativa della penale, già operata dal tribunale in Euro 15.000,00, in considerazione del sia pur parziale adempimento degli obblighi contrattuale da parte dell’An. , avendo la stessa pacificamente versato una congrua parte del prezzo per ammissione dell’impresa venditrice, in una misura non inferiore a Lire 170.000.000, ha, in riforma della sentenza del tribunale, condannato l’An. al pagamento della penale, nella misura di Euro 15.000,00. La corte, infine, risolto il contratto preliminare di compravendita, ha ritenuto, per un verso, che fosse venuto meno l’obbligo dell’An. di pagamento del prezzo, per cui pur dichiarando l’inammissibilità della relativa domanda in quanto avanzata per la prima volta in comparsa conclusionale in sede di gravame, ostandovi il divieto previsto dall’art. 345 c.p.c. - quanto già versato o consegnato a tale titolo alla società promittente venditrice deve da quest’ultima essere restituito all’An. , e, per altro verso, che i titoli cambiari ancora in possesso all’Impresa Edile, come dalla stessa riconosciuto, trovano giustificazione nel contratto orami venuto meno per effetto della disposta risoluzione . devono essere restituiti all’An. in difetto sopravvenuto di causa . . Corretto l’errore materiale contenuto in sentenza con ordinanza del 20/6/2014, An.Vi. , con ricorso notificato il 21/7/2014 presso l’avv. Antonio La Forgia, difensore domiciliatario degli appellanti nel giudizio d’appello, e depositato l’1/8/2014, ha chiesto, per cinque motivi, la cassazione della sentenza, dichiaratamente non notificata, della corte d’appello. A.G. e A.L. , in proprio e quali legali rappresentanti dell’Impresa Edile F.lli G. e L.A. s.d.f., sono rimasti intimati. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo, la ricorrente, lamentando - ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c. - la violazione degli artt. 1237, comma 1, e 2728, comma 1, c.c. nonché dell’art. 45 del r.d. n. 1669 del 1933, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha ritenuto che produzione in giudizio delle ventiquattro cambiali in originale, per un totale di L 138.000.000, non fosse idonea a provare l’estinzione del debito cartolare, sul rilievo che i titoli cambiari in questione non sarebbero idonei alla circolazione successiva, laddove, al contrario, a norma degli artt. 1237, comma 1, c.c., 2728, comma 1, c.c. e 45 del r.d. n. 1669 del 1933, il possesso del titolo da parte del debitore fa presumere l’avvenuto pagamento, salvo che il creditore non fornisca la prova contraria nella specie, invece, i convenuti non hanno offerto alcuna prova che la restituzione delle cambiali sarebbe avvenuta per un presunto rinnovo. La ricorrente, poi, lamentandone la manifesta illogicità . per contraddittorietà della motivazione in parte qua e per travisamento dei risultati della prova acquisita , ha censurato la sentenza impugnata per avere la corte d’appello ritenuto che la troncatura di ciascuna delle dodici cambiali di Lire 10.000.000 nella parte corrispondente alla sottoscrizione dell’emittente, valesse a far presumere la volontà del creditore cambiario di non riconoscere il pagamento del corrispondente debito cartolare, laddove, al contrario, non v’è la prova in atti né che tale troncatura sia stata operata dal creditore cambiario prima di restituire le cambiali alla An. , né che tale restituzione sia stata operata per ragioni diverse dal pagamento, potendosi, piuttosto, presumere che, secondo l’id quod plerumque accidit, la troncatura suddetta, per il rilevante importo di ciascuna delle cambiali Lire 10.000.000 , sia stata operata dall’An. in via cautelativa, allo scopo, cioè, di privarle di efficacia, in caso di smarrimento o sottrazione ad opera di terzi, tanto più se si considera che la corte di merito, presumendo che la troncatura sia stata operata dalla prenditrice originaria F.lli G.ni e L.A. , non si è avveduta del fatto decisivo che quest’ultima, lungi dal porre le cambiali all’incasso, le aveva cedute con girata in bianco alla s.r.l. S.E.P.A., la quale, come cessionaria del tutto estranea al rapporto causale sottostante, mai avrebbe potuto restituirle in conseguenza di un ipotetico rinnovo, e ciò prova che tali cambiali sono state poste all’incasso bancario dalla s.r.l. S.E.P.A., che ne ha ricevuto i relativi importi a seguito di pagamento. La corte, infine, ha aggiunto la ricorrente, non ha fornito alcuna motivazione relativamente alle ulteriori dodici cambiali di Lire 1.500.000 ciascuna, risultando le stesse immuni da mutilazioni e quindi integre. 2. Con il secondo motivo, la ricorrente, lamentando, ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c., il vizio di motivazione per erronea sussunzione della fattispecie di fatto nella ipotesi assertiva dell’inadempimento della parte . acquirente alla obbligazione del pagamento del prezzo o dell’offerta del saldo e la conseguente erronea applicazione della disciplina normativa dell’inadempimento contrattuale in ragione della carente ricostruzione della fattispecie concreta artt. 1453 e 1460 c.c. , nonché, ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c., la conseguente omessa pronuncia sui punti, entrambi decisivi, della controversia costituiti dalla comprovata offerta del saldo prezzo da effettuarsi alla stipula del definitivo e del contestuale grave inadempimento della promessa venditrice per la violazione dell’obbligo di mantenere l’immobile libero da pesi e oneri art. 2932 c.c., in relazione all’art. 112 c.p.c. , ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha escluso che sia stata raggiunta la prova dell’integrale pagamento del prezzo pattuito per l’acquisto dell’immobile ed ha, quindi, ritenuto che la promissaria acquirente sia stata inadempiente rispetto al relativo obbligo, laddove, al contrario, la An. ha sin dall’atto di citazione offerto alla promissaria venditrice il pagamento del residuo prezzo che alla stessa fosse risultato spettante al momento della stipula dell’atto definitivo, condizionandolo unicamente alla liberazione dell’appartamento e del box-auto pertinenziale dai pesi illecitamente posti nelle more dalla impresa, sicché, a fronte di una valida ed efficace offerta del saldo del prezzo, la corte di merito giammai avrebbe potuto ritenerla inadempiente. 3. Con il terzo motivo, la ricorrente, lamentando, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., la falsa applicazione, con riferimento alla scrittura del 18/11/1992, delle norme che disciplinano l’interpretazione del contratto artt. 1362, 1363, 1366 c.c. , ed, ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c., l’insufficienza e la contraddittorietà della motivazione circa un fatto decisivo, costituito dalla effettiva portata della quietanza recata dalla scrittura del 18/11/1992 all’intero versamento del prezzo pattuito, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha ritenuto che l’efficacia della dichiarazione liberatoria contenuta nella scrittura privata del 18/11/1992 non può . non ancorarsi alla prova dell’estinzione del debito cambiario esistente alla data della scrittura privata e, cioè, al 16/11/92 . Ha osservato la ricorrente che, in realtà, le parti, dopo aver convenuto, nel contratto preliminare stipulato il 7/2/1991, che il saldo del prezzo avrebbe dovuto essere versato dalla promissaria acquirente al momento della consegna materiale dell’immobile previa misurazione dell’unità immobiliare e delle relative pertinenze , hanno, poi, dichiarato, nella scrittura del 18/11/1992, che in data odierna viene consegnato l’appartamento oggetto di compravendita e che nessuna delle parti ha null’altro a pretendere dall’altra, fatta salva l’I.V.A. che sarà versata in sede di stipula notarile. Si dà quietanza, inoltre, di tutti gli ordinativi extra contrattuali sottoscritti di volta in volta ed accettati. Ovviamente, la quietanza è subordinata al buon fine del regolamento cambiario , dando, così, luogo - ha aggiunto la ricorrente - a due distinte ed autonome quietanze la prima ha riguardato il prezzo d’acquisto, che, in tal modo, risulta dichiarato come pagato all’atto della consegna materiale dell’appartamento oggetto della compravendita, tant’è che, subito dopo, segue la liberatoria in favore di ciascuna parte contraente, con la sola eccezione dell’IVA la seconda, ha riguardato, invece, i costi delle opere extracontrattuali ordinati di volta in volta dall’acquirente ed eseguiti dalla venditrice, per il cui pagamento è stato concordato e rilascio dall’acquirente e un regolamento cambiario. Solo quest’ultima quietanza - ha aggiunto la ricorrente - è risultata condizionata al buon fine del regolamento stesso, e non anche la prima, come ha invece ritenuto la corte d’appello, che ha, quindi, omesso di valutare ha concluso la ricorrente - con completezza e congruità l’intera struttura espressiva del contenuto della scrittura. 4. Con il quarto motivo, la ricorrente, lamentando, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., la falsa applicazione delle norme che disciplinano la risoluzione del contratto per inadempimento artt. 1453, 1454, 1455 e 1460 c.p.c. e di quella relativa alla clausola penale risarcitoria art. 1382 c.c. , nonché, ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c., l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione sul fatto controverso e decisivo dell’offerta formale del saldo del prezzo tempestivamente formulata dalla promissaria acquirente, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello, ritenendo che l’attrice non avesse corrisposto il prezzo per intero e come pattuito, l’ha condannata, in applicazione della clausola penale, al pagamento della somma di Euro 15.000,00, in tal modo omettendo di prendere in considerazione tanto le prove, e cioè i titoli cambiari pagati e la quietanza rilasciata il 18/11/1992, che dimostrano l’avvenuto pagamento dell’intero prezzo, quanto l’offerta formale del versamento di ogni possibile saldo alla stipula del definitivo, nonché il fatto che la vera inadempiente era stata proprio l’impresa venditrice la quale dapprima aveva illecitamente gravato di oneri ipotecari l’immobile promesso, e poi aveva indebitamente omesso di comparire innanzi al notaio per la stipula del contratto definitivo. 5. Con il quinto motivo, la ricorrente, lamentando la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e la motivazione insufficiente, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello, alla luce dell’esito complessivo del giudizio, ha compensato tra le parti le spese per entrambi i gradi del giudizio di merito, laddove, al contrario, non resistendo tale esito ai motivi articolati in ricorso, dovrà, per contro, applicare la regola della soccombenza e porre interamente a carico della parte resistente le spese sia del grado d’appello che del presente giudizio. 6. Il primo motivo è, nel suo complesso, fondato. L’indirizzo di questa Corte è, in effetti, assolutamente fermo nel senso che il possesso, da parte del debitore, del titolo originale del credito costituisce fonte di una presunzione juris tantum di pagamento, superabile con la prova contraria di cui deve onerarsi il creditore, in ipotesi interessato a dimostrare che il pagamento, in realtà, non è avvenuto e che il possesso del titolo è dovuto ad altra causa Cass. n. 13462/2010, in motiv., dove rileva che si tratta, più precisamente, di presunzione giuridica e non di mera praesumptio hominis ex art. 2729 c.c., implicitamente ribadita anche dall’art. 45 del r.d. n. 1669 del 1933, che attribuisce al trattario che paga la cambiale il diritto alla sua riconsegna, con quietanza del portatore . Nel caso di specie, la corte d’appello ha ritenuto che . il suddetto principio può valere solo per i titoli di credito idonei alla circolazione e, quindi, alla prova del diritto che si immedesima nel documento stesso , sicché, così come la titolarità del credito è comprovata dal possesso legittimo del documento nel quale esso è incorporato, così l’estinzione del credito stesso mediante pagamento è desumibile, in via presuntiva, solo a condizione che il documento che lo incorpora sia idoneo alla circolazione successiva come titolo di credito . E poiché, nella specie, dodici titoli cambiari in possesso della An. , del controvalore complessivo di Lire 120 milioni, sono benché in originale, troncati nella parte corrispondente alla sottoscrizione dell’emittente, ha aggiunto la corte, la restituzione di tali titoli non esprime la volontà di riconoscere il pagamento del corrispondente debito cartolare e non è, dunque, idonea a dimostrare l’estinzione satisfattiva del debito cartolare in primo luogo, quale ragione avrebbe avuto la restituzione dei titoli, benché in originale, privi di una parte essenziale degli stessi, qualora il corrispondente debito fosse stato effettivamente pagato in secondo luogo, non è dato comprendere come mai la debitrice cambiaria abbia ritirato i titoli in questione troncati senza nulla eccepire al riguardo . . Sennonché, così opinando, la corte d’appello non ha in alcun modo verificato, a fronte del possesso delle cambiali in capo alla debitrice, se, in fatto, la restituzione dei titoli sia stata operata per ragioni diverse dal pagamento e se la troncatura sia stata operata dal creditore o da terzi , prima della restituzione, ovvero dalla debitrice, dopo la restituzione, accertandone, ove rilevanti, le ragioni. 7. I restanti motivi sono assorbiti. 8. La sentenza impugnata deve essere, dunque, cassata, con rinvio alla corte d’appello di Bari che, in diversa composizione, provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio. P.Q.M. la Corte così provvede accoglie il primo motivo del ricorso, assorbiti gli altri, e, in relazione al motivo accolto, cassa la sentenza impugnata, con rinvio alla corte d’appello di Bari che, in diversa composizione, provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio.