Non riceve la carta di credito e chiede la restituzione della somma, ma la Corte non è d’accordo

Secondo l’indirizzo maggioritario di legittimità, grava sul destinatario la prova di aver ricevuto una missiva di contenuto diverso da quello indicato dal mittente.

Con sentenza n. 10144/16 depositata in cancelleria il 18 maggio, la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Il caso . La s.p.a. ricorrente, cita in giudizio altre due società, chiedendo la restituzione di una certa somma che era stata addebitata sul conto corrente dell’attrice a fronte di rifornimenti di carburante effettuati utilizzando una carta che la s.p.a. assumeva non esserle mai pervenuta. Il Tribunale condannò le due società al pagamento della somma richiesta in restituzione. La Corte d’appello di Roma ha riformato la sentenza, rigettando la pretesa dell’attrice e condannandola al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio. Ricorre per cassazione la s.p.a. affidandosi a due motivi. Con il primo, la ricorrente censura l’affermazione del difetto di legittimazione passiva della convenuta. Contesta che la concessione potesse essersi verificata per effetto del perfezionamento del contratto e assume che il contratto normativo in essere tra le due società non individuava in modo univoco il factor e comportava, pertanto, la necessità che vi fosse un’accettazione della s.p.a. in un momento successivo alla comunicazione dell’effettivo cessionario. Col secondo motivo, si duole che la Corte si riferisca a dichiarazioni, accettazioni o revoche, mentre nel caso specifico si parla di un bene, ossia la carta che non risulta mai essere stata consegnata. Conclude che la mancata ricezione della carta implica che il contratto non si è mai perfezionato. Tioletto. Il secondo motivo pone la questione del perfezionamento del contratto relativo all’utilizzo della carta di credito, giacché le questioni concernenti la cessione del credito e la legittimazione passiva, presuppongono che il contratto da cui il credito sarebbe scaturito sia venuto ad esistenza. Il motivo è infondato in quanto la ricezione della carta di credito equivale a comunicazione di accettazione della proposta ed essendo, inoltre, rimasta incontestata la consegna del plico, l’onere di provare che lo stesso non conteneva in realtà la suddetta carta, incombeva sulla s.p.a Deve infatti considerarsi, secondo l’indirizzo maggioritario di legittimità, che grava sul destinatario la prova di aver ricevuto una missiva di contenuto diverso da quello indicato dal mittente. Il primo motivo è egualmente infondato. Perfezionato il contratto, i crediti da esso scaturenti in favore della società convenuta, potevano essere ceduti senza la necessità di accettazione da parte della s.p.a., la quale, per altro, vi aveva consentito previamente e per di più aveva effettuato i pagamenti. La Corte rigetta quindi il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 4 febbraio – 18 maggio 2016, n. 10144 Presidente Berruti – Relatore Sestini Svolgimento del processo la T.V.A. s.p.a. convenne in giudizio la VELE Finanziaria s.r.l. e la Kuwait Petroleum Italia s.p.a. chiedendo -in via principale la restituzione della somma di oltre 76 milioni di lire che era stata addebitata sul conto corrente dell'attrice a fronte di rifornimenti di carburante effettuati utilizzando una carta denominata Cartissima Q8 che la T.V.A. assumeva non esserle mai pervenuta. Il Tribunale condannò la VELE Finanziaria al pagamento della somma richiesta in restituzione. La Corte di Appello di Roma ha riformato la sentenza, rigettando la pretesa della T.V.A. e condannandola al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio. Ricorre per cassazione la Autotrade and Logistics s.p.a. incorporante la T.V.A. , affidandosi a due motivi resiste la VELE Finanziaria s.r.l. a mezzo di controricorso e successiva memoria, mentre l'altra intimata non svolge attività difensiva. Motivi della decisione 1. La Corte di Appello ha affermato il difetto di legittimazione passiva della VELE Finanziaria, rilevando che questa aveva preventivamente ceduto -pro soluto alla Mediofactoring s.p.a. i crediti che sarebbero derivati dall'utilizzo della carta di credito ed evidenziando che la T.V.A. era a conoscenza della cessione ed aveva effettuato tutti i pagamenti alla Mediofactoring. Tanto premesso, la Corte ha osservato che peraltro la T.V.A. non aveva dimostrato il mancato perfezionamento del rapporto obbligatorio e, con esso, la mancanza di una causa che giustificasse i pagamenti ha infatti rilevato che era incontestato che il plico con cui la VELE Finanziaria assumeva di avere inviato la carta fosse stato consegnato alla T.V.A., mentre quest'ultima -che ne era onerata ex art. 1335 c.c. non aveva dimostrato che tale plico non conteneva la carta la cui ricezione aveva comportato l'accettazione della proposta . 2. Col primo motivo che deduce la violazione degli artt. 1326, 1260 e 1264 c.c. , la ricorrente censura l'affermazione del difetto di legittimazione passiva della VELE Finanziaria contesta che la cessione potesse essersi verificata per effetto del perfezionamento del contratto giacché tale perfezionamento non era avvenuto a causa della mancata ricezione della carta e assume che la clausola n. 9 del contratto -normativo in essere fra T.V.A. e VELE non individuava in modo univoco il factor prevedendo che la cessione dei crediti derivanti dal rapporto potesse essere effettuata alla Mediofactoring s.p.a. o alla diversa società che la VELE avrebbe potuto indicare per iscritto e comportava pertanto la necessità che vi fosse un'accettazione della T.V.A. in un momento successivo alla comunicazione, da parte della VELE, dell'effettivo cessionario. 3. Col secondo motivo che deduce la violazione o falsa applicazione degli artt. 1326, 2697 e 1335 c.c. , la ricorrente si duole che la Corte abbia ritenuto applicabile la previsione dell'art. 1335 c.c., che si riferisce esplicitamente a proposte, dichiarazioni, accettazioni o revoche, mentre nel caso si parla solo di un bene, appunto la carta, che non è mai stato individuato come contenuto del plico da consegnare in nessun documento neppure nei documenti consegnati al vettore privato e che non risulta sia mai stato consegnato conclude pertanto che la mancata ricezione della carta da parte della TVA implica quindi che il contratto non si è mai perfezionato . 4. Invertendo l'ordine seguito dalla Corte e dalla ricorrente, deve esaminarsi prioritariamente il secondo motivo, che pone la questione del perfezionamento del contratto relativo all'utilizzo della carta di credito, giacché le questioni concernenti la cessione del credito e la legittimazione passiva che costituiscono oggetto del primo motivo presuppongono che il contratto da cui il credito sarebbe scaturito sia venuto ad esistenza con la ricezione della carta da parte della richiedente T.V.A., costituente -per espressa previsione del contratto normativo modalità di accettazione della proposta . 4.1. I1 motivo è infondato in quanto -per un verso l'art. 1335 c.c. è stato correttamente applicato in un'ipotesi in cui la ricezione della carta di credito equivaleva a comunicazione di accettazione della proposta e -per altro verso l'applicazione della norma comportava che, essendo incontestata la consegna del plico, l'onere di provare che lo stesso non conteneva la carta incombesse alla T.V.A Deve infatti considerarsi che -secondo l'indirizzo assolutamente maggioritario di legittimità, che merita condivisione grava sul destinatario la prova di avere ricevuto una missiva di contenuto diverso da quello indicato dal mittente o un plico privo di contenuto cfr., tra le più recenti, Cass. n. 15762/2013 e Cass. n. 10630/2015 , mentre la regola opposta è stata affermata in relazione a specifiche ipotesi diverse da quella in esame di una busta che, secondo il mittente, conteneva due atti e, secondo il destinatario, uno solo cfr. Cass. n. 24031/2006 e Cass. n. 20027/2011 , in cui si poneva l'esigenza che fosse proprio il mittente a dimostrare che gli atti erano effettivamente due, e ciò in quanto, secondo l'id quod plerumque accidit, ad ogni atto da comunicare corrisponde una singola spedizione Cass. n. 20027/2011 . La peculiarità del caso costituita dal fatto che la comunicazione trasmessa non costituiva una delle dichiarazioni contrattuali espressamente previste dall'art. 1335 c.c., bensì un documento che -per espressa previsione del contratto normativo aveva valore di accettazione non risulta idonea a escludere l'applicazione della norma e consente di ritenere -in difetto di prova contraria da parte del ricevente che il plico contenesse effettivamente la carta di credito. Né rileva la circostanza che la consegna sia avvenuta a mezzo di corriere, anziché per posta raccomandata, una volta che sia accertato che la consegna del plico è stata effettuata. 4.2. Il primo motivo è egualmente infondato perfezionato il contratto, i crediti da esso scaturenti in favore della VELE potevano essere ceduti alla Mediofactoring senza necessità di accettazione da parte della T.V.A. cfr. Cass. n. 15364/2011 , la quale, peraltro, vi aveva consentito previamente e -per di più aveva effettuato i pagamenti direttamente alla Mediofactoring come da accertamento della Corte territoriale non censurato in questa sede . 5. Le spese di lite seguono la soccombenza. 6. Trattandosi di ricorso proposto successivamente al 30.1.2013, ricorrono le condizioni per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002. P.Q.M. la Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese di lite, liquidate in euro 6.200,00 di cui euro 200,00 per esborsi , oltre rimborso spese forfettarie e accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.