Adempimento del terzo possibile in assenza di volontà del debitore

L'adempimento spontaneo di un'obbligazione da parte del terzo determina l'estinzione dell'obbligazione, anche contro la volontà del creditore, ma non attribuisce automaticamente al terzo un titolo per agire direttamente nei confronti del debitore, non essendo in tal caso configurabili né la surrogazione per volontà del creditore, prevista dall'art. 1201 c.c., né quella per volontà del debitore, prevista dall'art. 1202 c.c., né quella legale di cui all'art. 1203 n. 3 c.c

Lo ha affermato la Corte di Cassazione con la sentenza n. 10140/16, depositata il 18 maggio. Il caso. Una società in amministrazione controllata, rilevava che, durante la gestione in bonis , risultavano versate somme in favore dei dipendenti a titolo di premi. L'attrice riteneva che detta operazione era stata effettuata attraverso la stipula di contratti di finanziamento che, quindi, risultavano soltanto fittizi e nascondevano l'effettivo semplice versamento di somme a titolo di premio. Pertanto, chiedeva dichiararsi la nullità del contratto di finanziamento e, conseguentemente, venuto meno il titolo del pagamento, accertare l'indebito pagamento e dichiarare il dipendente obbligato alla restituzione delle stesse somme. Il lavoratore convenuto chiedeva il rigetto della domanda. Il Tribunale respingeva la domanda e condannava parte attrice al pagamento delle spese di lite. La Corte di appello, riformava la decisione di primo grado, accoglieva la domanda proposta in primo grado e condannava la parte convenuta a restituire le somme dovute. Parte convenuta ha proposto ricorso per cassazione. Rapporto quadrilaterale. La S.C. ha immediatamente rilevato, come già fatto dalla Corte territoriale, la quadrilateralità del rapporto. In particolare, i Giudici di legittimità hanno osservato che il rapporto vedeva interessati datore di lavoro, lavoratori, società finanziaria ed una altra società che, per semplicità espositiva, chiameremo semplicemente terzo. Il contratto di finanziamento intercorreva tra la società finanziaria e i dipendenti a titolo di finanziamento e non a titolo di premio. Il terzo che, dagli atti di causa risultava essersi asseritamente impegnato al pagamento era totalmente estraneo alla vicenda contrattuale. Il contratto di finanziamento risultava inesistente e mai stipulato. L'obbligazione può essere adempiuta da un terzo, anche contro la volontà del creditore, se questi non ha interesse a che il debitore esegua personalmente la prestazione. La S.C. ha chiarito che l'adempimento spontaneo di un'obbligazione da parte del terzo determina l'estinzione dell'obbligazione, anche contro la volontà del creditore, ma non attribuisce automaticamente al terzo un titolo per agire direttamente nei confronti del debitore, non essendo in tal caso configurabili né la surrogazione per volontà del creditore, prevista dall'art. 1201 c.c., né quella per volontà del debitore, prevista dall'art. 1202 c.c., né quella legale di cui all'art. 1203 n. 3 c.c., la quale presuppone che il terzo che adempie sia tenuto con altri o per altri al pagamento del debito la consapevolezza da parte del terzo di adempiere un debito altrui esclude inoltre la surrogazione legale di cui agli artt. 1203 n. 5 e 2036, terzo comma, c.c., la quale, postulando che il pagamento sia riconducibile all'indebito soggettivo ex latere solventis , ma non sussistano le condizioni per la ripetizione, presuppone nel terzo la coscienza e la volontà di adempiere un debito proprio pertanto, il terzo che abbia pagato sapendo di non essere debitore può agire unicamente per ottenere l'indennizzo per l'ingiustificato arricchimento, stante l'indubbio vantaggio economico ricevuto dal debitore - Cass. n. 9946/2009. In ragione di quanto osservato, la Cassazione, rilevata l'inesistenza del contratto e l'irrilevanza della condotta assunta dal terzo, ha respinto il ricorso e confermato la decisione del giudice territoriale.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 10 dicembre 2015 – 18 maggio 2016, n. 10140 Presidente Berruti – Relatore Scrima Svolgimento del processo Nel 2005 Cirio Holding S.p.a. in amministrazione straordinaria conveniva, dinanzi al Tribunale di Roma, N.P. chiedendo, previo accertamento dell’inesistenza ovvero della simulazione assoluta o della nullità del contratto di finanziamento asseritamente stipulato tra la Centrofmanziari S.p.a. e il convenuto e la mancanza, quindi, di un titolo giustificativo dei pagamenti effettuati da Cirio Holding S.p.a. in favore del N. , la condanna di quest’ultimo a restituire, ex art. 2033 c.c., all’attrice la somma di euro 309.874,14, oltre interessi maturati dalla data della richiesta fino all’effettiva restituzione ed interessi anatocistici dalla data della domanda giudiziale. La domanda proposta traeva origine dal versamento effettuato, alla fine del campionato di calcio 1999-2000, vinto dalla società , dalla società Cirio Holding S.p.a. in favore di quattordici giocatori della squadra, tra cui il convenuto, pari a complessive Lire 8.400.000.000, su disposizione, per ordine e per conto di Centrofinanziaria S.p.a. senza alcuna causa dal momento che, ad avviso dell’attrice, nessun rapporto obbligatorio legava la Cirio Holding S.p.a. ai calciatori della . Assumeva l’attrice che, nel tentativo di conferire giustificazione al pagamento, la Centrofinanziaria S.p.a., facente parte del gruppo Cirio Holding, aveva documentato un inesistente contratto di finanziamento con i predetti giocatori ma in realtà il risultato pratico conseguito mediante la falsa rappresentazione di tali contratti di finanziamento era quello di provvedere, con impiego di risorse finanziarie di Cirio Holding S.p.a., società estranea alle vicende relative al campionato di calcio, al pagamento dei cosiddetti premi scudetto dovuti dalla Società ai propri giocatori. Ad avviso dell’attrice, non essendo mai stato stipulato un contratto di finanziamento, nessuna posizione debitoria era sorta in capo a Centrofinanziaria nei confronti dei calciatori e, quindi, nessun titolo giustificava il pagamento effettuato da Ciro Holding S.p.a Il convenuto si costituiva contestando la domanda e chiedendone il rigetto. Il Tribunale di Roma, con sentenza del 12 dicembre 2007, rigettava la domanda e condannava l’attrice alle spese di lite, sul presupposto che non fosse ragionevole pensare che gli amministratori della Cirio Holding non sapessero che i versamenti effettuati in favore dei calciatori della costituissero in realtà il pagamento dei premi scudetto che questa si era impegnata a pagare, ricostruendo così la vicenda in termini di adempimento dell’obbligo del terzo. Avverso tale decisione Cirio Holding S.p.a proponeva appello, cui resisteva il N. . La Corte di appello di Roma, con sentenza del 15 novembre 2012, accoglieva il gravame e, per l’effetto, condannava l’appellato alla restituzione dell’importo di euro 309.874,14, oltre interessi legali e alle spese di quel grado. Riteneva la Corte di merito che, non essendo stato stipulato alcun contratto di finanziamento con la Centro finanziaria S.p.a., mancava qualsiasi titolo che giustificasse il pagamento effettuato dalla Cirio Holding S.p.a. in favore dell’appellato e rilevava che, in ogni caso, la Cirio Holding, soggetto comunque estraneo alla obbligata al pagamento, ed alla S.p.a. Centrofinanziaria, aveva corrisposto le somme in questione su istruzione di quest’ultima società e quindi non spontaneamente per adempiere ad un obbligo di un terzo che peraltro non era nemmeno la società che aveva impartito l’ordine di pagamento . Avverso la sentenza della Corte di merito N.P. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo. Ha resistito con controricorso Cirio Holding S.p.a. in amministrazione straordinaria. Sia il ricorrente che la controricorrente hanno depositato memorie. Motivi della decisione 1. Con l’unico motivo del ricorso si lamenta Violazione e falsa applicazione dell’art. 1180 c.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c Omessa, apparente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c. . Sostiene il ricorrente che la Corte di merito, sulla scorta di una motivazione contraddittoriamente solo apparente avrebbe affermato il diritto di Cirio Holding alla ripetizione dell’indebito, isolando l’elemento dell’attribuzione patrimoniale operata in favore del ricorrente da parte di un soggetto terzo rispetto alle parti del rapporto obbligatorio dal contesto nel quale si inseriva, operando così un’analisi del tutto parziale e fuorviante della struttura giuridica dell’operazione . Assume il ricorrente che l’impianto motivazionale della sentenza impugnata si baserebbe su di un assioma indimostrato e risentirebbe del vizio logico dipendente dal mancato inquadramento giuridico dei fatti e dall’omessa valutazione degli elementi eziologicamente costitutivi delle domande azionate in giudizio, il cui scrutinio sarebbe risultato assolutamente sommario ed impreciso e lamenta che l’apparente e contraddittoria sintesi delle ragioni di fatto e di diritto poste dal Giudice a quo a base della propria statuizione impedirebbe di comprendere l’iter argomentativo seguito dalla Corte di appello, nonché la specifica giustificazione in ordine all’accertamento delle circostanze rilevanti, l’interpretazione ed applicazione dei principi e delle norme sulla base di canoni oggettivi, razionali ed imparziali . In particolare deduce il ricorrente che la Corte di merito si sarebbe limitata a dare per pacifica e non controversa la simulazione del contratto di finanziamento tra la Centrofinanziaria e i giocatori, omettendo di chiarire perché, se tale contratto sia stato simulato, debba riconoscersi una valenza ultrattiva ad istruzioni di pagamento asseritamente impartite da Centrofinanziaria a Cirio Holding, atteso che le stesse potrebbero trovare fonte e titolo solo nell’ambito del contratto di finanziamento, in quanto meri atti di esecuzione dello stesso. Ad avviso del ricorrente, il pagamento effettuato da Cirio Holding dovrebbe ritenersi, per l’assenza di un vincolo contrattuale tra Cirio Holding e i giocatori e per la ricorrenza di indici rivelatori, a suo avviso esattamente inquadrati dal Tribunale interessenza tra le società, coincidenza di amministratori ed appartenenza al medesimo gruppo , satisfattivo dell’obbligo del terzo OMISSIS , sicché il pagamento effettuato da Cirio Holding in favore del N. integrerebbe l’adempimento spontaneo dell’obbligo del terzo di cui all’art. 1180 c.c 1.1. Il motivo non può trovare accoglimento. 1.2. Anzitutto va evidenziato che in relazione ai vizi motivazionali prospettati il motivo è inammissibile. Ed invero questa Corte ha affermato che, nel vigore del nuovo testo dell’art. 360, primo comma, n. 5 , c.p.c., introdotto dal d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modifiche nella legge 7 agosto 2012, n. 134 - applicabile ratione temporis al caso di specie, essendo stata la sentenza impugnata pubblicata in data 15 novembre 2012, - non è più configurabile il vizio di contraddittoria motivazione della sentenza, atteso che la norma suddetta attribuisce rilievo solo all’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti, non potendo neppure ritenersi che il vizio di contraddittoria motivazione sopravviva come ipotesi di nullità della sentenza ai sensi del n. 4 del medesimo art. 360 c.p.c. Cass., ord., 6/07/2015, n. 13928 v. pure Cass., ord., 16/07/2014, n. 16300 e va, inoltre, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione Cass., ord., 8/10/2014, n. 21257 . E ciò in conformità al principio affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 8053 del 7/04/2014, secondo cui la già richiamata riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 delle preleggi, come riduzione al minimo costituzionale del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico , nella motivazione apparente , nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile - e nella specie all’esame tale anomalia non sussiste -, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione. 1.3. Il motivo non è fondato neppure sotto il profilo della lamenta violazione di legge, violne che, nella specie, non ricorre. Ed invero, con accertamento in fatto, che non può, in questa sede di legittimità essere rimesso in discussione, la Corte di merito ha acclarato che 1 Cirio Holding S.p.a. era soggetto estraneo sia alla omissis obbligata al pagamento dei premi scudetto sia alla Centrofinanziaria S.p.a. società che aveva impartito l’ordine di pagamento 2 Cirio Holding S.p.a. aveva corrisposto le somme in questione non spontaneamente ma in base ad istruzioni della Centrofinanziaria S.p.a. 3 il pagamento era stato eseguito sulla base di un contratto di finanziamento intercorso tra Centro finanziaria e i calciatori tra cui l’attuale ricorrente e, quindi, non a titolo di premio scudetto 4 il terzo asseritamente obbligato al pagamento del premio scudetto omissis neppure coincideva con il soggetto che aveva emesso l’ordine di pagamento Centro finanziaria S.p.a. 5 il predetto contatto di finanziamento non era mai stato in realtà stipulato, sicché mancava il titolo giustificativo del pagamento eseguito da Cirio Holding S.p.a. su ordine di Centrofinanziaria S.p.a. all’attuale ricorrente. Si evidenzia che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, per la configurabilità dell’adempimento del terzo di cui all’art. 1180 c.c., occorre che l’adempimento dell’obbligazione da parte del terzo sia spontaneo Cass., sez. un., 29/04/2009, n. 9946 Cass. 17 febbraio 2011, n. 3916 Cass. 20 ottobre 1994, n. 8558, in motivazione Cass. 7 luglio 1980, n. 4340 . Alla luce dei sopra riportati accertamenti di fatto e in applicazione dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità appena richiamata, correttamente la Corte di merito ha sostanzialmente escluso che nella fattispecie all’esame si sia in presenza di un adempimento dell’obbligo del terzo così come disciplinato dell’art. 1180 c.c., in difetto, in particolare, della spontaneità del pagamento eseguito da Cirio Holding, stante l’ordine di pagamento della Centrofinanziaria S.p.a, e ha, altresì, accertato la mancanza di causa dell’operato pagamento, non essendo mai stato stipulato il contratto di finanziamento tra la Centrofmanziaria S.p.a. e i calciatori, con conseguente non sussistenza del relativo debito e ripetibilità, quindi v. Cass. 10 marzo 1995, a 2814 , di quanto indebitamente percepito, oltre gli interessi. Da quanto sopra evidenziato resta assorbito l’esame di ogni altra questione prospettata dalle parti. 2. Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato. 3. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. 4. Va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall’arti, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in complessivi euro 12.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali e accessori, come per legge ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall’arti, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.