Possibile rilevare d’ufficio la nullità di un contratto di compravendita immobiliare

La nullità formale è posta a tutela dell’affidamento dell’acquirente che, attraverso la dichiarazione del venditore, è adeguatamente informato circa la situazione giuridica del bene oggetto di contratto. Perché sussista la nullità è sufficiente che, nell’atto di compravendita, manchi l’indicazione della concessione edilizia e non occorrerà verificarne l’effettiva esistenza.

Il caso. Il proprietario stipulava contratto di compravendita immobile ed il bene veniva consegnato all’acquirente. Il pagamento del prezzo doveva essere effettuato in più soluzioni. Rilevato il mancato versamento del prezzo, il venditore chiedeva la risoluzione del contratto per grave inadempimento, inoltre, chiedeva il risarcimento dei danni. Il convenuto si difendeva eccependo che, successivamente alla vendita, sull’immobile erano state iscritte ipoteche a tutela di debiti del venditore, inoltre, chiedeva il trasferimento ex art. 2932 c.c. della proprietà, previo versamento del residuo prezzo nonché la condanna al pagamento del risarcimento dei danni. L’attore chiedeva accertarsi e dichiararsi la nullità del contratto e condanna della parte al risarcimento dei danni per arricchimento senza giusta causa. Il Tribunale dichiarava la nullità del contratto per mancanza della indicazione della concessione edilizia e ordinava al convenuto di rilasciare l’immobile. La Corte d’appello confermava la decisione del Tribunale, chiariva che non era stata fornita prova della domanda in sanatoria e non era stato provato il pagamento della sanzione, inoltre, spiegava di non poter acquisire nuove prove in appello. Le parti hanno proposto ricorso per cassazione. Nuova domanda nella memoria difensiva. Parte convenuta sostiene che l’attore aveva proposto domanda di nullità contrattuale nella prima memoria difensiva ma avrebbe dovuto farlo solo nell’atto di citazione. La S.C. respingendo l’istanza ha richiamato consolidato orientamento giurisprudenziale a tenore del quale il rilievo ex officio ” di una nullità negoziale - sotto qualsiasi profilo ed anche ove sia configurabile una nullità speciale o di protezione” - deve ritenersi consentito, sempreché la pretesa azionata non venga rigettata in base ad una individuata ragione più liquida”, in tutte le ipotesi di impugnativa negoziale adempimento, risoluzione per qualsiasi motivo, annullamento, rescissione , senza, per ciò solo, negarsi la diversità strutturale di queste ultime sul piano sostanziale, poiché tali azioni sono disciplinate da un complesso normativo autonomo ed omogeneo, affatto incompatibile, strutturalmente e funzionalmente, con la diversa dimensione della nullità contrattuale - Cass. n. 26242/2014. Dunque, il Giudice d’appello non è incorso in alcun errore di ultra petizione. Sanatoria di immobile, la prova nel giudizio. Parte attrice ha sostenuto la tempestività del deposito della documentazione attestante la richiesta di regolarizzazione amministrativa del cespite e spiegato che detto deposito poteva essere effettuato, anche per la prima volta, in appello. Sostiene l’attore che, la valutazione del documento escluso avrebbe radicalmente cambiato l’esito del giudizio. La S.C. ha confermato la decisione impugnata pur apportando alcuni correttivi. I giudici di legittimità hanno chiarito che la nullità prevista dagli art. 17 e 40 della l. n. 47/1985 omessa dichiarazione degli estremi della concessione edilizia dell'immobile oggetto di compravendita, ovvero degli estremi della domanda di concessione in sanatoria riveste carattere formale e non meramente virtuale riconducibile, per l'effetto, nel sistema generale delle invalidità, all'ultimo comma dell'art. 1418 c.c., attesane la funzione di tutela dell'affidamento dell'acquirente, con la conseguenza che, ai fini della sua legittima predicabilità, è sufficiente che si riscontri la mancata indicazione nell'atto degli estremi della concessione, senza che occorra interrogarsi sulla reale esistenza di essa, e con la conseguenza, ancora, che la eventuale conferma”, pur prevista dalla citata l. n. 47/1985, deve risolversi in un nuovo e distinto atto, mediante il quale si provveda alla comunicazione dei dati mancanti o all'allegazione dei documenti, avente i medesimi requisiti formali del precedente, ed in forme che non ammettono equipollenti – Cass. n. 8147/2000. Conclude la cassazione che la prova non è inutilizzabile per tardività del deposito ma è l’atto ad essere nullo per assenza di un requisito essenziale. Nullità formale. La nullità rilevata nel caso di specie è ricondotta dai giudici alla fattispecie della nullità formale posta a tutela dell’affidamento dell’acquirente che, attraverso la dichiarazione del venditore, è adeguatamente informato circa la situazione giuridica del bene oggetto di contratto. Perché sussista la nullità è sufficiente che, nell’atto di compravendita, manchi l’indicazione della concessione edilizia senza che occorra verificarne l’effettiva esistenza. Con queste argomentazioni la Cassazione ha confermato la sentenza impugnata.

Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 6 aprile – 14 giugno 2017, numero 14804 Presidente Matera – Relatore Varrone Fatti di causa 1.- L.M. con atto di citazione notificato il 13 febbraio 2004 nei confronti di B.L. chiedeva la risoluzione per grave inadempimento del contratto stipulato con scrittura del 6 febbraio del 1997, con il quale aveva venduto al convenuto, per il prezzo di 250.000.000 di lire, un bilocale seminterrato per uso deposito sito in omissis , in catasto foglio XXX particelle XX, XX. Al momento della sottoscrizione del contratto il L. aveva ricevuto un acconto di lire 10.000.000 ed era stato pattuito che avrebbe ricevuto la somma residua alla redazione dell’atto in forma pubblica. Dopo la stipula del contratto il B. aveva effettuato il pagamento con numerose cambiali che, a partire dal 31 dicembre del 1998, erano rimaste insolute. Visto il grave inadempimento del compratore, rimasto debitore per lire 198 milioni, l’attore chiedeva la risoluzione del contratto la riconsegna del bene e il risarcimento del danno da liquidarsi in misura pari al valore locativo dell’immobile o, in subordine, la condanna del B. al pagamento del prezzo residuo, oltre interessi e rivalutazione. 2.- Il convenuto si costituiva eccependo che, dopo la conclusione del contratto, erano state iscritte ipoteche sul bene compravenduto, a seguito di decreti ingiuntivi emessi a carico del venditore. In ogni caso chiedeva disporsi ai sensi dell’articolo 2932 cod. civ. il trasferimento in suo favore della proprietà dell’immobile, previo versamento del residuo prezzo per lire 108.300.000 in favore dell’attore che avrebbe dovuto provvedere alla cancellazione dell’ipoteca prima del pagamento del residuo prezzo. Il convenuto chiedeva anche la condanna della parte attrice al risarcimento dei danni pari a Euro 52783,96 per l’inadempimento contrattuale. 3.- Con memoria ex articolo 183 cod. proc. civ. l’attore eccepiva la nullità del contratto ex articolo 40 legge numero 47 del 1985 e proponeva domanda di arricchimento senza causa in relazione ai frutti percepiti dal B. . 4.- Il Tribunale disponeva una consulenza tecnica al fine dell’accertamento del vizio rilevato dall’attore e all’esito della stessa, trattenuta la causa in decisione, dichiarava la nullità del contratto di compravendita concluso tra le parti con scrittura privata del 6 febbraio 97, ordinando al convenuto di rilasciare l’immobile, rigettava la domanda di arricchimento senza giusta causa in quanto domanda nuova e rilevava che il convenuto non aveva proposto domanda di restituzione delle somme pagate in forza del contratto nullo. Le spese del giudizio venivano compensate. Sosteneva il giudicante che, mancando prova dell’esistenza della licenza edilizia o della concessione in sanatoria con relativi estremi e non risultando allegata la copia della domanda di condono e degli estremi del versamento delle prime due rate dell’oblazione, il contratto doveva ritenersi nullo, ai sensi dell’articolo 1418, primo comma, cod. civ. in quanto contrario a norme imperative ex articolo 40, comma 2, l. numero 47 del 1985. 5.- Avverso la citata pronuncia proponeva appello B.L. chiedendone la riforma. L’appellante asseriva di aver prodotto nel proprio fascicolo copia conforme della domanda di sanatoria, con allegato bollettino postale di lire 1.136.520, a differenza di quanto dedotto dal giudice di primo grado. In ogni caso depositava la medesima domanda di concessione in sanatoria anche nel giudizio d’appello, in modo che nessuna nullità poteva essere dichiarata. Del resto lo stesso CTU aveva rilevato la sussistenza della sanatoria. Inoltre, la nullità nel caso di specie non era rilevabile d’ufficio stante la richiesta di risoluzione contrattuale. 6.- Si costituiva l’appellato il quale contestava che la concessione in sanatoria fosse mai stata esibita in primo grado e chiedeva rigettarsi l’appello principale, e dichiararsi la risoluzione del contratto di compravendita per inadempimento dell’acquirente rispetto all’obbligo di pagare il prezzo con condanna dell’appellante alla restituzione dell’immobile e alla corresponsione, a titolo risarcitorio, di una somma pari al valore locativo dell’immobile, o in subordine, chiedeva la condanna del B. , in caso di accoglimento dell’appello, al pagamento del residuo prezzo con interessi e rivalutazione. 7.- La Corte d’appello rigettava l’appello principale e quello incidentale, dichiarando la compensazione delle spese di lite. Secondo la Corte d’Appello era possibile rilevare d’ufficio la nullità della compravendita in mancanza degli estremi della concessione edilizia, della concessione in sanatoria o dell’allegazione della domanda di sanatoria munita degli estremi della presentazione del versamento delle prime due rate dell’oblazione, ai sensi dell’articolo 40 della legge numero 47 del 1985. Inoltre, secondo il giudice del gravame, non vi era prova che l’appellante avesse prodotto già in primo grado copia della domanda di sanatoria, con allegato bollettino postale di versamento dell’oblazione. Detta produzione non era stata effettuata non essendovene alcuna menzione nella comparsa di costituzione o nella memoria ex articolo 184 cod. proc. civ Inoltre, ai sensi dell’articolo 345 cod. proc. civ., non è ammessa la produzione in appello del documento, trattandosi, nella specie, di documento nuovi e non risultando provato che la parte non lo aveva potuto produrre per causa ad essa non imputabile. La Corte d’Appello motivava l’impossibilità di acquisire il documento anche rispetto al requisito dell’indispensabilità affermando che l’indispensabilità delle nuove prove deve apprezzarsi necessariamente in relazione alla decisione di primo grado e al modo in cui essa si è formata, sicché se la prova è indispensabile e non è stata prodotta per colpa della parte, deve escludersi che si possa presentare in appello. 8.- Avverso tale sentenza il B.L. propone ricorso per cassazione sulla base di 3 motivi. Resiste con controricorso L.M. . Ragioni della decisione 1.- Il primo motivo di ricorso attiene alla nullità del giudizio per violazione dell’articolo 111 della Costituzione e degli artt. 112 e 183, quarto comma, in relazione all’articolo 360, numero 4, cod. proc. civ Secondo il ricorrente l’eccezione di nullità del contratto effettuata dall’attore solo nelle memorie ex articolo 183 cod. proc. civ. doveva essere considerata come domanda nuova, avendo egli agito per la risoluzione del contratto per inadempimento. Pertanto il giudice anziché rilevare d’ufficio la suddetta nullità avrebbe dovuto segnalare alle parti il vizio, dando un termine per poter formulare osservazioni sulla questione. Invece il giudice si è limitato alla segnalazione del vizio, disponendo una consulenza tecnica d’ufficio senza assegnare alle parti un nuovo termine per memorie contenente osservazioni sulla questione e per la richiesta di nuovi mezzi istruttori e produzioni. Secondo il ricorrente quindi la sentenza sarebbe nulla per violazione del diritto di difesa delle parti private dell’esercizio del contraddittorio con le connesse facoltà di modificare domande ed eccezioni allegare fatti nuovi e formulare richieste istruttorie su una questione che ha condotto alla decisione. Vedi Cass numero 21108 del 2005, Cass. numero 14637 del 2001 e ancora Cass. numero 16577 del 2005 e Cass. numero 14828 del 2012 . La questione, inoltre, doveva essere rilevata dallo stesso giudice d’appello, in relazione all’articolo 354 cod. proc. civ., dando termine all’appellante per la produzione. 1.1.- Il motivo è infondato. In relazione al rilievo del ricorrente circa la non rilevabilità d’ufficio della nullità in presenza della richiesta di risoluzione del contratto per inadempimento, deve osservarsi che l’orientamento secondo il quale la rilevabilità d’ufficio della nullità del contratto, in ogni stato e grado del processo, non opera quando l’attore abbia chiesto la risoluzione per inadempimento, essendo il giudice, sulla base dell’interpretazione coordinata dell’articolo 1421 cod. civ. e 112 cod. proc. civ., tenuto al rispetto del principio dispositivo, anche alla luce dell’articolo 111 Cost., che richiede di evitare, al di là di precise indicazioni normative, ampliamenti dei poteri d’iniziativa officiosa Sez. 1, Sentenza numero 9395 del 2011 è oramai definitivamente superato da due pronunce di questa Corte a sezioni unite. Nella prima si è affermato che Alla luce del ruolo che l’ordinamento affida alla nullità contrattuale, quale sanzione del disvalore dell’assetto negoziale e atteso che la risoluzione contrattuale è coerente solo con l’esistenza di un contratto valido, il giudice di merito, investito della domanda di risoluzione del contratto, ha il potere-dovere di rilevare dai fatti allegati e provati, o comunque emergenti ex actis , una volta provocato il contraddittorio sulla questione, ogni forma di nullità del contratto stesso, purché non soggetta a regime speciale escluse, quindi, le nullità di protezione, il cui rilievo è espressamente rimesso alla volontà della parte protetta il giudice di merito, peraltro, accerta la nullità incidenter tantum senza effetto di giudicato, a meno che sia stata proposta la relativa domanda, anche a seguito di rimessione in termini, disponendo in ogni caso le pertinenti restituzioni, se richieste. Sez. U, Sentenza numero 14828 del 2012 Rv. 623290 . A tale pronuncia ne è seguita un’altra che ha esteso il principio anche alle c.d. nullità di protezione. In tale occasione si è affermato che Il rilievo ex officio di una nullità negoziale sotto qualsiasi profilo ed anche ove sia configurabile una nullità speciale o di protezione - deve ritenersi consentito, sempreché la pretesa azionata non venga rigettata in base ad una individuata ragione più liquida , in tutte le ipotesi di impugnativa negoziale adempimento, risoluzione per qualsiasi motivo, annullamento, rescissione , senza, per ciò solo, negarsi la diversità strutturale di queste ultime sul piano sostanziale, poiché tali azioni sono disciplinate da un complesso normativo autonomo ed omogeneo, affatto incompatibile, strutturalmente e funzionalmente, con la diversa dimensione della nullità contrattuale Sez. U, Sentenza numero 26242 del 2014 Rv. 633504 . 1.2 - Dunque la nullità del contratto per contrarietà a norme imperative, o per illiceità della causa o dei motivi determinanti e comuni a entrambe le parti - che può discendere tanto congiuntamente quanto disgiuntamente da contrarietà a norme di legge, all’ordine pubblico e al buon costume artt. 1343, 1345 e 1418 cod. civ. - è nullità assoluta che, come tale, può essere fatta valere da chiunque vi ha interesse e può essere rilevata d’ufficio dal giudice come espressamente prevede l’articolo 1421 cod. civ Ne consegue che è corretta l’affermazione del giudice d’Appello secondo cui il Giudice di primo grado non è incorso in alcun vizio di ultrapetizione atteso che non vi era alcun ostacolo al rilievo d’ufficio della nullità del contratto per mancanza di un elemento essenziale ai sensi degli artt. 17 e 40 della legge numero 47 del 1985 in relazione all’articolo 1418 cod. civ 1.3 - Con riferimento alla restante parte del motivo, laddove il ricorrente si duole della declaratoria a sorpresa della nullità senza una preventiva instaurazione del contraddittorio deve osservarsi che, sin dal primo grado, la questione era stata sottoposta al contraddittorio delle parti a seguito dell’eccezione sollevata dal L. , e addirittura era stata espletata una consulenza tecnica d’ufficio sul punto. Risulta evidente, pertanto, che non vi è stata alcuna sentenza a sorpresa e che il motivo è del tutto infondato. 2.- Il secondo motivo di ricorso attiene alla violazione e falsa applicazione degli artt. 347 e 354, comma 4, in relazione all’articolo 360, numero 3, cod. proc. civ Sostiene l’appellante che la produzione documentale, effettuata in grado di appello, della domanda di concessione in sanatoria relativa all’immobile oggetto del contratto con il pagamento dell’oblazione in unica soluzione doveva essere considerata tempestiva, ai sensi dell’articolo 354, comma 4, cod. proc. civ. e non poteva essere dichiarata tardiva. A conferma della tempestività il ricorrente evidenzia che il comma 3 dell’articolo 40 della legge numero 47 del 1985 afferma espressamente che è consentito ad una delle parti di confermare anche in sede di appello l’atto carente integrandolo con i documenti mancanti o con la dichiarazione emessa e con effetto sanante del vizio nel negozio. A supporto è citata la sentenza di questa Corte Sez. U, numero 23825 del 2009. Inoltre, secondo il ricorrente, ai sensi dell’articolo 2, comma 57, della legge numero 662 del 1996, a seguito del rilascio della concessione in sanatoria, la nullità del contratto sarebbe sanata. Anche in relazione all’indispensabilità della nuova prova il ricorrente evidenzia che, nel caso di specie, deve trovare applicazione l’articolo 345, comma 3, cod. proc. civ., come risultante prima della riforma del d.l. numero 83 del 2012 secondo cui non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che il Collegio non li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa ovvero che la parte dimostri di non aver potuto produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile. Dunque, secondo il ricorrente, in caso di indispensabilità del documento non conta il fatto che lo stesso avrebbe potuto essere prodotto anche in primo grado. Al contrario il legislatore ha previsto che, anche in caso di negligenza della parte in primo grado, qualora il documento sia indispensabile ai fini della decisione si possa produrre in appello. Nel caso di specie è del tutto evidente che la domanda di concessione in sanatoria con il pagamento della oblazione era tale da determinare una diversa decisione da parte del giudice d’appello. 3.- Il terzo motivo di ricorso attiene alla violazione è falsa applicazione del combinato disposto dell’articolo 40, comma 3, della legge numero 47 del 1985 e dell’articolo 2, comma 57, della legge numero 662 del 1996, in relazione all’articolo 360, numero 3, cod. proc. civ., nonché all’articolo 360, numeri 4 e 5, cod. proc. civ L’appellante al fine di provare la concessione in sanatoria dell’immobile compravenduto ai sensi dell’articolo 35, comma 12, della legge numero 47 del 1985 depositava in sede di appello copia conforme della domanda di concessione in sanatoria relativa all’immobile in oggetto con il bollettino di pagamento dell’oblazione in unica soluzione. Pertanto, a mente del combinato disposto ex articolo 40, comma 3, della legge numero 47 del 85 e dell’articolo 2, comma 57, della legge numero 662 del 1996, non vi era alcuna ragione giuridica per non accogliere la domanda di produzione documentale del promissario acquirente. Così facendo, pertanto, la Corte avrebbe omesso di esaminare completamente i fatti allegati, trattandosi tra l’altro di un fatto decisivo per il giudizio. Inoltre in relazione alla motivazione del rigetto dell’ammissione della prova non sarebbe intellegibile l’iter logico seguito con violazione del diritto di difesa. Anzi la motivazione sarebbe in contrasto con quanto affermato dalle Sezioni Unite con la citata sentenza numero 23825 del 2009. Nel caso di specie, l’atto di compravendita, essendo successivo all’entrata in vigore della legge numero 662 del 1996 dovrebbe essere assoggettato a tale disciplina che introduce un’ipotesi di sanatoria ancora più un rilevante di quella della legge del 1985, sanando gli atti tra vivi la cui nullità non sia stata ancora dichiarata mediante la concessione in sanatoria. Secondo il ricorrente dunque la concessione in sanatoria produrrebbe l’effetto di validare ope legis l’atto dichiarato nullo, e dunque, la stessa poteva essere prodotta in sede di appello. 4.- I motivi, che per la loro evidente connessione possono essere trattati unitariamente, sono infondati. La decisione della Corte d’Appello circa l’inammissibilità della produzione documentale della domanda in sanatoria è conforme alla giurisprudenza di questa Corte quanto al dispositivo, ma deve essere corretta nella motivazione. La prova documentale prodotta in appello dal ricorrente è inammissibile, non perché si tratti di una prova nuova che non può essere ammessa nel giudizio di appello, ai sensi dell’articolo 345 cod. proc. civ., quanto piuttosto perché tale produzione documentale è irrilevante. 4.1- Va premesso che il contratto intercorso tra L. e B. è stato qualificato, sin dal primo grado, come contratto definitivo di vendita del terreno e non come contratto preliminare. Su questo punto si è formato il giudicato, non essendo stata specificamente impugnata la relativa statuizione né come motivo di appello, né tantomeno come motivo di ricorso per cassazione. Dunque, trattandosi di un contratto definitivo, traslativo del diritto, trova applicazione la giurisprudenza secondo la quale La nullità prevista dagli artt. 17 e 40 della legge numero 47 del 1985 omessa dichiarazione degli estremi della concessione edilizia dell’immobile oggetto di compravendita, ovvero degli estremi della domanda di concessione in sanatoria riveste carattere formale e non meramente virtuale riconducibile, per l’effetto, nel sistema generale delle invalidità, all’ultimo comma dell’articolo 1418 cod. civ., attesane la funzione di tutela dell’affidamento dell’acquirente, con la conseguenza che, ai fini della sua legittima predicabilità, è sufficiente che si riscontri la mancata indicazione nell’atto degli estremi della concessione, senza che occorra interrogarsi sulla reale esistenza di essa, e con la conseguenza, ancora, che la eventuale conferma , pur prevista dalla citata legge 47 del 1985, deve risolversi in un nuovo e distinto atto, mediante il quale si provveda alla comunicazione dei dati mancanti o all’allegazione dei documenti, avente i medesimi requisiti formali del precedente, ed in forme che non ammettono equipollenti Sez. 2, Sentenza numero 8147 del 2000 . Nella motivazione della sentenza citata si afferma che la legge numero 47 del 1985 eleva a requisito formale del contratto la presenza in esso di alcune dichiarazioni o allegazioni ed è la loro assenza che di per sé comporta la nullità dell’atto, a prescindere cioè dalla regolarità dell’immobile che ne costituisce l’oggetto. Ciò in coerenza con il duplice obiettivo perseguito dalla legge di soddisfare l’esigenza di tutela dell’affidamento dell’acquirente e l’esigenza di prevenzione degli abusi. La sanzione della nullità formale tutela, infatti, l’affidamento dell’acquirente alla regolarità del bene oggetto del contratto, perché egli attraverso la dichiarazione del venditore è adeguatamente informato circa la sua situazione giuridica. La funzione informativa assolta dalla prescrizione di forma presenta inoltre il vantaggio di ridurre le indagini e i costi necessari per accertare la reale conformità del bene alle norme urbanistiche. Ai fini della nullità è invero sufficiente che si riscontri la mancata indicazione nell’atto degli estremi della concessione, senza che occorra interrogarsi sulla reale esistenza di essa. La sanzione della nullità formale, inoltre, persegue contemporaneamente l’obiettivo di disincentivare l’abusivismo. L’indicazione degli estremi della concessione sarebbe infatti preclusa nel caso in cui tale concessione manchi per tale via, l’irregolarità dell’immobile finisce per riflettersi sulla validità del negozio giuridico che lo riguarda. Gli atti nulli per la mancata indicazione di quanto richiesto possono essere confermati anche da una sola delle parti con atto successivo, qualora la mancata indicazione non sia dipesa dall’insussistenza della concessione al momento in cui gli atti erano stati stipulati. La conferma ex artt. 17 e 40 legge 28 febbraio 1985, numero 47, ha, secondo alcuni autori, un vero e proprio effetto sanante nel senso di far riacquistare validità all’atto originariamente nullo con questa conferma, si rimuove la causa di nullità del negozio originario. Si configura una situazione indubbiamente singolare e in contrasto col principio dell’insanabilità del negozio nullo. Comunque si voglia vedere questa singolare conferma prevista nella legge numero 47 del 1985, e cioè come vera e propria sanatoria idonea a far riacquistare validità all’atto originariamente nullo, oppure, secondo quanto sostenuto da altri autori, come dichiarazione di scienza con funzione integrativa dell’atto originario, come ipotesi equiparata agli artt. 590 e 799 cod. civ., come tipico esempio di accertamento negoziale, come, infine, conferma di un atto solo apparentemente nullo, è, pero, ben certo che deve trattarsi di nuovo e distinto atto avente la stessa forma del precedente, mediante il quale si provveda alla comunicazione dei dati mancanti o all’allegazione dei documenti. La legge prescrive, dunque, un atto di conferma o di convalida dell’atto nullo da redigere in forme che non ammettono equipollenti. 4.2- Il collegio ritiene di dare continuità al citato orientamento interpretativo ribadendo che la nullità prevista dal legislatore in caso di omessa indicazione o allegazione nel contratto di compravendita di beni immobili dei titoli edilizi legittimanti il bene compravenduto è una nullità di tipo formale che può essere sanata solo nei modi tipici previsti dal legislatore medesimo, anche perché la sanatoria di un atto nullo è ipotesi del tutto eccezionale nel sistema delle nullità del codice civile e, pertanto, non è possibile alcuna interpretazione analogica o estensiva delle norme che la regolano. In conclusione deve essere corretta la motivazione della Corte d’Appello perché l’inammissibilità della produzione documentale della domanda di concessione in sanatoria effettuata dal ricorrente nel giudizio di appello deriva dalla sua irrilevanza ai fini della declaratoria di nullità del contratto di compravendita e non dal suo carattere di novità, ai sensi dell’articolo 345 cod. proc. civ La correzione della motivazione nei termini anzidetti, esclude la cassazione della sentenza, essendo il dispositivo conforme al diritto articolo 384, ultimo comma, cod. proc. civ. . 4.3- Da ultimo deve precisarsi che la giurisprudenza richiamata dal ricorrente nel ricorso e segnatamente Sez. U, numero 23825 del 2009, ha ad oggetto l’esecuzione in forma specifica, ex articolo 2932 cod. civ., di contratti preliminari di compravendita di beni immobili. In tal caso, infatti, non essendosi ancora prodotto l’effetto traslativo la lacuna nell’indicazione dei titoli abilitativi determina solo l’impedimento per il Giudice di pronunciare la sentenza ex articolo 2932 cod. civ., e, pertanto, la stessa può essere colmata dalla mera produzione documentale del titolo. 5.- Con riferimento alla sanatoria di cui all’articolo 2, comma 57, della legge numero 662 del 1996 deve osservarsi che, sotto questo profilo, il terzo motivo è inammissibile. In primo luogo deve osservarsi che si tratta di questione nuova sollevata per la prima volta con il ricorso per cassazione. Inoltre il ricorrente non ha riportato nel ricorso il contenuto del documento di cui lamenta la mancata ammissione in particolare, omette di indicare in che data e a che titolo era stata presentata la domanda di concessione in sanatoria, pertanto, anche in relazione al requisito di autosufficienza, il motivo è inammissibile. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, infatti, Il ricorrente che, in sede di legittimità, denunci il difetto di motivazione su un’istanza di ammissione di un mezzo istruttorio o sulla valutazione di un documento o di risultanze probatorie o processuali, ha l’onere di indicare specificamente le circostanze oggetto della prova o il contenuto del documento trascurato od erroneamente interpretato dal giudice di merito, provvedendo alla loro trascrizione, al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo della decisività dei fatti da provare, e, quindi, delle prove stesse, che, per il principio dell’autosufficienza del ricorso per cassazione, la S.C. deve essere in grado di compiere sulla base delle deduzioni contenute nell’atto, alle cui lacune non è consentito sopperire con indagini integrative Sez. 6 - L, Ordinanza numero 17915 del 2010 . 5.1- In ogni caso va evidenziato che la domanda di concessione in sanatoria prodotta dal ricorrente nel giudizio d’appello è stata presentata nel 1985 e non è pertanto soggetta alla disciplina di cui alla legge numero 662 del 1996. 6.- Il ricorso proposto da B.L. deve essere, di conseguenza, integralmente rigettato. 7.- Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza, nella misura di cui in dispositivo. 8.- Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere stata ammessa al Patrocinio a spese dello Stato non si applica l’articolo 13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, numero 115 nel caso di prenotazione a debito il contributo non è versato ma prenotato al fine di consentire, in caso di condanna della controparte alla rifusione delle spese in favore del ricorrente, il recupero dello stesso in danno della parte soccombente . P.Q.M. La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso condanna il ricorrente alle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 3.700 di cui Euro 200 per esborsi, spese forfettarie ed accessori di legge.