Libretti di deposito al portatore: la banca che paga al portatore non è liberata solo se ha adempiuto con dolo o colpa grave

I libretti di deposito pagabili al portatore sono sostanzialmente titoli di credito caratterizzati dall'intrinseco riferimento causale al rapporto sottostante deposito a risparmio e da una circolazione ristretta dipendente proprio dalla natura del rapporto medesimo dato che, sempre secondo le regole generali, sono opponibili le eccezioni fondate sul rapporto causale.

E' quanto affermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 24543/16, depositata il 1° dicembre. Il caso. La titolare di un certificato di deposito al portatore a proprio nome citava in giudizio l'istituto di credito per ottenere la condanna alla restituzione in suo favore della somma di € 117.000,00. L'attrice infatti sosteneva di aver consegnato tale titolo al figlio - poi deceduto - mentre la banca emittente aveva erroneamente pagato l'importo sopra citato a un terzo non legittimato. Si trattava in particolare di un funzionario di altro istituto di credito che, entrato in possesso del titolo, lo aveva presentato allo sportello per ottenere il versamento. L'attrice asseriva altresì che il funzionario aveva compilato un modello d'uso nel quale aveva dichiarato falsamente di essere delegato dalla stessa anche da ciò sarebbe emersa la colpa dell’istituto emittente. In primo grado il Tribunale accoglieva la domanda, mentre in appello la Corte adita ribaltava la decisione spiegando che l'istituto di credito non aveva errato nell'operazione. Titoli al portatore In tema di titoli di credito al portatore le norme regolatrici della circolazione degli stessi in particolare artt. 1836 c.c. e 2003 c.c. sono chiare nell'attribuire la legittimazione all'esercizio del diritto menzionato nel titolo al portatore stesso, cioè al possessore che lo presenti al debitore, anche se il titolo sia intestato al nome di una determinata persona o in altro modo contrassegnato. Non incide su tali regole civilistiche inerenti alla circolazione del titolo al portatore l'eventuale inesatto adempimento dell'obbligo di comunicazione previsto dall'art. 10 d.lgs. 461/1997, trattandosi invero di una norma diretta a consentire all'amministrazione fiscale di conoscere il percettore del reddito generato dall'operazione. si trasferisce con la mera consegna del titolo stesso. I Giudici di secondo grado ritenevano che la banca non avesse errato nell'effettuare il pagamento in favore del funzionario di altro istituto di credito poiché egli si era presentato allo sportello munito del titolo al portatore. Secondo le previsioni dell'art. 2003 c.c. infatti il trasferimento del titolo al portatore si opera con la mera consegna del titolo stesso. Di conseguenza il possessore è legittimato all'esercizio del diritto menzionato nel titolo in base alla semplice esibizione del medesimo. Si conferma quindi la regola per cui in forza dei principi di astrattezza, autonomia, letteralità e cartolarità che caratterizzano i titoli di credito, nei rapporti esterni la traditio del titolo al portatore legittima il possessore all'esercizio dei diritti menzionati nel titolo stesso Cass. 12187/1991 il tutto indipendentemente da una iusta causa traditionis Cass. 7075/1990 . Solo nei rapporti interni tra tradens e accipiens il trasferimento della titolarità del diritto è condizionato alla validità del rapporto sottostante tra gli stessi intercorso sempre Cass. 12187/1991 . Peraltro, nel caso di specie non essendo stata introdotta dalla ricorrente una procedura di ammortamento del titolo, l'istituto emittente non avrebbe potuto rifiutarsi di eseguire il pagamento al portatore e avrebbe potuto rispondere per danni solo in caso di condotta dolosa o gravemente colposa come prevede l'art. 1836 c.c Tali fattispecie però non erano ritenute sussistenti avendo la banca correttamente identificato il soggetto portatore. Sotto altro profilo il fatto che il funzionario avesse falsamente compilato il modulo d'uso era giudicata circostanza irrilevante dal punto di vista civilistico dato che tale dichiarazione era necessaria solo per l'adempimento di obblighi di natura prettamente fiscale. In altre parole, nella condotta della banca era possibile ravvisare, tutt'al più, una colpa lieve non sufficiente a fondare la richiesta risarcitoria dell'attrice. La Cassazione condivide la decisione della Corte d'Appello e respinge il ricorso. Infatti i libretti di deposito pagabili al portatore sono sostanzialmente titoli di credito caratterizzati dall'intrinseco riferimento causale al rapporto sottostante deposito a risparmio e da una circolazione ristretta dipendente proprio dalla natura del rapporto medesimo dato che, sempre secondo le regole generali, sono opponibili le eccezioni fondate sul rapporto causale così Cass. 5618/1986 . Si applicano dunque le norme dei titoli di credito con la conseguenza che la consegna del libretto vale ad attribuire al portatore sia l'investitura formale del diritto in esso incorporato, sia la legittimazione all'esercizio dello stesso Cass. 5949/1982 . Anzi si è osservato che l’intestazione al portatore” in un libretto di deposito bancario è essenziale per attribuire al titolo tale carattere, prevalendo tale indicazione anche sull’intestazione nominativa del documento così Cass. 3792/1969 . La Cassazione condivide altresì la valutazione dei Giudici di secondo grado in base alla quale l'istituto di credito non si era macchiato di colpa grave” avendo adottato tutte le misure del caso e identificando diligentemente il portatore il tutto in mancanza di elementi che potessero far sorgere sospetti di altra natura ad esempio in assenza, come detto, di una procedura di ammortamento del titolo che avrebbe fatto perdere al portatore il diritto a pretendere il pagamento, così Cass. 1048/1998 .

Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 23 giugno – 1 dicembre 2016, numero 24543 Presidente Dogliotti – Relatore Scaldaferri Svolgimento del processo Nel luglio 2004 E.C. conveniva in giudizio la Cassa Rurale e Artigiana San Giuseppe di Camerano per sentirla condannare alla rifusione della somma di € 117.000,00 portata da un certificato di deposito al portatore a suo nome, che -secondo quanto da lei allegato aveva consegnato a suo figlio poi deceduto, e la convenuta aveva pagato ad un terzo non legittimato, in particolare ad un funzionario della Banca Nazionale del Lavoro, S.G., il quale aveva presentato il titolo allo sportello della Cassa Rurale e sottoscritto il modello d'uso nel quale aveva falsamente dichiarato di agire per delega di essa C Il Tribunale di Ancona, nel contraddittorio tra le parti, espletata prova testimoniale, accoglieva la domanda. Proposto appello dalla Cassa Rurale, cui resisteva la signora C., la Corte d'appello di Ancona, in riforma della sentenza di primo grado, rigettava la domanda, compensando integralmente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio. Rilevava la corte anconetana che, trattandosi di titolo al portatore, il agamento in favore del presentatore non poteva essere rifiutato dalla banca, stante il disposto dell'articolo 2 delle condizioni regolanti il certificato di deposito a risparmio e dell'articolo 2003 del codice civile, non essendo peraltro mai stata esperita la procedura di ammortamento, il che precludeva al giudice di merito l'indagine circa la regolarità della trasmissione del possesso del titolo, salve le ipotesi di dolo o colpa grave nel pagamento. Ipotesi che la corte riteneva nella specie non provate, tenendo anche presente che la banca -mai edotta della intervenuta successione nel possesso del titolo aveva regolarmente identificato il presentatore, e che la circostanza che costui avesse erroneamente indicato, nel modulo d'uso, la qualità di delegato della C. -invece che della B.N.L. che lo aveva in effetti incaricato, come da testimonianza rilasciata dal predetto non aveva valore decisivo, tale delega non essendo necessaria ai fini della estinzione del rapporto in relazione alla normativa civilistica, bensì solo ai fini dell'adempimento degli obblighi di natura fiscale di cui al D.Lgs.numero 461/1997. La circostanza, peraltro, induceva la corte di merito a rilevare la sussistenza degli estremi di una colpa lieve nell'operato della banca, ai soli fini della ompensazione tra le parti delle spese di entrambi i gradi del giudizio. Contro tale sentenza, resa pubblica il 4 dicembre 2010, E.C. ha proposto ricorso per cassazione per tre motivi, illustrati anche da memoria, cui resiste la Cassa Rurale con controricorso e ricorso incidentale sulla compensazione delle spese. Motivi ella decisione 1. Con il primo motivo del ricorso principale la ignora C. denuncia la violazione degli articolo 2003 e 1836 cod.civ. nonchè dell'articolo 2 delle clausole contrattuali, in cui sarebbe incorsa la corte di merito nel ritenere liberatorio il pagamento del titolo nonostante fosse stato effettuato dalla Cassa Rurale non già al portatore del titolo stesso bensì ad un soggetto che si qualificava come mero delegato dell'intestataria, e senza osservare le cautele del caso a fini di tutela del titolare del diritto cartolare. Con il secondo motivo lamenta la violazione degli articolo 115 e 116 cod.proc.civ. e dell'articolo 2697 cod.civ. con riferimento alla omessa considerazione del contenuto delle prove documentali circa la carenza di legittimazione del funzionario B.N.L. a riscuotere il titolo, essendosi qualificato come mero delegato. Con il terzo motivo lamenta vizi di motivazione in quanto il giudice d'appello a avrebbe erroneamente affermato che il tribunale aveva fatto confusione tra la disciplina dei titoli nominativi e quella dei titoli al portatore b avrebbe erroneamente valorizzato la mancanza nella specie del decreto di ammortamento del titolo per esonerare la banca, con motivazione insufficiente, da ogni responsabilità. 2. Tali doglianze, esaminabili congiuntamente stante la stretta connessione logico-giuridica, sono prive di fondamento. La legge di circolazione del titolo in questione, sulla quale rettamente la corte di merito ha fondato la sua decisione di rigetto della domanda della odierna ricorrente, è chiara nell'attribuire la legittimazione all'esercizio del diritto menzionato nel titolo al portatore, cioè al possessore che lo presenti al debitore, anche se il titolo sia intestato al nome di una determinata persona o in altro modo contrassegnato cfr.articolo 1836, 2003 cod.civ. . E tale era la condizione di colui il funzionario B.N.L. al quale la Cassa Rurale ha corrisposto la somma portata dal certificato di deposito al portatore di cui trattasi. Non incide evidentemente su tali fondamentali regole civilistiche della circolazione del titolo al portatore l'eventuale inesatto adempimento dell'obbligo di comunicazione previsto dall'articolo l0 D.Lgs.numero 461/1997 si tratta invero di norma dettata ad altro fine e in un diverso ambito, essendo diretta a consentire alla Amministrazione fiscale di conoscere il percettore del reddito generato dall'operazione. D'altra parte, la corte di merito ha rilevato anche come il pagamento al soggetto legittimato dal possesso del titolo non sia qualificabile come gravemente colposo tantomeno doloso sì da non potersi ritenere liberatorio a norma dell'articolo 1836 comma primo in coerenza con il principio generale di cui all'articolo 1992 comma secondo cod.civ. Ha infatti osservato -alla stregua di un orientamento più volte espresso da questa Corte di legittimità cfr.Cass.Sez.l numero 12460/08 numero 4389/99 che la Cassa Rurale non ha mancato di adottare le misure del caso identificando diligentemente il presentatore del titolo, in un contesto in cui non risultava alcun elemento -non solo con riguardo alla mancanza del decreto di ammortamento che avrebbe giustificato il sospetto sulla acquisizione di tale possesso da parte del medesimo. Considerazioni, queste, che da un lato non hanno trovato specifica confutazione con riguardo a risultanze probatorie delle quali la corte distrettuale non abbia tenuto conto, dall'altro rientrano nell'ambito valutativo riservato al giudice del merito, e come tali sono insindacabili in questa sede di legittimità. Il rigetto del ricorso principale ne deriva dunque di necessità. 3. Altrettanto vale per il ricorso incidentale, con il quale la banca si duole, per violazione degli articolo 91 e 92 cod.proc.civ., della compensazione integrale delle spese del giudizio, che la corte di merito avrebbe ingiustamente disposto i rilevando la sussistenza nella condotta della Cassa Rurale di una colpa lieve non ravvisabile, e comunque idonea semmai a giustificare una compensazione parziale. Invero, nel regime nella specie applicabile ratione temporis anteriore a quello introdotto dall'articolo 2, comma 1, lett. a della legge 28 dicembre 2005, numero 263, il provvedimento di compensazione delle spese di giudizio, pur dovendo trovare -in base ai principi generali un adeguato supporto motivazionale essendo peraltro a tal fine sufficiente che le ragioni giustificatrici dello stesso siano chiaramente desumibili dal complesso della motivazione adottata , può essere censurato in cassazione solo quando la motivazione sia palesemente illogica e contraddittoria cfr.ex multis Cass.numero 24531/l0 numero 17868/09 S.U. numero 20598/08 . Ciò che nella specie non può dirsi, avendo la corte di merito adeguatamente esposto le ragioni della disposta compensazione facendo non illogicamente tantomeno contraddittoriamente riferimento ad un dato della condotta della Cassa Rurale che, nella sua censurabilità, può aver contribuito all'insorgere della controversia, ancorchè infondatamente valutato dalla parte attrice. 4. Si impone dunque il rigetto di entrambi i ricorsi, con la compensazione tra le parti -per la reciproca soccombenza delle spese di questo giudizio di cassazione. P.Q.M. La Corte rigetta entrambi i ricorsi e compensa tra le parti le spese di questo giudizio di cassazione.