Valido il patto di esclusione della garanzia se il venditore ignorava i vizi lamentati

In tema di garanzia per i vizi della cosa venduta, l’art. 1490, comma 2, c.c. presuppone che il venditore abbia raggirato il compratore tacendo consapevolmente i vizi della cosa venduta dei quali era a conoscenza, inducendolo così ad accettare la clausola di esonero dalla garanzia che altrimenti non avrebbe accettato.

Il caso. L’acquirente di un’auto usata agiva in giudizio nei confronti del venditore e dei dipendenti dello stesso chiedendo la riduzione del prezzo corrisposto e il risarcimento dei danni materiali e morali. I convenuti eccepivano di aver stipulato un patto di esclusione della garanzia e il decorso dei termini per la denuncia dei vizi. In primo grado il Tribunale riconosceva le pretese dell’attore condannando i convenuti alla restituzione di parte del prezzo riducendolo così all’importo congruo ritenuto dal giudice a causa della sussistenza dei vizi lamentati e al risarcimento del danno. In secondo grado la Corte d’Appello riformava parzialmente la decisione riducendo l’entità del prezzo da restituire all’acquirente e escludendo il risarcimento danni. La Corte territoriale infatti considerava valida la clausola di esonero dalla garanzia. L’acquirente ricorreva allora in Cassazione. Garanzia per i vizi della cosa venduta. In tema di garanzia per i vizi della cosa venduta, l’art. 1490, comma 2, c.c. – secondo cui il patto di esclusione o limitazione della garanzia non ha effetto se il venditore ha in malafede taciuto al compratore i vizi della cosa – presuppone che il venditore abbia raggirato il compratore tacendo consapevolmente i vizi della cosa venduta dei quali era a conoscenza, inducendolo così ad accettare la clausola di esonero dalla garanzia che altrimenti non avrebbe accettato ne deriva che non rientra nella sfera di applicazione della norma il caso in cui il venditore sia rimasto all’oscuro dei vizi della cosa venduta ancorché per sua colpa grave. Chilometraggio effettivo superiore rispetto a quello risultante. In primo grado il Tribunale aveva ritenuto sussistenti i vizi e i difetti lamentati dall’attore tra cui un chilometraggio effettivo della vettura superiore rispetto a quello risultante dal contachilometri alterato e aveva considerato non valido il patto di esclusione della garanzia per via della malafede del venditore. La Corte d’appello operava invece una distinzione escludendo proprio la malafede. Come spiega la Cassazione, buona fede” e mala fede” hanno un duplice significato dal punto di vista dell’ordinamento giuridico. In senso soggettivo fanno riferimento allo stato psicologico del soggetto considerato. Questi sarà quindi in buona fede” se sinceramente ignora o non conosce una determinata situazione giuridica o di fatto. Sarà invece in mala fede” se ne ha contezza e perfetta consapevolezza. In senso oggettivo invece i concetti fanno riferimento al comportamento concretamente tenuto dalla parte. Buona fede e mala fede Questa opererà secondo buona fede se si sarà attenuta alle corrette regole di condotta previste nei rapporti giuridici agirà al contrario in mala fede” se opererà in modo sleale e scorretto. La mala fede in senso oggettivo presuppone la sussistenza di quella soggettiva”, mentre la conoscenza o consapevolezza di un fatto non è sufficiente perché risulti integrata la mala fede in senso oggettivo” dovendo il soggetto sfruttare concretamente tale conoscenza per agire in modo sleale a danno altrui. Secondo la Cassazione l’art. 1490 c.c., nel prevedere a carico del venditore la garanzia per i vizi della cosa che la rendano inidonea all’uso o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore, prevede l’invalidità del patto di esclusione della garanzia medesima se il venditore ha in malafede taciuto al compratore i vizi della cosa . Tale condotta è integrata quando il venditore è effettivamente a conoscenza del vizio e, scientemente, lo nasconde o non lo rivela all’acquirente. La norma però non trova applicazione nell’ipotesi in cui il venditore non sa nulla del vizio, anche nel caso in cui avrebbe dovuto/potuto conoscerlo. In altre parole la norma non si applica all’ignoranza colpevole del venditore poiché in simili ipotesi il tacere” non farebbe parte di un raggiro ai danni del compratore, ma sarebbe solo conseguenza di non conoscenza, sia pure colpevole. Gli Ermellini riconoscono l’esistenza di un precedente di segno opposto Cassazione 767 dell’8.3.1968 , ma ritengono si tratti di un caso isolato e risalente, ormai superato dal consolidato orientamento sopra descritto. La Cassazione spiega inoltre che non scalfiscono” l’assetto così delineato neppure i riferimenti agli artt. 1147 c.c. e 1229 c.c Il primo afferma che La buona fede non giova se l’ignoranza dipende da colpa grave , mentre il secondo afferma che E’ nullo qualsiasi patto che esclude o limita preventivamente la responsabilità del debitore per dolo o colpa grave . Secondo i Supremi Giudici la prima norma è applicabile solo nell’ambito dei procedimenti possessori e in ogni caso sussiste pacificamente una netta differenza concettuale tra mala fede”, rilevante nel caso in esame, e colpa grave” prevista dalla disposizione citata. L’art. 1229 c.c. invece è considerata norma di carattere generale espressamente derogata dalla previsione speciale dell’art. 1490 c.c. in commento. Peraltro l’art. 1490 c.c. esige la mala fede del venditore non accontentandosi” della colpa grave e fa riferimento al momento della stipula dell’accordo tutelando la genuinità dello scambio dei consensi l’art. 1229 c.c. fa invece riferimento allo svolgimento concreto del rapporto obbligatorio nell’ambito cioè di contratti già conclusi. Nel caso di specie era risultato nei giudizi di merito che il venditore non fosse effettivamente a conoscenza dei vizi lamentati, pertanto la sua condotta non poteva essere considerata in mala fede” e la clausola di esonero dalla responsabilità era quindi valida. Sotto altro profilo la Cassazione, richiamando il proprio consolidato orientamento, afferma che i danni morali lamentati dal ricorrente consistevano in realtà in meri disagi, fastidi e disappunti non erano quindi meritevoli di tutela risarcitoria in quanto bagatellari. Infine la Corte ribadisce che il danno da fermo tecnico” del veicolo incidentato deve essere sempre allegato e dimostrato dalla parte ad esempio fornendo la prova dei costi del mezzo sostitutivo , non potendo essere accordato automaticamente, né liquidato in via equitativa.

Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 17 marzo – 11 maggio 2016, n. 9651 Presidente Matera – Relatore Lombardo Ritenuto in fatto 1.- I.M. convenne in giudizio la società Activa s.p.a., nonché i dipendenti della stessa L.L. e Z.M. , chiedendo l’accertamento dei vizi, difetti e mancanza di qualità dell’autovettura usata che egli aveva acquistato dalla società convenuta, la riduzione del prezzo, la condanna dei convenuti a restituirgli la differenza tra il prezzo versato e quello riconosciuto congruo dal giudice e, infine, la condanna dei medesimi a risarcirgli i danni materiali e morali. I convenuti resistettero alle domande attoree, assumendo che le parti avevano convenuto un patto di esclusione della garanzia eccepirono, in subordine, che si era comunque verificata la decadenza dal termine di denuncia dei vizi nel merito, dedussero che la società Activa aveva comunque - per mera correttezza commerciale - riparato tutti i vizi dell’autovettura. Il Tribunale di Trento, ritenendo sussistenti i vizi denunciati e nullo il patto di esclusione della responsabilità stipulato inter partes per essere stato il comportamento del venditore improntato a mala fede e colpa grave, condannò la Activa s.p.a. a pagare all’attore la somma di euro 9.450,00 a titolo di riduzione del prezzo e la somma di euro 921,70 a titolo di risarcimento del danno. 2. - Sul gravame proposto in via principale dalla Activa S.p.a., L.L. e Z.M. e in via incidentale dall’attore, la Corte di Appello di Trento rideterminò in euro 3.450,00 la somma da maggiorarsi con gli interessi legali che la società convenuta doveva versare al I. e compensò tra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio. La Corte territoriale ritenne valido il patto di esclusione della garanzia per i vizi della cosa venduta stipulato inter partes , escludendo la sussistenza della mala fede del venditore in ordine ai vizi che presentava l’autovettura conseguentemente, negò il risarcimento del danno relativamente a tali vizi e liquidò all’attore la detta somma di euro 3.500,00 a titolo di riduzione del prezzo in ragione della riscontrata sussistenza di un chilometraggio maggiore rispetto a quello apparente dal contachilometri alterato . 3. - Per la cassazione della sentenza di appello ricorre I.M. , sulla base di otto motivi. Resistono con controricorso la società Activa S.p.a., L.L. e Z.M Il ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 cod. proc. civ Considerato in diritto 1. - Col primo motivo di ricorso, il ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1228, 1229 e 1490 cod. civ., per avere la Corte di Appello ritenuto che nel concetto di mala fede contemplato dall’art. 1490, co. 2, cod. civ. non fosse compresa, oltre al dolo, anche la colpa grave e che la stessa disposizione escludesse l’applicabilità dell’art. 1229 cod. civ. per non aver considerato che era stata offerta la prova documentale della mala fede del venditore in ordine alla differenza di chilometraggio, laddove - una volta provata quest’ultima - si sarebbe dovuto ritenere privo di effetto il patto di esclusione della garanzia anche con riferimento agli altri vizi denunziati. La censura non è fondata. Va premesso che, come evidenziato dalla dottrina, si può parlare di buona fede e di mala fede in un duplice senso in senso soggettivo, osservando cioè lo stato psicologico del soggetto considerato, ovvero in senso oggettivo, osservando la condotta tenuta da un determinato soggetto nei rapporti giuridici. In senso soggettivo, per buona fede si intende lo stato di ignoranza o l’erronea conoscenza circa una data situazione giuridica o di fatto per contro, per mala fede si intende la scienza, la consapevolezza, l’esatta conoscenza, di un fatto o di una data situazione giuridica. In senso oggettivo, invece, la buona fede consiste in una regola di condotta da tenersi nei rapporti giuridici, una regola improntata alla lealtà nei confronti delle altre parti è in buona fede chi si comporta con lealtà nei rapporti giuridici. Per contro, per mala fede si intende la slealtà di condotta nell’agire giuridico. Questa distinzione trova agevole riscontro nella disciplina del codice civile, laddove, osservando in particolare - per quanto qui rileva - il concetto di mala fede , è dato osservare come esso talora sia inteso dalla legge in senso soggettivo, come stato psicologico del soggetto così negli artt. 428 cpv. cod. civ. in tema di incapacità c.d. naturale , 1147 cod. civ. in tema di possesso , 1161 cpv. cod. civ. in tema di usucapione di beni mobili , 1349 cpv. cod. civ. in tema di determinazione dell’oggetto del contratto , etc. altre volte, invece, è inteso in senso oggettivo, come condotta sleale così negli artt. 1490 cpv. cod. civ. in tema di patto di esonero da responsabilità per i vizi della cosa venduta , 1529 cpv. cod. civ. in tema di rischi per la perdita di cose in viaggio , 1579 cod. civ. in tema di limitazione convenzionale della responsabilità del locatore , 1667 cod. civ. in tema di garanzia per i vizi dell’opera commessa in appalto , etc. Naturalmente, la mala fede in senso oggettivo presuppone la sussistenza di quella in senso soggettivo, presuppone cioè la conoscenza, la consapevolezza, di un dato fatto o di una data situazione giuridica una tale conoscenza, però, non è sufficiente perché ricorra la mala fede in senso oggettivo, essendo a tal fine necessario che essa si sia tradotta in una condotta sleale nei confronti dei soggetti con cui si è venuti in giuridica relazione. Orbene, ritornando al tema proposto con la censura in esame, va osservato che l’art. 1490 primo comma cod. civ., nel prevedere a carico del venditore la garanzia per i vizi della cosa venduta che rendano la stessa inidonea all’uso cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore c.d. vizi redibitori e nel consentire che tale garanzia sia esclusa a mezzo di apposita deroga pattizia, stabilisce tuttavia al secondo comma che Il patto con cui si esclude o si limita la garanzia non ha effetto, se il venditore ha in mala fede taciuto al compratore i vizi della cosa . Quest’ultima disposizione, che pone un limite all’autonomia negoziale a tutela del contraente ritenuto più debole, sottintende la condotta del venditore che trae in inganno il compratore, tacendo consapevolmente i vizi che presentava la cosa venduta. La condotta del venditore, presupposta dalla norma, sembra perciò configurarsi come una sorta di raggiro posto in essere tramite il callido silenzio ai danni del compratore, il quale - per tale via - viene indotto ad accettare la clausola di esonero del venditore dalla garanzia per i vizi della cosa venduta, che altrimenti non avrebbe accettato in termini analoghi, Sez. 1, Sentenza n. 2313 del 05/02/2016, Rv. 638699 . Se così è, si comprende bene come, nel quadro della norma in esame, non possa trovare spazio - come pretende il ricorrente - il caso in cui il venditore non sia a conoscenza, sia pure per colpa grave, dei vizi della cosa venduta. In questo caso, infatti, la condotta del tacere sarebbe conseguenza della ignoranza sia pure colposa dei vizi, e non della consapevole condotta decettiva richiesta dalla legge. Il Collegio è consapevole che un lontano precedente di questa Corte ha statuito che, in tema di garanzia per i vizi della cosa venduta, la mala fede del venditore, ai sensi dell’art. 1490 cpv. cod. civ., sussiste quando egli conosceva o avrebbe potuto conoscere usando l’ordinaria diligenza i vizi della cosa venduta Sez. 3, Sentenza n. 767 del 08/03/1968, Rv. 332018 . Tuttavia, tale precedente non tiene conto del fatto che il silenzio del venditore sui vizi della cosa venduta può assumere valenza ingannatoria solo se l’alienante aveva conoscenza di tali vizi altrimenti, nessuna volontà decettiva può ravvisarsi nel silenzio e nessun rilievo tale silenzio può assumere sul piano della verifica della lealtà della condotta nello svolgersi della contrattazione giuridica. Né coglierebbe nel segno l’osservazione di chi volesse estendere al campo della garanzia per vizi della cosa venduta il disposto dell’art. 1147 secondo comma cod. civ., a tenore del quale La buona fede non giova se l’ignoranza dipende da colpa grave trattasi infatti di disposizione il cui ambito applicativo appare limitato al campo possessorio e che, comunque, non si attaglia alla condotta di callido silenzio richiesta dall’art. 1490 secondo comma cod. civ. La diversità concettuale tra mala fede e colpa grave è peraltro fatta propria dallo stesso legislatore, il quale non a caso, ove ha inteso riferirsi ad entrambe, vi ha fatto espresso riferimento così, ad es., nell’art. 96 cod. proc. civ. . Né vale invocare l’applicazione dell’art. 1229 cod. civ. a tenore del quale È nullo qualsiasi patto che esclude o limita preventivamente la responsabilità del debitore per dolo o colpa grave . Trattasi di disposizione di carattere generale che è derogata, nello specifico campo della esclusione della garanzia per i vizi della cosa venduta, dall’art. 1490 cpv. cod. civ., norma quest’ultima che pertanto prevale sulla prima, alla stregua del principio lex specialis derogai legi generali . D’altra parte, il fatto che l’art. 1490 cpv. esiga la mala fede del venditore, e non si accontenti della colpa grave, trova spiegazione nel fatto che tale disposizione è dettata con riferimento al momento della conclusione dell’accordo negoziale e mira a salvaguardare la genuinità dello scambio dei consensi a differenza dell’art. 1229 cod. civ., che invece detta una norma che ha riguardo allo svolgimento del rapporto obbligatorio e all’adempimento delle obbligazioni già pattuite. Alla stregua delle considerazioni che precedono, sul punto va enunciato, ai sensi dell’art. 384 comma 1 cod. proc. civ., il seguente principio di diritto In tema di garanzia per i vizi della cosa venduta, l’art. 1490 secondo comma cod. civ. - secondo cui il patto con cui si esclude o si limita la garanzia non ha effetto se il venditore ha in mala fede taciuto al compratore i vizi della cosa - presuppone che il venditore abbia raggirato il compratore tacendo consapevolmente i vizi della cosa venduta dei quali era a conoscenza, inducendolo così ad accettare la clausola di esonero dalla garanzia che altrimenti non avrebbe accettato ne deriva che non rientra nella sfera di applicazione della norma il caso in cui il venditore sia rimasto all’oscuro dei vizi della cosa venduta ancorché per sua colpa grave . 2. - Col secondo motivo di ricorso, si deduce il vizio di motivazione della sentenza impugnata e la omessa decisione su punti essenziali della controversia, per avere la Corte territoriale omesso di esaminare le prove documentali ed orali che dimostravano che i convenuti erano preventivamente a conoscenza del chilometraggio superiore a quello apparente e che, ciò nonostante, avevano in mala fede taciuto tale circostanza al compratore. La censura è inammissibile per difetto di interesse, avendo la Corte di Appello riconosciuto come fatto pacifico la differenza tra il chilometraggio apparente e quello reale ed avendo, in ogni caso, escluso che tale differenza di chilometraggio integri un vizio redibitorio ai sensi dell’art. 1490 cod. civ. p. 13 della sentenza impugnata . 3. - Col terzo motivo di ricorso, si deduce la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1494 e 2697, nonché il vizio di motivazione della sentenza impugnata, per avere la Corte di Appello escluso che il venditore ignorasse i sinistri subiti dall’autovettura prima della vendita, nonostante gli stessi fossero conoscibili con l’ordinaria diligenza, e, comunque, per avere ritenuto che i convenuti avessero assolto l’onere di provare l’ignoranza non colpevole. Il motivo è inammissibile, perché si risolve in una censura su un accertamento di fatto, che è insindacabile in cassazione quando - come nel caso di specie - la motivazione è esente da vizi logici e giuridici. 4. - Col quarto motivo di ricorso erroneamente indicato con il n. 5 , il ricorrente denunzia il vizio della motivazione della sentenza impugnata, per avere la Corte territoriale errato nel valutare, ai fini della stima dei danni, il secondo dei tre elaborati peritali e per aver omesso di considerare l’ultimo. Anche questa censura è inammissibile, vertendo su accertamenti di fatto insindacabili in sede di legittimità in presenza di motivazione esente da vizi logici e giuridici rientra nella discrezionalità del giudice di merito, quale peritus peritorum , discostarsi dalle conclusione del C.T.U., adeguatamente motivando. 5. - Col quinto motivo di ricorso erroneamente indicato con il n. 6 , si deduce il vizio di motivazione della sentenza impugnata, per avere la Corte territoriale escluso il risarcimento del danno relativamente alle spese sostenute per il noleggio di altra auto e per la riparazione di quella vecchia. La censura è infondata, in quanto la pattuita esclusione della garanzia per i vizi escludeva tutti i danni ad essi conseguenti. 6. - Col sesto motivo erroneamente indicato con il n. 7 , si deduce il vizio di motivazione della sentenza impugnata e la violazione dell’art. 640 cod. pen., per avere la Corte territoriale escluso la configurabilità del reato di truffa e, conseguentemente, il risarcimento del danno non patrimoniale, nonostante che i venditori avessero con raggiro occultato la circostanza dell’alterazione del contachilometri. Anche questa censura è infondata. Invero, secondo la giurisprudenza di questa Corte, alla quale va data continuità, il danno non patrimoniale, pur lamentato per supposta lesione di diritti costituzionalmente protetti, non è meritevole di tutela risarcitoria quando inquadrabile nello sconvolgimento della quotidianità della vita, che si traduca in meri disagi, fastidi, disappunti, ansie e ogni altra espressione di insoddisfazione, costituenti conseguenze non gravi ed insuscettibili di essere monetizzate perché bagatellari cfr., di recente, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 2370 del 04/02/2014 . 7. - Con il settimo motivo erroneamente indicato con il n. 8 , il ricorrente lamenta il vizio della motivazione della sentenza impugnata e la violazione dell’art. 515 cod. pen., per avere la Corte di Appello omesso di pronunciarsi sulla configurabilità, ai fini risarcitori, della fattispecie di reato di frode in commercio. Il motivo è inammissibile, perché sottopone alla Corte una questione nuova, non dedotta nel giudizio di appello. 8. - Con l’ottavo motivo erroneamente indicato con il n. 9 , si deduce infine la violazione e la falsa applicazione dell’art. 1494 cod. civ., nonché il vizio della motivazione della sentenza impugnata, per avere la Corte territoriale escluso immotivatamente la risarcibilità dei danni connessi alle spese per le comunicazioni e le continue visite alla concessionaria, per il mancato godimento del mezzo e per il fermo tecnico . Anche questo motivo è inammissibile, perché sottopone alla Corte questioni nuove, non dedotte nel giudizio di appello in ogni caso, poi, il preteso danno da fermo tecnico non è stato né allegato né provato, non potendo ritenersi sussistente in re ipsa . In proposito, questa Corte ha avuto occasione di statuire che il danno da fermo tecnico di veicolo incidentato deve essere allegato e dimostrato e la relativa prova non può avere ad oggetto la mera indisponibilità del veicolo, ma deve sostanziarsi nella dimostrazione o della spesa sostenuta per procacciarsi un mezzo sostitutivo, ovvero della perdita subita per la rinuncia forzata ai proventi ricavabili dall’uso del mezzo Sez. 3, Sentenza n. 20620 del 14/10/2015 il danno da fermo tecnico del veicolo incidentato non è risarcibile neppure in via equitativa - cui è possibile ricorrere solo ove sia certa l’esistenza dell’ an - ove la parte non abbia provato di aver sostenuto di oneri e spese per procurarsi un veicolo sostitutivo, né abbia fornito elementi quali i costi assicurativi o la tassa di circolazione idonei a determinare la misura del pregiudizio subito Sez. 6 3, Ordinanza n 15089 del 17/07/2015 . 9. - Il ricorso deve pertanto essere rigettato, con conseguente condanna della parte ricorrente, risultata soccombente, al pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo. P.Q.M. La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in euro 3.700,00 tremilasettecento , di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie ed accessori di legge. Si dà atto che il procedimento è stato scrutinato con la collaborazione dell’Assistente di studio dott. Andrea Penta.