La ratifica del negozio compiuto dal falsus procurator ha efficacia retroattiva

Il negozio compiuto dal falsus procurator” non è invalido, ma soltanto in itinere”, ovvero a formazione successiva, sicché il dominus” può ratificare e fare propri gli effetti del negozio concluso in suo nome con effetti retroattivi. La ratifica è una dichiarazione di volontà unilaterale, che deve rispettare la forma prescritta per il contratto concluso dal falsus procurator”, ed ha carattere ricettizio, richiedendo, per produrre effetto, la notifica o la comunicazione all'altro contraente. Con la pronuncia dell’8 febbraio 2016, n. 2304 il S.C., riformando una decisione della Corte di Appello di Napoli, ha inteso riaffermare il principio testé espresso in tema di falsus procurator e poteri di rappresentanza, con riferimento alla estensione ed ai limiti della ratifica compiuta dal soggetto effettivamente dotato di poteri in ordine agli atti compiuti dal falsus procurator.

In questo senso si è pronunciata la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 2403/2016, depositata l'8 febbraio. Il caso. Nel caso deciso con la sentenza in commento, la banca ricorrente si doleva della sentenza della Corte di Appello di Napoli che confermava la decisione di primo grado, con la quale veniva condannata alla restituzione delle somma portata da una serie di assegni incassati presso uno dei suoi sportelli, in quanto emessi da un soggetto già amministratore di una società anche se successivamente estromesso dalla compagine sociale. I giudici di merito, infatti, non avevano attribuito rilevanza dichiarazione di ratifica del nuovo amministratore rispetto all’operato del precedente, posto che la stessa sarebbe stata opponibile alla banca solo dalla data di comunicazione di tale modifica societaria, essendo invece inefficace per quanto riguarda il pregresso, con conseguente invalidità degli atti compiuti prima di tale comunicazione. Il S.C. ha accolto il ricorso della banca rimettendo alla Corte territoriale la decisione sulla controversia, precisando, per contro, che la ratifica del nuovo amministratore ha efficacia con riferimento all’operato del precedente amministratore, a prescindere dall’affettiva data di comunicazione alla banca stessa. Il negozio concluso dal falsus procurator come e perché. Come pacificamente riconosciuto in giurisprudenza, il negozio concluso dal falsus procurator costituisce una fattispecie soggettivamente complessa a formazione successiva, la quale si perfeziona con la ratifica del dominus, e, come negozio in itinere o in stato di pendenza però suscettibile di perfezionamento attraverso detta ratifica , non è nullo, e neppure annullabile, bensì inefficace, e tale inefficacia rileva nei soli confronti del dominus, sino alla ratifica di questi. Tale temporanea inefficacia non è rilevabile d'ufficio, ma solo su eccezione di parte, e la relativa legittimazione spetta esclusivamente al dominus pseudo-rappresentato, e non già all'altro contraente, il quale, ai sensi dell'art. 1398 c.c., può unicamente chiedere al falsus procurator il risarcimento dei danni sofferti per aver confidato senza propria colpa nella operatività del contratto. Mancanza di poteri come eccepire il difetto del potere rappresentativo In particolare, la deduzione del difetto o del superamento del potere rappresentativo e della conseguente inefficacia del contratto, da parte dello pseudo rappresentato, integra una mera difesa, atteso che la sussistenza del potere rappresentativo in capo a chi ha speso il nome altrui è un elemento costitutivo della pretesa del terzo nei confronti del rappresentato, come tale rilevabile anche d'ufficio, salvo che lo pseudo rappresentato agisca in giudizio formulando una domanda che presupponga l'efficacia del contratto concluso in suo nome dal rappresentante senza poteri, ovvero si costituisca e difenda nel merito tenendo un comportamento da cui risulti in maniera univoca la volontà di fare proprio tale contratto, dovendosi ritenere, in tal caso, l'originaria carenza dei poteri rappresentativi superata in virtù di una ratifica, sia pure tacita, del negozio, e, dunque, senza possibilità di rilievo officioso. Ratifica del falsus procurator. Si estende all’intero contratto, comprese le clausole vessatorie La ratifica dell'operato del rappresentante senza potere ex art. 1399 c.c. si estende all'intero contratto, comprese le clausole vessatorie, non potendosi scindere arbitrariamente il contenuto della ratifica, ipotizzandone l'operatività per certe clausole e non per altre. Ratifica del contratto preliminare anche in assenza di procura. L'assenza di una procura scritta ex art. 1392 c.c. non comporta necessariamente la nullità di un contratto preliminare firmato da un falsus procurator giacché il negozio è sanabile con effetti retroattivi laddove il dominus decida di ratificare l'operato di questi attraverso la forma prescritta per il contratto concluso in sua vece in quanto, quale dichiarazione unilaterale di volontà, la ratifica consente di fare propri gli effetti del negozio inizialmente viziato. Quale forma per la ratifica? La ratifica dell'operato del falsus procurator ”, pur non richiedendo l'impiego di formule particolari, per considerarsi validamente effettuata in osservanza del disposto di cui all'art. 1399, comma primo, cod. civ., non solo deve rispondere agli stessi requisiti di forma richiesti per l'atto posto in essere, ma deve provenire dal dominus . La ratifica di un contratto soggetto alla forma scritta ad substantiam ”, stipulato da falsus procurator ”, non richiede che il dominus manifesti per iscritto espressamente la volontà di far proprio quel contratto, potendo la ratifica essere anche implicita - purché sia rispettata l'esigenza della forma scritta - e risultare da un atto che, redatto per fini che sono conseguenziali alla stipulazione del negozio, manifesti in modo inequivoco la volontà del dominus incompatibile con quella di rifiutare l'operato del rappresentante senza potere. Nel caso di specie, il nuovo amministratore ed il precedente accomandatario si erano recati in banca ed il primo aveva reso una dichiarazione con la quale veniva ratificato l’operato del precedente amministratore tale circostanza, secondo il S.C., è sufficiente ai fini della ratifica, con conseguente esclusione della possibilità di richiedere la restituzione delle somme pagate come descritte nella sentenza, ad eccezione di quelle portate dagli assegni dopo la modifica dell’assetto societario e della dichiarazione testé menzionata, con efficacia di ratifica. Falsus procurator e delibera assembleare. In giurisprudenza, sempre con riferimenti ai temi per cui è causa, si è osservato che la deliberazione assembleare di esclusione del socio da una società personale, assunta con il voto di una società partecipante rappresentata da un falsus procurator ”, è viziata da annullabilità, in quanto il diritto di partecipare all'assemblea è tutelato dalla legge in funzione dell'interesse individuale dei soci ed il contrasto con norme, anche cogenti, rivolte alla tutela di tale interesse determina un'ipotesi di mera annullabilità, in applicazione analogica dell'art. 2377 c.c. il voto così espresso, invalido per vizio di rappresentanza, è peraltro suscettibile di ratifica, proveniente dalla medesima società legittimamente rappresentata, ai sensi dell'art. 1399 cod. civ., restando compito esclusivo del giudice del merito accertare l'integrazione della fattispecie sanante, su eccezione della parte interessata a farla valere.

Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 1 dicembre 2015 – 8 febbraio 2016, n. 2403 Presidente Di Palma – Relatore Acierno Svolgimento del processo Il Fallimento Linea Italia s.a.s. ha convenuto in giudizio la banca S. Paolo Imi deducendo che la società fallita era titolare di due conti correnti presso la filiale di OMISSIS che a partire dal 25/7/97 era mutato l'accomandatario della società da T.C. ad N.A. che tale variazione venne iscritta nel registro delle imprese in data 31/7/97 e venne comunicata alla banca con deposito del timbro della società ed un campione della firma del nuovo amministratore. Era risultata tuttavia prelevata dal precedente accomandatario la somma di oltre quattrocento milioni di lire da T.C. fino alla fine dell'anno 1997, in difetto di potere. Il fallimento chiedeva, in conclusione, la restituzione delle somme indebitamente prelevate. Il tribunale accoglieva la domanda e condannava la banca al pagamento della sorte e degli interessi legali al tasso del 5% dal 1/1/98 alla data di pubblicazione della sentenza ed al tasso legale da tale ultima data al saldo. All'esito del giudizio d'appello, la Corte integrava il dispositivo di condanna riconoscendo gli interessi legali in aggiunta alla somma di Euro 255.000 a partire dal 31/8/2001 condannava il T. a rilevare la banca di quanto dovuto in esecuzione della sentenza e a pagare le spese di lite in favore della banca per il primo grado, compensandole integralmente per il secondo grado di giudizio. A sostegno della decisione, la Corte ha affermato per quel che ancora interessa la mancanza dell'autonoma proposizione di una domanda di accertamento è irrilevante dal momento che quella di condanna la sottintende il giorno 12 novembre 1997 quando il T. ed il N. si recarono in banca per informare del cambiamento della persona dell'accomandatario, il N. rilasciò una dichiarazione scritta nella quale si affermava la validità delle obbligazioni già contratte dalla società, così ratificando l'operato precedente ma soltanto nei limiti degli impegni assunti sulla base di un mandato rappresentativo efficace, con conseguente esclusione degli assegni emessi dal T. dopo la formale cessazione della carica e con la inclusione soltanto di quelli successivi alla comunicazione alla banca. La banca ha inoltre violato gli obblighi di custodia su di essa incombenti pagando assegni emessi da soggetto privo del potere di rappresentanza. Infine la mancata contestazione degli estratti conto periodicamente inviati non preclude le contestazioni relative alla validità ed efficacia dei rapporti obbligatori sottostanti. Correttamente il giudice di primo grado aveva disatteso le istanze istruttorie per interrogatorio formale e per testi della banca in quanto non rivolte all'accertamento di fatti ma all'interpretazione di documenti. Avverso questa pronuncia ha proposto ricorso per cassazione l'Intesa san Paolo s.p.a. Ha resistito con controricorso il Fallimento che ha anche depositato memoria ex art. 378 cod. proc. civ Motivi della decisione Nel primo e secondo motivo rubricati secondo e terzo viene dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 99 e 112 cod. proc. civ. ed il vizio di motivazione per non avere la Corte d'Appello ritenuto necessaria la formulazione della domanda di accertamento oltre a quella di condanna, considerandola illegittimamente implicita, senza peraltro procedere all'interpretazione in concreto di quella proposta al fine di verificarne con rigore la eventuale ricomprensione in quella di accertamento. Per quanto riguarda la censura relativa al vizio ex art. 360 n. 5 cod.proc.civ., manca la sintesi fattuale prevista a pena d'inammissibilità dall'art. 366 bis, ultima parte, cod. proc. civ., ratione temporis applicabile. In ordine alla censura relativa al vizio ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ. la giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato che I vizi di ultra o extrapetizione si verificano quando il giudice attribuisce alla parte un bene maggiore o diverso da quello richiesto, mentre non ricorrono nel caso di accoglimento di una domanda che, seppure non espressamente formulata, deve ritenersi implicitamente contenuta nella domanda proposta Cass. 4194 del 1978, orientamento consolidato e non più mutato, cfr. anche Cass. 606 del 1980 e 514 del 1982 . Con specifico riferimento alla correlazione tra domanda di accertamento e di condanna si richiama la pronuncia 244 6 del 1970. Nel terzo e quarto motivo rubricati quarto e quinto viene dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1387 e ss. 1399 e 2320 cod. civ. per avere la Corte d'Appello illegittimamente ristretto l'effetto ex tunc della ratifica escludendovi i pagamenti effettuati dalla cessazione della posizione di accomandatario in capo al T. fino alla data della dichiarazione di assunzione delle obbligazioni contratte dalla società da parte del nuovo accomandatario. La censura è prospettata anche ex art. 360 n. 5 cod. proc. civ Precisa il ricorrente che lo scambio dei ruoli era avvenuto il 25/7/97 con deposito presso il Registro delle Imprese il 31/7. Alla data del 12/11/97 la banca è stata informata verbalmente della modifica ed ha provveduto a far firmare al signor T. ed al signor N. due dichiarazioni con le quali il nuovo socio accomandatario ha confermato le obbligazioni assunte sino a quel momento dal precedente sempre nella qualità ratificandone l'operato. La Banca, come confermato dal giudice di primo grado, ha avuto conoscenza del cambiamento solo il 12/11/97. Essendo stato ratificato l'operato del precedente accomandatario non poteva essere accolta la domanda di restituzione in ordine a 51 assegni emessi a partire dalla cessazione della carica ma solo quelli emessi successivamente alla comunicazione alla banca, in numero soltanto di tre. La Corte, ingiustificatamente, non ha dato rilievo al momento della effettiva conoscenza rilevando che la ratifica non poteva riguardare atti emessi in difetto dei poteri di gestione e rappresentanza da parte dell'accomandatario. In realtà l'istituto della ratifica ha la specifica finalità di sanare ex tunc il difetto di potere con il quale sono stati eseguiti atti di disposizione da parte del falsus procurator inerenti la sfera giuridica del rappresentato. La censura con riferimento al vizio di motivazione ex art. 360 n. 5 cod. proc. civ. è inammissibile per difetto di sintesi. Per quanto riguarda la violazione delle norme codicistiche in tema di rappresentanza deve, preliminarmente rilevarsi che il motivo si chiude con il seguente quesito di diritto la ratifica degli atti compiuti dall'ex socio accomandatario rende ex tunc gli atti pienamente validi? Contrariamente a quanto ritenuto dalla parte controricorrente si ritiene che, ancorché sinteticamente, tale quesito rappresenti in modo puntuale e non generico la quaestio iuris rimessa alla Corte, dal momento che si riferisce all'ambito di operatività della ratifica, così come prevista dalla legge, ed alla sua estensione ex tunc a tutti gli atti compiuti dal falsus procurator, fin dall'origine del difetto di rappresentanza. Peraltro, dall'esame e dallo sviluppo argomentativo della censura è agevole riscontrare specificamente la fattispecie e le sue coordinate soggettive e temporali al fine di verificare, mediante il procedimento di sussunzione, l'error in iudicando lamentato dalla parte ricorrente. Al riguardo deve rilevarsi che dall'esame della sentenza impugnata emerge, inequivocamente pag. 6 ultime quattro righe , la qualificazione giuridica in termini di ratifica dell'impegno del nuovo accomandatario in ordine alle obbligazioni assunte dal precedente, nella medesima qualità. Ne consegue che la limitazione dell'efficacia temporale di tale ratifica alle sole obbligazioni successive alla comunicazione alla banca costituisce una palese violazione della disciplina normativa della ratifica. L'esame degli artt. 1398 e 1399 cod. civ. non consente di aderire all'assunto della Corte d'Appello secondo il quale la ratifica si estende soltanto agli atti compiuti dal precedente accomandatario regolarmente munito del potere di rappresentanza, dal momento che la finalità della dichiarazione di volontà espressa dalla ratifica è specificamente finalizzata a sanare ex tunc gli atti compiuti dal falsus procurator ovvero da colui il quale, come nella fattispecie, abbia agito nella qualità di rappresentante ma in difetto del potere conferitogli dal rappresentato. È la stessa Corte d'Appello a precisare che nelle dichiarazioni rilasciate dal nuovo socio riprodotte in ossequio al canone dell'autosufficienza anche a pag.12 del ricorso, in quanto contenute in una dichiarazione scritta rivolta alla banca e sottoscritta dal nuovo accomandatario in qualità di nuovo legale rappresentante della società si afferma la validità delle obbligazioni già contratte dalla società Linea Italia s.a.s. di T.C. e Co anche nei confronti della Linea Italia s.a.s. di N.A. e Co, dopo aver qualificato tale dichiarazione di volontà come ratifica, salvo farne discendere conseguenze giuridiche incompatibili con la disciplina normativa dell'istituto. Al riguardo non può condividersi l'assunto della parte controricorrente secondo il quale la Corte distrettuale ha escluso che la dichiarazione di volontà in questione fosse qualificabile come ratifica, essendo testualmente affermato in sentenza il contrario, e che comunque la complessiva interpretazione della manifestazione di volontà del nuovo organo rappresentativo della società costituisce operazione incensurabile in sede di legittimità. Deve, infatti sottolinearsi, come già rilevato, che, nella specie, la Corte d'Appello ha espressamente riconosciuto in tale manifestazione di volontà, una dichiarazione di ratifica, traendone tuttavia conseguenze giuridiche errate in quanto non conformi alla legge. Come costantemente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità il negozio compiuto dal falsus procurator non è invalido, ma soltanto in itinere , ovvero a formazione successiva, sicché il dominus può ratificare e fare propri gli effetti del negozio concluso in suo nome con effetti retroattivi. Cass. 27399 del 2009 14618 del 2010 . Il regime giuridico degli effetti della ratifica non può essere modificato in via interpretativa, in mancanza di condizioni o clausole che ne conformino diversamente l'efficacia quando, come nella specie, il contenuto della dichiarazione sia univoco e l’intera manifestazione di volontà sia stata qualificata anche perché non diversamente qualificabile come ratifica d'impegni in precedenza assunti per conto del rappresentato la s.a.s. ancorché senza il potere di rappresentanza. Nel quinto motivo rubricato come sesto viene dedotto ex art. 360 n. 5 cod. proc. civ. l'omessa considerazione da parte della Corte d'Appello che sul piano contrattuale esisteva un preciso obbligo della società correntista di comunicare alla banca le variazioni del legale rappresentante anche quando tali revoche e modifiche fossero state depositate e pubblicate ai sensi di legge o comunque rese di pubblica ragione. art. 1 comma 2 del contratto . Fino alla comunicazione pertanto la banca ha versato in una condizione di affidamento incolpevole. Nel sesto motivo rubricato come settimo viene dedotto ex art. 360 n. 5 cod. proc. civ. l'omesso rilievo da parte della Corte d'Appello, della destinazione degli assegni emessi dal precedente accomandatario dopo il deposito della nuova nomina al registro delle imprese, ai fornitori della società, con conseguente esclusione di un pregiudizio per il fallimento, trattandosi di ordinarie transazioni commerciali. Nel settimo motivo rubricato come ottavo viene dedotto ex art. 360 n. 5 cod. proc. civ. che la Corte d'Appello avrebbe erroneamente ritenuto violati gli obblighi di custodia del denaro, avendo pagato gli assegni a firma del cessato accomandatario. Ciò sia perché la questine poteva essere rilevata d'ufficio soltanto dal fallimento sia perché la questione è strettamente legata alla ratifica per cui non può ravvisarsi alcuna violazione a carico della banca. Nell'ottavo motivo rubricato come nono viene dedotto ex art. 360 n. 5 cod. proc. civ. che la Corte d'Appello non avrebbe considerato che gli estratti conto non erano stati contestati e che sia il nuovo amministratore che il fallimento avevano continuato ad operare partendo dai saldi in esso indicati, non contestandoli e confermando la volontà di ratifica dell'operato del precedente accomandatario. Nel nono motivo rubricato come decimo viene dedotto ex art. 360 n. 5 cod. proc. civ. che la Corte d'Appello avrebbe disatteso tutte le istanze istruttorie riprodotte nel motivo ancorché rilevanti. Nel decimo motivo rubricato come undicesimo viene contestata sempre ex art. 360 n. 5 cod. proc. civ. la statuizione sulle spese adottata dalla Corte d'Appello. I motivi dal quinto al decimo devono essere ritenuti assorbiti dall'accoglimento del terzo e quarto, avendo ad oggetto questioni subordinate. In conclusione i primi due motivi devono essere ritenuti inammissibili. Il terzo e quarto motivo devono essere accolti con conseguente cassazione per quanto di ragione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte d'Appello di Napoli in diversa composizione perché applichi il regime legale della ratifica artt. 1398 e 1399 cod. civ. anche in ordine agli effetti sananti ex tunc alla dichiarazione resa dal nuovo accomandatario il 12/11/97 alla banca ricorrente. I rimanenti motivi sono assorbiti. P.Q.M. La Corte, dichiara inammissibili i primi due motivi di ricorso. Accoglie il terzo e quarto motivo. Assorbiti gli altri. Cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese del presente procedimento alla Corte d'Appello di Napoli in diversa composizione.