Necessario il controllo dell’autorità doganale sull’effettivo impiego del finanziamento

Il beneficio delle restituzioni all'importazione, riconosciuto dalla Comunità europea, agli esportatori verso Paesi extracomunitari, è condizionato al versamento di un deposito cauzionale o al rilascio di una fideiussione bancaria od assicurativa che l'Autorità nazionale doganale può escutere nel caso in cui l'impresa finanziata non esegua l'esportazione nel termine stabilito o non dia prova dell'effettiva immissione al libero consumo nel Paese di destinazione. Tale prova, che costituisce condizione essenziale per l'attribuzione definitiva del beneficio, non si esaurisce nella verifica della formale corrispondenza della documentazione fornita alle tipologie alternativamente indicate dall'art. 18 del Regolamento CE n. 3665/87 del 27 novembre 1987, ma richiede una valutazione concreta d'idoneità e sufficienza del contenuto dei documenti prodotti in funzione dell'accertamento dell'avvenuto perfezionamento dell'operazione.

Con la pronuncia depositata il 15 marzo 2016, n. 5085, la Corte di Cassazione, confermando il proprio orientamento in materia, delinea la procedura, in termini di documentazione da esibire, per la quale le imprese destinatarie di un finanziamento dell’Unione Europea, nel settore dell’esportazione di carne, non risultano passibili di richieste di restituzione di dette somme, per omissioni o inesattezze documentali. Il caso. La vicenda decisa dalla sentenza in commento prende le mosse dalla opposizione promossa da una banca, nella sua qualità di garante, nei confronti dell’autorità doganale che aveva ingiunto ad una impresa la restituzione delle somme ottenute a titolo di finanziamento dall’UE per non aver dato prova dell’effettivo impiego delle stesse in attività di esportazione, ossia nelle attività indicate nel finanziamento. Nei primi due gradi di giudizio, l’opposizione del garante è stata accolto sul rilievo che la autorità doganale avrebbe richiesto, abusando del potere riconosciutole, una serie di documenti non pertinenti rispetto al finanziamento ed alla prova dell’utilizzo dei finanziamenti stessi. Tali decisioni vengono in parte ribaltate dalla sentenza in commento che, accogliendo il ricorso dell’autorità doganale, rimarca la necessità che il controllo sulle modalità di utilizzo delle somme concesse a titolo di finanziamento non sia limitato ad una verifica meramente formale. Unione Europea e finanziamento alle imprese quali regole per i produttori agricoli? Come visto nella massima di cui sopra, il beneficio delle restituzioni all'importazione, riconosciuto dalla Comunità europea, anche sotto forma di anticipazioni o prefinanziamenti, agli esportatori di prodotti agricoli verso Paesi extracomunitari, e consistente in un contributo pari alla differenza tra il prezzo intracomunitario più elevato e quello extracomunitario meno elevato , è condizionato al versamento di un deposito cauzionale o al rilascio di una fideiussione bancaria od assicurativa che l'Autorità nazionale doganale attualmente nel nostro ordinamento l'Agenzia delle Dogane può escutere nel caso in cui l'impresa finanziata non esegua l'esportazione nel termine stabilito o non dia prova dell'effettiva immissione al libero consumo nel Paese di destinazione. Tale prova, che costituisce condizione essenziale per l'attribuzione definitiva del beneficio, non si esaurisce nella verifica della formale corrispondenza della documentazione fornita alle tipologie alternativamente indicate dall'art. 18 del Regolamento CE n. 3665/87 del 27 novembre 1987, ma richiede una valutazione concreta d'idoneità e sufficienza del contenuto dei documenti prodotti in funzione dell'accertamento dell'avvenuto perfezionamento dell'operazione. Finanziamenti e controllo da parte dell’autorità doganale. Concesso il finanziamento per l’esportazione, l’autorità doganale deve necessariamente controllare che l’importo de quo sia stato destinato allo scopo in questione, esaminando idonea documentazione. A tal fine, l'Autorità doganale nazionale è sempre abilitata a richiedere, ove non siano maturate preclusioni temporali a suo carico, supplementi documentali, che non costituiscono nuovi adempimenti, ma solo specificazioni di quelli previsti dalla legge in virtù del generale obbligo previsto dall'art. 8, n. 1, del Regolamento base n. 729/70 del 21 aprile 1970, norma che costituisce espressione degli obblighi imposti agli Stati membri dall'art. 5 del Trattato, di prendere tutte le misure necessarie per assicurarsi l'effettività e regolarità delle operazioni finanziate, senza che rilevi, sotto il profilo della violazione dei principi di buona fede ed affidamento, la novità, rispetto a prassi amministrative precedenti, dell'intensificazione dei controlli da parte dell'Autorità nazionale. Contratto autonomo di garanzia e finanziamento europeo. Le regole poc’anzi richiamate trovano applicazione anche con riferimento ad altre tipologie di finanziamenti concessi dall’Unione Europea. Al riguardo, dovendosi perseguire lo scopo che l’esportazione sia effettivamente conseguita, si richiede un regime particolarmente rigoroso si prevede, infatti, che si anticipi, al momento della dichiarazione doganale di esportazione, il versamento della somma corrispondente al diritto alla restituzione ma si pretende che, in caso di inadempimento dell'esportatore, la restituzione della somma anticipata sia prontamente recuperata, attraverso l'istituto della cauzione, intesa come garanzia di versamento rapido e sicuro della somma erogata, ex art. 3, comma 1, lett. a , Regolamento CEE n. 2220/1985. Da tale indicazione normativa deriva che il contratto di cauzione che venga in concreto stipulato deve essere interpretato in modo da assicurare la finalità che la disciplina comunitaria persegue e cioè garantire l'eventuale restituzione dell'importo anticipato ai sensi del Regolamento CEE n. 3665 del 1987. Poiché nel caso di inadempimento dell'esportatore, solo il contratto autonomo di garanzia, e non il contratto di garanzia ordinario, assicura lo Stato che ha anticipato la somma, i contratti di cauzione che siano stipulati in funzione di assicurare la garanzia prevista dalle norme comunitarie, non possono che avere la natura di contratto di garanzia autonomo. Exceptio doli, finanziamento e contratto autonomo di garanzia. Nei primi gradi di giudizio, la posizione dell’esportatore - e, quindi, della banca garante – era stata considerata validamente considerata sul rilievo che la banca garante aveva invocato l’ exceptio doli in ordine alla condotta dell’amministrazione doganale, che avrebbe tenuto una condotta diversa da quella tenuta negli anni precedenti in merito ad analoghe operazioni. Sul punto, i giudici di merito avevano ravvisato nel caso di specie l’exceptio doli , con riferimento al contratto autonomo di garanzia che la banca aveva stipulato a garanzia del finanziamento stesso. Sul punto, come noto, il garante può efficacemente opporre l' exceptio doli solo nel caso in cui la richiesta di pagamento risulti prima facie abusiva o fraudolenta ovvero risulti tale da circostanze inequivocabili e documentalmente provate o comunque da una prova c.d. liquida , cioè di pronta soluzione, che dimostri l'avvenuto adempimento della obbligazione o che il creditore garantito ha sottaciuto situazioni sopravvenute al contratto, aventi forza modificativa o estintiva del diritto. Contratto autonomo di garanzia ed eccezioni opponibili. L'inopponibilità delle eccezioni di merito derivanti dal rapporto principale, che contraddistingue il contratto autonomo di garanzia rispetto alla fideiussione, comporta che, ai fini dell 'exceptio doli , il garante non può limitarsi ad allegare circostanze fattuali idonee a costituire oggetto di un'eccezione che il debitore garantito potrebbe opporre al creditore, ma debba far valere una condotta abusiva del creditore, il quale, nel chiedere la tutela giudiziale del proprio diritto, abbia fraudolentemente taciuto, nella prospettazione della vicenda, situazioni sopravvenute alla fonte negoziale del diritto azionato ed aventi efficacia modificativa o estintiva dello stesso, ovvero abbia esercitato tale diritto al fine di realizzare uno scopo diverso da quello riconosciuto dall'ordinamento, o comunque all'esclusivo fine di arrecare pregiudizio ad altri, o, ancora, contro ogni legittima ed incolpevole aspettativa altrui. Nel caso di specie, le questioni testé rilevate non sono state riconosciute pertinente posto che è stato individuato a carico dell’Autorità doganale un incisivo potere di controllo sulla documentazione e sulla attività espletata dall’impresa grazie al finanziamento concesso.

Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 3 febbraio – 15 marzo 2016, n. 5085 Presidente Forte – Relatore Di Virgilio Svolgimento del processo Rolo Banca 1473 in seguito, Unicredit Banca d’Impresa proponeva opposizione ex art. 82, 2 comma d.p.r. 43/1973 avverso il provvedimento della Circoscrizione doganale di Bologna del 24/4/1998, portante l’ingiunzione di pagamento di L. 360.713.780, in forza della fideiussione rilasciata il 17/6/93 da Rolo Banca in favore della società Beca s.p.a., a garanzia della restituzione del prefinanziamento concesso a detta società ai sensi del Reg.CEE n. 3665/1978, per operazioni di esportazione di carne bovina in . Il Tribunale di Bologna, con sentenza 5175/2003, disattese le eccezioni preliminari dell’opponente, accoglieva nel merito l’opposizione ritenendo che anche a riconoscere al contratto la natura di contratto autonomo di garanzia, Rolo Banca aveva fatto valere l’ exceptio doli generalis rilevava che per le operazioni del 1992-1993 periodo al quale si riferiva la garanzia escussa , la documentazione presentata era del tutto analoga a quella in precedenza depositata, e ritenuta idonea dagli organi ministeriali di controllo allo svincolo delle fideiussioni che solo successivamente all’effettuazione dell’esportazione della merce ed alla produzione dei documenti attestanti l’avvenuta immissione al consumo della stessa, il Ministero competente aveva comunicato di ritenere la documentazione incompleta ed aveva chiesto documentazione supplementare, facendo valere le istruzioni vincolanti in tal senso del FEOGA ente comunitario che presiede alla politica agricola UE che il comportamento pregresso aveva ingenerato in capo al garantito l’ineludibile affidamento sulla regolarità di tutte le operazioni, che legittimava il garante a sollevare l’eccezione. La Corte d’appello di Bologna, con sentenza del 24/10 - 11/12/2008, ha respinto l’appello del Ministero dell’Economia e delle Finanze e dell’Agenzia delle Dogane, compensando tra le parti le spese del grado. La Corte territoriale, nello specifico, ha ritenuto di inquadrare le garanzie in esame come contratto autonomo di garanzia c.d. performance bond , assunte secondo il testo contrattuale predisposto dall’amministrazione finanziaria ha osservato che in base ai regolamenti comunitari 565/1980, 2220/1985 e 3665/1987 , il diritto dell’esportatore a trattenere in via definitiva le sovvenzioni anticipate cd. prefinanziamento , con conseguente svincolo delle garanzie, è condizionato alla presentazione, nei termini previsti, dei documenti comprovanti la tempestiva immissione in consumo nel paese straniero della merce che usufruisce del contributo ex art. 28 Reg. 3665/1987, l’esportatore deve effettuare l’esportazione entro 6 mesi dall’erogazione della sovvenzione e presentare la documentazione comprovante l’immissione in consumo entro 12 mesi che in discussione era solo il contenuto della prova documentale attestante l’immissione al consumo nel paese terzo che ai sensi dell’art. 18 del Reg. CEE 3665/1987, tale prova poteva essere fornita a mezzo della documentazione doganale rilasciata dal paese importatore cd. prova primaria o anche in caso di impossibilità di ottenere tale documento, da attestato di scarico nel paese terzo e/o documento bancario di avvenuto pagamento della merce cd. prova secondaria che solo dal giugno 1994, il Dipartimento delle Dogane, uniformandosi alle nuove direttive dettate dal FEOGA col provvedimento del 25/2/1994, aveva comunicato di ritenere incompleta la documentazione in precedenza ritenuta idonea, richiedendo con la comunicazione del 9/6/94 la traduzione completa dei documenti di importazione, insieme al completamento degli stessi con l’aggiunta dell’apposito timbro triangolare attestativo del nulla osta sanitario che i documenti doganali egiziani prodotti dalla Beca erano idonei a provare l’immissione in consumo della merce, costituendo gli stessi l’attestato a tal fine rilasciato dalle competenti autorità di quel paese, come evincibile dalla missiva del 19/11/1996 dell’Ambasciata d’Egitto in risposta a richiesta del Ministero delle Finanze che i principi di correttezza e buona fede avrebbero imposto all’Amministrazione di limitare la richiesta di integrazione documentale alle operazioni doganali in corso e successive alla comunicazione, inoltrata all’impresa il 9/6/1994, del mutamento di indirizzo conseguente alla nuova direttiva FEOGA che quindi nel caso, l’Amministrazione aveva agito abusando del diritto che tali rilievi erano assorbenti delle eccezioni dell’appellante sulla pretesa violazione della disciplina specifica che regola l’esimente della buona fede nel diritto comunitario art. 220 Reg. CEE 2913/1992, come modificato dal Reg. CEE 2700/2000 , né era richiamabile la giurisprudenza della Corte giust. tendente ad affermare la legittimità dei controlli successivi circa la veridicità dei certificati e delle dichiarazioni inizialmente ritenuti validi dalle autorità di uno Stato membro, trattandosi nel caso solo di prova documentale richiesta ai fini probatori dell’immissione in consumo. Rimanevano assorbiti, secondo la Corte territoriale, motivi dell’appello incidentale condizionato. Ricorrono avverso detta pronuncia il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Dogane, con ricorso strutturato su tre motivi, notificato a Unicredit Corporate Banking s.p.a., già Unicredit Banca d’Impresa, già Rolo Banca 1473 s.p.a Si difende con controricorso Aspra Finance e per essa Unicredit Credit Management Bank s.p.a., ed avanza ricorso incidentale condizionato basato su due articolati motivi. I ricorrenti principali hanno depositato controricorso a ricorso incidentale. L’Amministrazione ha depositato la memoria ex art. 378 c.p.c Motivi della decisione 1.1.- Col primo mezzo, i ricorrenti si dolgono della violazione dei principi di diritto vivente sul contratto autonomo di garanzia in relazione agli articolo 1936 e 1945 c.c., e della violazione degli articolo 16 Reg. 2220/1985 e 18 Reg. 3665/1987. 1.2.- Col secondo, della violazione e falsa applicazione degli articolo 1175,1375 c.c. anche in relazione all’art. 220 par. 2 lett. b Reg. CEE 2913/92 e dei principi generali sulla buona fede e legittimo affidamento, per non avere la Corte di merito tenuto conto della disciplina comunitaria specifica sulla buona fede. 1.3.- Col terzo, si dolgono della violazione e falsa applicazione degli articolo 8,18,25 e ss. del Reg. CEE 3665/1987 in relazione ai principi desumibili dagli articolo 23 e 47 Trattato del 1957 e dai Reg. CEE 729/70 e 565/80 nonché della violazione e falsa applicazione degli articolo 84, 1 comma, d.p.r. 43/1973, 221, 3 comma, Reg. CEE 2913/1992, per avere la Corte di merito riconosciuto alla prassi amministrativa il valore abrogativo della legislazione nazionale o comunitaria. 1.4.- Col quarto, del vizio di motivazione insufficiente in relazione alla ritenuta operatività in concreto dei principi di affidamento e buona fede. 2.1.- Col primo motivo del ricorso incidentale condizionato, Aspra Finance s.p.a., e per essa Unicredit Credit Management Bank s.p.a.,si duole della violazione e falsa applicazione degli articolo 3 Cost., 34 e 82 d.p.r. 43/1973, 2, r.d. 639/1910, 67 e 130,2 comma, d.p.r. 43/1988, stante la natura ordinaria e non doganale dell’obbligazione di garanzia, per la carenza in capo all’ente impositore della facoltà di utilizzare lo strumento dell’ingiunzione fiscale nonché del vizio di motivazione nella parte in cui la Corte d’appello non ha riconosciuto la natura non tributaria dell’obbligazione, con la conseguente inammissibilità dei provvedimenti ingiuntivi e/o impositivi da parte dell’Amministrazione, comunque adottati in base a norme abrogate. 2.2.- Col secondo, denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli articolo 1945 e 1957 c.c., degli articolo 1362 e ss. c.c., nonché il vizio di motivazione nella parte in cui il Giudice del merito non ha accolto l’eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c., trattandosi di fideiussione, e la clausola a prima richiesta deroga solo all’art. 1945 c.c. nel caso, v’è la specifica clausola contrattuale che fissa il termine convenzionale di efficacia di mesi sei. 2.1.- I due ricorsi, principale ed incidentale, sono stati riuniti ex art. 355 c.p.c Il primo motivo del ricorso principale è fondato. Posta la qualificazione delle garanzie di cui si tratta in termini di contratto autonomo di garanzia, va richiamato il principio espresso nelle pronunce 30744/2011 e 6247/2012 conforme, la precedente 16877/2009 , secondo cui il beneficio delle restituzioni all’importazione, riconosciuto dalla Comunità europea, agli esportatori nella specie di carne bovina verso Paesi extracomunitari, è condizionato al versamento di un deposito cauzionale o al rilascio di una fideiussione bancaria od assicurativa che l’Autorità nazionale doganale può escutere nel caso in cui l’impresa finanziata non esegua l’esportazione nel termine stabilito o non dia prova dell’effettiva immissione al libero consumo nel Paese di destinazione tale prova, che costituisce condizione essenziale per l’attribuzione definitiva del beneficio, non si esaurisce nella verifica della formale corrispondenza della documentazione fornita alle tipologie alternativamente indicate dall’art. 18 del Regolamento CE n. 3665/87 del 27 novembre 1987, ma richiede una valutazione concreta d’idoneità e sufficienza del contenuto dei documenti prodotti in funzione dell’accertamento dell’avvenuto perfezionamento dell’operazione a tal fine, l’Autorità doganale nazionale è sempre abilitata a richiedere, ove non siano maturate preclusioni temporali a suo carico, supplementi documentali, che non costituiscono nuovi adempimenti, ma solo specificazioni di quelli previsti dalla legge in virtù del generale obbligo previsto dall’art. 8 n. 1 del Regolamento base n. 729/70 del 21 aprile 1970, norma che costituisce espressione degli obblighi imposti agli Stati membri dall’art. 5 del Trattato, di prendere tutte le misure necessarie per assicurarsi l’effettività e regolarità delle operazioni finanziate, senza che rilevi, sotto il profilo della violazione dei principi di buona fede ed affidamento, la novità, rispetto a prassi amministrative precedenti, dell’intensificazione dei controlli da parte dell’Autorità nazionale. Il principio di diritto sopra trascritto, ed al quale questo Collegio intende dare continuità, non è stato osservato dalla sentenza gravata. 1.2.- L’accoglimento del primo motivo assorbe gli ulteriori mezzi del ricorso principale. 3.1.- Il ricorso incidentale condizionato è inammissibile. Ed infatti, le censure della parte sono intese a riproporre le questioni poste con l’appello incidentale condizionato e ritenute assorbite dalla Corte d’appello è evidente, pertanto, come gli odierni motivi non sono rivolti nei confronti di statuizioni della sentenza impugnata, da cui l’inammissibilità degli stessi, salva la riproponibilità delle questioni in sede di giudizio di rinvio. Sul principio, si richiama la pronuncia 25821/2009 e conformi, le successive 12728/2010 e 27157/2011 , che si è espressa nel senso che il ricorso incidentale per cassazione, anche se qualificato come condizionato, presuppone la soccombenza e non può, quindi, essere proposto dalla parte che sia risultata completamente vittoriosa nel giudizio di appello quest’ultima, del resto, non ha l’onere di riproporre le domande e le eccezioni non accolte o non esaminate dal giudice d’appello, poiché l’eventuale accoglimento del ricorso principale comporta la possibilità che dette domande o eccezioni vengano riesaminate in sede di giudizio di rinvio. 4.1.- Conclusivamente, va accolto il primo motivo del ricorso principale, assorbiti gli altri, e va dichiarato inammissibile il ricorso incidentale condizionato va cassata la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte d’appello di Bologna in diversa composizione, che si atterrà al principio di diritto sopra esposto e che provvederà anche alla decisione sulle spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo del ricorso principale, assorbiti gli altri dichiara inammissibile il ricorso incidentale condizionato cassa la pronuncia impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d’appello di Bologna in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.