Clausola claims made: non è vessatoria in quanto non limita la responsabilità ma descrive l’oggetto del contratto di assicurazione

In tema di responsabilità professionale, non è da considerarsi vessatoria la clausola claims made” ai sensi dell'art. 1341 c.c., nel caso in cui la stessa non sia in grado di limitare la responsabilità dell'assicuratore e sia esclusivamente finalizzata a circoscrivere l'oggetto di copertura dell'assicurazione.

Con la pronuncia n. 27867/17, depositata il 23 novembre 2017, il S.C. torna ad occuparsi di contratti di assicurazioni con clausola claims made, ossia con clausola per la quale il sinistro denunciato – nel caso di specie, a titolo di responsabilità professionale di un notaio – venga attivato non al momento della realizzazione del sinistro ma al momento della richiesta di risarcimento danni ricevuta. Nel solco della pregressa giurisprudenza di legittimità, la Cassazione precisa che tali clausole sono valide in quanto non limitano la responsabilità del professionale ma descrivono, nell’ambito della liberta contrattuale ex art. 1322 c.c., l’oggetto del contratto di assicurazione. Il caso. La vicenda decisa della Cassazione con la sentenza in commento ha origine dalla richiesta di risarcimento promossa nei confronti di un notaio per un sinistro non precisato nella narrazione dei fatti e probabilmente neanche rilevante . L’assicurazione, chiamata dal notaio a rispondere del sinistro, ha ritenuto di non potete risarcire il danno in quanto al momento della richiesta di risarcimento e di intervento della assicurazione la copertura assicurativa non era operativa. Essendo in vigore la clausola claims made, la richiesta veniva rigettata. Il notaio, per contro, sosteneva la vessatorietà della clausola, e la relativa invalidità per assenza della duplice sottoscrizione. I giudici di merito, e da ultimo il S.C., hanno invece confermato che tale clausola non è vessatoria in quanto delimita l’oggetto del contratto e non limita la responsabilità dell’assicuratore. Viene quindi confermata la decisione della Corte di Appello nel senso di rigettare la responsabilità dell’assicurazione ed il relativo intervento nel sinistro. Contratti di assicurazione clausole loss occurance e claims made. Con riferimento ai contratti di assicurazione professionale, possiamo individuare due tipologie di coperture assicurative. La prima, storicamente più diffusa, poggia sulla formula loss occurance ”, ossia garantisce la copertura del rischio in relazione ai fatti e comportamento dell’assicurato verificatisi durante la vigenza del contratto, a prescindere dal momento in cui il danneggiato, rilevato il danno, promuova la richiesta risarcitoria. Con la clausola claims made letteralmente a richiesta fatta” , invece, le parti - assicuratore e assicurato – definiscono convenzionalmente la nozione di sinistro che viene fatta coincidere con la richiesta di risarcimento del danno avanzata dal terzo e non più, dunque, col comportamento dell’assicurato. Clausola claims made vessatoria o no? Molto controversa è stata la questione della vessatori età della clausuola claims made. Secondo la prevalente giurisprudenza di legittimità, nel caso di contratto che presenti tale clausola, si deve ritenere che la limitazione di responsabilità sfugga all'art. 1341, comma 2, c.c., giacché la funzione limitatrice della claims made si estrinseca in una previsione o clausola contrattuale unitariamente deputata all'individuazione dell'oggetto del contratto e, quindi, opera all'interno della stessa previsione di tale oggetto e non in aggiunta ed all'esterno di essa. Qualora, invece, la clausola in questione agisca come condizione”, nel senso di limitare la garanzia assicurativa, ricorre la fattispecie della vessatorietà, perché la formale previsione della clausola dopo altra idonea a definire in modo più ampio la garanzia, l'oggetto del contratto assicurativo, non appartiene più nell'economia del contratto all'individuazione dell'oggetto del contratto, ma svolge, dopo una previsione a ciò diretta, almeno finché essa sola si legga, una funzione chiarificatrice ulteriore che assume carattere limitativo di ciò che nella precedente previsione era più ampio. Clausola claims made e delimitazione dell’oggetto del contratto. Come precisato dal S.C. con la sentenza in commento, la clausola claims made non è da considerarsi vessatoria quanto costituisce espressione di un accordo delle parti diretto a delimitare l'oggetto stesso del contratto, dovendosi ritenere in tal caso realizzata una lecita deroga al modello legale tipico previsto dall'art. 1917, comma 1, c.c Clausole claims made pure ed impure. Quanto detto sopra vale per le clausole claims made pure. Le clausole assicurative claims made c.d. impure, per contro, sono presuntivamente nulle in quanto clausole atipiche non meritevoli di tutela. La presunzione di nullità è correlata alla presunzione di immeritevolezza ed è la conseguenza della compressione del periodo di retroattività nelle clausole claims made pure il periodo di retroattività è illimitato, mentre nelle clausole impure o miste detto periodo di operatività retroattiva è del tutto assente o limitato a qualche anno, rendendo di fatto eccessivamente contratta la manleva assicurativa e sostanzialmente inutile la copertura assicurativa medesima. Clausola claims made e limitazione della responsabilità . A proposito di clausola claims made con limitazione della responsabilità, si è osservato in giurisprudenza che tale clausola, se inserita in un contratto di assicurazione della responsabilità civile stipulato da un'azienda ospedaliera e per effetto della quale la copertura esclusiva è prestata solo se, sia il danno causato dall'assicurato, sia la richiesta di risarcimento formulata dal terzo, avvengano nel periodo di durata dell'assicurazione, costituisce un patto atipico immeritevole di tutela ex art. 1322, comma 2, c.c., atteso che realizza un ingiusto e sproporzionato vantaggio dell'assicuratore, e pone l'assicurato in una condizione di indeterminata e non controllabile soggezione.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, ordinanza 10 maggio – 23 novembre 2017, n. 27867 Presidente Vivaldi – Relatore Armano Fatti del processo La Corte d’appello di Milano, con sentenza depositata il 12 agosto 2014, a modifica della decisione di primo grado, ha ritenuto la validità e la non vessatorietà della clausola claims made contenuta nel contratto di assicurazione professionale stipulato dal notaio B.A. , che ha aderito alle condizioni di polizza assicurativa contratta dalla Federnotai con la Milano Assicurazioni. Avverso detta decisione propone ricorso B.A. con un motivo. Resiste con controricorso, illustrato da successiva memoria, la UnipolSai Assicurazioni, quale incorporante la compagnia di assicurazioni Milano S.p.A Il collegio ha invitato a redigere una motivazione semplificata. Ragioni della decisione 1.Con l’unico motivo di ricorso si denunzia violazione falsa applicazione delle norme in punto di contratto di assicurazione ed in particolare degli articoli 1322, 1341, 1903, 1914, 1917, 1952 c.c Il ricorrente censura la decisione della Corte d’appello perché avrebbe violato il principio affermato dalla sentenza della Cassazione 15 marzo 2005 n. 5624 poiché limita la responsabilità a carico dell’assicuratore predisponente risolvendosi nella mancata copertura di rischi per i quali solitamente ci si assicura la clausola cosiddetta claims made è vessatoria, si che per la sua efficacia è necessaria la specifica sottoscrizione da parte dell’assicurato . Sostiene il ricorrente che la clausola in esame non può ritenersi semplicemente un elemento di limitativo dell’oggetto del contratto è evidente che per il tramite della claims made è proprio la garanzia assicurativa in sé ad essere senza dubbio limitata. 2. Il motivo è infondato. Il giudice d’appello ha affermato che le parti, nella loro autonomia, ben possono stabilire una definizione convenzionale del sinistro coincidente con la richiesta di risarcimento del danno, restando privo di rilievo al momento in cui tale danno si sia concretamente verificato. Che di contro un’interpretazione sul fatto commesso rischierebbe di lasciare scoperti quegli eventi dannosi per i quali vi sia un divario temporale tra la condotta e l’insorgenza del pregiudizio. La polizza contenente la clausola claims made viene a ricomprendere tutte le richieste di risarcimento pervenute durante il periodo di validità del contratto, così garantendo la copertura di tutti danni potenzialmente già in corso, anche se causati da errori professionali precedentemente commessi e non ancora conosciuti quanto alle conseguenze dal professionista. Dunque la clausola di specie, secondo la Corte va inquadrata non già nella categoria delle pattuizioni dirette a limitare oppure ad escludere la responsabilità del debitore, ma fra quelle volte a meglio descrivere l’oggetto del contratto e, nello specifico del rischio assicurato. Di conseguenza non assume il carattere vessatorio e non deve essere specificamente approvata per iscritto. Nella fattispecie in oggetto il notaio B. non poteva pretendere di essere manlevato per un sinistro verificatosi nell’anno 1997, ma denunciate in data 5 ottobre dopo 2004, ben oltre la scadenza naturale della polizza cui non era seguito alcuno rinnovo. 3. La decisione è conforme alla giurisprudenza di legittimità quale risulta dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 9140 del 06/05/2016. Nella specie siamo in presenza di una clausola claims made pura nella quale si prescinde dal momento di verificazione del fatto illecito e si guarda solo alla circostanza che durante la vigenza del contratto intervenga la richiesta risarcitoria da parte del terzo danneggiato. 4. Secondo il giudizio di questa Corte a Sezioni Unite le clausole claims made pure sono tendenzialmente meritevoli di tutela in quanto comportano vantaggi e svantaggi reciproci per il danneggiato è per l’assicurato. Infatti se tendenzialmente non coprono i fatti illeciti verificatisi prima della scadenza del contratto la cui richiesta intervenga dopo la scadenza stessa - effetto svantaggioso - tuttavia coprono i fatti illeciti verificatisi prima della vigenza del contratto a patto che durante la vigenza dello stesso intervenga la richiesta risarcitoria - effetto vantaggioso. La Corte di merito ha eseguito lo scrutinio di meritevolezza della clausola in oggetto che ha ritenuto quindi valida e non vessatoria. Le spese del giudizio seguono la soccombenza. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in Euro 7.000.00, oltre Euro 200,00 per esborsi, accessori e spese generali come per legge in favore di ciascun controricorrente. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.