Refusione spese di resistenza solo in caso di utilità della costituzione in giudizio

Nell’assicurazione della responsabilità civile il diritto dell’assicurato, sancito dall’art. 1917, comma 3, c.c. volto ad ottenere la refusione da parte dell’assicuratore delle spese sostenute per resistere in giudizio contro il terzo danneggiato, va escluso nel caso in cui l’assicurato abbia deciso di costituirsi in giudizio senza avere interesse a resistere alla domanda o senza potere ricavare utilità dalla costituzione in giudizio.

E se la condotta dell’assicuratore appare adeguata e, dunque, l’interesse dell'assicurato, se sussistente, è adeguatamente difeso, non vi è ragione per la refusione delle spese ex art. 1917, comma 3, c.c Tale in sostanza, il principio su cui si basa la sentenza n. 9948/17 della Corte di Cassazione, depositata in cancelleria il 20 aprile 2017, qui in commento. Elementi del giudizio di merito. La vicenda processuale nasce con la richiesta di risarcimento danni da incidente stradale. In primo grado venivano citati e si costituivano sia il presunto danneggiante che la sua assicurazione. Per quanto qui ancora interessa, il primo chiedeva la refusione delle spese sostenute per resistere in giudizio ex art. 1917, comma 3, c.c. qualunque esito avesse la causa. Il Tribunale riconosceva in sede di appello l'assicurato quale unico responsabile del sinistro e, nel rigettare l’appello incidentale di questi in relazione alla mancata pronuncia del GdP circa la sua domanda di refusione delle spese di resistenza in giudizio, motivava così la propria decisione sul punto solo l’assicurato e non anche il proprietario del mezzo danneggiante ha diritto alla refusione delle spese di resistenza ex art. 1917, comma 3, c.c. in ogni caso la norma non trova applicazione con riferimento alle spese rimborsate dall’assicurato al danneggiato vittorioso in giudizio e si applica solo se il danneggiato chiami in giudizio solo il responsabile e questi a sua volta citi l’assicuratore, e non quando invece il danneggiato citi contemporaneamente i due. La sentenza veniva impugnata in Cassazione, ma anche in tale fase la domanda viene rigettata, sebbene per motivazioni differenti rispetto alla sentenza di appello. Sul difetto di notifica al terzo danneggiato e sulle altre eccezioni dell'assicuratore. Per completezza si dà conto delle decisioni assunte dalla Corte circa le eccezioni dell’assicuratore. La Corte respinge l’eccezione d’inammissibilità del ricorso per difetto di notifica al terzo danneggiato, attore nel giudizio in primo grado e poi appellante in secondo, dal momento che la questione in grado di legittimità verte esclusivamente sul rapporto contrattuale tra assicuratore e assicurato, a cui il terzo danneggiato è estraneo. La Corte respinge poi l’eccezione di prescrizione del diritto alla refusione delle spese, perché mai proposta nei gradi di merito, nonché tutte le altre eccezioni preliminari poste dall'assicurazione, reputandole così insensate da non meritare una confutazione ad hoc e dunque da considerarsi implicitamente rigettate alla luce delle argomentazioni sul rigetto del ricorso. Motivo del ricorso le spese di resistenza vanno riconosciute in ogni caso”. Con l’unico motivo di ricorso, si contesta la decisione dell’appello sulla refusione ex art. 1917 succitata in quanto lesiva del diritto costituzionale alla difesa l’art. 1917, comma 3 norma inderogabile per espresso richiamo dell’art. 1932 c.c. addossa sull’assicuratore le spese di resistenza sostenute dall’assicurato in ogni caso” infine, il diritto alla ripetizione delle spese da parte dell’assicurato nei confronti dell’assicuratore prescinde dall’esistenza di un interesse a resistere alla domanda del danneggiato. La decisione della Corte sì alla refusione delle spese se vi è utilità. Come anticipato, la Corte rigetterà la domanda, sebbene discostandosi dalla motivazione dell’appello, di cui rileva tre errori di diritto . In primis , precisa che il diritto non spetta solo al proprietario, ma anche al conducente del veicolo anche questi infatti rientra nella qualifica di soggetto assicurato ex art. 1904 c.c. anche il suo interesse è esposto al rischio assicurato il contratto di assicurazione per la responsabilità civile, per la sua natura ambulatoria è un contratto per conto di chi spetta” , copre chiunque, con il consenso del proprietario, si metta alla guida del veicolo assicurato. In secundis , concorda con la considerazione che l’art. 1917 non prevede la refusione delle spese di soccombenza, ma, precisa, l'assicurato ha chiesto la refusione di quelle di resistenza. In tertiis , la distinzione tra il caso di citazione del solo assicurato e poi, da parte di questi, la citazione dell’assicuratore e la contestuale citazione dei due da parte del danneggiato non rileva ai fini dell’applicazione dell’art. 1917, che nulla dice al riguardo peraltro, le spese di resistenza restano tali in entrambi i casi. Vale allora nel caso de quo , secondo la Corte, il principio già sancito cita Cass. n. 5479/15 che esclude la refusione delle spese di resistenza in giudizio di cui all’art. 1917, comma 3 nel caso in cui l’assicurato decida di costituirsi in giudizio senza avere interesse o senza che tale attività possa produrgli utilità. Secondo l’art. 1914 c.c., per quanto qui interessa, l’assicurato deve fare in modo di evitare o diminuire il danno c.d. obbligo di salvataggio, che costituisce una specificazione del generale obbligo di correttezza e buona fede non deve dunque aggravare i costi dell'assicuratore assumendo iniziative che non gli arrecheranno vantaggio. Se l’assicuratore si attiva con solerzia in giudizio per la difesa dell’assicurato e di ciò non è provato che al momento della costituzione in giudizio si potesse legittimamente dubitare non è utile la costituzione in giudizio dell’assicurato, le cui spese, dunque vengono considerate come avventatamente sostenute”. No, quindi, alla refusione delle spese se l'assicuratore difende adeguatamente l'assicurato. Viene infine precisato che a sostenere il rigetto della richiesta non vi è l’assenza di interesse a costituirsi, ma la presenza di una difesa adeguata a difendere quell’interesse, da parte dell’assicuratore.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 12 gennaio – 20 aprile 2017, n. 9948 Presidente Spirito – Relatore Rossetti Fatti di causa 1. Nel 2006 D.M.C. convenne dinanzi al Giudice di Pace di Castellamare di Stabia A.C. e la Società Cattolica di Assicurazione coop. a r.l. d’ora innanzi, per brevità, la Cattolica , dei quali chiese la condanna in solido al risarcimento dei danni patiti in conseguenza d’un sinistro stradale ascritto a responsabilità del convenuto. A.C. si costituì, contestò la domanda attorea e ne chiese il rigetto. In subordine, chiese che nell’ipotesi di accoglimento dell’avversa domanda, fosse manlevato dal proprio assicuratore della responsabilità civile, la Cattolica. Domandò altresì che, quale che fosse stato l’esito della lite sulla domanda principale, la Cattolica fosse condannata alla rifusione in suo favore delle spese sostenute per resistere all’avversa pretesa, ai sensi dell’art. 1917, comma terzo, c.c 2. Con sentenza 3 dicembre 2008 n. 6536 il Giudice di Pace ritenne sussistere un concorso di colpa tra i due conducenti, ed accolse entro questo limite la domanda attorea. Nulla statuì sulla domanda proposta da A.C. nei confronti del proprio assicuratore. La sentenza venne appellata in via principale da D.M.C. , che si dolse dell’accoglimento solo parziale della sua pretesa ed in via incidentale da A.C. , che lamentò - per quanto qui ancora rileva - l’omessa pronuncia sulla domanda di condanna della Cattolica a rifondergli le spese di resistenza. 3. Con sentenza 2 luglio 2013 n. 425 il Tribunale di Torre Annunziata accolse l’appello principale liquidò in Euro 750 il danno patito da D.M.C. condannò A.C. e la Cattolica in solido a pagare all’avvocato dell’attore, Stanislao Uliano, le spese del doppio grado, liquidate in Euro 2.400 più accessori rigettò l’appello incidentale. A fondamento di quest’ultima decisione il Tribunale espose i seguenti argomenti a solo l’assicurato, e non già il proprietario del mezzo danneggiante ha diritto al rimborso , da parte dell’assicuratore, delle spese di resistenza ex art. 197, comma terzo, c.c. così la sentenza d’appello, p. 9, 1^ capoverso b in ogni caso, l’art. 1917, comma terzo, c.c., non s’applica alle spese rimborsate dall’assicurato al danneggiato vittorioso ibidem , 2^ capoverso c l’art. 1917, comma terzo, c.c., s’applica solo quando il danneggiato convenga in giudizio il responsabile, e questi chiami in causa il proprio assicuratore, ma non quando il danneggiato citi direttamente in giudizio sia il responsabile, sia l’assicuratore di questi ibidem , pp. 9-10 . 4. La sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione da A.C. , con ricorso fondato su un motivo ed illustrato da memoria. Ha resistito con controricorso la Cattolica. Ragioni della decisione 1. Questioni preliminari. 1.1. La Cattolica ha eccepito l’inammissibilità del ricorso, per non essere stato notificato anche a D.M.C. , attore nel giudizio di primo grado. L’eccezione è infondata il presente giudizio, per la parte ancora in vita in questa sede, ha ad oggetto una controversia contrattuale tra assicurato e assicuratore, avente ad oggetto una domanda di condanna all’adempimento delle obbligazioni scaturenti dal contratto, e rispetto alla quale il terzo danneggiato è estraneo. 1.2. La Cattolica ha altresì eccepito la prescrizione del diritto vantato dall’assicurato. Sostiene che l’assicurato causò il danno il 28 luglio 2004, e che la richiesta di essere tenuto indenne dal proprio assicuratore avvenne solo l’8 gennaio 2007, con la comparsa di costituzione nel primo grado del presente giudizio. La formulazione dell’eccezione è conclusa dall’affermazione secondo cui data la natura ex lege dell’eccezione, il rilievo è proponibile anche in questa sede . L’eccezione è tuttavia inammissibile, in quanto non risulta mai proposta nei gradi di merito. 1.3. Le ulteriori eccezioni preliminari sollevate dalla Cattolica appaiono così insensate da non meritare una confutazione ad hoc esse dovranno perciò ritenersi implicitamente rigettate per effetto delle considerazioni che seguono. 2. Il motivo unico di ricorso. 2.1. Con l’unico motivo del proprio ricorso, A.C. sostiene che la sentenza impugnata sarebbe affetta da un vizio di violazione di legge, ai sensi dell’art. 360, n. 3, c.p.c È denunciata, in particolare, la violazione degli artt. 24, 111 cost. 1917, 1932 c.c. 91, 92, 100 c.p.c Deduce, al riguardo, che la sentenza impugnata, negando all’assicurato il diritto ad ottenere dal proprio assicuratore la rifusione delle spese sostenute per resistere all’azione del terzo danneggiato tanto in primo quanto in secondo grado, sarebbe erronea in diritto perché a l’assicurato ha il diritto costituzionalmente garantito di difendersi in giudizio b l’art. 1917, comma 3, c.c., con previsione inderogabile pone le spese di resistenza sostenute dall’assicurato in ogni caso a carico dell’assicuratore c l’art. 1917, comma 3, c.c., attribuisce all’assicurato il diritto a ripetere dal proprio assicuratore le spese di resistenza a prescindere dall’interesse a resistere alla domanda proposta dal danneggiato. 2.2. Il motivo è infondato, sebbene la motivazione adottata dalla sentenza impugnata debba essere corretta. Essa infatti contiene tre errori di diritto. Il primo è affermare che nell’assicurazione della responsabilità civile solo il proprietario, e non anche il conducente del veicolo che ha provocato il sinistro, abbia la qualifica di assicurato , ai sensi dell’art. 1904 c.c L’assicurazione della responsabilità civile automobilistica è infatti una tipica assicurazione per conto di chi spetta o ambulatoria, per effetto della quale qualunque persona che, col consenso del proprietario, si ponga alla guida del veicolo assicurato, beneficia della copertura del rischio di responsabilità civile. Il secondo errore commesso dal Tribunale è consistito nel sorreggere la propria decisione con l’affermazione - corretta ma non pertinente nel nostro caso - secondo cui l’art. 1917, comma terzo, c.c., non riguarda la spese di soccombenza. Ciò è esatto, ma nel presente giudizio per quanto già detto A.C. chiese di essere tenuto indenne dalle spese di resistenza, non da quelle di soccombenza. Il terzo errore di diritto contenuto nella sentenza impugnata è consistito nell’affermare che il diritto dell’assicurato alla rifusione delle spese di resistenza sussisterebbe solo quando egli, convenuto dal terzo, chiami in causa l’assicuratore, e non quando il terzo convenga ab origine in giudizio tanto l’assicurato, quanto l’assicuratore. Tale affermazione è manifestamente erronea, dal momento che - da un lato - l’art. 1917, comma terzo, c.c., non pone alcuna distinzione al riguardo e dall’altro che le spese di resistenza sostenute dall’assicurato restano tali, e devono essere rifuse dall’assicuratore all’assicurato, sia quando quest’ultimo chiami in causa l’assicuratore, sia quando non Io chiami. 2.3. Nondimeno, come accennato, il ricorso non può essere accolto. Questa Corte, decidendo una fattispecie analoga, ha già stabilito che nell’assicurazione della responsabilità civile il diritto dell’assicurato alla rifusione, da parte dell’assicuratore, delle spese sostenute per resistere all’azione promossa dal terzo danneggiato, ai sensi dell’art. 1917, terzo comma, cod. civ., va escluso, in ossequio ai doveri di correttezza e buona fede, quando l’assicurato abbia scelto di difendersi senza avere interesse a resistere alla avversa domanda o senza poter ricavare utilità dalla costituzione in giudizio Sez. 3, Sentenza n. 5479 del 19/03/2015 . Il suddetto principio sembra applicabile anche al caso oggi in esame. L’assicurato infatti, in virtù del generale dovere di correttezza e buona fede, di cui è indice normativo l’obbligo di salvataggio previsto dall’art. 1914 c.c., non può aggravare la posizione dell’assicuratore con iniziative che, al momento in cui vengono tenute, non appaiano idonee ad arrecargli alcun concreto vantaggio. Nel caso di specie, come già osservato, il sinistro aveva causato un danno stimato dal Tribunale in 750 Euro l’assicuratore si era costituito ed aveva contestato la responsabilità del proprio assicurato lo afferma lo stesso ricorrente, a p. 2 del proprio ricorso non è stato mai non solo dimostrato, ma nemmeno dedotto, che l’assicuratore si fosse disinteressato della lite, od avesse esposto a rischio il comune interesse dell’assicurato, od ancora si fosse malaccortamente difeso. In mancanza della dimostrazione che, al momento della costituzione in giudizio, la condotta dell’assicuratore potesse apparire potenzialmente pregiudizievole per l’operato dell’assicurato, correttamente il Tribunale ha rigettato la domanda di rifusione delle spese di resistenza, in quanto avventatamente sostenute. 2.4. Nella memoria depositata ai sensi dell’art. 378 c.p.c., il ricorrente ha formulato ulteriori argomenti a sostegno della propria impugnazione, deducendo di avere plurimi e legittimi interessi a contrastare la domanda risarcitorio contro di lui proposta da D.M.C. . Aveva, in particolare, interesse, a evitare la formazione d’un giudicato per lui pregiudizievole, e ad evitare l’aumento del premio dovuto al proprio assicuratore, in virtù della formula tariffaria del bonus-malus. Quest’ultimo rilievo appare inammissibile, perché non risulta dedotto nei precedenti gradi del giudizio, né nel ricorso. E non è esaminabile in questa sede in quanto esigerebbe un accertamento di fatto la presenza e il contenuto della clausola bonus malus nel contratto di assicurazione . L’altro argomento A.C. aveva interesse a difendersi in proprio per evitare un giudicato sfavorevole , già adombrato nel ricorso, non appare decisivo. Il punctum pruriens del presente giudizio, infatti, non è se A.C. avesse o non avesse interesse a difendersi in proprio, ma se tale interesse fosse o non fosse adeguatamente tutelato dalla costituzione in giudizio del suo assicuratore. E poiché, per quanto detto, non risulta né è stato dedotto che la società Cattolica, al momento della costituzione in giudizio, non appariva in grado di proteggere adeguatamente gli interessi dell’assicurato, la scelta di quest’ultimo di costituirsi personalmente appare negligentemente compiuta. 3. Le spese. 3.1. Le spese del presente grado di giudizio vanno a poste a carico del ricorrente, ai sensi dell’art. 385, comma 1, c.p.c., e sono liquidate nel dispositivo. 3.2. Il rigetto del ricorso costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228 . P.Q.M. - rigetta il ricorso - condanna A.C. alla rifusione in favore di Cattolica di Assicurazioni soc. coop. a r.l. delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di Euro 1.200, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55 - dà atto che sussistono i presupposti previsti dall’art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30.5.2002 n. 115, per il versamento da parte di A.C. di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.