Finanziamenti a sostegno della ricerca: l’azione di restituzione va esperita nei confronti del rappresentante dell’ente

La circostanza che un soggetto si avvalga di una fondazione per l’attuazione di un progetto di ricerca e sperimentazione non comporta la perdita della titolarità del rapporto sostanziale. Pertanto, anche nell’ipotesi in cui i finanziamenti siano erogati in favore della fondazione, l’eventuale azione di restituzione va esperita nei confronti del rappresentante, che rimane l’effettivo creditore della somma versata.

E’ quanto stabilito dalla Corte di Cassazione nella pronuncia n. 19669 del 3 ottobre 2016. Il caso. Due coniugi citano in giudizio il rappresentante di una fondazione chiedendo la restituzione della somma di denaro corrisposta a titolo di finanziamento per sostenere i costi per l’attuazione di un progetto sperimentale di cura a vantaggio del loro figlio affetto da una grave malattia genetica. A sostegno producono un’email in cui il predetto rappresentante manifestava la indisponibilità a proseguire l’attività di ricerca assicurando la restituzione della somma corrisposta. La domanda veniva accolta in primo grado, con pronuncia confermata al termine del successivo giudizio d’appello instaurato dal convenuto. Quest’ultimo si rivolgeva, quindi, alla Corte di Cassazione. Soggetto diverso dal creditore legittimato a ricevere il pagamento. Innanzitutto il ricorrente censura la pronuncia impugnata per aver respinto l’eccezione di carenza di legittimazione passiva da lui sollevata sul rilievo che l’erogazione era stata eseguita in favore di un terzo soggetto, ossia la fondazione. Al riguardo, la Suprema Corte osserva preliminarmente che i Giudici di merito hanno riqualificato l’eccezione di difetto di legittimazione passiva attinente alla verifica delle condizioni di ammissibilità dell’azione nella contestazione della titolarità passiva del rapporto di diritto sostanziale questione attinente al merito della controversia . Ciò premesso, il motivo è giudicato inammissibile in quanto teso a richiedere alla Corte di legittimità una nuova ricostruzione dei fatti volta ad attribuire alla fondazione il ruolo di soggetto esclusivo destinatario delle somme, meramente diversa da quella effettuata dalla Corte d’appello, che ha ritenuto sussistere un rapporto di prestazione d’opera tra i coniugi e il ricorrente. Invero, la circostanza del materiale trasferimento alla fondazione delle somme erogate dai coniugi non appare affatto incompatibile con la giuridica disponibilità delle somme predette da parte del professionista, il quale individuava personalmente i progetti di ricerca che riteneva meritevoli di attuazione e di essere finanziati, mentre la fondazione interveniva nella vicenda come un mero schermo giuridico per lo svolgimento di un’attività sostanzialmente personale. Nella fattispecie, i Giudici di merito hanno, quindi, ravvisato l’istituto dell’” adiectus solutionis causa ” di cui all’art. 1188 c.c., considerando la fondazione come mera struttura ausiliaria di cui il ricorrente si avvaleva per l’attuazione del progetto, con la conseguenza che, legittimamente, i coniugi avevano esperito l’azione restitutoria nei confronti del rappresentante quale effettivo creditore della somma versata. Insussistenza del negozio di liberalità. Sotto altro profilo, il ricorrente censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto di non ascrivere il pagamento eseguito dai coniugi ad un negozio di liberalità. Nel respingere anche tale motivo di ricorso, la Suprema Corte osserva che la circostanza della specifica indicazione del termine donazione” nella causale del bonifico è elemento valutato in fatto dalla Corte territoriale e ritenuto recessivo rispetto agli altri elementi considerati nella ricostruzione della fattispecie concreta assunta nello schema del contratto d’opera professionale. Inoltre, l’argomento secondo cui l’indirizzo della elargizione ad uno scopo generico di ricerca non fa venir meno lo spirito di liberalità non appare dirimente atteso che la Corte territoriale non si è limitata a rilevare che la erogazione era supportata dai finanziatori circostanza in sé compatibile con il motivo” che può aver indotto il soggetto alla donazione ex art. 788 c.c. , ma ha accertato un nesso di corrispettività tra la erogazione delle somme e l’espletamento dell’attività di ricerca sperimentale, nesso antitetico alla stessa configurabilità di un animus donandi ”.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 27 maggio – 3 ottobre 2016, n. 19669 Presidente Amendola – Relatore Olivieri Svolgimento del processo La Corte d’appello di Milano con sentenza n. 3173/2013, dichiarata infondata la eccezione pregiudiziale di inammissibilità della impugnazione per decorso del termine di decadenza, ha rigettato l’appello proposto da V.A. avverso la decisione di prime cure che lo aveva condannato al pagamento in favore di D.F. e R.B. della somma di Euro 20.000,00 oltre interessi, da questi corrisposta a titolo di anticipazione del finanziamento necessario a sostenere i costi per l’attuazione di un progetto sperimentale di cura a vantaggio del loro figlio affetto da un grave malattia genetica, cui non era stato dato ulteriore corso per la rinuncia del V. che aveva con E-mail in data 7.12.2003, non disconosciuta in giudizio, ammesso il debito restitutorio della residua somma - detratte le spese - nei confronti dei predetti genitori. La Corte territoriale rilevava che tutti rapporti si erano svolti tra i due genitori ed il V. come emergeva dalle comunicazioni intervenute tra le parti in data 23.5.2003 ed in data 7.12.2003, in cui veniva data assicurazione ai finanziatori che le somme, da bonificare sul conto intestato alla Fondazione Agarini di cui il V. era rappresentante, sarebbero state utilizzate solo ed esclusivamente con finalità di ricerca nell’ambito dello studio sulle cellule staminali neurali umane per la terapia dell’atassia di Friedreich e quindi si rappresentava la indisponibilità per difficoltà tecniche ed organizzative a proseguire nella attività di ricerca con assicurazione di restituzione della somma salvo le spese sostenute per l’avvio del progetto, con la conseguenza, da un lato, che il rapporto giuridico doveva intendersi instaurato tra i genitori ed il professionista, che si era reso disposto a svolgere una attività sostanzialmente personale e propria, costituendo la Fondazione soltanto un tramite per il trasferimento delle somme che rimanevano pur sempre nella piena disponibilità del V. dall’altro che il vincolo di destinazione della somme erogate in funzione della specifica attività di ricerca sperimentale escludeva la esistenza di un animus donandi ”, anche nella forma meno pregnante della donazione modale, attesa la prevalenza che andava attribuita allo scopo cui era diretto il finanziamento. La sentenza di appello, notificata in data 23.12.2013, è stata impugnata per cassazione dal V. con tre motivo con i quali si deducono errori di diritto. Resistono gli intimati con controricorso. Motivi della decisione Il ricorso deve essere rigettato, rendendo recessivo, la pronuncia sul merito adottata in base al principio della ragione più liquida cfr. Corte Cass. Sez. U, Sentenza n. 9936 del 08/05/2014 id. Sez. 6 - L, Sentenza n. 12002 del 28/05/2014 , l’esame della questione pregiudiziale della improcedibilità del ricorso per omesso deposito della relata di notifica della sentenza pubblicata in data 8.8.2013 e, secondo quanto allegato nello stesso ricorso, notificata in data 23.9.2013. Primo motivo violazione art. 100 c.p.c. in relazione all’art. 360 co 1 n. 3 c.p.c. . Il ricorrente contesta la statuizione della Corte d’appello secondo cui non risulta condivisibile la eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dal V. sul rilievo che la erogazione era stata eseguita in favore di altro soggetto . La statuizione impugnata deve essere contestualizzata alla ratio decidendi della sentenza, che ha riqualificato la eccezione pregiudiziale di difetto di legittimazione passiva da riferirsi al contenuto dell’atto introduttivo del giudizio laddove venga richiesta la tutela giudiziaria invocando la titolarità un diritto altrui questione che attiene alla verifica della condizioni di ammissibilità dell’azione nella contestazione della titolarità passiva del rapporto di diritto sostanziale questione che attiene al merito della controversia, involgendo l’accertamento di un fatto costitutivo del diritto controverso , avendo la Corte territoriale definito il giudizio affermando che tra il professionista ed gli erogatori della somma era stato intrattenuto un rapporto avente ad oggetto la predisposizione ed attuazione di un progetto sperimentale di ricerca mirato alla cura della atassia di Friedreich. Tanto premesso, non venendo in questione la sussistenza delle condizioni di ammissibilità dell’azione avendo R. e D. chiesto la condanna del V. alla restituzione delle somme versate sul presupposto che lo stesso avesse richiesto il finanziamento necessario a contribuire al costo della ricerca ed avesse elaborato il programma di ricerca la cui attuazione non era stato possibile successivamente proseguire si rende necessario individuare quale sia il vizio di legittimità denunciato, posto che una violazione dell’art. 100 c.p.c., in quanto riferita all’interesse ad agire, appare evidentemente inconferente. Orbene tale individuazione deve essere compiuta alla stregua degli argomenti critici svolti nella esposizione del motivo non essendo vincolata la Corte dalla mera indicazione delle norme contenuta nella rubrica, e sempre che risulti evidente - a prescindere dunque da qualsiasi attività ermeneutica - la censura che la parte intende muovere alla statuizione della sentenza impugnata Corte Cass. Sez. 5, Sentenza n. 14026 del 03/08/2012 id. Sez. U, Sentenza n. 17931 del 24/07/2013 id. Sez. 3, Sentenza n. 19882 del 29/08/2013 . La intera esposizione del motivo si fonda sulla critica alla valutazione delle risultanze istruttorie dalle quali la Corte d’appello ha tratto il convincimento che tra i soggetti si fosse instaurato un rapporto di natura obbligatoria riconducibile allo schema del contratto di prestazione d’opera intellettuale, confermando sul punto la sentenza di prime cure, venendo quindi a prospettare un vizio logico di motivazione ex art. 360 co1 n. 5. La censura, così qualificata, si palesa inammissibile. Premesso che la critica non investe la ratio decidendi della sentenza secondo cui in primo grado non si era fatta questione della esistenza di un rapporto d’opera professionale ma soltanto della titolarità dello stesso, sicché la eccezione proposta per la prima volta con i motivi di gravame era considerarsi nuova e dunque tardiva sentenza, in motivaz. pag. 12 osserva il Collegio che trova applicazione alla presente controversia l’art. 360, comma 1, c.p.c. nella nuova formulazione introdotta dall’art. 54 co1, lett. b , del DL 22 giugno 2012 n. 83, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012 n. 134 recante Misure urgenti per la crescita del Paese , che ha sostituito il n. 5 del comma 1 dell’art. 360 c.p.c. con riferimento alle impugnazioni proposte avverso le sentenze pubblicate successivamente alla data dell’11 settembre 2012 , circoscrivendo il controllo del vizio di legittimità fino ad allora esteso anche al processo logico argomentativo fondato sulla valutazione dei fatti allegati assunti come determinanti in esito al giudizio di selezione e prevalenza probatoria, potendo essere censurata la motivazione della sentenza, oltre che per omessa considerazione di un fatto controverso e decisivo dimostrato in giudizio, anche per insufficienza e per contraddittorietà della argomentazione all’accertamento del requisito minimo costituzionale prescritto dall’art. 111 Cost. per la motivazione del provvedimento giurisdizionale e che è stato individuato in negativo dalla consolidata giurisprudenza della Corte, dovendo ritenersi insoddisfatto tale requisito soltanto qualora ricorrano quelle stesse ipotesi mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale motivazione apparente manifesta ed irriducibile contraddittorietà motivazione perplessa od incomprensibile che si convertono nella violazione dell’art. 132 n. 4 c.p.c. e che determinano la nullità della sentenza. Con la conseguenza che, al di fuori delle ipotesi indicate attinenti alla esistenza del requisito motivazionale del provvedimento giurisdizionale , residua soltanto l’omesso esame di un fatto storico controverso, che è stato oggetto di discussione e decisivo , non essendo più consentito impugnare la sentenza per criticare la sufficienza del discorso argomentativo giustificativo della decisione adottata sulla base di elementi fattuali acquisiti al rilevante probatorio ritenuti dal Giudice di merito determinanti ovvero scartati in quanto non pertinenti o recessivi cfr. Corte Cass. SS.UU. in data 7.4.2014 n. 8053 . Tanto premesso il motivo è in ogni caso inammissibile, in quanto teso, non ad individuare puntuali fatti storici, dimostrati in giudizio, la cui valutazione è stata del tutto pretermessa dalla Corte d’appello, ma a richiedere a questa Corte una nuova rivalutazione dei fatti, non consentita in sede di legittimità cfr. Corte Cass. Sez. Sentenza n. 13045 del 27/12/1997 id. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 5024 del 28/03/2012 id. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 91 del 07/01/2014 dovendo ribadirsi il principio secondo cui il controllo di logicità del giudizio di fatto, consentito dall’art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ., non equivale alla revisione del ragionamento decisorio, ossia dell’opzione che ha condotto il giudice del merito ad una determinata soluzione della questione esaminata, posto che ciò si tradurrebbe in un nuova formulazione del giudizio di fatto, in contrasto con la funzione assegnata dall’ordinamento al giudice di legittimità. Ne consegue che, ove la parte abbia dedotto un vizio di motivazione, la Corte di cassazione non può procedere ad un nuovo giudizio di merito, con autonoma valutazione delle risultanze degli atti, né porre a fondamento della sua decisione un fatto probatorio diverso od ulteriore rispetto a quelli assunti dal giudice di merito . Il ricorrente, infatti nel motivo si limita a prospettare una ricostruzione dei fatti volta ad attribuire alla Fondazione il ruolo di soggetto esclusivo destinatario delle somme, meramente diversa da quella effettuata dalla Corte d’appello che ha ritenuto sussistere un rapporto di prestazione d’opera intellettuale alla stregua di puntuali elementi probatori quali 1-i contatti personali tra i coniugi ed il V. non risultando che quest’ultimo abbia agito quale rappresentante, spendendo il nome della Fondazione - contemplano domini - quale unico soggetto organizzatore, gestore ed attuatore della ricerca sperimentale 2 - la inequivoca individuazione del V. quale esclusivo referente del progetto risultante dalla E-mail del 23.5.2003 3 - il vincolo di corrispettività tra le somme erogate e lo svolgimento del progetto di ricerca, avendo assicurato il V. che la somma verrà utilizzata solo ed esclusivamente con finalità di ricerca nell’ambito dello studio sull’utilizzo delle cellule staminali neurali umani per la terapia della Atassia di Friedreich ed essendosi impegnato a comunicare ai coniugi gli sviluppi di questa ricerca su base periodica da stabilirsi di comune accordo 4-la scelta di interrompere la ricerca compiuta esclusivamente dal V. per le ragioni indicate nella E-mail del 7.12.2003. La tesi sostenuta dal ricorrente, muovendo da astratti paralleli con altre organizzazioni senza scopi di lucro, si incentra sostanzialmente nella circostanza del materiale trasferimento alla Fondazione delle somme erogate dai coniugi ma tale circostanza, in sé, non appare affatto incompatibile con la giuridica disponibilità delle somme predette da parte del professionista, laddove emerge - ricorso pag. 10 - che egli in quanto responsabile scientifico individuava personalmente i progetti di ricerca che riteneva meritevoli di attuazione e di essere finanziati, e dunque non inficia la ricostruzione dei Giudici di appello secondo la Fondazione non interveniva nella vicenda come soggetto terzo ma come un mero schermo giuridico, consapevolmente fruito dal vero dominus della vicenda il prof. V. , per lo svolgimento di una attività sostanzialmente personale , dovendo peraltro escludersi -diversamente da quanto opinato dalla difesa del ricorrente - che con tale statuizione la Corte territoriale abbia inteso introdurre elementi tipici della fattispecie simulatoria, avendo più semplicemente inteso riferirsi all’istituto dell’ adiectus solutionis causa di cui all’art. 1188 c.c., considerando la Fondazione che il V. aveva indicato ai coniugi quale destinataria del bonifico, specificando che la causale doveva riportare la indicazione donazione come mera struttura ausiliaria di cui il V. si avvaleva per l’attuazione del progetto, venendo a risolversi la indicazione del diverso soggetto destinatario del bonifico, in una semplice indicazione di pagamento, con la conseguenza che, legittimamente, i coniugi R. D. avevano esperito l’azione restitutoria nei confronti del V. quale effettivo creditore della somma versata cfr. Corte Cass. Sez L, Sentenza n. 5185 del 04/06/1996 id. Sez. 3, Sentenza n. 17797 del 30/08/2011 . Nella esposizione del motivo non viene individuato alcun fatto storico decisivo che il Giudice di appello avrebbe indebitamente pretermesso - la causale donazione iscritta nel bonifico, è stata infatti puntualmente presa in considerazione dalla Corte d’appello, che ha ritenuto tale indicazione priva di aderenza agli elementi della fattispecie concreta dai quali emergeva un vincolo di corrispettività tra le somme erogate e la prestazione avente ad oggetto la predisposizione e lo svolgimento della attività di ricerca sperimentale - la circostanza - peraltro indimostrata - secondo cui era stato convenuto con i coniugi che il prof. V. ed il dott. P. avrebbero elaborato una proposta di ricerca che la Fondazione avrebbe dovuto finanziarie, non appare dirimente ad escludere il rapporto obbligatorio inter partes, laddove l’intervento di altri soggetti finanziatori della ricerca bene può essere riguardato come mera condizione di efficacia dell’accordo concluso con i coniugi. Anche in relazione ai predetti profili la formulazione del motivo - ove inteso come volto a denunciare il vizio di omessa motivazione - non risponde, pertanto, allo schema del nuovo testo dell’art. 360 co 1 n. 5 c.p.c. come modificato dal DL n. 83/2012 cono. in legge n. 134/2012. Secondo motivo vizio di violazione dell’art. 1988 c.c., in relazione all’art. 360co1 n. 3 c.p.c. . Il ricorrente impugna la statuizione della sentenza di appello che ha riconosciuto una ricognizione di debito titolata nella E-mail indirizzata dal V. ai coniugi in data 7.12.2003, con la quale si comunicava la cessazione della prosecuzione della ricerca ed il professionista si impegnava a far calcolare le spese sostenute per il progetto ed a far restituire le residue somme. Il motivo è inammissibile per plurimi profili. La statuizione impugnata costituisce autonoma ratio decidendi della sentenza, accanto a quella precedentemente esaminata secondo cui tra le parti si era perfezionato un contratto d’opera professionale il cui anticipato recesso costitutiva il professionista debitore della somma non utilizzata. Ne segue che ove la sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l’omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l’autonoma motivazione non impugnata, non potrebbe produrre in nessun caso l’annullamento della sentenza cfr. Corte Cass. III Sez. 7.11.2005 n. 21490 id. III sez. 11.1.2007 n. 389 id. SS.UU. 20.6.2007 n. 14297 id. SS.UU. 23.12.2009 n. 27210 id. III Sez. 12.3.2010 n. 6045 id. Sez. 6 - L, Ord. 3.11.2011 n. 22753 id. SS.UU. 29.3.2013 n. 7931 . Il motivo, inoltre, si svolge interamente sul piano della ricostruzione del fatto secondo il ricorrente, infatti, la dichiarazione resa nella comunicazione del 7.12.2003, non poteva qualificarsi ricognizione di debito ex art. 1988 c.c. perché il V. non si riteneva debitore verso i genitori, in quanto ciò era provato dal fatto che le somme erano nella disponibilità di terzo soggetto la Fondazione e che il professionista si era limitato ad assumere un impegno a far restituire le somme. Ma allora se, da un lato, è errato il parametro del vizio di legittimità indicato in rubrica, ricadendo la censura nel vizio di errore sul fatto, dall’altro, la censura non fa altro che reiterare la prospettazione soggettiva di una fattispecie diversa rispetto a quella ricostruita dal Giudice di merito, senza evidenziare la omissione di fatti storici decisivi che possano inficiarla, e ricadendo pertanto nella preclusione opposta dai limiti del giudizio di legittimità alla richiesta di rivisitazione del materiale probatorio già esaminato dal Giudice di appello. Terzo motivo vizio di violazione dell’art. 769 c.c., in relazione all’art. 360 co 1 n. 3 c.p.c. . Il ricorrente censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto di non ascrivere il pagamento eseguito dai coniugi ad un negozio di liberalità. Il motivo si palesa in parte inammissibile ed in parte infondato, in quanto affidato ad argomenti, già esaminati in relazione ai precedenti motivi, e comunque inidonei a scalfire l’accertamento in fatto compiuto dalla Corte territoriale. Ed infatti - l’assunto secondo cui non sussistono vincoli obbligatori in quanto non era ravvisabile nella fattispecie un contratto d’opera professionale tra i coniugi ed il V. attiene a questione di fatto, non sindacabile in sede di legittimità se non negli stretti limiti imposti dalla nuova formulazione del vizio di motivazione di cui all’art. 360co1 n. 5 c.p.c., già esaminato con esito negativo da questa Corte con riferimento al primo motivo - la circostanza della specifica indicazione nella causale del bonifico del donazione è elemento valutato in fatto dalla Corte territoriale e ritenuto recessivo rispetto agli altri elementi considerati nella ricostruzione della fattispecie concreta sussunta nello schema del contratto d’opera professionale anche in questo caso la censura ripropone le stesse argomentazioni esaminate con il primo motivo, dichiarato inammissibile - l’argomento secondo cui l’indirizzo della elargizione ad uno scopo generico di ricerca non fa venire meno lo spirito di liberalità, non appare dirimente atteso che la Corte territoriale non si è limitata a rilevare che la erogazione era supportata da un interesse specifico dei finanziatori circostanza in sé compatibile con il motivo che può aver indotto il soggetto alla donazione - art. 788 c.c. - , ma ha accertato un nesso di corrispettività tra la erogazione delle somme e l’espletamento della attività di ricerca sperimentale, nesso antitetico alla stessa configurabilità di un animus donandi . In relazione a tale aspetto la censura deve ritenersi infondata. In conclusione il ricorso deve essere rigettato e la parte ricorrente condannata alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità liquidate in dispositivo. Sussistono i presupposti per l’applicazione l’art. 13, comma I quater, del Dpr 30.5.2002 n. 115, inserito dall’art. I co 17 della legge 24.12.2012 n. 228, che dispone l’obbligo del versamento per il ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato nel caso in cui la sua impugnazione sia stata integralmente rigettata, essendo iniziato il procedimento in data successiva al 30 gennaio 2013 cfr. Corte Cass. SU 18.2.2014 n. 3774 . P.Q.M. La Corte - rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 2.900,00 per compensi, 200,00 per esborsi, oltre gli accessori di legge - dichiara che sussistono i presupposti per il versamento della somma prevista dall’art. 13, comma I quater, del Dpr 30 maggio 2002 n. 115.