La revoca degli incentivi alle imprese è titolo per l’iscrizione a ruolo degli importi anche nei confronti del fideiussore

La possibilità dell’Amministrazione di procedere, mediante riscossione coattiva, al recupero del credito vantato nei confronti delle imprese cui siano stati revocati gli incentivi finanziari, ai sensi della l. n. 488/1992, è estesa anche nei confronti del garante.

Così si è espressa la Terza sezione Civile della Suprema corte, nella sentenza n. 21232/16 depositata il 20 ottobre, con la quale ha riformato la pronuncia della Corte di appello romana, n. 630/2013. Il caso. La vicenda trae origine da una cartella esattoriale emessa su mandato del Ministero dello Sviluppo Economico e di un istituto di credito, per il recupero delle agevolazioni finanziarie erogate ex lege n. 488/1992, in favore di un’azienda, quale contributo in conto capitale per la realizzazione di un programma di investimenti nel settore estrattivo e manifatturiero. Detta cartella era stata emessa nei confronti del soggetto che aveva prestato fideiussione nell’interesse della beneficiaria dei contributi pubblici ed in favore dell’escutente, all’esito della revoca delle agevolazioni finanziarie. La società garante si era opposta all’escussione ed aveva visto accogliere le proprie ragioni sia dal Tribunale romano, che dalla Corte di appello capitolina, la quale aveva respinto il gravame del Ministero, adducendo che la norma di cui all’art. 3 della l. n. 99/2009 e, conseguentemente, la sua applicazione retroattiva, che aveva esteso la possibilità di procedere all’iscrizione a ruolo anche nei confronti del garante, in caso di revoca dei benefici, non avesse natura interpretativa. Violazione di legge. L’Amministrazione ha interposto ricorso in Cassazione, eccependo la violazione e falsa applicazione degli artt. 17, del d.lgs. n. 21/1999, dell’art. 24 della l. n. 449/97 e dell’art. 3 della richiamata l. n. 99/09, in riferimento all’art. 360, n. 1, c.p.c. la Suprema Corte ha condiviso la doglianza. Gli Ermellini hanno infatti chiarito che l’art. 3 della l. n. 99/06 è norma di interpretazione autentica dei commi 32 e 33 dell’art. 24, della l. n. 449/1997, così come disposto dallo stesso legislatore, il quale ha sancito che dette disposizioni si interpretano nel senso che il provvedimento di revoca delle agevolazioni disposte dal Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato, dal Ministero delle Attività Produttive e dal Ministero dello Sviluppo Economico, in materia di incentivi alle imprese, costituisce titolo per l’iscrizione a ruolo degli importi corrisposti e dei relativi interessi, rivalutazioni e sanzioni nei confronti di tutti gli obbligati e quindi anche nei confronti dei soggetti che hanno prestato garanzia fideiussoria in relazione alle agevolazioni revocate . Qualificando la disposizione di legge come norma di interpretazione autentica, il legislatore stesso ha inteso chiaramente attribuirle effetti retroattivi, ovvero, la facoltà di regolare anche fattispecie formatesi precedentemente alla sua entrata in vigore. Inoltre, non vi è dubbio che l’espresso riferimento nei confronti di tutti gli obbligati e, quindi, anche nei confronti dei soggetti che hanno prestato garanzia fideiussoria in relazione alle agevolazioni revocate , depone per la ricomprensione anche del fideiussore tra gli obbligati nei confronti del quale il provvedimento di revoca delle agevolazioni costituisce titolo per l’iscrizione a ruolo. Di conseguenza, la Suprema corte ha cassato la sentenza della Corte di appello, con rinvio al medesimo Collegio, in diversa composizione, anche per il regolamento delle spese di lite.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 13 maggio – 20 ottobre 2016, n. 21232 Presidente Chiarini – Relatore Scarano Svolgimento del processo Con sentenza del 1°/2/2013 la Corte d'Appello di Roma ha respinto il gravame interposto dal Ministero dello sviluppo economico in relazione alla pronunzia del Tribunale di Roma di accoglimento dell'opposizione spiegata dalla società Viscontea Coface s.p.a. in relazione alla cartella esattoriale emessa dalla società Esatri, su mandato della Banca Nazionale del Lavoro e per conto del Ministero dello sviluppo economico, ai fini dell'escussione della polizza fideiussoria in favore di quest'ultimo prestata nell'interesse della società SDS 90 s.r.l. a garanzia della restituzione da parte di quest'ultima della somma erogatale, in via d'anticipazione, a titolo di agevolazione finanziaria ex L. n. 488 del 1992, quale contributo in conto capitale per la realizzazione di un programma di investimenti nel settore estrattivo e manifatturiero per la produzione di inerti, calcestruzzi preconfezionati e conglomerati bituminosi nell'ambito dell'unità produttiva ubicata nel territorio di Campomarino CB , contrada Ramitelli-Vaccareccia, SS 16 Adriatica. Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito il Ministero dello sviluppo economico propone ora ricorso per cassazione, affidato ad unico motivo, illustrato da memoria. Resiste con controricorso la società Viscontea Coface s.p.a. Motivi della decisione Con unico motivo il ricorrente denunzia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 17 d.lgs. n. 46 del 1999, 21, 24 L. n. 449 del 1997, 3 L. n. 99 del 2009, in riferimento all'art. 360, 1° co. n. 3, c.p.c. Si duole che la corte di merito abbia erroneamente escluso la natura interpretativa della norma di cui all'art. 3 L, n. 99 del 2009 e conseguentemente la relativa applicazione retroattiva , che ha esteso la possibilità di procedere all'iscrizione a ruolo anche nei confronti del garante in caso di revoca dell'agevolazione concessa al beneficiario, laddove essa trova adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza, poiché consente all'Amministrazione di procedere al recupero del credito vantata nei confronti del garante mediante la procedura di riscossione coattiva, sicuramente idonea al perseguimento dell'interesse pubblico . Lamenta che un'interpretazione della norma che ammettesse un'esecuzione coattiva solo nei confronti del debitore principale sarebbe del tutto irragionevole, perché verrebbe, di fatto, ad annullare la funzione di rafforzamento delle ragioni creditorie perseguite con il vincolo della solidarietà che, invece, per realizzarsi, deve consentire l'azione di recupero indifferentemente contro il debitore principale o contro il fideiussore, anche sotto il profilo degli strumenti di riscossione utilizzabili in tal senso, Tribunale di Trieste, 10.5.2005 nn. 714 e 720 . Il motivo è fondato e va accolto nei termini di seguito indicati. La vicenda attiene a cartella esattoriale emessa dalla società Esatri, su mandato della Banca Nazionale del Lavoro e per conto dei Ministero odierno ricorrente, nei confronti dell'odierna controricorrente società Viscontea Coface s.p.a., in escussione della fideiussione da quest'ultima prestata in favore dell'escutente e nell'interesse della società SDS 90 s.r.l. all'esito della revoca di agevolazione finanziaria ex L. n. 488 del 1992 erogabile in materia di incentivi alle imprese, quale contributo in conto capitale per la realizzazione di un programma di investimenti nel settore estrattivo e manifatturiero per la produzione di inerti, calcestruzzi preconfezionati e conglomerati bituminosi nell'ambito dell'unità produttiva ubicata nel territorio di Campomarino CB , contrada Ramitelli - Vaccareccia SS 16 Adriatica . Con norma d'interpretazione autentica di cui all'art. 3, comma 8, L. n. 99 del 2009 il legislatore ha al riguardo disposto che I commi 32 e 33 dell'articolo 24/ella legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, si interpretano nel senso che il provvedimento di revoca delle agevolazioni disposte dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dal Ministero delle attività produttive e dal Ministero dello sviluppo economico in materia di incentivi alle imprese costituisce titolo per l'iscrizione a ruolo degli importi corrisposti e dei relativi interessi, rivalutazioni e sanzioni nei con fronti di tutti gli obbligati e quindi anche nei confronti dei soggetti che hanno prestato garanzia fideiussoria in relazione alle agevolazioni revocate . Vale al riguardo osservare che le Sezioni Unite di questa Corte hanno in argomento avuto modo di porre in rilievo che in presenza di norma che come nella specie si autoqualifichi di interpretazione autentica , imponendo di attribuire un determinato significato a precedenti disposizioni introdotte da fonti di pari grado, non può dubitarsi della volontà del legislatore di far da essa regolare anche fattispecie formatesi precedentemente alla sua entrata in vigore . Si è al riguardo sottolineato che, qualificando una disposizione di legge come norma di interpretazione autentica, il legislatore intende chiaramente attribuirle effetti retroattivi, poiché per imporre solo per il futuro una determinata disciplina il ricorso a tale qualificazione sarebbe evidentemente superfluo v. art. 11 disp. gen. . A tale stregua, negare effetti retroattivi ad una norma di legge che intende stabilire come debba interpretarsi una legge precedente, significa violare il precetto che impone all'interprete di attribuire senso a tutti gli enunciati del discorso legislativo, senza relegarne alcuno nella zona della irrilevanza giuridica così Cass., Sez. Un., 29/4/2009, n. 9941 . Orbene, nell'affermare che la suindicata norma di cui all'art. 3, comma 8, L. n. 99 del 2009 non possa ritenersi retroattiva , in quanto il chiaro tenore letterale della norma esclude che l'estensione della iscrizione a ruolo del credito derivante dal contratto di fideiussione potesse costituire una opzione interpretativa della norma , e ciò in quanto essa riguarda solo gli interessi e sanzioni, tra cui non rientra il credito derivante dalla garanzia fideiussoria , la corte di merito ha nell'impugnata sentenza invero disatteso il suindicato principio. Ha al riguardo argomentato dall'erroneo presupposto che la norma de qua il cui tenore letterale ha ritenuto chiaro escluda l'estensione della iscrizione a ruolo del credito derivante dal contratto di fideiussione . L'erroneità di tale apodittico assunto emerge invero proprio alla stregua del chiaro tenore della norma in argomento. L'espresso riferimento al provvedimento di revoca delle agevolazioni quale titolo per l'iscrizione a ruolo degli importi corrisposti [ oltre che e dei relativi interessi, rivalutazioni e sanzioni ] nei confronti di tutti gli obbligati , e quindi anche nei confronti dei soggetti che hanno prestato garanzia fideiussoria in relazione alle agevolazioni evocate , indubbiamente depone infatti per la ricomprensione anche del fideiussore tra gli obbligati nei confronti dei quali il provvedimento di revoca delle agevolazioni costituisce titolo per l'iscrizione a ruolo in argomento. Dell'impugnata sentenza s'impone pertanto la cassazione in relazione, con rinvio alla Corte d'Appello di Roma, che in diversa composizione procederà a nuovo esame, facendo del suindicato disatteso principio applicazione. Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso. Cassa l'impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d'Appello di Roma, in diversa composizione.