Cumulo di responsabilità: inammissibile se il danno deriva (solo) dal contratto

Il Collegio definisce l’ipotesi nella quale è ammesso, a certe condizioni, il cumulo della responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, da ritenersi escluso quando il danno lamentato è comunque riconducibile ad un inesatto inadempimento – ad esempio, per mancanza della qualità del bene oggetto di compravendita – dell’obbligazione contrattuale per cui è causa.

Con la pronuncia del 6 luglio n. 16654, la Cassazione ha affermato che , in materia di compravendita, in caso di inadempimento del venditore, oltre alla responsabilità contrattuale da inadempimento o da inesatto adempimento, è configurabile anche la responsabilità extracontrattuale del venditore stesso ma solo qualora il pregiudizio arrecato al compratore abbia leso interessi di quest’ultimo che siano sorti al di fuori del contratto ed abbiano la consistenza di diritti assoluti. Ne consegue che non è ipotizzabile a carico del venditore il doppio titolo di responsabilità qualora il compratore lamenti il danno derivante dal fatto che il fondo compravenduto sia risultato inquinato ed abbia avuto bisogno di opere di bonifica, benché significative in tali ipotesi, in fatti, il danno lamentato è la conseguenza diretta del minor valore della cosa venduta o della sua distruzione o di un suo instrinseco difetto di qualità che resta nell’ambito della responsabilità contrattuale, le cui azioni sono soggette alla prescrizione annuale di cui al comma 3 dell’art. 1495 c.c Il caso. La complessa ed articolata vicenda decisa dalla Cassazione prende avvio dall’acquisto, da parte di una società, di alcuni terreni rivelatisi in seguito fortemente inquinati e per la bonifica dei quali la società acquirente è stata costretta ad un esborso di ingente entità. La società acquirente ha quindi citato in giudizio l’alienante chiedendone la condanna, a titolo contrattuale, per inadempimento – stante la inidoneità degli stessi alla funzione per la quale erano stati acquistati – ed a titolo extracontrattuale per il danno subito. Accolte in primo e secondo grado tali domande, il S.C. ha per contro ritenuto fondata la richiesta dalla società alienante – rimettendo alla Corte territoriale per una nuova valutazione - rilevando che il cumulo di responsabilità non può essere ammesso qualora la fonte del danno lamentato sia comunque riconducibile al contratto e alla obbligazione originaria. Concorso di responsabilità contrattuale e aquiliana come e perché. Secondo un orientamento ormai consolidato in giurisprudenza, è ammesso il cumulo della responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, in relazione ad un evento dannoso, qualora un unico comportamento del medesimo autore leda non solo i diritti specifici derivanti dal contraente delle clausole contrattuali ma anche i diritti assoluti del contraente medesimo. Tale cumulo è altresì operante in tema di responsabilità per i vizi della cosa venduta, giacché il raggio di applicazione del comma 2 dell'art. 1494 c.c. non è comprensivo di qualsiasi danno giuridicamente rilevante derivato dai vizi della cosa, ma riguarda pur sempre la lesione di interessi connessi col vincolo negoziale e, cioè, a titolo esemplificativo, il danno derivante dal minor valore obiettivo del bene o dalla sua distruzione o dalla mancata realizzazione del lucro nella rivendita del bene stesso , con esclusione, quindi, del pregiudizio arrecato ad interessi del compratore nati e svolgentisi al di fuori del contratto ed aventi, perciò, la consistenza di diritti assoluti. Diverse responsabilità, diverse prescrizioni. La diversità di tipi di responsabilità invocati incide anche sui diversi termini di prescrizione. Nell’ipotesi di concorso tra responsabilità contrattuale e extracontrattuale, la duplicità del titolo risarcitorio, ferma la causa petendi delle due azioni, la prescrizione di una non esclude che il danneggiato possa conseguire il risarcimento in base all’altra. Quando il cumulo non è ammesso compravendita e qualità del bene. Se, nei termini sopra descritti, l'inadempimento del venditore può far sorgere una responsabilità anche extracontrattuale ove siano stati lesi interessi del compratore che, essendo sorti fuori dal contratto, abbiano consistenza di diritti assoluti, nell’ipotesi – come nel caso di specie – in cui il danno lamentato sia la conseguenza diretta del minor valore della cosa venduta o della sua distruzione o di un suo intrinseco difetto di qualità, si resta nell'ambito della responsabilità contrattuale, le cui azioni sono soggette a prescrizione annuale. Del resto, come efficacemente indica la Cassazione, non può esservi cumulo di responsabilità, nel caso in esame, visto che la lesione del diritto di proprietà per la situazione di inquinamento dei terreni non trova il proprio fondamento in qualcosa di estraneo al contratto di compravendita, posto che il danno al bene immobile acquistato è un danno di matrice contrattuale, perché deriva dal contratto. Da ciò l’inammissibilità del regime del cumulo delle responsabilità, dovendo l’azione risarcitoria muoversi sul piano della sola responsabilità contrattuale. Casi di cumulo di responsabilità contratto di lavoro Il cumulo delle responsabilità è stato ammesso e riconosciuto dalla giurisprudenza in diversi settori. Ad esempio, si è affermato che il nesso causale del danno con l'attività svolta dal lavoratore consente di ipotizzare, per un fatto che violi contemporaneamente sia diritti che spettano alla persona in base al precetto generale del neminem laedere , sia diritti che scaturiscono dal vincolo giuridico contrattuale, il concorso dell'azione extracontrattuale di responsabilità ex art. 2043 c.c., e di quella contrattuale basata sulla violazione degli obblighi di sicurezza posti a carico del datore di lavoro, anche pubblico, dall'art. 2087 c.c. . e responsabilità dell’albergatore. Analogamente, la giurisprudenza ha affermato che sussiste un concorso di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale in capo all'albergatore in relazione ai danni occorsi al cliente in villeggiatura durante l'utilizzo di strutture sportive presenti all'interno dell'albergo a causa di difetto di manutenzione delle medesime. Quanto alla responsabilità contrattuale non può, invero, negarsi la sussistenza, in ipotesi siffatte, di un contratto di albergo, ovvero di un negozio atipico o misto al quale si ritengono applicabili le norme relative alla locazione ed all'appalto, nel cui contesto costituisce preciso obbligo dell'albergatore consegnare la cosa in buono stato di manutenzione e mantenerla in modo da servire all'uso convenuto. La responsabilità extracontrattuale discende, invece, dal difetto di custodia e manutenzione della struttura sportiva causa del danno ex art. 2051 c.c., la quale, fondandosi sulla relazione diretta tra la cosa e l'evento dannoso, nonché sulla esistenza di un effettivo potere fisico del soggetto sulla cosa, sorge per effetto della violazione dell'obbligo di vigilare e di mantenere sotto controllo la cosa medesima, in modo da impedire il verificarsi di qualsiasi pregiudizio per i terzi.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 16 maggio – 6 luglio 2017, n. 16654 Presidente Spirito – Relatore Cirillo Fatti di causa 1. La s.p.a. Bracco Imaging convenne in giudizio, davanti al Tribunale di Milano, la s.p.a. Syndial e la s.p.a. Edison, chiedendo che fossero condannate in solido al risarcimento di tutti i danni conseguenti ai costi sostenuti per compiere le necessarie opere di bonifica su alcuni terreni, venduti dalle società convenute con tre diversi contratti nelle date 3 dicembre 1985, 27 marzo 1987 e 7 marzo 1989, che erano risultati inquinati. Si costituirono in giudizio entrambe le parti convenute, chiedendo il rigetto della domanda. In particolare, la società Edison sostenne che l’unica legittimata passiva era la società Syndial, ex società Enichem, quale successore della s.r.l. Montedipe, mentre la Syndial a sua volta rilevò che la cessione di ramo d’azienda invocata dalla società Edison era ininfluente ai fini della legittimazione. Il giudizio fu sospeso, ai sensi dell’art. 295 cod. proc. civ., in attesa che fosse definito il diverso giudizio risarcitorio promosso dalla Regione Lombardia nei confronti delle società Edison, Syndial e Bracco per i medesimi danni ambientali da inquinamento giudizio che si concluse con una pronuncia di cessazione della materia del contendere tra la Regione e la società Bracco e la condanna della società Edison, la quale venne riconosciuta responsabile dell’inquinamento delle aree appartenenti alla ex società ACNA e condannata al relativo risarcimento in favore della Regione Lombardia. A seguito del passaggio in giudicato della sentenza conclusiva di tale separato giudizio, venne riassunto quello odierno che si concluse con la sentenza di condanna della sola Edison s.p.a. al risarcimento dei danni, liquidati in complessivi Euro 7.623.893, oltre interessi, mentre la domanda della società Bracco nei confronti della società Syndial venne respinta. 2. La pronuncia è stata appellata dalla società Edison e la Corte d’appello di Milano, con sentenza del 17 luglio 2014, ha rigettato il gravame ed ha condannato l’appellante alla rifusione delle ulteriori spese del grado. 2.1. Ha innanzitutto osservato la Corte d’appello, per quanto di interesse in questa sede, che era infondata la tesi dell’appellante secondo cui non poteva nella specie trovare applicazione l’art. 2043 cod. civ. nel caso in esame, infatti, la società ACNA, dante causa della società Edison, aveva, nel corso degli anni, nascosto nel sottosuolo dei terreni poi venduti ad altre società, tra cui la Bracco, una serie di rifiuti industriali, in spregio delle leggi vigenti e della salute pubblica. La responsabilità extracontrattuale poteva quindi concorrere con quella contrattuale, perché, ove il pregiudizio arrecato agli interessi del compratore abbia ad oggetto diritti assoluti, quale quello di proprietà, la tutela del compratore trova fondamento non solo nella disposizione dell’art. 1490 cod. civ., bensì anche nell’art. 2043 cod. civ. nel caso in esame, infatti, la s.p.a. Edison e la sua dante causa Montedipe s.p.a. avevano violato, in danno della società Bracco, non solo le regole contrattuali, ma anche il principio del neminem laedere, perché l’inquinamento dei terreni comprati dalla s.p.a. Bracco ne aveva diminuito il valore ed aveva anche compromesso la possibilità stessa di disporne, se non dopo massicci e costosi interventi di bonifica. 2.2. Ciò premesso, la sentenza in esame ha rilevato che il fatto generatore della responsabilità della società appellante nei confronti della società Bracco traeva origine dalla circostanza che la Regione Lombardia, con proprio provvedimento del 3 giugno 1994, aveva disposto in capo alla parte acquirente l’obbligo di eliminare l’inquinamento dei terreni in questione. Né poteva assumere importanza, secondo la Corte di merito, la circostanza che quel provvedimento fosse stato poi annullato dal Consiglio di Stato, perché l’annullamento, intervenuto peraltro alcuni anni dopo e per ragioni solo formali, non modificava i fatti trattandosi di un provvedimento immediatamente esecutivo, la società Bracco non poteva non darvi esecuzione, con conseguente diritto al risarcimento dei danni. 2.3. In ordine al profilo della prescrizione dell’azione di cui all’art. 2043 cod. civ., la Corte milanese ha osservato che il giudizio era stato incardinato dalla società Bracco nel 1999 e che la medesima aveva avuto consapevolezza dell’attività causa dell’inquinamento e del conseguente danno non prima del 1994. 2.4. Quanto al merito della questione, cioè all’effettiva sussistenza di prove idonee a dimostrare la responsabilità della società Edison nell’attività di inquinamento fonte del danno, la Corte d’appello ha richiamato le sentenze emesse dal Tribunale e dalla Corte d’appello di Milano nel giudizio promosso dalla Regione Lombardia che aveva determinato la sospensione di quello odierno. 2.5. La Corte d’appello ha poi aggiunto che l’accordo transattivo intervenuto tra la s.p.a. Bracco e la Regione Lombardia nel separato giudizio da quest’ultima promosso - accordo che prevedeva, tra l’altro, la rinuncia della società Bracco a chiedere la ripetizione delle spese sostenute in esecuzione delle ordinanze poi annullate dal Giudice amministrativo - non poteva avere alcuna ripercussione sui rapporti tra le odierne parti in causa. D’altra parte, voler attribuire a quella convenzione una portata generale avrebbe significato snaturarne gli effetti perché, in sostanza, la società Edison nulla più sarebbe tenuta a pagare grazie ad un’attività di bonifica compiuta da altre parti, fra cui la società Bracco. 2.6. In riferimento, infine, alla posizione della società Syndial, la sentenza in esame, dopo aver ripercorso le principali tappe della successione nei confronti della società ACNA, cessata nel 1983 e fusa per incorporazione nella s.p.a. Montedipe, poi divenuta Montecatini s.p.a. e poi Edison s.p.a., ha confermato il rigetto della domanda nei suoi confronti, come già deciso dal Tribunale. 3. Contro la sentenza della Corte d’appello di Milano propone ricorso la s.p.a. Edison con atto affidato a cinque motivi. Resistono con separati controricorsi la s.p.a. Bracco Imaging e la s.p.a. Syndial. Le parti hanno depositato memorie. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3 , cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 1490 e 2043 cod. civ., nonché dell’art. 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349. Osserva la società ricorrente che il riconoscimento, da parte della sentenza impugnata, della possibilità di applicare nella fattispecie l’art. 2043 cod. civ. avrebbe come scopo quello di ovviare alla prescrizione, inesorabilmente maturata, dell’azione contrattuale relativamente ai terreni venduti nel 1989 . In realtà, la società Bracco non aveva alcuna necessità di ottemperare all’ordinanza esecutiva della Regione Lombardia che aveva disposto l’esecuzione delle opere di bonifica, poiché quel provvedimento era stato sospeso dal Consiglio di Stato, in via cautelare, già il 7 marzo 1995, mentre i lavori di bonifica erano cominciati dopo quella data. La motivazione della Corte d’appello viene definita come latitante , perché non avrebbe affrontato il punto decisivo, e cioè stabilire se il compratore di una cosa viziata da inquinamento possa qualificarsi terzo rispetto al venditore inquinante, ed invocare una tutela diversa da quella che la legge gli accorda quale compratore . In altri termini, costituendo l’inquinamento del bene acquistato un vizio della cosa, al compratore spetterebbe la sola tutela dell’art. 1490 cod. civ. nella specie, passata in giudicato la sentenza con la quale era stata dichiarata prescritta l’azione contrattuale per i terreni acquistati nel 1989, la sentenza dovrebbe sul punto essere cassata senza rinvio, con rigetto della domanda della società Bracco. 1.1. Il motivo è fondato. La Corte d’appello di Milano, pur essendo partita da una premessa giuridica esatta e da corretti richiami alla giurisprudenza di questa Corte, ne ha tratto però conseguenze errate, perché ha richiamato un principio che non può essere applicato nel caso di specie. Come si è già rilevato in precedenza, la sentenza impugnata ha affermato che la responsabilità contrattuale del venditore per danni derivanti da vizi della cosa venduta, regolata in base ai principi di cui agli artt. 1490-1495 cod. civ., poteva concorrere con la responsabilità extracontrattuale di cui all’art. 2043 cod. civ. ciò in base all’osservazione per cui la società Edison aveva, con un unico comportamento, violato gli obblighi contrattuali ed il generale dovere del neminem laedere, nel senso che i terreni inquinati non avevano solo diminuito il valore del bene comprato da Bracco s.p.a., ma avevano anche esposto la società ad una vera e propria compromissione del suo diritto su quel bene , non potendone la stessa disporre secondo la sua funzione economico-sociale se non a condizione di massicci e costosi interventi di bonifica . Tale conclusione è stata supportata richiamando la sentenza 8 maggio 2008, n. 11410, di questa Corte, citata nella nota alla p. 7 della motivazione la citazione contiene un evidente lapsus calami, perché detta pronuncia è indicata come pubblicata nel 2009, ma, a parte tale innocuo errore, il punto è chiarissimo . La sentenza ora richiamata trova il proprio più lontano ed autorevole riferimento nella nota sentenza 13 marzo 1980, n. 1696, di questa Corte caso Cazeneuve , nel quale il problema del concorso tra i due titoli di responsabilità in relazione al contratto di compravendita fu affrontato con ampiezza di argomenti e con grande raffinatezza giuridica. Com’è ovvio, ogni pronuncia si basa sulla concreta vicenda posta all’esame del giudici, per cui è necessario tenere presente anche il contesto nel quale una certa affermazione viene resa e tuttavia la corretta ricostruzione del filo rosso che tiene insieme le due pronunce ora ricordate e le altre conformi che sono intervenute medio tempore sentenze 28 luglio 1986, n. 4833, e 5 febbraio 1998, n. 1158 dimostra come quei principi non possano trovare ingresso nel caso oggi in esame. 1.2. La sentenza n. 1696 del 1980 ebbe origine da un caso nel quale la vendita di un pezzo difettoso di una gru per le costruzioni aveva determinato un gravissimo incidente sul lavoro, perché la cuspide della gru si era abbattuta sulla cabina di comando della stessa, determinando l’amputazione di entrambe le braccia ad uno degli operai che vi stavano lavorando e la frattura di una gamba all’altro. La gru era stata oggetto di montaggi successivi e di vendita a catena dei relativi pezzi, per cui il contenzioso si estese a molte parti e la sentenza in esame, per quanto interessa nella sede odierna, fu chiamata a stabilire se il fabbricante di un prodotto rivelatosi poi difettoso potesse o meno essere chiamato a rispondere non solo, ai sensi della disciplina contrattuale di cui ai citati artt. 1490-1495 cod. civ., nei confronti dell’acquirente, ma anche, a titolo extracontrattuale, del danno causato ai due sventurati operai che nessun rapporto contrattuale avevano avuto con la società fornitrice di quel pezzo. La sentenza, nel dare risposta affermativa al quesito ora riassunto, ebbe cura di premettere che era da ritenere ormai da tempo consueta nella giurisprudenza della Corte l’affermazione che il fabbricante-venditore di una cosa non è soltanto responsabile ex empto verso il compratore per i vizi riscontrati nella cosa, ma è altresì responsabile, a titolo di illecito, del danno cagionato a terzi ricollegabile a tali vizi e che rendono la cosa pericolosa . Aggiunse poi la pronuncia che l’azione risarcitoria di cui all’art. 1494 cod. civ. è soggetta ai termini di decadenza e di prescrizione di cui all’art. 1495 cod. civ., e che la relazione intercorrente fra i due commi dell’art. 1494 cit. non può dirsi idonea a giustificare una distinta classificazione della responsabilità in ciascuno di essi delineata, vale a dire come contrattuale quella di cui al primo comma e, rispettivamente, come extracontrattuale quella di cui al capoverso . Tuttavia, pur non potendosi trarre il fondamento della responsabilità aquiliana dall’art. 1494, secondo comma, cit., la sentenza in esame concluse nel senso che non si potesse negare al compratore il diritto di agire ex art. 2043 cod. civ. per il risarcimento dei danni, dipendenti dalla lesione di suoi diritti assoluti, la cui tutela non può essere compresa o, peggio, neutralizzata per il fatto che egli abbia stipulato il contratto di compravendita, sempreché non si tratti di pregiudizio inferto, mediante l’inadempimento del venditore, ad interessi nascenti e disciplinati dal contratto . Nell’ordinamento vigente, osservò la pronuncia in esame, è ammissibile il concorso delle due specie di responsabilità, contrattuale ed extracontrattuale, allorché un unico comportamento risalente al medesimo autore appaia di per sé lesivo non solo dei diritti specifici derivanti al contratto dalle clausole contrattuali, ma anche dei diritti assoluti, che alla persona offesa spettano, di non subire pregiudizio all’onore, all’incolumità personale e alla proprietà di cui è titolare . Nel tentativo di delineare una soddisfacente distinzione tra le due ipotesi, la sentenza precisò, come esempio, che appartengono alla categoria dei danni di natura contrattuale il minor valore obiettivo del bene, la sua distruzione, la mancata realizzazione del lucro nella rivendita del bene stesso , mentre appartengono all’altra categoria la distruzione o il deterioramento di cose diverse da quella acquistata, il danno alla salute del compratore e simili . Il Collegio ha ritenuto opportuno riportare alcuni stralci di questa famosa sentenza perché è evidentemente ad essa che la giurisprudenza successiva si è ispirata. La sentenza n. 11410 del 2008, richiamata dalla Corte d’appello di Milano, aveva a che fare con una vicenda affatto diversa. In quel caso un produttore di vino, avendo acquistato tappi di sughero destinati all’imbottigliamento del suo prodotto - tappi che si erano rivelati difettosi perché si erano sgretolati in modo da lasciare particelle in sospensione all’interno delle bottiglie di vino - chiese alla società produttrice dei sugheri il risarcimento non solo del danno contrattuale, ma anche di quello extracontrattuale, quest’ultimo derivante dalla lesione del suo diritto all’immagine. La Corte, nel respingere il ricorso contro la sentenza di merito che aveva negato il concorso delle due responsabilità, ebbe modo di chiarire che la sentenza n. 1696 del 1980 doveva essere rettamente intesa la responsabilità extracontrattuale del venditore conseguente al suo inadempimento, infatti, poteva sussistere nel caso di pregiudizio arrecato agli interessi del compratore che, essendo sorti al di fuori del contratto, hanno la consistenza di diritti assoluti, come una lesione al buon nome dell’azienda del compratore, od al suo avviamento commerciale o il danno alla salute dell’acquirente stesso. Quando invece venga in risalto il minor valore del bene venduto o la sua distruzione o un suo intrinseco difetto di qualità, con il danno conseguente, si resta all’interno della responsabilità delineata dalle azioni contrattuali, soggette alla prescrizione annuale . Tale affermazione è stata ripresa senza variazioni dalla più recente sentenza 11 febbraio 2014, n. 3021, avente ad oggetto una vicenda del tutto diversa si trattava della vendita di un cane senza pedigree . 1.3. La ricostruzione dell’evoluzione della giurisprudenza in questa delicata materia consente di comprendere le ragioni per le quali la motivazione della Corte d’appello di Milano non resiste alle censure del primo motivo di ricorso. Ed infatti i precedenti suindicati, ai quali l’odierna pronuncia intende dare ulteriore continuità, consentono di pervenire alla conclusione per cui intanto può sussistere, in capo al venditore, un doppio titolo di responsabilità, in quanto il danno lamentato dall’acquirente vada ad interessare diritti assoluti, ma a condizione che non si tratti di interessi nascenti e disciplinati dal contratto. In altri termini, la responsabilità aquiliana potrebbe sussistere nel caso di specie se, ad esempio, vi fossero stati avvelenamenti patiti dallo stesso acquirente o da terzi in conseguenza dell’inquinamento in questione, oppure se la società Bracco avesse lamentato una lesione del proprio buon nome commerciale in conseguenza di tale acquisto sentenza n. 1158 del 1998 cit. . L’errore della sentenza impugnata sta qui. La Corte milanese ha ritenuto che la compromissione del diritto di proprietà sul bene acquistato, essendo di una tale gravità da rendere sostanzialmente inutilizzabile il medesimo se non dopo i massicci e costosi interventi di bonifica , fosse lesiva del diritto assoluto di proprietà e desse luogo, quindi, anche ad una responsabilità extracontrattuale. Ma è evidente che la lesione del diritto di proprietà, benché si tratti di un diritto assoluto, non trova il proprio fondamento in un qualcosa di estraneo al contratto di compravendita. Il danno derivante al bene immobile acquistato dal fatto di essere così gravemente inquinato è un danno di matrice contrattuale, perché dal contratto deriva per utilizzare gli esempi della sentenza n. 1696 del 1980, qui si è in presenza di un danno che deriva dal minor valore obiettivo del bene o, al massimo, dalla sua distruzione quest’ultima, peraltro, mai neppure prospettata in corso di causa, per quanto è dato comprendere . Lo strumento dell’azione prevista dall’art. 1490 cod. civ. è, in questo caso, sufficiente a coprire tutto l’ambito del danno, perché non sono state prospettate lesioni a diritti assoluti estranei ed ulteriori rispetto a quelli già tutelati dal contratto. È appena il caso di rilevare, poi, che non è conferente il richiamo della difesa della società Syndial la quale, nel corso della discussione orale davanti a questa Corte, ha posto in luce che l’intera vicenda ha avuto inizio dalla domanda risarcitoria promossa dalla Regione Lombardia, la quale aveva agito a tutela di interessi pubblici e del diritto alla salute dei consociati, sicché dovrebbe ammettersi il concorso di responsabilità. La Regione Lombardia non è parte nel presente giudizio e le domande dalla stessa proposte nell’altro giudizio sono evidentemente irrilevanti nella sede odierna. 2. La società ricorrente ha insistito, in sede di ricorso e di memoria, affinché all’accoglimento del primo motivo consegua una decisione di merito che riconosca l’intervenuta decadenza o prescrizione dell’azione contrattuale ai sensi dell’art. 1495 cod. civ., peraltro precisando che tanto potrebbe dirsi solo per uno dei tre contratti di compravendita in questione quello stipulato nel 1989 . A questo proposito, la società Bracco ha specificato nel controricorso p. 7 che in relazione agli altri due contratti risulterebbero tempestivi atti di interruzione della prescrizione. Osserva il Collegio, in proposito, che nessuna decisione di merito può essere assunta in questa sede ai sensi dell’art. 384, secondo comma, cod. proc. civ., posto che la sentenza milanese non ha affrontato il problema della decadenza e della prescrizione dell’azione contrattuale e nulla ha statuito sul punto, per cui sarebbero necessari accertamenti in fatto non compatibili con il giudizio di cassazione. Sarà dunque la medesima Corte d’appello di Milano, quale giudice di rinvio, a riesaminare l’intera vicenda e a verificare se, ed in quali limiti, la società Bracco abbia ancora la possibilità di chiedere il risarcimento dei danni a titolo di responsabilità contrattuale di cui all’art. 1490 del codice civile. 3. L’accoglimento del primo motivo di ricorso comporta l’assorbimento degli altri, posto che il secondo motivo è subordinato al mancato accoglimento del primo e gli altri attengono a profili di merito relativi alla liquidazione del danno che dovranno comunque essere nuovamente esaminati nel giudizio di rinvio a seguito della presente pronuncia, alla luce dell’inquadramento della domanda nell’ambito della sola responsabilità contrattuale. 4. In conclusione, è accolto il primo motivo di ricorso, con assorbimento degli altri. La sentenza impugnata è cassata e il giudizio è rinviato alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione personale, la quale deciderà attenendosi al seguente principio di diritto In materia di compravendita, in caso di inadempimento del venditore, oltre alla responsabilità contrattuale da inadempimento o da inesatto adempimento, è configurabile anche la responsabilità extracontrattuale del venditore stesso ma solo qualora il pregiudizio arrecato al compratore abbia leso interessi di quest’ultimo che siano sorti al di fuori del contratto ed abbiano la consistenza di diritti assoluti. Ne consegue che non è ipotizzabile a carico del venditore il doppio titolo di responsabilità qualora il compratore lamenti il danno derivante dal fatto che il fondo compravenduto sia risultato inquinato ed abbia avuto bisogno di opere di bonifica, benché significative in tale ipotesi, infatti, il danno lamentato è la conseguenza diretta del minor valore della cosa venduta o della sua distruzione o di un suo intrinseco difetto di qualità che resta nell’ambito della responsabilità contrattuale, le cui azioni sono soggette alla prescrizione annuale di cui al terzo comma dell’art. 1495 del codice civile . Al giudice di rinvio è demandato anche il compito di liquidare le spese del presente giudizio di cassazione. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, con assorbimento degli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione personale, anche per le spese del giudizio di cassazione.