La disdetta di un contratto di assicurazione segue le regole del decreto legge in vigore al tempo del suo esercizio

E’ valido ed efficace il recesso dell’assicurato da un contratto di assicurazione pluriennale, avvenuto ai sensi dell’art. 5, comma 4, d.l. n. 7/2007, e perfezionatosi prima della Legge di conversione n. 40/2007. Ciò in quanto l’emendamento correttivo non può che decorrere dal giorno della conversione, quindi valere solamente per le disdette successive ad essa.

È quanto stabilito dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 13157/2017 depositata il 25 maggio. Il caso. Veniva proposta, dalla Bitum Lodi s.r.l., opposizione ad un decreto ingiuntivo emesso in favore dell’Ina Assitalia per il pagamento di premi di polizza insoluti. Il Tribunale di prime cure rigettava l’opposizione sull’assunto della inefficacia della disdetta ex art. 5, comma 4, d.l. n. 7/2007, modificato con legge di conversione n. 40/2007. Diversamente la Corte d’appello riteneva efficace la disdetta de qua, dichiarando altresì la nullità del decreto ingiuntivo per invalidità della procura alle liti. L’Assicurazione ricorreva così in Cassazione denunciando l’erroneo convincimento, da parte del giudice del gravame, della nullità della procura alle liti, nonché, in via principale, lamentando la violazione dell’art. 5 del D.L. n. 7/2007. La Corte di Cassazione rigetta il ricorso. La disdetta della polizza. Il d.l. n. 7/2007 inerente le Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese”, all’art. 5, rubricato Misure per la concorrenza e per la tutela del consumatore nei servizi assicurativi” stabiliva, al comma 4, che al comma 1 dell'art. 1899 c.c. in materia di durata dell’assicurazione , il secondo periodo doveva essere sostituito dal seguente In caso di durata poliennale, l'assicurato ha facoltà di recedere annualmente dal contratto senza oneri e con preavviso di sessanta giorni . Con la Legge di conversione n. 40/2007, il comma richiamato viene modificato come segue in caso di durata poliennale, l'assicurato ha facoltà di recedere annualmente dal contratto senza oneri e con preavviso di sessanta giorni. Tali disposizioni entrano in vigore per i contratti stipulati dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Per i contratti stipulati antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la facoltà di cui al primo periodo può essere esercitata a condizione che il contratto di assicurazione sia stato in vita per almeno tre anni . A riguardo la ricorrente rileva che suddetta Legge di conversione limita la libertà di disdetta dei contratti pluriennali di assicurazione, alle polizze stipulate dopo l’entrata in vigore della Legge stessa mentre per le polizze antecedenti, come quella oggetto del caso di specie, la facoltà di disdetta poteva essere esercitata a condizione che il contratto fosse stato in vita per almeno tre anni da ciò derivava, secondo la ricorrente, l’inefficacia della disdetta della Bitum Lodi s.r.l., in quanto non rispettosa della durata pluriennale del contratto. L’efficacia della disdetta. La Corte nel rigettare il ricorso, fa perno su quell’orientamento giurisprudenziale in guisa del quale sarebbe valido ed efficace il recesso dell’assicurato da un contratto di assicurazione pluriennale, avvenuto ai sensi dell’art. 5, comma 4, d.l. n. 7/2007, e perfezionatosi prima della Legge di conversione n. 40/2007, e ciò in quanto l’emendamento non può che decorrere dal giorno conversione stessa, con la conseguenza che le disdette già esercitate sulla base del disposto del decreto legge, anche se riguardanti contratti di durata inferiore a 3 anni, è valida ed efficace. Non risulta quindi dovuto il premio preteso dall’assicuratore. In altri termini, il disposto della legge di conversione non opera per quelle disdette poste in essere nel vigore del decreto legge.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, ordinanza 7 aprile – 25 maggio 2017, n. 13157 Presidente Vivaldi – Relatore Sestini Fatti di causa La Bitum Lodi s.r.l. propose opposizione avverso un decreto ingiuntivo emesso in favore dell’Ina Assitalia per il pagamento di premi di polizza insoluti. Si costituì in giudizio la B. Diciotto s.n.c., in qualità di agente generale dell’Ina Assitalia in , insistendo per conferma del decreto. Il Tribunale rigettò l’opposizione ritenendo inefficace la disdetta inviata ai sensi dell’art. 5, co. 4 del D.L. n. 7/2007, modificato dalla legge di conversione n. 40/2007. La Corte di Appello di Milano ha – viceversa - ritenuto efficace la disdetta della polizza e, dichiarata la nullità del d.i. per invalidità della procura alle liti, ha rigettato la domanda della compagnia assicuratrice. Ricorre per cassazione la Generali Italia s.p.a. - Divisione Italia Agenzia Generale di Lodi, rappresentata dalla procuratrice e agente B. Diciotto di B.M. e C. s.n.c., affidandosi a due motivi resiste la Bitum Lodi s.r.l., a mezzo di controricorso contenente ricorso incidentale condizionato basato su un unico motivo e assistito da memoria. Ragioni della decisione 1. La Corte di Appello ha ritenuto fondata l’eccezione di nullità della procura alle liti apposta a margine del ricorso per decreto ingiuntivo, dichiarando pertanto la nullità del decreto opposto ha tuttavia ritenuto che la rituale costituzione della B. Diciotto s.n.c. nel giudizio di opposizione, con riproposizione della domanda di condanna nei confronti della Bitum, consentisse di esaminare la richiesta di pagamento. Nel merito, dato atto che la disdetta della polizza era stata effettuata sotto il vigore dell’art. 5, co. 4 D.L. n. 7/2007 e prima delle modifiche introdotte dalla legge di conversione n. 40/2007, la Corte, ha ritenuto che l’emendamento non possa che decorrere dalla conversione, con la conseguenza che le disdette già esercitate, anche se riguardanti contratti poliennali da meno di un triennio, sia valida ed efficace , non risultando pertanto dovuto il premio preteso dall’assicuratrice. 2. Col primo motivo, la ricorrente deduce la violazione o falsa applicazione degli artt. 75, 83 e 182 cod. proc. civ. e dell’art. 1722, n. 2 cod. civ. assume che la Corte ha erroneamente ritenuto nulla la procura alle liti apposta a margine del ricorso monitorio, rilevando che detta procura era stata rilasciata dal soggetto che rivestiva all’epoca la qualità agente dell’INA e che si era comunque verificata la sanatoria con effetti retroattivi. 3. Il secondo motivo denuncia la violazione dell’art. 77, 3 co. Cost. e dell’art. 5 L. n. 40/2007. Rileva la ricorrente che la legge di conversione del c.d. decreto Bersani aveva limitato la libera disdettabilità dei contratti pluriennali di assicurazione alle polizze stipulate dopo l’entrata in vigore della legge, mentre per le polizze stipulate antecedentemente aveva previsto che la facoltà di disdetta potesse essere esercitata a condizione che il contratto fosse stato in vita per almeno tre anni ciò premesso e considerato che la polizza disdettata dalla Bitum non rispettava il requisito della durata ultratriennale, la ricorrente sostiene che l’emendamento introdotto dalla legge di conversione aveva determinato la caducazione ex tunc della possibilità di disdettare i contratti stipulati in epoca antecedente alla legge e, con essa, l’inefficacia della disdetta inviata dalla Bitum. 4. Il ricorso può essere deciso, in base al criterio della ragione più liquida, col rigetto del secondo motivo. Deve infatti darsi continuità al principio espresso da Cass. n. 9386/2016, secondo cui è valido ed efficace il recesso dell’assicurato da un contratto di assicurazione pluriennale, avvenuto ai sensi dell’art. 5, comma 4, del d.l. n. 7 del 2007, e perfezionatosi prima dell’entrata in vigore delle modifiche apportate dalla legge di conversione , e ciò a prescindere dal fatto che la polizza non fosse in vita da almeno tre anni al momento della disdetta, in quanto tale requisito di durata - introdotto dalla legge di conversione - non opera per le disdette effettuate sotto il vigore del decreto legge. 5. Il primo motivo risulta inammissibile per difetto di interesse, in quanto il ricorso dev’essere comunque disatteso all’esito dello scrutinio del secondo motivo. 6. Il ricorso incidentale condizionato resta assorbito. 6. La novità della questione non ancora affrontata in sede di legittimità al momento della notifica del ricorso per cassazione giustifica la compensazione delle spese di lite ai sensi dell’art. 92 cod. proc. civ., nel testo risultante dalle modifiche introdotte dalla L. n. 263/2005, applicabile ratione temporis . 8. Trattandosi di ricorso proposto successivamente al 30.1.2013, sussistono le condizioni per l’applicazione, alla ricorrente principale, dell’art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso principale, dichiarando assorbito l’incidentale, e compensa le spese di lite. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.