La citazione in giudizio dell’appaltatore per i vizi dell’opera presuppone la conoscenza degli stessi

In tema di appalto, il termine annuale previsto a pena di decadenza per la denuncia di gravi difetti dell’opera appaltata decorre dal giorno in cui il committente ne abbia avuto conoscenza obiettiva, in termini di gravità degli stessi e della derivazione eziologica dall’imperfetta esecuzione dell’opera.

Così ha affermato la Suprema Corte con l’ordinanza n. 24486/17, depositata il 17 ottobre. Il caso. La Corte d’appello di Napoli riformava parzialmente la sentenza di prime cure pronunciata in sede di opposizione a precetto cambiario e condannava gli appaltanti precettanti al pagamento in favore del committente precettato del risarcimento dei danni per i gravi difetti dell’opera edilizia appaltata. La pronuncia d’appello si fondava sulla considerazione che il termine di prescrizione di un anno previsto dall’art. 1669 c.c. per la denuncia dei vizi dell’opera, di cui i soccombenti opponevano la decadenza, decorre dal giorno in cui il committente venga a conoscenza oggettiva della gravità dei difetti e della loro derivazione causale. E nel caso di specie, tale momento veniva individuato nel deposito in giudizio della relazione del c.t.u La sentenza viene impugnata con ricorso in Cassazione. Decorrenza del termine. Il Collegio osserva come la proposizione di un’azione giudiziaria per il risarcimento dei danni introdotta mediante citazione a giudizio, non può non implicare una conoscenza ormai avvenuta in capo all’attore/committente dei vizi lamentati, elemento che si pone quale prius logico rispetto alla citazione stessa. Ne consegue dunque l’erroneità dell’affermazione della Corte territoriale nel ricondurre la decorrenza del termine ex art. 1669 c.c. al deposito in giudizio della c.t.u Ed infatti è orientamento giurisprudenziale consolidato quello secondo cui in tema di appalto, il termine annuale previsto a pena di decadenza per la denuncia di gravi difetti dell’opera appaltata decorre dal giorno in cui il committente ne abbia avuto conoscenza, secondo un apprezzabile grado obiettivo della gravità degli stessi e della loro derivazione eziologica dall’imperfetta esecuzione dell’opera. Per questi motivi, la Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata con rivnio ad altra sezione della medesima Corte d’Appello.

Corte di Cassazione, sez. II Civile, ordinanza 26 aprile – 17 ottobre 2017, n. 24486 Presidente Matera – Relatore Manna Svolgimento del processo F.P. e G.A. propongono ricorso per la cassazione della sentenza n. 4188/12 pubblicata il 18.12.2012 della Corte d’appello di Napoli. Quest’ultima, in parziale riforma della sentenza di primo grado pronunciata in sede di opposizione a precetto cambiario, ha condannato F.P. e G.A. , appaltatori precettanti, al pagamento in favore di M.M. , committente precettato, della somma di Euro 32.910,00, a titolo di risarcimento dei danni per gravi difetti dell’opera edilizia loro appaltata. Detta sentenza ha provveduto anche sulle domande proposte nei confronti di altre parti, V.A. e gli eredi di C.R. , direttore dei lavori il primo, collaudatore delle opere il secondo, le cui posizioni processuali non sono coinvolte dal ricorso. Per quanto ancora rileva in questa sede di legittimità, la Corte territoriale ha ritenuto, provvedendo sulla eccezione di prescrizione dell’azione ex art. 1669 c.c., che il termine di un anno per la denuncia, previsto dall’art. 1669 c.c. a pena di decadenza dall’azione di responsabilità contro l’appaltatore, decorra dal giorno in cui il committente consegua un’apprezzabile grado di conoscenza oggettiva della gravità dei difetti e della loro derivazione causale dall’imperfetta esecuzione dell’opera, non essendo sufficienti manifestazioni di scarsa rilevanza e semplici sospetti sicché tale conoscenza nella specie non correlabile alle missive inviate dal M. all’appaltatore - deve ritenersi, di regola, acquisita, in assenza di anteriori ed esaustivi elementi, solo all’atto dell’acquisizione, nella specie in corso di causa, di relazioni peritali. Attivato il procedimento camerale ex art. 380-bis.1. c.p.c., il Procuratore generale ha rassegnato le proprie conclusioni scritte, chiedendo l’accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri i ricorrenti hanno depositato memoria. M.M. , V.A. e gli eredi di C.R. sono rimasti intimati. Motivi della decisione 1. - Il primo motivo denuncia la violazione o falsa applicazione dell’art. 1669, cpv. c.c., in relazione al n. 3 dell’art. 360 c.p.c., in quanto la Corte partenopea ha fatto decorrere il termine di prescrizione dell’azione prevista da tale norma dal deposito della relazione del c.t.u. depositata in giudizio, poiché solo in tale momento il committente avrebbe conseguito un apprezzabile grado di conoscenza oggettiva della gravità dei vizi e della loro imputabilità agli appaltatori. Per contro, sostiene parte ricorrente, in tanto il dies a quo del termine in questione può decorrere da una relazione tecnica, in quanto quest’ultima preceda il giudizio, cioè sia stata compiuta in sede stragiudiziale o di accertamento tecnico preventivo ante causam. 2. - Il secondo motivo allega la medesima violazione di legge, ma in connessione con il vizio di omessa o insufficiente motivazione, in relazione al n. 5 dell’art. 360 c.p.c., e lamenta, altresì, la mancata o difettosa valutazione delle prove, poiché il M. , si afferma, sin dal 1986 aveva indirizzato due denunce all’impresa appaltatrice, che presupponevano la conoscenza di difetti dell’opera impiego di malta comune invece che cementizia, difetti di qualità dei muri portanti e irregolarità della posa in opera del tetto accertati e qualificati da un tecnico. 3. - Col terzo motivo è dedotta la violazione dell’art. 184 c.p.c. nel testo anteriore alla legge n. 353/90 e l’omessa o insufficiente valutazione di atti processuali, perché la Corte territoriale ha ritenuto ammissibile a seguito dell’alienazione a terzi dell’immobile del M. , in corso di causa il mutamento dell’iniziale domanda di risarcimento dei danni in forma specifica in quella di risarcimento dei danni per equivalente. 4. - Il quarto mezzo denuncia l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione in ordine ad un punto sic della controversia e la contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata rispetto ad una precedente ordinanza 1819.11.2008, con la quale la medesima Corte aveva convocato il c.t.u. a chiarimenti. 5. - Il primo motivo è fondato. Oltre a confondere tra loro prescrizione e decadenza dall’azione, la C.A. non ha tenuto conto dell’indirizzo di questa Corte, secondo cui in tema di appalto, il termine annuale previsto, a pena di decadenza, dall’art. 1669, primo comma c.c. per la denuncia dei gravi difetti dell’opera appaltata decorre dal giorno in cui il committente o l’acquirente abbia conseguito un apprezzabile grado di conoscenza obbiettiva della gravità dei difetti stessi e della loro derivazione eziologica dall’imperfetta esecuzione dell’opera nell’affermare il principio di diritto che precede, la S.C. ha, così, cassato la pronuncia del giudice di merito che aveva fatto decorrere il termine decadenziale de quo dal giorno del deposito della consulenza tecnica d’ufficio disposta nel corso della causa di merito - e non anche dalla data della citazione a giudizio dell’appaltatore -, osservando come la proposizione di un’azione giudiziaria introdotta mediante citazione a giudizio non possa non implicare, da parte del committente, l’ormai avvenuta conoscenza dei vizi lamentati, conoscenza che costituisce addirittura un prius logico rispetto alla citazione stessa Cass. n. 9199/01 conforme, Cass. n. 5496/02 . 6. - L’accoglimento del suddetto motivo, imponendo una nuova valutazione dell’eccezione di prescrizione dell’azione, assorbe l’esame delle restanti censure. 7. - Sulla base di quanto sopra, la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Napoli, che nel decidere si atterrà al principio di diritto anzi detto, provvedendo anche sulle spese di cassazione. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo, assorbiti gli altri, e cassa la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Napoli, che provvederà anche sulle spese di cassazione.