Inadempimento dovuto a difetto di collaborazione: il Comune di Roma non fornisce la prova contraria

In tema di inadempimento nelle obbligazioni, qualora il creditore si sia contrattualmente impegnato a prestare la propria cooperazione al debitore, affinché questi esegua la sua obbligazione nei tempi e nei modi pattuiti, sul debitore grava soltanto l’onere di provare la sussistenza del patto contenente il dovere di cooperazione, nonché il nesso di causalità tra tale dovere e il proprio inadempimento, spettando invece al creditore dimostrare di aver prestato la cooperazione pattiziamente promessa e condizionante il puntuale adempimento della controparte.

Con sentenza n. 10083/16, depositata in cancelleria il 17 maggio, la Corte di Cassazione ha esaminato il seguente caso. Il caso. Al Comune di Roma veniva notificato il decreto ingiuntivo con il quale si intimava al medesimo di pagare, in favore della convenuta, una certa somma a titolo di corrispettivo di un contratto di appalto, relativo al programma straordinario di riqualificazione della mobilità urbana romana, in vista del Giubileo 2000. Avverso il provvedimento monitorio, il Comune di Roma proponeva opposizione che veniva poi rigettata dal Tribunale . Avverso tale decisione proponeva appello l’ente locale che veniva, del pari, respinto dalla Corte di appello di Roma. Il giudice riteneva comprovato in atti che il ritardo nella consegna delle relazioni bimestrali intermedie, relative al contratto di appalto stipulato con la convenuta, fosse imputabile allo stesso Comune committente. Per la cassazione di tale sentenza ha quindi proposto ricorso il Comune di Roma nei confronti dell’impresa appaltatrice. La resistente ha replicato con controricorso. Nessuna inversione dell’onere della prova. Il ricorrente lamenta che la Corte d’appello abbia erroneamente posto a carico del creditore Comune di Roma l’onere di provare che il ritardo nella consegna delle relazioni bimestrali intermedie fosse imputabile all’impresa appaltatrice, laddove, vertendosi in ipotesi di responsabilità contrattuale, l’onere di provare la non imputabilità dell’inesatto adempimento dell’obbligo citato cadrebbe a carico di quest’ultima. Ma la censura è infondata. Va, infatti, osservato in proposito che, in tema di inadempimento nelle obbligazioni, qualora il creditore si sia contrattualmente impegnato a prestare la propria cooperazione al debitore, affinché questi esegua la sua obbligazione nei tempi e nei modi pattuiti, sul debitore grava soltanto l’onere di provare la sussistenza del patto contenente il dovere di cooperazione, nonché il nesso di causalità tra tale dovere e il proprio inadempimento, spettando invece al creditore dimostrare di aver prestato la cooperazione pattiziamente promessa e condizionante il puntuale adempimento della controparte. Ebbene, nel caso specifico, l’impugnata sentenza ha accertato in fatto che l’incarico affidato all’impresa appaltatrice prevedeva necessariamente la collaborazione degli Uffici comunali. Ne discende che nessun inversione dell’onere della prova ha effettuato la Corte territoriale, essendosi la medesima limitata ad accertare che l’inadempimento dell’impresa era dovuto al difetto della necessaria collaborazione da parte degli uffici del Comune di Roma e che quest’ultimo non aveva invece fornito la prova contraria. La Suprema Corte rigetta pertanto il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 7 aprile – 17 maggio 2016, n. 10083 Presidente Salvago – Relatore Valitutti Ritenuto in fatto 1. In data 28 novembre 2000, veniva notificato al Comune di Roma il decreto ingiuntivo n. 16407/2000 emesso dal Tribunale di Roma, con il quale si intimava al medesimo di pagare, in favore della ACI CONSULT CNP s.r.l. ora s.p.a. la somma di Euro 284.400.000, a titolo di corrispettivo del contratto di appalto in data 5 agosto 1998, relativo al programma straordinario di riqualificazione della mobilità urbana romana, in vista del Giubileo del 2000. Avverso il provvedimento monitorio il Comune di Roma proponeva opposizione, che veniva rigettata dal Tribunale di Roma, con sentenza n. 22801/2004. 2. Avverso tale decisione proponevano appello l’ente locale che veniva, del pari, respinto dalla Corte di Appello di Roma, con sentenza n. 1295/2009, depositata il 23 marzo 2009 e notificata il 21 dicembre 2009. Il giudice di seconde cure riteneva comprovato in atti che il ritardo nella consegna delle relazioni bimestrali intermedie - previste dall’art. 5 del Capitolato speciale di Appalto, relativo al contratto stipulato con la ACI CONSULT CNP - fosse imputabile allo stesso Comune committente, per non avere il medesimo prestato la pattuita collaborazione, consistente nel fornire all’impresa appaltatrice i dati che la medesima avrebbe dovuto, poi, elaborare per redigere il progetto che le era stato commissionato dall’ente. 3. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto, quindi, ricorso il Comune di Roma ora Roma Capitale nei confronti della ACI CONSULT CNP s.p.a., affidato a tre motivi. illustrati con memoria ex art. 378 cod. proc. civ 4. La resistente ha replicato con controricorso. Considerato in diritto 1. Con il primo motivo di ricorso, il Comune di Roma denuncia la violazione degli artt. 1218 e 2697 cod. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ 1.1. Lamenta il ricorrente che la Corte di Appello abbia erroneamente posto a carico del creditore Comune di Roma l’onere di provare che il ritardo nella consegna delle relazioni bimestrali intermedie previste dall’art. 5 del Capitolato speciale di Appalto, relativo al contratto stipulato con la ACI CONSULT - fosse imputabile all’impresa appaltatrice, laddove, vertendosi in ipotesi di responsabilità contrattuale, l’onere di provare la non imputabilità dell’inesatto adempimento dell’obbligo suindicato cederebbe a carico di quest’ultima, a norma degli artt. 1218 e 2697 cod. civ 1.2. La censura è infondata. 1.2.1. Ed invero, va osservato in proposito che, in tema di inadempimento nelle obbligazioni, qualora il creditore si sia contrattualmente impegnato a prestare la propria cooperazione al debitore, affinché questi esegua la sua obbligazione nei tempi e nei modi pattuiti, sul debitore grava soltanto l’onere di provare la sussistenza del patto contenente il dovere di cooperazione, nonché il nesso di causalità tra tale dovere e il proprio inadempimento, spettando invece al creditore dimostrare di avere prestato la cooperazione pattiziamente promessa e condizionante il puntuale adempimento della controparte cfr. Cass. 10261/2000 10702/2014 . 1.2.2. Ebbene, nel caso di specie, l’impugnata sentenza ha accertato in fatto, sulla base dell’esame della nota dello stesso Comune di Roma n. 50683 del 23 novembre 1998, che l’incarico affidato all’impresa appaltatrice prevedeva necessariamente la collaborazione degli Uffici comunali, anche periferici, i quali dovevano fornire i dati che l’ACI CONSULT CNP doveva poi elaborare per redigere il progetto che le era stato commissionato . La Corte di merito ha, inoltre, accertato che alla data del 16 novembre 1999, ossia a ben dodici mesi dall’inizio del rapporto 24 novembre 1998 ed a soli sei mesi prima della sua conclusione 24 maggio 2000 , la necessaria collaborazione degli Uffici comunali lasciava molto a desiderare , tanto che il dipartimento competente sollecitava gli uffici periferici ad una maggiore solerzia, essendo stati, a quella data, consegnate alla ditta appaltatrice solo 81 delle 178 schede previste p. 3 . Ne discende che - contrariamente all’assunto del ricorrente nessuna inversione dell’onere della prova ha effettuato la Corte territoriale, essendosi la medesima limitata ad accertare, del tutto correttamente, che risultava dimostrato agli atti che l’inadempimento della AQ CONSULT era dovuto al difetto della necessaria collaborazione da parte degli uffici del Comune di Roma, e che quest’ultimo non aveva, invece, fornito la prova contrarla, il cui onere era sul medesimo incombente. 1.3. Il mezzo va, pertanto, disatteso. 2. Ne consegue l’assorbimento del secondo e terzo motivo, con i quali - denunciando la violazione dell’art. 1362 cod. civ. e l’omessa o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 cod. proc. civ. - il Comune di Roma lamenta - peraltro deducendo questioni di merito, che comporterebbero l’inammissibile rivisitazione delle risultanze processuali del giudizio di seconde cure - l’inesatta interpretazione del contratto di appalto, laddove si sarebbe dovuto accertare, da parte della Corte territoriale, l’essenzialità del termine per la consegna delle relazioni bimestrali intermedie. Tali censure restano, invero, travolte dal rigetto del primo motivo, essendosi accertato che il ritardo in questione non è affatto imputabile all’impresa appaltatrice, bensì allo stesso ente committente. 3. Per tutte le ragioni esposte, il ricorso proposto dal Comune di Roma deve essere, di conseguenza, integralmente rigettato. 4. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza, nella misura di cui in dispositivo. P.Q.M. La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso condanna il ricorrente alle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 7.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, spese forfettarie ed accessori di legge.