Quale sorte per il contratto sottoscritto dal vicario?

Laddove il soggetto dell’ente pubblico preposto allo svolgimento di specifiche funzioni sia impossibilità, il vicario è autorizzato ad esercitare tutte le funzioni proprie del sostituto senza necessità di delega e previa specificazione del titolo che legittima l’esercizio della potestà.

Così la Corte di Cassazione con la sentenza n. 11776/17 depositata il 12 maggio. Il caso. La sentenza in oggetto origina dalla richiesta di rilascio proposta dall’Inpdap ed avente ad oggetto un immobile in cui il convenuto svolgeva l’attività di barista. La Corte d’appello dichiarava la nullità della transazione sottoscritta dalle parti e prodotta in giudizio dal conduttore a sostegno della legittima detenzione dell’immobile per difetto di potere rappresentativo in capo all’organo dell’Istituto che aveva sottoscritto l’atto. Il conduttore impugna la sentenza in Cassazione. Vicario. Tra le censure sollevate risulta assorbente quella relativa alla validità della sottoscrizione della transazione da parte di un vicario, negata dalla Corte territoriale per la mancata specificazione dei motivi dell’impedimento del titolare. Sul tema la giurisprudenza consolidata afferma che, nell’impossibilità di esercizio delle funzioni da parte di soggetti preposti ad enti pubblici, laddove sia prevista la figura del vicario, questi è autorizzato ad esercitare tutte le funzioni proprie del sostituto senza necessità di delega e previa specificazione del titolo assenza, impedimento temporaneo, ecc. che legittima l’esercizio della potestà. In mancanza di tale specificazione, opera la presunzione iuris tantum secondo cui l’esercizio della potestà di sostituzione sia avvenuto nel rispetto delle condizioni previste, potendo il terzo interessato e tale intendendosi anche lo stesso ente rappresentato fornire la prova dell’insussistenza. Il richiamo a tale principi, porta all’accoglimento del ricorso e alla cassazione della sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 26 gennaio – 12 maggio 2017, n. 11776 Presidente Chiarini – Relatore Dell’Utri Fatti di causa 1. Con sentenza resa in data 30/10/2014, la Corte d’appello di Roma, in accoglimento dell’appello proposto dall’Inpdap nei confronti di T.G. , in proprio e nella qualità di legale rappresentante del Bar T. di T.G. & amp C. s.n.c., e in riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato la nullità della transazione sottoscritta dalle parti in data 29/5/2007 e del connesso contratto di locazione, con la conseguente condanna del T. , in proprio e nella qualità, al rilascio dell’immobile dallo stesso detenuto, oltre al rigetto dell’appello incidentale proposto dal T. per la condanna dell’Inpdap al risarcimento dei danni. 2. A sostegno della decisione assunta, la corte territoriale ha rilevato il difetto di potere rappresentativo dell’organo dell’Inpdap che aveva sottoscritto la transazione e il contratto di locazione de quibus contratti che il T. aveva dedotto in giudizio al fine di resistere all’originaria domanda di rilascio proposta dall’Inpdap, derivando, da tale premessa, il difetto di alcun titolo a sostegno della persistente detenzione dell’immobile di proprietà dell’Inpdap ad opera delle controparti. 3. Avverso la sentenza d’appello, ha proposto ricorso per cassazione T.G. , in proprio e nella qualità di legale rappresentante del Bar T. di T.G. & amp C. s.n.c., sulla base di cinque motivi d’impugnazione. 4. Resiste con controricorso l’Inpdap, che ha concluso per la dichiarazione d’inammissibilità, ovvero per il rigetto dell’impugnazione. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per omessa motivazione, nonché per violazione dell’art. 113 c.p.c. in relazione all’art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c. , per avere la corte territoriale erroneamente ritenuto, in caso di contratti stipulati da una pubblica amministrazione, la necessità dell’indicazione, da parte del vicario che eserciti i poteri del superiore sostituito, dei motivi specifici dell’impedimento del titolare, avendo il giudice d’appello richiamato, sul punto, un precedente della giurisprudenza di legittimità del tutto privo di riferimenti al caso di specie, senza indicare alcuna norma giuridica a fondamento della decisione assunta. 2. Con il secondo motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per manifesta illogicità, nonché per violazione degli artt. 83, 185 e 301 c.p.c. e degli artt. 16 e 17 del d.lgs. n. 165/2001 in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. , per avere la corte territoriale dichiarato la nullità della transazione conclusa tra le parti nonostante la stessa fosse stata perfezionata nel corso di un procedimento giudiziario anche con l’intervento del difensore dell’Inpdap munito dei poteri di transigere la controversia allo stesso conferiti sulla base di una procura illo tempore ancora valida ed efficace dal medesimo soggetto, il dottor S. , cui la corte d’appello ha contraddittoriamente negato la legittimazione alla conclusione della transazione e del contratto di locazione oggetto di lite. Peraltro, il dott. S. non avrebbe avuto bisogno di alcuna ulteriore delega contenente i motivi dell’impedimento del dirigente generale suo superiore alla partecipazione alla conclusione della transazione e della conseguente locazione, tento conto che i poteri per la transazione della controversia già avrebbero dovuto considerarsi contenuti nel conferimento dell’originaria procura, sia pur scaduta nelle more. 3. Con il terzo motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per violazione dell’art. 239 del d.lgs. n. 163/2006 in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. , per avere la corte territoriale erroneamente trascurato che, ai sensi della norma richiamata, deve ritenersi sempre consentito, senza ulteriori atti, la conclusione di transazioni relative a contratti sottoscritti, anche iure privatorum, da una pubblica amministrazione. 4. Con il quarto motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per manifesta illogicità e/o omessa motivazione in relazione all’avvenuta declaratoria della nullità del contratto di locazione con riguardo all’art. 360 n. 5 c.p.c. , avendo la corte territoriale trascurato di dettare alcuna adeguata motivazione in relazione al punto concernente la connessione tra la transazione e il contratto di locazione oggetto d’esame, essendo stati sottoscritti, i due atti, in date diverse e in virtù di poteri diversi sebbene concentrati in un medesimo soggetto , dovendo ritenersi la piena disponibilità, da parte del dott. S. , del potere di sottoscrivere un nuovo contratto di locazione in rappresentanza dell’istituto locatore. 5. Con il quinto motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per omessa motivazione, nonché per manifesta illogicità e contraddittorietà della stessa, in relazione al punto concernente il rigetto dell’appello incidentale, oltre che per violazione dell’art. 28 Cost. e degli artt. 2043 e 2049 c.c. in relazione all’art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c. , per avere la corte territoriale respinto l’appello incidentale, proposto dagli odierni ricorrenti ai fini della condanna di controparte al risarcimento dei danni, sulla base di una motivazione contraddittoria, avendo la stessa corte d’appello espressamente riconosciuto, nel disporre la compensazione delle spese del doppio grado del giudizio, che gli odierni ricorrenti avevano legittimamente confidato nell’esecuzione della transazione e del contratto di locazione sottoscritti dallo S. , senza successivamente trarne le naturali conseguenze sotto il profilo del risarcimento dei danni provocati alla controparte, omettendo di fornire alcuna ragione per cui l’ente non avrebbe dovuto rispondere degli atti posti in essere dal proprio vicario. 6. Il primo motivo è fondato e idoneo ad assorbire la rilevanza delle restanti censure. Secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, nell’ipotesi di impossibilità di esercizio delle funzioni da parte di soggetti preposti ad enti pubblici, allorché specifiche disposizioni di legge, ovvero i relativi statuti, prevedano la figura del vicario, quest’ultimo, ove si verifichino le condizioni previste, è autorizzato ad esercitare tutte le attribuzioni proprie del sostituito, senza necessità di apposita delega, specificando, nell’atto posto in essere in tale qualità, il titolo” assenza, impedimento temporaneo o altro che legittima l’esercizio della potestà. Quando, tuttavia, tale esplicitazione non emerga in alcun modo dall’atto, deve presumersi con presunzione iuris tantum che l’esercizio della potestà di sostituzione sia avvenuto nel rispetto delle condizioni previste dalla norma o dallo statuto, con la conseguenza che sono i terzi interessati a doverne dedurre e provare l’insussistenza cfr. Sez. 1, Sentenza n. 5216 del 07/03/2007, Rv. 595181 - 01 Sez. 1, Sentenza n. 4771 del 28/02/2007 Rv. 594907 - 01 Sez. 1, Sentenza n. 3454 del 15/02/2007, Rv. 594905 - 01 Sez. 1, Sentenza n. 12919 del 29/09/2000, Rv. 540607 - 01 . Sul punto, questa Corte ha avuto modo di precisare come la presunzione dell’avvenuto rispetto delle condizioni previste dalla norma o dallo statuto debba farsi risalire a ciò che, essendo la previsione normativa o statutaria del ruolo e delle attribuzioni del vicario orientata allo scopo di assicurare il buon andamento” e cioè, efficienza, efficacia, continuità dell’attività amministrativa, colliderebbe con tali ragioni un’interpretazione della norma nel senso dell’assoggettamento dell’amministrazione all’onere di premunirsi, in occasione di ciascun atto da compiere, volta per volta, della prova documentale della ricorrenza delle condizioni che legittimano l’esercizio della potestà di sostituzione, e di doverla sistematicamente fornire ai terzi anche a fronte di contestazioni solo generiche al riguardo. Con il risultato di paralizzare lo svolgimento dell’attività anche ordinaria dell’ente, in modo del tutto contrastante con la finalità della norma, che ha invece inteso garantirne comunque e rinforzarne la continuità mediante il riconoscimento di un ruolo istituzionale - quello appunto del vicario - e la diretta attribuzione allo stesso di un potere generale di sostituzione del titolare del potere cfr. Sez. 1, Sentenza n. 12919 del 29/09/2000, in motivazione . Ciò posto, dovendo ricomprendersi tra i citati terzi interessati” anche lo stesso ente rappresentato là dove dimostri di avere un concreto interesse a negare la legittimazione sostanziale del vicario al compimento del negozio impugnato , poiché in forza delle osservazioni che precedono spettava a tale ente dedurre specificamente e provare, nel caso considerato, la sussistenza di circostanze contrarie alle condizioni previste dalla disciplina normativa o statutaria per l’esercizio della potestà di sostituzione del titolare del potere e cioè la sua presenza e/o la sua disponibilità all’esercizio della funzione o al compimento dell’atto , del tutto erroneamente la corte territoriale ha ritenuto di imporre, a carico degli odierni ricorrenti, l’assolvimento di detto onere probatorio, giungendo alla conclusione del difetto di potere sostanziale del vicario, in mancanza di deduzione e prova da parte dell’Inpdap circa l’insussistenza delle condizioni per l’esercizio dei poteri negoziali nella specie spesi dal vicario, dott. S. , allo scopo di vincere la contraria presunzione iuris tantum imposta dai principi normativi in precedenza richiamati. Sul punto, varrà rilevare come questa stessa Corte abbia già in precedenza avuto modo di confermare il vigore dei principi richiamati, in una specifica applicazione alla materia delle associazioni riconosciute di diritto privato, affermando che, qualora lo statuto preveda la figura del vicepresidente vicario e lo autorizzi ad esercitare, in presenza di certe condizioni, le funzioni del presidente, deve presumersi che egli si sia avvalso, nei rapporti con terzi, di tale potere di sostituzione nel rispetto delle previsioni statutarie, con la conseguenza che in applicazione del principio della vicinanza della prova - spetta all’associazione vincere tale presunzione, essendo essa a conoscenza delle specifiche circostanze che costituiscono il presupposto fattuale per invocare o negare la sussistenza della legittimazione rappresentativa sussidiaria del vicario Sez. 2, Sentenza n. 13774 del 17/06/2014, Rv. 631243 - 01 . 7. Sulla base delle argomentazioni che precedono, in accoglimento del primo motivo di ricorso, e dichiarati assorbiti i restanti, dev’essere pronunciata la cassazione della sentenza impugnata, con il conseguente rinvio ad altra Sezione della Corte d’appello di Roma, cui spetterà di uniformarsi ai principi di diritto dianzi indicati, oltre a provvedere alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. Accoglie il primo motivo di ricorso dichiara assorbiti i restanti motivi cassa in relazione al motivo accolto e rinvia ad altra Sezione della Corte d’appello di Roma, cui è altresì rimessa la regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dell’art. 1-bis, dello stesso articolo 13.