Pavimentazione con accertati vizi e compenso per l’appaltatore con tanto di interessi di mora: possibile!?

Il contraente che si avvale legittimamente del diritto di sospendere l’adempimento della propria obbligazione pecuniaria a causa dell’inadempimento dell’altro contraente non può essere considerato in mora e non è, perciò, tenuto al pagamento degli interessi moratori, non essendo applicabile l’art. 1224 c.c., se non nei limiti in cui detta eccezione è proporzionata all’inadempimento della controparte.

La Sezione II Civile della Cassazione ordinanza n. 21315/17, depositata il 14 settembre ha cassato la decisione della Corte territoriale affrontando il tema tra gli altri della comparazione dei rispettivi comportamenti delle parti, in presenza di reciproci inadempimenti. Comparazione sfuggita” alla Corte di merito. Il caso gli accertati vizi della pavimentazione. Si trattava di un appalto avente ad oggetto la realizzazione di una pavimentazione di un capannone industriale. Avendo riscontrato vizi tali da rendere il pavimento realizzato inutilizzabile, la società committente conveniva in giudizio l’appaltatore, chiedendo la restituzione del corrispettivo o il rifacimento integrale della pavimentazione, oltre al risarcimento del danno. L’appaltatore si difendeva chiedendo altresì in via riconvenzionale il saldo del corrispettivo ancora dovuto. Peraltro, al giudizio ne veniva riunito un altro, attivato dal fornitore di calcestruzzo dell’appaltatore per il mancato pagamento della fornitura , nel quale l’appaltatore si difendeva affermando che i vizi lamentati dalla committente erano dovuti alla presenza di vizi del calcestruzzo fornito. Ebbene, il Tribunale, ritenendo che i vizi della pavimentazione fossero imputabili unicamente all’appaltatore, lo condannava al risarcimento del danno a favore della committente. Il diritto al compenso dell’appaltatore con tanto di interessi di mora! . Nell’appello promosso dall’appaltatore, la committente chiedeva in via incidentale il riconoscimento della domanda di condanna dell’appaltatore al rifacimento della pavimentazione. La Corte territoriale accoglieva però l’impugnazione dell’appaltatore, rigettando quella incidentale della committente. Infatti, secondo i giudici di secondo grado, l’azione della committente, inquadrabile nell’ambito dei rimedi di cui all’art. 1668, comma 1, c.c., non escludeva il diritto dell’appaltatore al corrispettivo per le opere effettivamente eseguite a titolo di residuo credito anche per lavorazioni aggiuntive. Per quanto qui di interesse va evidenziato che la Corte d’appello riconosceva all’appaltatore, oltre al compenso liquidato, anche gli interessi al saggio legale dalla data di scadenza del pagamento indicata dall’appaltatore in fattura e sino al saldo. La committente ha contestato con il ricorso per cassazione la decisione impugnata laddove è stato riconosciuto il credito all’appaltatore per le opere effettivamente eseguite, nonché per avere la Corte territoriale riconosciuto anche gli interessi di mora su tale corrispettivo. Possibile parlare di legittimo corrispettivo dell’appaltatore in presenza di accertati vizi dell’opera? Per quanto riguarda il tema, rilevante, del riconoscimento del credito residuo all’appaltatore a fronte degli accertati vizi, la Cassazione rigetta il motivo di censura, ma più che altro per ragioni di carattere processuale, vale a dire per non aver indicato il ricorrente la disposizione normativa ritenuta violata. Quasi alla stessa stregua, l’altra censura finalizzata a far valere un difetto di motivazione quanto al riconoscimento del corrispettivo per opere ritenute invero finalizzate secondo la committente alla rimozione degli accertati vizi della pavimentazione, viene scartata dagli Ermellini in ragione della ritenuta non contestazione da parte della committente di tali opere, se non a distanza di dieci anni dalla loro realizzazione e in modo oltretutto generico. Viene invece accolto il motivo di ricorso teso a far valere una violazione di legge quanto al riconoscimento, a favore dell’appaltatore, degli interessi moratori sul residuo credito. Infatti, secondo la committente ricorrente, tale decisione doveva essere riformata perché i giudici di merito di secondo grado non avevano considerato la formulata eccezione di inadempimento, per cui la committente doveva intendersi ben legittimata a sospendere la propria controprestazione. Tale censura per gli Ermellini coglie nel segno. Anzitutto, in base al principio secondo cui che il contraente che fa valere legittimamente una eccezione di inadempimento non può essere considerato in mora, e non è perciò tenuto al pagamento degli interessi moratori e degli eventuali maggiori danni subiti dall’altro contraente, non essendo applicabile l’art. 1224 c.c. che ricollega alla mora del debitore il diritto del creditore al relativo pagamento. Gli interessi di mora, in caso di inadempimenti reciproci, potrebbero anche essere dovuti dipende In caso di inadempimenti reciproci, il giudice deve valutare quale tra le due condotte abbia influito sull’equilibrio sinallagmatico del contratto in rapporto all’interesse perseguito da ciascuna parte, e perciò abbia legittimato, causalmente e proporzionalmente, la sospensione dell’adempimento dell’altra parte. Per cui, di per sé, pur in presenza di un’eccezione di inadempimento sollevata da una parte in relazione alla parziale o cattiva esecuzione della prestazione altrui, non è escluso che per il residuo - una volta effettuata la parziale compensazione tra i reciproci crediti delle parti - la parte stessa sia tenuta a versare il corrispettivo con i relativi interessi di mora. Vizi, diritto al corrispettivo ed eccezione di inadempimento i comportamenti delle parti vanno comparati. Valutazione comparativa che i giudici di appello hanno omesso di svolgere pur accertando, da un lato, la fondatezza della denuncia dei vizi, dall’altro lato, il diritto dell’appaltatore al corrispettivo per il residuo. La sentenza è stata così cassata con rinvio e con formulazione del principio di diritto a tenore del quale il contraente che si avvale legittimamente del diritto di sospendere l’adempimento della propria obbligazione pecuniaria a causa dell’inadempimento dell’altro contraente non può essere considerato in mora e non è, perciò, tenuto al pagamento degli interessi moratori, non essendo applicabile l’art. 1224 c.c., se non nei limiti in cui detta eccezione è proporzionata all’inadempimento della controparte. Nei contratti sinallagmatici, la valutazione di detta proporzionalità e rimessa all’apprezzamento del giudice del merito e va effettuato in termini oggettivi, vale a dire con riferimento all’intero equilibrio del contratto ed alla buona fede.

Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 13 giugno – 14 settembre 2017, n. 21315 Presidente Mazzacane – Relatore Cortesi Fatti di causa Rilevato che con citazione notificata il 23.5.1990 la società Trapuntificio della Valle s.n.c. convenne Ferraco s.n.c. innanzi al Tribunale di Bergamo, e premesso di averle affidato in appalto la realizzazione di un pavimento industriale rivelatosi affetto da vizi tali da renderlo inutilizzabile, ne chiese la condanna alla restituzione del corrispettivo od al rifacimento integrale della pavimentazione, oltre al risarcimento del danno Ferraco s.n.c. si costituì chiedendo il rigetto della domanda nonché, in via riconvenzionale, la condanna dell’attrice al saldo del corrispettivo ancora dovuto al giudizio fu successivamente riunito quello proposto da Calberg s.r.l. nei confronti di Ferraco per il pagamento del corrispettivo per la fornitura del calcestruzzo utilizzato nella realizzazione dell’opera, nel quale Ferraco si era costituita chiedendo che fosse accertata la presenza di vizi del materiale, dai quali erano poi derivati quelli lamentati dalla committente il Tribunale di Bergamo ritenne che i vizi dell’opera fossero addebitabili unicamente all’appaltatrice Ferraco pertanto, per quanto qui ancora di interesse, condannò quest’ultima al risarcimento del danno in favore di Trapuntificio della Valle, che liquidò in Euro 14.047,63 oltre interessi dal 1.4.1990 al saldo la sentenza fu appellata da Ferraco che ne chiese l’integrale riforma Trapuntificio della Valle si costituì e propose appello incidentale in ordine al mancato accoglimento della domanda di condanna al rifacimento integrale della pavimentazione la Corte d’Appello di Brescia accolse l’appello principale per quanto di ragione e rigettò quello incidentale ritennero in particolare i giudici d’appello che l’azione della committente, inquadrabile nell’ambito dei rimedi di cui all’art. 1668, comma I, cod. civ., non escludesse il diritto dell’appaltatrice al corrispettivo per le opere effettivamente eseguite a titolo di residuo credito anche per lavorazioni aggiuntive, che liquidarono-sulla base della consulenza tecnica dalla quale era emersa la parziale utilizzabilità dell’opera in Euro 23.377,90, oltre interessi al saggio legale dalla data di scadenza del pagamento indicata dall’appaltatrice in fattura e sino al saldo per la stessa ragione esclusero la sussistenza dei presupposti per la risoluzione del contratto avverso detta sentenza Trapuntificio della Valle s.n.c. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi l’intimata ha depositato controricorso le parti hanno depositato memorie in prossimità dell’udienza. Ragioni della decisione Considerato che è infondata la questione preliminare sollevata da Ferraco s.n.c. in relazione alla procura alle liti rilasciata in proprio dal legale rappresentante della ricorrente, essendo sufficiente, ai fini della sua riconducibilità alla società conferente, l’apposizione in calce alla stessa del timbro recante la relativa denominazione con la sottoscrizione del legale rappresentante cfr. Cass. SS.UU. 5.5.2017, n. 10937 con il primo motivo la ricorrente denunzia violazione di legge in relazione al riconoscimento del credito residuo di Ferraco s.n.c. pur a fronte dell’accertata sussistenza di vizi in capo all’opera appaltata con il secondo motivo denunzia poi violazione di legge in relazione al riconoscimento degli interessi moratori sul residuo credito, cui ostava il fatto ch’essa avesse formulato eccezione di inadempimento, contestualmente sospendendo la propria controprestazione con il terzo motivo denunzia infine vizio di motivazione in relazione al riconoscimento, in favore dell’appaltatrice, del corrispettivo per lavorazioni aggiuntive, che in realtà assume svolte al fine di ovviare ai vizi dell’opera e pertanto al di fuori del contenuto dell’appalto il primo motivo è inammissibile poiché non indica la disposizione normativa di cui postula la violazione il terzo motivo è infondato erra infatti la ricorrente nel dolersi di un difetto di motivazione in punto al credito riconosciuto per lavorazioni aggiuntive, poiché la sentenza impugnata fonda la relativa decisione sul rilievo della non contestazione di tali lavorazioni da parte sua se non in modo generico ed a distanza di dieci anni dalla realizzazione di tali attività , rilievo sufficiente a supportare il riconoscimento della pretesa creditoria ed, in ogni caso, non inciso dalla doglianza è invece fondato il secondo motivo di ricorso al riguardo va anzitutto rilevato che sospendendo l’adempimento della propria obbligazione di pagamento in ragione dei vizi denunziati, la committente ha posto in essere una condotta qualificabile come exceptio non rite adimpleti contractus tale eccezione, infatti, non richiede l’adozione di forme speciali o formule sacramentali, essendo sufficiente che la volontà della parte di sollevarla sia desumibile, in modo non equivoco, dall’insieme delle sue difese cfr. fra le altre Cass. 29.9.2009, n. 20870 in proposito, questa Corte ha più volte affermato che il contraente che si avvale legittimamente di tale diritto non può essere considerato in mora, e non è perciò tenuto al pagamento degli interessi moratori e degli eventuali maggiori danni subiti dall’altro contraente, non essendo applicabile l’art. 1224 cod. civ. che ricollega alla mora del debitore il diritto del creditore al relativo pagamento fra le altre, si v. Cass. 9.12.2013, n. 27437 Cass. 21.6.2010, n. 14926 Cass. 28.9.1996, n. 8567 d’altra parte, la stessa eccezione può produrre i suoi effetti in tanto in quanto essa risulti proporzionata all’inadempimento della controparte, in base ad una valutazione da compiersi in termini oggettivi, vale a dire con riferimento all’intero equilibrio del contratto ed alla buona fede ciò significa, in particolare, che nei contratti sinallagmatici occorre procedere alla valutazione comparativa delle condotta dei contraenti onde stabilire se ed in quale misura sia effettivamente giustificabile il rifiuto di eseguire la prestazione dovuta da parte di uno di essi, tenendo presente il principio secondo cui quando l’inadempimento di una parte non è grave, il rifiuto dell’altra non è conforme a buona fede e quindi non è giustificato Cass. 10.11.2003, n. 16822 . il giudice, in altre parole, è tenuto a valutare, secondo i canoni obiettivi di buona fede e correttezza, quale tra le due condotte abbia influito sull’equilibrio sinallagmatico del contratto in rapporto all’interesse perseguito da ciascuna parte, e perciò abbia legittimato, causalmente e proporzionalmente, la sospensione dell’adempimento dell’altra parte di guisa che, pur in presenza di un’eccezione di inadempimento sollevata da una parte in relazione alla parziale o cattiva esecuzione della prestazione altrui, non è escluso che per il residuo una volta effettuata la parziale compensazione tra i reciproci crediti delle parti la parte stessa sia tenuta a versare il corrispettivo con i relativi interessi di mora. Cass. 13.3.2007, n. 5869 la sentenza d’appello, pur accertando la fondatezza della denuncia dei vizi e della relativa domanda di riduzione del prezzo formulata dalla committente e, per altro verso, della pretesa creditoria dell’appaltatrice per le lavorazioni residue, ha del tutto omesso di considerare l’incidenza di tale accertamento sulla determinazione del corrispettivo dovuto, cui ha aggiunto gli interessi moratori per l’intero per tale aspetto, la sentenza risulta viziata e va quindi cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Brescia, la quale giudicherà uniformandosi al seguente principio di diritto il contraente che si avvale legittimamente del diritto di sospendere l’adempimento della propria obbligazione pecuniaria a causa dell’inadempimento dell’altro contraente non può essere considerato in mora e non è, perciò, tenuto al pagamento degli interessi moratori, non essendo applicabile l’art. 1224 cod. civ., se non nei limiti in cui detta eccezione è proporzionata all’inadempimento della controparte nei contratti sinallagmatici, la valutazione di detta proporzionalità è rimessa all’apprezzamento del giudice del merito e va effettuato in termini oggettivi, vale a dire con riferimento all’intero equilibrio del contratto ed alla buona fede il giudice del rinvio deciderà anche sulle spese del presente giudizio di cassazione. P.Q.M. la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte d’Appello di Brescia in diversa composizione.