La condotta che integra il reato determina la nullità dell’atto, anche se non accertata penalmente

Il contratto stipulato per effetto diretto della consumazione di un reato di circonvenzione d'incapace, punito dall'art. 643 c.p., deve essere dichiarato nullo ai sensi dell'art. 1418 c.c. per contrasto con norma imperativa, giacché va ravvisata una violazione di disposizioni di ordine pubblico in ragione delle esigenze di interesse collettivo sottese alla tutela penale, trascendenti quelle di mera salvaguardia patrimoniale dei singoli contraenti perseguite dalla disciplina sulla annullabilità dei contratti.

Così si è espressa la Corte di Cassazione con la sentenza n. 7081/17 depositata il 20 marzo. Il caso. Un fratello conveniva in giudizio gli altri tre fratelli, affinché fosse accertata e dichiarata la nullità di due atti un atto di vendita di immobile e un atto di donazione in favore di uno di essi. I due atti risultavano entrambi voluti dalla comune madre, deceduta. A dire di parte attrice, il de cuius versava in condizioni di incapacità al momento della stipula, dunque, era stata oggetto di circonvenzione d’incapace. L’attrice chiedeva la ricostituzione dell’asse ereditario, unitamente ai frutti maturati, quindi, la divisione secondo legge. Si costituiva un solo fratello che affermava la sussistenza temporale della capacità di intendere e volere della madre. Il Tribunale accoglieva la domanda di parte attrice. La Corte d’appello rilevata la non punibilità del reato di circonvenzione di incapace circostanza esimente dei rapporti di parentela , chiariva che la non perseguibilità del reato non esclude l’antigiuridicità della condotta che, comunque, esclude la validità degli atti compiuti dall’incapace che subisce la circonvenzione di uno o più familiari. Il giudice territoriale chiariva che la prova dell’incapacità poteva essere, come effettivamente accaduto, desunta in via presuntiva, ovvero mediante certificati medici del tempo in cui la madre era in vita nonché mediante prova testimoniale di parenti ed amici non interessati all’eredità. Le parti hanno proposto ricorso per cassazione. La fattispecie di cui all’art. 643 c.p La S.C. ha chiarito che il reato prescritto all’art. 643 c.p. descrive la condotta di chi operi al fine di abusare della condizione di inferiorità di un soggetto per procurare a sé o ad altri un profitto. Detta condotta è antigiuridica nella misura in cui corrisponde ad una fattispecie di reato prevista dalla legge, quindi, ex art. 1418 c.c., gli atti compiuti sono nulli per contrarietà a norma imperativa. Sul punto si segnala Cass. n. 2860/08. Il contratto stipulato per effetto diretto della consumazione di un reato nella specie, circonvenzione d'incapace, punito dall'art. 643 c.p. deve essere dichiarato nullo ai sensi dell'art. 1418 c.c. per contrasto con norma imperativa, giacché va ravvisata una violazione di disposizioni di ordine pubblico in ragione delle esigenze di interesse collettivo sottese alla tutela penale, trascendenti quelle di mera salvaguardia patrimoniale dei singoli contraenti perseguite dalla disciplina sulla annullabilità dei contratti. Non è necessario accertare il fatto penale prima di quello civile. Ha chiarito la S.C., a seguito della modifica operata dalla l. n. 353/1990, il principio della prevalenza della legge penale su quella civile è stato superato dalla unità della giurisdizione nonché dalla autonomia e dalla separazione dei giudizi. Dunque, non è necessario accertare il reato con il processo penale per poi avviare l’azione civile, ben potendo, il giudice civile accertare incidentalmente la condotta penale e, in ragione di tale verifica, pronunciare sentenza. Precedente orientamento così statuiva il giudice civile, allorquando non sia vincolato dal giudicato penale di condanna ai sensi dell'art. 651 c.p.p. è tenuto ad accertare incidenter tantum l'effettiva sussistenza del reato, in tutti i suoi elementi costitutivi, incluso l'elemento soggettivo, pur non ostando al risarcimento il mancato positivo accertamento della colpa dell'autore del danno se essa, come nel caso di cui all'art. 2054 c.c., debba ritenersi sussistente in base ad una presunzione di legge e se, ricorrendo la colpa, il fatto sarebbe qualificabile come reato. Ne consegue che non è sufficiente alla parte attrice, che si affermi danneggiata dall'altrui fatto illecito costituente reato, la mera allegazione del fatto, ma è necessario che la parte stessa ne fornisca la prova, documentale nel caso di cui all'art. 651 c.p.p. o soltanto orale, nei casi in cui il reato si sia estinto per una delle cause previste dalla legge, o non si sia proceduto per difetto di querela o di imputabilità, prova che dovrà essere valutata dal giudice civile al fine dell'accertamento soltanto incidentale della sussistenza del reato in tutti i suoi elementi costitutivi Cass. n. 13972/05 . Con queste argomentazioni è stata confermata la sentenza appellata.

Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 16 dicembre 2016 – 20 marzo 2017, n. 7081 Presidente Matera – Relatore Parziale Fatti di causa 1. Con atto di citazione notificato il 6.6.2005 S.P. conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Tempio Pausania, i fratelli S.R. , S.T. e S.A. , per sentir, in via principale, dichiarare la nullità ed inefficacia, ex art. 1418, co. 1, c.c., dell’atto di vendita notarile del 27.11.1990 in favore della Hotel Micalsou s.r.l. avente ad oggetto alcuni appezzamenti di terreno e dell’atto notarile di donazione in favore di S.R. avente ad oggetto un locale ristorante ed un terreno di pari data posti in essere dalla de cuius F.M. , perché in contrasto con la norma imperativa di cui all’art. 643 c.p., essendo frutto di circonvenzione d’incapace, e, per l’effetto, dichiararsi che i beni oggetto dei predetti atti facevano parte dell’asse ereditario, con condanna dei convenuti al rilascio degli stessi, perché detenuti sine titulo, ed alla restituzione dei frutti nonché chiedeva disporsi la divisione del compendio ereditario, assegnando ai singoli eredi la quota spettante per legge. 2. Si costituiva in giudizio il solo S.R. , in proprio e quale legale rappresentante della Hotel Micalosu s.r.l., deducendo l’esistenza della capacità di intendere e volere in capo alla madre e, comunque, la configurabilità, a tutto concedere, di una ipotesi di annullabilità, con conseguente prescrizione dell’azione. 3. Il Tribunale, con sentenza non definitiva n. 108/2008 del 4.4.2008, dichiarava la nullità degli atti di disposizione patrimoniale datati 27.11.1990, condannando la società Hotel Micalosu e S.R. alla restituzione, in favore degli eredi di F.M. , dell’intero compendio immobiliare libero da cose e da persone, nonché alla corresponsione, in favore di S.P. , dei frutti percepiti dalla data dell’atto dispositivo 27.11.1990 alla restituzione. 4. Avverso tale sentenza proponeva appello S.R. , per quanto ancora interessa in questa sede, per i seguenti motivi, deducendo a la erroneità della sentenza per violazione dell’art. 649 c.p. e la conseguente inesistenza della causa di nullità b la erroneità della sentenza per insussistenza dell’affermata condotta penalmente rilevante. Si costituiva la parte appellata, chiedendo la reiezione dell’appello. 5. La Corte d’Appello di Cagliari - Sezione distaccata di Sassari -, con sentenza del 30.7.2013, rigettava l’appello sulla base, per quanto qui ancora rileva, delle seguenti considerazioni a la causa di non punibilità del reato di circonvenzione di incapace non esclude l’antigiuridicità del fatto, ma costituisce una rinuncia all’irrogazione della pena da parte dell’ordinamento sulla base di una scelta di politica criminale, con la conseguenza che il contratto concluso con incapace circonvenuto non può mantenere la propria validità per il solo fatto che il circonveniente sia uno dei familiari di cui all’art. 643 c.p. e che era senz’altro da ravvisarsi un’ipotesi di nullità ex art. 1418 c.c. anche se l’induzione alla conclusione del contratto dannoso era stata posta in essere da uno dei soggetti di cui all’art. 649 c.p. b fermo restando che la prova dell’induzione poteva essere fornita anche mediante presunzioni, nel caso di specie la sentenza di primo grado aveva ricostruito l’incapacità d’intendere e volere dell’interessata sulla base dei certificati medici redatti tra il 1988 ed il 1991 attestanti la sussistenza di una patologia di demenza senile in paziente psicotico , confermati dai medici in sede di escussione testimoniale, e delle testimonianze rese dai familiari e dai conoscenti privi di qualsivoglia interesse in causa che avevano riferito della grave compromissione della capacità critica della F. antecedente di alcuni anni anche la redazione delle certificazioni mediche c a nulla rilevava che il notaio avesse rogato gli atti pubblici impugnati senza dare conto dello stato di incapacità della disponente, in quanto la valutazione clinica specifica non rientrava fra i compiti notarili. 6. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso S.R. , sulla base di un unico motivo. S.P. ha resistito con controricorso. Il ricorrente ha depositato memoria di costituzione con nuovo difensore in data 13 dicembre 2016, incarico conferito con atto notarile. Il ricorrente ha depositato osservazioni scritte in replica alle conclusioni del Procuratore Generale. Ragioni della decisione 1. Preliminarmente va rilevato che l’oggetto del presente giudizio riguarda soltanto la nullità degli atti indicati sotto il profilo della violazione dell’art. 643 e 649 c.p., rispetto alle quali possono ritenersi non contraddittori necessari gli altri soggetti inizialmente parte del giudizio. In ogni caso, risulta dagli atti la notifica anche ad S.A. e S.T. . 2. Con l’unico motivo il ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 643 e 649 c.p., nonché 24 e 111 Cost. con riferimento all’art. 360, n. 3, c.p.c. , per aver la corte d’appello sostanzialmente ritenuto integrato, seppur astrattamente, il reato di circonvenzione di incapace, nonostante a suo carico non fosse mai stato pendente alcun processo penale. Rileva il ricorrente che restava applicabile l’art. 428 c.c., che prevede la sanzione dell’annullamento dell’atto compiuto dall’incapace conseguibile ad istanza del medesimo oppure dei suoi eredi o aventi causa. Rileva ancora che, ai fini della configurabilità del reato, la giurisprudenza dominante richiede che l’agente tenga un comportamento attivo idoneo ad influire sulla debole volontà del soggetto passivo, laddove l’accertamento dello stesso avrebbe necessariamente richiesto o presupposto una preliminare valutazione giuridica di carattere penale da svolgersi in sede penale, con le relative garanzie processuali. 1.1. - Il motivo è inammissibile e, comunque, manifestamente infondato. Va, infatti, rilevato che della questione non vi è cenno nella sentenza impugnata vedi in particolare i motivi di appello e che il ricorrente comunque ha del tutto omesso di indicare con quale atto ed in quale fase processuale tale questione è stata sollevata. Va osservato, al riguardo, che qualora con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata ovvero questioni implicanti un accertamento di fatto o non trattato nella sentenza impugnata , il ricorso deve a pena di inammissibilità non solo allegare l’avvenuta loro deduzione dinanzi al giudice di merito, ma anche indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto principio di autosufficienza del ricorso . I motivi del ricorso per cassazione devono investire, a pena d’inammissibilità, questioni che siano già comprese nel tema del decidere del giudizio di appello, non essendo prospettabili per la prima volta in sede di legittimità questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase di merito né rilevabili d’ufficio Cass. 7981/07 Cass. 16632/2010 . In quest’ottica, il ricorrente ha l’onere di riportare, a pena d’inammissibilità, dettagliatamente in ricorso gli esatti termini della questione posta in primo e secondo grado Cass. 9765/05 Cass. 12025/00 . Nel giudizio di cassazione, infatti, è preclusa alle parti la prospettazione di nuovi questioni di diritto o nuovi temi di contestazione che postulino indagini ed accertamenti di fatto non compiuti dal giudice di merito Cass. 13.9.2007, n. 19164 Cass. 9.7.2013, n. 17041 . 1.2 - In ogni caso, occorre rilevare che l’ipotesi di annullamento disciplinata dall’art. 428 c.c. e la fattispecie di reato prevista dall’art. 643 c.p. hanno presupposti differenti, a tal punto che il giudicato formatosi sull’insussistenza dell’incapacità naturale richiesta per l’annullamento contrattuale ex art. 428 c.c. è inopponibile nel giudizio volto a far dichiarare la nullità del medesimo contratto per circonvenzione di incapace, atteso che, mentre l’art. 428 c.c. richiede l’accertamento di una condizione espressamente qualificata di incapacità di intendere e di volere, ai fini dell’art. 643 c.p. è, invece, sufficiente che l’autore dell’atto versi in una situazione soggettiva di fragilità psichica derivante dall’età, dall’insorgenza o dall’aggravamento di una patologia nEurologica o psichiatrica anche connessa a tali fattori o dovuta ad anomale dinamiche relazionali che consenta all’altrui opera di suggestione ed induzione di deprivare il personale potere di autodeterminazione, di critica e di giudizio così, di recente, Sez. 1, Sentenza n. 10329 del 19/05/2016 . 1.3 - Parimenti, occorre rilevare che il contratto stipulato per effetto diretto della consumazione di un reato nella specie, circonvenzione d’incapace, punito dall’art. 643 cod. pen. deve essere dichiarato nullo ai sensi dell’art. 1418 cod. civ. per contrasto con norma imperativa, giacché va ravvisata una violazione di disposizioni di ordine pubblico in ragione delle esigenze di interesse collettivo sottese alla tutela penale, trascendenti quelle di mera salvaguardia patrimoniale dei singoli contraenti perseguite dalla disciplina sulla annullabilità dei contratti Sez. 2, Sentenza n. 2860 del 07/02/2008 . Ciò in quanto la fattispecie incriminatrice della circonvenzione d’incapace prevista all’art. 643 cod. pen. il cui scopo va ravvisato, più che nella tutela dell’incapacità in sé e per sé considerata, nella tutela dell’autonomia privata e della libera esplicazione dell’attività negoziale delle persone in stato di menomazione psichica deve annoverarsi tra le norme imperative la cui violazione comporta, ai sensi dell’art. 1418 cod. civ., oltre alla sanzione penale, la nullità del contratto concluso in spregio della medesima Sez. 2, Sentenza n. 1427 del 27/01/2004 . 1.4 - È chiaro che, ai fini della declaratoria di nullità dell’atto dispositivo a contenuto patrimoniale, il giudice civile sia tenuto, ed al tempo stesso abilitato, ad accertare incidenter tantum l’effettiva sussistenza del reato, in tutti i suoi elementi costitutivi, incluso quello soggettivo Sez. 3, Sentenza n. 13972 del 30/06/2005 . A conferma di tale impostazione, a seguito della introduzione del nuovo testo dell’art. 295 cod. proc. civ., per effetto della modifica introdotta con legge n. 353 del 1990, deve ritenersi non più operativo il riferimento all’art. 3 del codice di procedura penale abrogato, con la conseguenza che, al principio della unità della giurisdizione e della prevalenza del giudizio penale, si è sostituito quello della autonomia e separazione tra i giudizi. D’altra parte, qualora il processo penale per il reato di circonvenzione di incapace, comportante il conseguimento di un ingiusto profitto tramite la stipulazione di atti di compravendita, si concluda con l’assoluzione del prevenuto per la ricorrenza della causa di non punibilità di cui all’art. 649 cod. pen. rapporti di parentela , l’azione per il risarcimento del danno derivante da detto illecito, che la parte offesa, dopo aver proposto in sede penale, riproponga in sede civile, non trova ostacolo nella suddetta sentenza penale Sez. 3, Sentenza n. 532 del 27/01/1986 . Peraltro, come già accennato, lo stato d’infermità o deficienza psichica , di cui all’art. 643 cod. pen., non costituisce un maius rispetto allo stato d’incapacità di intendere o di volere di cui all’art. 428 cod. civ., ma semmai un minus Sez. 2, Sentenza n. 2327 del 10/03/1994 . Le sentenze menzionate dal ricorrente a pagina 18 del ricorso, a ben vedere, non suffragano la sua tesi difensiva, in quanto si limitano ad affermare che la violazione della norma imperativa di cui all’art. 643 c.p.c. comporta, ai sensi dell’art. 1418 c.c., oltre alla sanzione penale, la nullità del contratto concluso in spregio della medesima. 1.5 - Nel caso in questione il giudice dell’appello, così come il primo giudice, seppure in forma sintetica, ha proceduto alla valutazione della sussistenza di tutti gli elementi di reato, valutandone incidentalmente appunto l’astratta configurabilità. 2. In definitiva, il ricorso non è meritevole di accoglimento. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13 comma 1 quater del d.p.r. 115 del 2002. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso, in favore della resistente, delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi Euro 3.500,00 tremilacinquecento , oltre Euro 200,00 duecento per spese, oltre accessori come per legge. Ai sensi dell’articolo 13 comma 1 quater del d.p.r. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.