Non è possibile concedere il privilegio verso i crediti a qualsiasi forma di società, anche se è una cooperativa

Obiettivo della norma contenuta nell’art. 2751 bis c.c., è quello di assegnare un trattamento preferenziale ai diritti che abbiano natura di compensi di attività sostanzialmente lavorative, in quanto frutto dell’esplicazione delle risorse fisiche o intellettuali di una persona, o anche di più persone, inserite e coordinate in una determinata struttura organizzativa.

La Corte di Cassazione ha esaminato il seguente caso con sentenza n. 9462/16, depositata in cancelleria il 10 maggio. Il caso . Il ricorso viene proposto dalla Società Italiana Assicurazioni in liquidazione coatta amministrativa, contro il C.A.F. Cooperativa Autoscuole Faentine s.r.l., avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma con la quale, in riforma della decisione di primo grado, la stessa aveva ammesso al passivo della l.c.a. della S.I.D.A., il credito già ammesso della s.r.l. C.A.F., con il privilegio di cui all’art. 2751 bis c.c., trattandosi di credito di società cooperativa e dunque di attività svolta in forma associata con finalità mutualistica. Contro la sentenza di appello, la l.c.a. ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo. Ha resistito con controricorso la società creditrice intimata. Con l’unico motivo la ricorrente denuncia, in particolare, la violazione dell’art. 2751 bis c.c., ritenendo che non sia possibile il riconoscimento del privilegio a qualsiasi forma di società, anche se è svolta in forma cooperativa. Nel caso di specie sussisterebbe anche un vizio di motivazione per l’omessa valutazione del carattere mutualistico della società creditrice. La ratio complessiva dell’art. 2751 bis sui crediti per retribuzioni e provvigioni e sui crediti delle società od enti cooperativi . Tale censura è fondata. Le Sezioni Unite hanno chiarito in proposito che se è ovvio notare che la legittimità dell’esercizio dell’attività di agente, in tale forma, non incide assolutamente sulla questione relativa ai crediti verso il preponente, nascenti dal rapporto d’agenzia, è anche vero che l’interpretazione letterale di tale disposizione collide palesemente con la ratio complessiva dell’art. 2751 bis , tenuto conto della natura eccezionale e, dunque, derogatoria rispetto al principio della par condicio creditorum e delle norme del c.c. che stabiliscono privilegi in favore di determinati crediti. Obiettivo della norma è infatti quello di assegnare un trattamento preferenziale ai diritti che abbiano natura di compensi di attività sostanzialmente lavorative, in quanto frutto dell’esplicazione delle risorse fisiche o intellettuali di una persona, o anche di più persone, inserite e coordinate in una determinata struttura organizzativa. I criteri per il riconoscimento della prelazione ai crediti considerati dal suddetto art. 2751 bis , discendono sempre dal principio costituzionale della tutela del lavoro in tutte le sue forme non solo dunque il lavoro subordinato, ma anche quello parasubordinato e quello non subordinato. Per contro, nelle società di capitali costituite secondo le forme tradizionali, le somme che rappresentano il corrispettivo dell’attività prestata attraverso le persone che operano per la società, spettano appunto a queste e non al socio, e costituiscono non già un compenso del lavoro prestato quanto un eventuale remunerazione del capitale conferito. Di recente si è poi affermato che il privilegio generale sui mobili per le provvigioni e le indennità derivanti dal rapporto di agenzia previsto dall’art. 2751 bis , è applicabile ai crediti delle società personali che esercitino l’attività propria dell’agente, qualora sia accertato, in concreto, che quest’ultima sia svolta direttamente dagli agenti-soci e che il lavoro abbia funzione preminente sul capitale. In applicazione della ratio richiamata, dunque, i giudici del merito avrebbero dovuto accertare in concreto se – a prescindere dal carattere mutualistico della forma societaria assunta al credito azionato era attribuibile la natura di compensi di attività lavorative, o comunque assimilabili alle attività lavorative, in quanto frutto prevalentemente dell’esplicazione delle risorse fisiche ed intellettuali di una o più persone inserite in una struttura organizzativa. La sentenza impugnata deve quindi essere cassata con rinvio per un nuovo esame.

Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 5 aprile – 10 maggio 2016, n. 9462 Presidente Forte - Relatore Didone Ragioni di fatto e di diritto della decisione 1.- Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Roma, in riforma della decisione di primo grado, ha ammesso al passivo della l.c.a. della S.I.D.A. il credito già ammesso della s.r.l. C.A.F. - Cooperativa Autoscuole Faentine con il privilegio di cui all’art. 2751 bis c.c., trattandosi di credito di società cooperativa quindi di attività svolta in forma associata con finalità mutualistica. Contro la sentenza di appello la l.c.a. ha proposto ricorso per cassazione affidato a un motivo. Resiste con controricorso la società creditrice intimata. Nel termine di cui all’art. 378 cod. proc. civ. parte ricorrente ha depositato memoria. 2.- Con l’unico motivo di ricorso la l.c.a. denuncia violazione dell’articolo 2751-bis n. 3 del codice civile ritenendo che non sia possibile il riconoscimento del privilegio a qualsiasi forma di società, anche se è svolta in forma cooperativa. Nella specie sussisterebbe anche vizio di motivazione per l’omessa valutazione in concreto del carattere mutualistico della creditrice. Tale ultima censura, relativa alla motivazione, è fondata. Le Sezioni unite Cfr. Sez. U, Sentenza n. 27986 del 16/12/2013 hanno in proposito chiarito che se è ovvio notare che la legittimità dell’esercizio dell’attività di agente in tale forma non incide assolutamente, per ciò soltanto, sulla questione della spettanza del privilegio relativamente ai crediti verso il preponente nascenti dal rapporto d’agenzia, diversi essendo i presupposti specificamente richiesti dall’art. 2751 bis c.c., n. 3 , - l’interpretazione meramente letterale di tale disposizione, considerata isolatamente rispetto a tutte le altre contenute nel medesimo articolo, collide palesemente con la ratio complessiva dell’art. 2751 bis aggiunto dalla menzionata L. n. 426 del 1975, art. 2 , che è determinante nell’individuazione anche del contenuto precettivo del n. 3 , tenuto segnatamente conto della natura eccezionale e, quindi, derogatoria rispetto al principio generale della par condicio creditorum, delle norme del codice civile che stabiliscono privilegi in favore di determinati crediti cfr., ex plurimis, le sentenze nn. 9205 del 1999, 5297 del 2009 e 2320 del 2012 . Come sottolineato dalla stessa Corte costituzionale, già da tempo questa Corte aveva esattamente individuato la ratio dell’art. 2751 bis, a seguito del suo inserimento ad opera della L. n. 426 del 1975, art. 2. Infatti, ad esempio, con la sentenza n. 8979 del 1993 - nell’enunciare il principio, secondo cui il privilegio di cui all’art. 2751 bis c.c., n 5, rivolto a tutelare crediti assimilabili a quelli di lavoro, in quanto integranti corrispettivi di servizi prestati da imprenditori artigiani o da enti cooperativi di produzione e lavoro, non compete, con riguardo a servizi di trasporto, per i crediti che insorgano in favore di un consorzio di imprenditori di trasporto, il quale non espleti direttamente i servizi medesimi, ma si limiti a ripartirli con contratti di sub-trasporto fra i singoli consorziati, non rilevando l’eventualità che questi ultimi abbiano qualità di imprenditori artigiani - aveva affermato che i limiti previsti dall’art. 2751 bis, anche alla luce dei lavori preparatori della citata L. n. 426 del 1975, nonché del raffronto con le altre ipotesi contemplate dai nn. 1 - 4 crediti del lavoratore subordinato od autonomo, dell’agente, del coltivatore etc. , evidenziano che obiettivo della norma è quello di assegnare un trattamento preferenziale ai diritti che abbiano natura di compensi di attività sostanzialmente lavorative, o comunque assimilabili alle attività lavorative, in quanto frutto prevalentemente dell’esplicazione delle risorse fisiche od intellettuali di una persona, od anche di più persone, inserite e coordinate in una determinata struttura organizzativa cfr. Cass. n. 5640 del 21 ottobre 1980 . Comparando tale motivazione con quella della Corte costituzionale nella sentenza n. 1 del 2000 cfr., Sembra perciò difficile contestare che la ratio dell’intero art. 2751 bis c.c., sia quella di riconoscere una collocazione privilegiata a determinati crediti in quanto derivanti dalla prestazione di attività lavorativa svolta in forma subordinata o autonoma e, perciò, destinati a soddisfare le esigenze di sostentamento del lavoratore , è evidente la sostanziale consonanza delle posizioni nell’individuazione della ratio legis. Questa linea interpretativa, fondata sulla così individuata ratio della novella del 1975 - ribadita, ex plurimis e fra le ultime, dalla sentenza n. 23491 del 2011 che richiama anche la sentenza della Corte costituzionale n. 1 del 2000 , è stata sostanzialmente seguita da molteplici pronunce successive alla sentenza costituzionale, sia pure emesse in fattispecie diverse da quella di cui all’art. 2751 bis, n. 3, cfr., ad esempio, ex plurimis, le sentenze nn. 17996 e 12012 del 2011 , nelle quali, conformemente a detta ratio, i criteri per il riconoscimento della prelazione ai crediti considerati da tale articolo discendono sempre da applicazioni specifiche del principio costituzionale di tutela del lavoro in tutte le sue forme e applicazioni , di cui all’art. 35 Cost., comma 1, che - com’è noto - si riferisce non soltanto al lavoro subordinato, tipico od atipico, ma anche a quello parasubordinato ed a quello non subordinato professionisti, artigiani, componenti di imprese familiari, soci di cooperative, etc. , come pure, nei casi dubbi, il criterio della prevalenza o della preminenza del fattore lavoro rispetto al capitale. Per contro - quantomeno in linea generale -, nelle società di capitali costituite secondo le forme tradizionali, le somme che rappresentano il corrispettivo dell’attività prestata nella specie, provvigioni per lo svolgimento dell’attività di agente attraverso le persone che operano per la società spettano a questa e non al socio e costituiscono non già un compenso del lavoro prestato ma una eventuale remunerazione del capitale conferito, sicché le provvigioni spettanti a società siffatte, che esercitino l’attività di agente, risolvendosi in utili di tale attività di impresa, sono crediti estranei rispetto alla complessiva ratio giustificatrice della prelazione riconosciuta dall’art. 2751 bis c.c., n. 3. Di recente, poi, si è affermato che il privilegio generale sui mobili per le provvigioni e le indennità derivanti dal rapporto di agenzia, previsto dall’art. 2751 bis, n. 3, c.c., è applicabile ai crediti delle società personali che esercitino l’attività propria dell’agente qualora sia accertato, in concreto, che quest’ultima sia svolta direttamente dagli agenti-soci e che il lavoro abbia funzione preminente sul capitale Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 19550 del 30/09/2015 . In applicazione della ratio innanzi richiamata, dunque, giudici del merito avrebbero dovuto in concreto accertare se - a prescindere dal carattere mutualistico della forma societaria assunta - al credito azionato era attribuibile la natura di compensi di attività sostanzialmente lavorative, o comunque assimilabili alle attività lavorative, in quanto frutto prevalentemente dell’esplicazione delle risorse fisiche od intellettuali di una persona, od anche di più persone, inserite e coordinate in una determinata struttura organizzativa. La sentenza impugnata, dunque, deve essere cassata con rinvio per nuovo esame e per le spese alla Corte di appello di Roma in diversa composizione. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia per nuovo esame e per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità alla Corte di appello di Roma in diversa composizione.