Locazione non autorizzata: il proprietario-locatore non può chiedere il pagamento di canoni

Il proprietario-locatore di bene pignorato non è legittimato ad esercitare le azioni derivanti dal contratto di locazione concluso senza l’autorizzazione del Giudice dell’esecuzione, ivi compresa quella di pagamento dei canoni.

Questo è il principio richiamato dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 13216/16, depositata il 27 giugno. Il fatto. La Corte d’appello di Roma, in riforma della decisione di primo grado, rigettava l’opposizione proposta dal conduttore contro il decreto ingiuntivo con il quale gli era stato ingiunto il pagamento in favore della locatrice di una somma di danaro a titolo di canoni afferenti l’immobile locato in data successiva al pignoramento dell’immobile stesso ed in difetto della prescritta autorizzazione del giudice dell’esecuzione. Contro la pronuncia in oggetto ha proposto ricorso in Cassazione il conduttore. Il ricorrente lamenta che la sentenza impugnata ha erroneamente ritenuto vincolante ed efficace tra le parti il contratto di locazione stipulato successivamente al pignoramento dell’immobile. I Giudici di legittimità, ritengono il ricorso fondato. Esecuzione immobiliare, locazione non autorizzata Nel farlo richiamano un principio di diritto recentemente affermato dalla Corte Cass n. 8695/15 , in base al quale il proprietario-locatore di bene pignorato non è legittimato ad esercitare le azioni derivanti dal contratto di locazione concluso senza l’autorizzazione del Giudice dell’esecuzione, ivi compresa quella di pagamento dei canoni, poiché la titolarità di tali azioni spessa al custode, in ragione dei poteri di gestione e amministrazione a lui attribuiti e della relazione qualificata con il bene pignorato derivante dall’investitura del Giudice . E legittimazione sostanziale. E ancora, in un precedente del 2011, n. 13587, la Corte ha avuto modo di precisare che dopo il pignoramento, il locatore-proprietario e debitore perde la legittimazione sostanziale sia a richiedere al locatario il pagamento dei canoni sia per ogni altra azione, perché ex art. 559 c.p.c., pur permanendo l’identità del soggetto, muta il titolo del possesso da parte sua, in quanto ogni sua attività costituisce conseguenza del potere di amministrazione e gestione del bene pignorato, di cui egli continua ad avere il possesso come organo ausiliario del Giudice dell’esecuzione . E ciò in ragione del fatto che il bene è a lui sottratto per tutelare le ragioni creditorie del terzo.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 16 febbraio – 27 giugno 2016, n. 13216 Presidente Amendola – Relatore Esposito Svolgimento del processo Con sentenza del 22 febbraio 2012 la Corte d'appello di Roma, in riforma della pronuncia emessa dal Tribunale di Roma, rigettava l'opposizione proposta da T.G. avverso li decreto ingiuntivo con il quale gli era stato ingiunto il pagamento In favore di D.K.S. della somma di € 38.734,18, a titolo di canoni afferenti l'immobile locato dalla D.K. al T. in data successiva al pignoramento dell'immobile ed in difetto della prescritta autorizzazione dei giudice dell'esecuzione. Rilevava la corte territoriale che il contratto di locazione stipulato tra le parti, pur se opponibile ai creditori pignoranti e alla procedura esecutiva, era pienamente efficace e vincolante nei rapporti tra conduttore e locatore, sicché la D.K. aveva diritto al pagamento dei canoni. Inconferente era, poi, il richiamo all'art. 2912 c.c., secondo cui il pignoramento sì estende anche ai frutti della cosa pignorata. Contro la suddetta sentenza T.G. propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi ed illustrato da memoria. Resiste con controricorso D.K.S Motivi della decisione 1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia „violazione e falsa applicazione di legge art. 360 n. 3 c.p.c. in relazione agli arti. 449, 559, 560 c.p.c. e 2912 c.c. . 2 .Con Il secondo motivo deduce omessa insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia art. 360 n. 5 c.p.c, . 3. 1 due motivi, in quanto connessi, vanno esaminati congiuntamente, Sostiene il ricorrente che la sentenza impugnata, richiamando un unico precedente giurisprudenziale Cass. n. 8166191 , peraltro inconferente, aveva erroneamente ritenuto vincolante ed efficace tra le parti il contratto di locazione stipulato successivamente al pignoramento dell'immobile, nonostante il divieto sancito dall'art. 560 c.p.c. di locare l'immobile pignorato senza l'autorizzazione del giudice dell'esecuzione e la violazione dell'art. 2912 c.c., il quale prevede che il pignoramento comprende anche i frutti nella specie, i canoni di locazione della cosa pignorata. 4. Di recente questa Corte ha affermato il principio di diritto in base al quale il proprietario-locatore di bene pignorato non è legittimato ad esercitare le azioni derivanti dal contratto di locazione concluso senza l'autorizzazione dei giudice dell'esecuzione, ivi compresa quella di pagamento dei canone, poiché la titolarità ditali azioni non è correlata ad un titolo convenzionale o unilaterale il contratto di locazione o la proprietà , ma spetta al custode, in ragione del poteri di gestione e amministrazione a lui attribuiti e della relazione qualificata con il bene pignorato derivante dall'investitura del giudice Cass. 29 aprile 2015, n. 8695 _ In motivazione, la Corte chiarisce che per effetto dello spossessamento conseguente al pignoramento e dell'effetto estensivo previsto dall'articolo 2912 c.c., il debitore esecutato perde vuoi il diritto di gestire e amministrare se non in quanto custode il bene pignorato, vuoi il diritto di far propri i relativi frutti civili, Ciò in conformità dell'indirizzo giurisprudenziale che ha affermato che, anche se la locazione di un bene sottoposto a pignoramento senza l'autorizzazione dei giudice dell'esecuzione, in violazione dell'articolo 560 c.p.c., non comporta l'invalidità del contratto ma solo la sua inopponibilità ai creditori ed all'assegnatario Cass. 13 luglio 1999, n. 7422 Cass. 10 ottobre 1994, n. 8267 , iI contratto così concluso non pertiene al locatore-proprietario esecutato, ma al locatore-custode e le azioni che da esso scaturiscono nella specie per il pagamento dei canoni devono essere esercitate, anche in caso di locazione non autorizzata, dal custode Cass. 14 luglio 2009, n. 16375 . Nel solco di tale orientamento giurisprudenziale si inserisce Cass. 21 giugno 2011, n. 13587, che, In motivazione, ha evidenziato che dopo il pignoramento, il locatore-proprietario e debitore perde la legittimazione sostanziale sia a richiedere al locatario il pagamento dei canoni [ .] sia per ogni altra azione, perché ex art 559 c.p.c., pur permanendo l'identità dei soggetto, muta il titolo del possesso da parte sua, in quanto ogni sua attività costituisce conseguenza dei potere di amministrazione e gestione dei bene pignorato, di cui egli continua ad avere il possesso come organo ausiliario dei giudice dell'esecuzione. [--] E ciò per la semplice ragione che il bene è a lui sottratto per tutelare le ragioni creditorie dei terzo, il quale con il pignoramento mostra tutto l'interesse di vedere soddisfatto il suo credito e non vedersi sottratte le somme ricavate . 5. Alla luce dell`indirizzo giurisprudenziale richiamato, II ricorso deve essere quindi accolto. La sentenza impugnata va dunque cassata con rinvio, per un nuovo esame, alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, che provvederà anche alla regolamentazione delle spese del presente giudizio. P.q.m. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione.