L’aggravamento del rischio esonera l’assicuratore solo se rilevante

La previsione dell’art. 1898 c.c. non considera qualsiasi mutamento delle circostanze di fatto, ma solo mutamenti idonei ad aggravare il rischio in capo all’assicuratore in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall’assicuratore al momento della conclusione del contratto, questi non avrebbe consentito l’assicurazione o l’avrebbe consentita per un premio più elevato.

Così si è espressa la Corte di Cassazione con la sentenza n. 20011/16, depositata il 6 ottobre. L’operatività della polizza per eventi vandalici. Una società conveniva in giudizio le proprie compagnie assicuratrici per sentirle condannare, ciascuna per la quota del 50%, al pagamento dell’indennizzo dovuto in forza di una polizza per incendio ed eventi dannosi stipulata in relazione a locali di sua proprietà che erano stati oggetto di ripetuti atti vandalici e furti di molteplici componenti della struttura. Il Tribunale adito, ad esito del giudizio, ritenuta la fondatezza delle pretese attoree, condannava le convenute al pagamento dell’indennizzo nella misura richiesta. L’importanza del mutamento. Il giudizio di appello, promosso dalle compagnie assicuratrici avanti alla Corte territorialmente competente, disattendendo la decisione di primo grado e accogliendo interamente le doglianze delle appellanti, escludeva la debenza di qualsiasi indennizzo, rilevando l’inadempimento della società assicurata all’obbligo di comunicazione dei mutamenti delle circostanze comportanti l’aggravamento del rischio di cui all’art. 1898 c.c., individuata nella sua messa in liquidazione. Secondo i Giudici di appello, difatti, a seguito della messa in liquidazione i locali della società erano di fatto stati abbandonati e rimasti, di conseguenza, a lungo privi di sorveglianza. La messa in liquidazione di una società aggrava il fattore di rischio per l’assicuratore? L’assicurata ricorreva pertanto in Cassazione, rilevando, tra le altre cose e per quanto qui di interesse, l’errata applicazione dell’art. 1898 c.c., con due distinti motivi, trattati congiuntamente dalla Corte. In primo luogo la ricorrente contestava sia l’effettivo stato di abbandono dei locali – a suo dire non dimostrato nel corso della fase di merito – sia la circostanza in base alla quale il premio della polizza e l’effettiva sottoscrizione del contratto di assicurazione fosse determinato sulla scorta della occupazione dei locali. La ricorrente censurava poi la sentenza di appello nella parte in cui non aveva valutato se il ritenuto mutamento delle circostanze avesse effettivamente comportato un aggravamento del rischio in misura tale che l’assicuratore non lo avrebbe assunto e, altresì, per non avere valutato se sussistessero le condizioni per una mera rideterminazione al ribasso dell’indennizzo. Accogliendo il ricorso e cassando con rinvio la sentenza di appello, la Corte di Cassazione evidenziava che la previsione dell’art. 1898 c.c. non considera qualsiasi mutamento delle circostanze, ma solo mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall’assicuratore al momento della conclusione del contratto, l’assicuratore non avrebbe consentito l’assicurazione o l’avrebbe consentita per un premio più elevato. Deve pertanto ritenersi, sempre secondo la motivazione della sentenza, che l’esclusione dell’indennizzo prevista dall’art. 1898, comma 5, c.c. non possa operare in difetto del positivo accertamento – da compiere in concreto e in relazione alle specifiche circostanze del caso – circa il fatto che, conosciuto il nuovo stato delle cose, l’assicuratore non avrebbe concluso il contratto.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 10 giugno 6 ottobre 2016, n. 20011 Presidente Ambrosio – Relatore Sestini Svolgimento del processo La Sofis 80 s.r.l., in persona del liquidatore F.R. , convenne in giudizio la Milano Assicurazioni s.p.a. e la Levante Norditalia s.p.a. per sentirle condannare, ciascuna per la quota del 50%, al pagamento dell’indennizzo dovuto a fronte di una polizza per incendio ed eventi speciali stipulata nel 1998 in relazione a locali di proprietà della società che nel gennaio 2001 erano stati oggetto di atti vandalici e di sottrazione di componenti della struttura. Le convenute contestarono la domanda. Nel giudizio intervenne F.R. ex art. 111 c.p.c. e quale cessionario del credito della Sofis 80 che fece proprie tutte le richieste e deduzioni dell’attrice. Il Tribunale di Roma ritenne ammissibile l’intervento del F. e condannò entrambe le convenute al pagamento dell’indennizzo ciascuna per la quota del 50% . Pronunciando sul gravame congiunto proposto dalla Milano Assicurazioni e dalla Carige s.p.a. già Levante Norditalia , la Corte di Appello ha disatteso l’eccezione di nullità delle procure rilasciate al difensore delle appellanti e, esaminato il merito, ha rigettato la domanda di indennizzo sul rilievo che la Sofis non aveva adempiuto all’obbligo di comunicare mutamenti delle circostanze che comportavano l’aggravamento del rischio in concreto individuate dalla Corte nel fatto che, con la messa in liquidazione della società, i locali erano stati abbandonati e privati di sorveglianza . Ricorre per cassazione il F. , affidandosi a quattro motivi, mentre le intimate non svolgono attività difensiva. Motivi della decisione 1. Col primo motivo che denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 83 e 343 c.p.c. oltre all’omesso esame di un fatto decisivo , il ricorrente si duole che la Corte abbia disatteso l’eccezione che egli aveva sollevato con la comparsa di costituzione nel giudizio di appello relativa alla inammissibilità o nullità del gravame proposto dalle assicuratrici per inesistenza di valida procura alle liti. Assume il ricorrente che la Corte ha frainteso la portata dell’eccezione che, essendo relativa al solo giudizio di appello, non necessitava di impugnazione incidentale e ribadisce che il difensore delle due società aveva agito in forza di un mandato alle liti che era stato rilasciato in primo grado anche per il giudizio di appello e che, tuttavia, risultava privo di effetti in quanto l’originaria procura speciale in favore dei conferenti il mandato era stata revocata e sostituita in data anteriore all’introduzione del giudizio di appello. 1.1. Al riguardo, la Corte ha osservato che le procure alle liti, estese anche al giudizio di appello, erano acquisite in atti nelle copie notificate dell’atto di citazione e non furono assolutamente contestate era preclusa la contestabilità dei poteri rappresentativi in capo alla persona che aveva rilasciato la procura ad litem, in quanto non era stato proposto appello incidentale, ma solo eccezione peraltro, la questione del difetto di rappresentanza dei procuratori non è proposta con riguardo all’appello, ma in sé e per sé e, quindi, l’omissione della sua proposizione in primo grado è in effetti preclusiva per questo grado in definitiva, la questione dell’irregolarità della costituzione in primo grado è preclusa, ove non sollevata tempestivamente nei motivi di appello . 1.2. Premesso che la Corte di merito ha mostrato di non aver colto l’esatta portata dell’eccezione che, in quanto limitata al giudizio di gravame, non richiedeva la proposizione di un’impugnazione incidentale , il motivo va dichiarato inammissibile per violazione della prescrizione di cui all’art. 366, n. 6 c.p.c., in quanto il ricorrente ha omesso di trascrivere il contenuto come pure di indicarne la sede di reperimento nell’ambito degli atti processuali delle due procure notarili da cui emergerebbe la soluzione di continuità dei poteri rappresentativi in capo ai procuratori speciali delle due compagnie assicuratrici che avevano conferito la procura alle liti in primo grado estesa al giudizio di appello , in tal modo impedendo a questa Corte di apprezzare la fondatezza dell’eccezione sulla base alla sola lettura del ricorso e senza necessità di procedere essa stessa alla ricerca di tali documenti. 2. Il secondo motivo che denuncia la violazione degli artt. 167, 345 e 112 c.p.c. e degli artt. 1898 e 1892 c.c. censura la sentenza per avere pronunciato sulla questione dell’aggravamento del rischio senza considerare che la stessa era stata dedotta soltanto con la memoria ex art. 180 c.p.c., mentre avrebbe dovuto costituire oggetto di una domanda riconvenzionale da proporre nel termine di cui all’art. 167 c.p.c., con la conseguenza che non avrebbe potuto essere utilmente riproposta in sede di appello. 2.1. La censura è infondata, in quanto, costituendo oggetto di un’eccezione in senso proprio cfr. Cass. n. 5346/1980 , la questione dell’aggravamento del rischio era stata tempestivamente proposta con la memoria ex art. 180 c.p.c. nel testo previgente alla modifica Introdotta dalla l. n. 80/2005, applicabile ratione temporis e risultava pertanto riproponibile in sede di gravame. 3. Il terzo motivo deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1898, 2697 e 2729 c.c. e 115 e 116 c.p.c., nonché l’omesso esame di un fatto decisivo e censura la sentenza nella parte in cui ha affermato che vi era stato un notevole aggravamento del rischio la cui mancata comunicazione aveva fatto venir meno l’obbligo di indennizzo da parte delle assicuratrici il ricorrente evidenzia che la polizza non contemplava la circostanza che i locali fossero occupati ed esclude che il premio sia stato determinato in funzione di una situazione di occupazione dei locali, contestando anche l’affermazione che l’immobile fosse in stato di abbandono siccome non giustificata dalle risultanze istruttorie conclude nel senso che la Corte, anziché muoversi nell’ambito di un corretto ragionamento presuntivo, si era affidata a mere illazioni fornendo una motivazione solo apparente del proprio convincimento. Il quarto motivo denuncia, oltre all’omesso esame di un fatto decisivo, la violazione degli artt. 1898, 5 co. e 2697 c.c. e censura la sentenza per non avere valutato se il ritenuto mutamento delle circostanze avesse effettivamente comportato un aggravamento del rischio in misura tale che l’assicuratore non lo avrebbe assunto e, altresì, per non aver valutato se ricorressero le condizioni per una mera riduzione dell’indennizzo. 3.1. I due motivi che si esaminano congiuntamente sono fondati sotto il profilo della violazione di legge. Premesso che la previsione dell’art. 1898 c.c. non considera qualsiasi mutamento delle circostanze, ma solo quei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall’assicuratore al momento della conclusione del contratto, l’assicuratore non avrebbe consentito l’assicurazione o l’avrebbe consentita per un premio più elevato , deve ritenersi che l’esclusione dell’indennizzo prevista dal 5 co. dell’art. 1898 c.c. non possa operare in difetto del positivo accertamento da compiere in concreto e in relazione alle specifiche circostanze del caso circa il fatto che, conosciuto il nuovo stato delle cose, l’assicuratore non avrebbe concluso il contratto cfr. Cass. n. 2566/1978 un siffatto accertamento è mancato nel caso in esame, in cui la Corte si è limitata a rilevare che il rischio era aumentato in modo notevole , con un’affermazione che non può valere come implicito apprezzamento della ricorrenza di condizioni sufficienti ad escludere l’indennizzo tanto più per il fatto che non contiene la contestuale valutazione circa la ricorrenza dell’ipotesi alternativa della riduzione della somma dovuta . La sentenza va dunque cassata sul punto, con rinvio alla Corte territoriale per un nuovo esame in ordine all’applicazione dell’art. 1898 c.c., da compiere alla luce dei criteri sopra individuati. 4. La Corte di rinvio provvederà anche sulle spese di lite. P.Q.M. la Corte, rigettati gli altri motivi, accoglie il terzo e il quarto, cassa i relazione ad essi e rinvia, anche per le spese di lite, alla Corte di Appello di Roma, in diversa composizione.