Vizi della cosa: prima dell’accettazione non vi è onere di denuncia

Con riguardo ai vizi dell’opera conosciuti o riconoscibili, il committente che non abbia accettato l’opera medesima non è tenuto ad alcun adempimento, a pena di decadenza, per far valere la garanzia dell’appaltatore poiché, ai sensi dell’art. 1667, primo comma, c.c., solo tale accettazione comporta liberazione da quella garanzia.

Con la pronuncia n. 14136/2016, depositata l’11 luglio, la Corte di Cassazione ha deciso quanto segue. Il caso. Una società agricola proponeva opposizione al d.i. del giudice di Rimini che le aveva ingiunto il pagamento di una certa somma ad una ditta di costruzioni, azionando la garanzia per vizi ex artt. 1667-1668 c.c. relativamente all’imperfetta esecuzione dell’impianto di fitodepurazione oggetto di contratto di appalto e formulando riconvenzionale per una somma corrispondente al costo delle opere di ripristino. L’opposta eccepiva la decadenza e negava la sussistenza dei vizi. Il giudice concedeva la provvisoria esecuzione, disponeva la separazione della riconvenzionale rimessa al Tribunale, trattenendo la causa di opposizione e revocava il d.i. condannando l’opposta alla restituzione delle somme versate. Il Tribunale di Rimini accoglieva l’appello dell’opposta rigettando l’opposizione sul presupposto che la committente fosse decaduta dall’azione di garanzia per non aver denunciato i vizi nei termini di legge. Ricorre dunque per cassazione la società agricola. Con il primo motivo la stessa lamenta che, anche a ritenere intervenuta l’accettazione, la denuncia deve avvenire entro 60 giorni dalla scoperta dei vizi, non essendo sufficiente la percezione di una qualsiasi anomalia. Vizi dell’opera conosciuti o conoscibili. La Cassazione precisa che con riguardo ai vizi dell’opera conosciuti o riconoscibili, il committente che non abbia accettato l’opera medesima non è tenuto ad alcun adempimento, a pena di decadenza, per far valere la garanzia dell’appaltatore poiché, ai sensi dell’art. 1667, primo comma, c.c., solo tale accettazione comporta liberazione da quella garanzia. Pertanto, prima dell’accettazione e consegna dell’opera non vengono in rilievo problemi di denuncia e di prescrizione per i vizi comunque rilevabili i quali, se non fatti valere in corso d’opera, possono essere dedotti alla consegna ma prima dell’accettazione non vi è onere di denuncia, e prima della consegna non decorrono i termini di prescrizione . Quanto, invece, alla prova dell’intervenuta accettazione ai fini della distribuzione dell’onere probatorio e delle ulteriori conseguenze in tema di vizi, la giurisprudenza della Corte si è consolidata nel senso di ritenere sufficiente anche il comportamento concludente del committente, fermo restando tuttavia che l’accettazione dell’opera non si identifica con la presa in consegna della medesima, con la conseguenza che incombe all’appaltatore l’onere di provare che il committente ha accettato l’opera, dopo essere stato invitato e messo in condizione di verificare la buona esecuzione della stessa . La Corte ritiene pertanto di dover accogliere il primo motivo. Anche il secondo motivo è fondato in quanto la sentenza fa coincidere la necessità della denuncia dal sopralluogo, mentre il termine decorre dalla relazione dell’ingegnere, cioè da quando si ha contezza dell’entità dei vizi. La Corte ha infatti ritenuto tempestiva la denuncia successiva ad una ctu che accerti il vizio. Cassa dunque la sentenza in relazione ai motivi accolti e rinvia al Tribunale di Rimini.

Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 25 maggio – 11 luglio, n. 14136 Presidente Manna – Relatore Correnti Svolgimento del processo La società agricola Villa delle Rose proponeva opposizione al d.i. del GP di Rimini che le aveva ingiunto il pagamento di Euro 1195,20 alla ditta Aedelis Costruzioni di B.G. , azionando la garanzia per vizi ex articolo 1667-1668 cc relativamente all’imperfetta esecuzione dell’impianto di fitodepurazione oggetto di contratto di appalto e formulando riconvenzionale per la somma di Euro 12.376 corrispondente al costo delle opere di ripristino. L’opposta eccepiva la decadenza e negava la sussistenza dei vizi producendo lettera di denunzia di vizi del 24.7.2006 per un’opera ultimata e consegnata a fine marzo 2006. Il GP concedeva la provvisoria esecuzione, disponeva la separazione della riconvenzionale rimessa al Tribunale, trattenendo la causa di opposizione ed, a seguito di ctu e prova, revocava il d.i. condannando l’opposta alla restituzione delle somme versate ed alle spese. Il Tribunale di Rimini, con sentenza 16.6.2010, accoglieva l’appello dell’opposta, rigettando l’opposizione sul presupposto che la committente fosse decaduta dall’azione di garanzia per non aver denunciato i vizi nel termine di legge. Ammesso che si trattasse di vizi occulti da denunciare entro sessanta giorni dalla scoperta, la tesi della committente era di aver denunciato i vizi nel momento in cui l’ing. D. , tramite sopralluogo, ne aveva constatato l’esistenza. Dall’esame del documento prodotto dall’opponente, lettera di denunzia dei vizi del 24.7.2006, non disconosciuta, risultava che il sopralluogo era avvenuto non nella data indicata sul documento ma il 3.4.2006 per cui la raccomandata del 24.7.2006 era tardiva. IL GP, dopo aver correttamente collocato a fine marzo la consegna dell’opera aveva affermato che l’ing. D. aveva dichiarato di aver accertato solo in data 24.7.2006 le numerose difformità delle opere, ritenendo tempestiva la successiva denunzia del 18.9.2006 ma tale affermazione, contraria al documento, non appariva nei verbali di causa. Ricorre la società agricola Villa delle Rose con tre motivi, non resiste controparte. Motivi della decisione Col primo motivo si lamentano violazione degli articolo 1665, 1666 e 1667 cc e vizi di motivazione per non essere intervenuta l’accettazione che si può presumere solo dal pagamento del saldo. Col secondo motivo si lamentano violazione degli articolo 1666, 1667, 2697 cc e vizi di motivazione perché, anche a ritenere intervenuta l’accettazione, la denunzia deve avvenire entro sessanta giorni dalla scoperta non essendo sufficiente la percezione di una qualsiasi anomalia per cui nella fattispecie da quando la committente ha ricevuto comunicazione dal professionista dell’esito della verifica, cioè il 24 luglio. Col terzo motivo si denunziano violazione degli articolo 116 e 360 n. 3 cpc e vizi di motivazione circa la tardività della denunzia. Ciò premesso si osserva La sentenza ha ritenuto la committente fosse decaduta dall’azione di garanzia per non aver denunciato i vizi nel termine di legge. Ammesso che si trattasse di vizi occulti da denunciare entro sessanta giorni dalla scoperta, la tesi della committente era di aver denunciato i vizi nel momento in cui l’ing. D. , tramite sopralluogo, ne aveva constatato l’esistenza. Dall’esame del documento prodotto dall’opponente, lettera di denunzia dei vizi del 24.7.2006, non disconosciuta, risultava che il sopralluogo era avvenuto non nella data indicata sul documento ma il 3.4.2006 per cui la raccomandata del 24.7.2006 era tardiva. IL GP, dopo aver correttamente collocato a fine marzo la consegna dell’opera aveva affermato che l’ing. D. aveva dichiarato di aver accertato solo in data 24.7.2006 le numerose difformità delle opere, ritenendo tempestiva la successiva denunzia del 18.9.2006 ma tale affermazione, contraria al documento non appariva nei verbali di causa. In particolare la sentenza riporta e trascrive la dichiarazione del D. circa il sopralluogo del 3.4.2006 in cui sono state riscontrate le difformità. Questa Corte non ignora i precedenti giurisprudenziali in astratto applicabili alla fattispecie. Per Cass. n. 14584 del 30/07/2004, con riguardo ai vizi dell’opera conosciuti o riconoscibili, il committente, che non abbia accettato l’opera medesima, non è tenuto ad alcun adempimento, a pena di decadenza, per far valere la garanzia dell’appaltatore, poiché, ai sensi dell’art. 1667, primo comma, cod. civ., solo tale accettazione comporta liberazione da quella garanzia. Pertanto, prima dell’accettazione e consegna dell’opera non vengono in rilievo problemi di denuncia e di prescrizione per i vizi comunque rilevabili, i quali, se non fatti valere in corso d’opera, possono essere dedotti alla consegna ma prima dell’accettazione non vi è onere di denuncia, e prima della consegna non decorrono i termini di prescrizione . Quanto alla prova dell’intervenuta accettazione ai fini della distribuzione dell’onere probatorio e delle ulteriori conseguenze in tema di vizi, la giurisprudenza di questa sezione si è consolidata nel senso di ritenere sufficiente anche il comportamento concludente del committente cfr. n. 19146 del 09/08/2013 , fermo restando tuttavia che l’accettazione dell’opera non si identifica con la presa in consegna della medesima, con la conseguenza che incombe all’appaltatore l’onere di provare che il committente ha accettato l’opera, dopo essere stato invitato e messo in condizione di verificare la buona esecuzione della stessa cfr. Sez. 2, Sentenza n. 3752 del 19/02/2007 . Donde l’accoglimento del primo motivo non risultando l’accettazione. Anche il secondo motivo è fondato perché la sentenza fa coincidere la necessità della denunzia dal sopralluogo mentre il termine decorre dalla relazione dell’ingegnere cioè da quando si ha contezza dell’entità dei vizi. La giurisprudenza di questa Corte ha ritenuto tempestiva la denunzia ad una ctu che accerti il vizio. L’identificazione degli elementi conoscitivi necessari e sufficienti onde possa individuarsi la scoperta del vizio ai fini del computo dei termini deve effettuarsi con riguardo tanto alla gravità lei vizi quanto al collegamento causale di essi con l’attività espletata, si che, non potendosi onerare il danneggiato di propone senza la dovuta prudenza azioni generiche a carattere esplorativo o comunque suscettibili di rivelarsi infondate la conoscenza completa, idonea a determinare il decorso del termine, dovrà ritenersi conseguita, in assenza di convincenti elementi contrari anteriori, solo all’atto dell’acquisizione d’idonei accertamenti tecnici per il che, nell’ipotesi di gravi vizi la cui entità e le cui cause, a maggior ragione ove già oggetto di contestazioni tra le parti, abbiano, anche per ciò, rese necessarie indagini tecniche, è consequenziale ritenere che una denunzia di vizi possa implicare un’idonea ammissioni di valida scoperta degli stessi tale da costituire il dies a quo per la decorrenza del termine ed a maggior ragione, tale da far suppone una conoscenza dei difetti di tanto antecedente da implicare la decadenza, solo quando, in ragione degli effettuati accertamenti, risulti dimostrata la piena comprensione dei fenomeni e la chiara individuazione ed imputazione delle loro cause, per l’un effetto, alla data della denunzia e, per l’altro, a data ad essa convenientemente anteriore cfr. Cass. 9.3.99 n. 1993, 8.11.98 n. 11613, 20.3.98 n. 2977, 94 n. 8053 . Ciò non significa, come pure ha evidenziato questa Corte con decisioni del tutto coerenti con i principi sopra richiamati, che il ricorso ad un accertamento tecnico possa giovare al danneggiato quale escamotage onde essere rimesso in termini quando dell’entità e delle cause dei vizi avesse già avuta idonea conoscenza, ma solo che compete al giudice del merito accertare se la conoscenza dei vizi e della loro consistenza fosse stata tale da consentire una loro consapevole denunzia prima ed una non azzardata iniziativa giudiziale poi, anche in epoca precedente, pur senza l’ulteriore supporto del parere d’un perito cfr. Cass. 9.3.99 n. 1993, 2.9.92 n. 1016 . Anche recentemente questa Corte ha precisato che il termine prescrizionale per la denunzia dei vizi decorre dalla conoscenza effettiva del vizio Cass. 16.2.2015 n. 3040, Cass. 8.5.2014 n. 9966 . Resta assorbito il terzo motivo. P.Q.M. La Corte accoglie il primo ed il secondo motivo, dichiara assorbito il terzo, cassa la sentenza in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese, al Tribunale di Rimini in persona di altro Magistrato.