Capannone distrutto da incendio: il conduttore è esonerato da responsabilità se …

Al fine del superamento della presunzione legale di cui all’art. 1588 c.c., è dirimente la non imputabilità dell’incendio al conduttore condizione, quest’ultima, che sussiste anche quando, nella certa derivazione della causa dell’incendio dal fatto di un terzo, questo non sia stato individuato. Pertanto, la mancata identificazione del terzo non può escludere né inficiare l’accertamento positivo dell’origine dell’incendio in una causa comunque non imputabile al conduttore.

La Terza sezione della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 25221, depositata il 15 dicembre 2015, si è occupata di una vicenda risarcitoria occorsa in materia di locazione inquadrabile nella fattispecie di cui all’art. 1588 c.c La norma ex art. 1588 c.c. pone una presunzione di colpa a carico del conduttore superabile solo con la dimostrazione della causa dell’incendio, identificata in concreto. Il fatto. L’odierna pronuncia trae origine da un’azione risarcitoria promossa dal locatore di un capannone ad uso agricolo in danno della conduttrice, con cui si intendeva far accertare la responsabilità del secondo per il perimento del bene locato, andato distrutto durante un incendio. In primo grado la domanda era accolta. L’appello aveva ribaltato la decisione giacché era emerso dagli atti che l’incendio sviluppatosi era stato causato dal fatto doloso di un terzo soggetto, rimasto tuttavia non identificato. La sentenza era impugnata dinanzi alla Corte di Cassazione. Si doleva parte ricorrente del fatto che la Corte d’appello avesse erroneamente escluso la responsabilità della conduttrice, omettendo di considerare la mancata identificazione del terzo danneggiante, la circostanza della violazione degli obblighi di custodia da parte della conduttrice stessa, l’accantonamento nel capannone di materiale infiammabile nonché la mancata richiesta del certificato prevenzione incendi. In altri termini, sosteneva la violazione da parte dei giudici del merito delle previsioni di cui all’art. 1588 c.c Tale articolo, come noto, sanziona il conduttore per la perdita o il deterioramento della cosa locata, anche derivante da incendio, in mancanza di prova dell’accadimento dei fatti per causa a lui non imputabile. La necessaria individuazione della causa dell’incendio. Orbene, la Cassazione evidenziava come il giudice di seconde cure si fosse allineato a quanto statuito, in altra occasione dall’organo di nomofilachia Cass. Civ. n. 11972/10, Cass. Civ. n. 2550/07 , secondo cui per escludere la responsabilità del conduttore occorra procedere alla identificazione della causa dell’incendio. Calando il predetto principio di diritto al caso di specie, gli Ermellini individuavano nell’azione dolosa del terzo la causa dell’evento dannoso, circostanza questa ad un tempo idonea ad escludere la responsabilità del conduttore e ad integrare il caso fortuito. In altri termini l’organo di legittimità evidenziava che la mancata identificazione della persona del terzo non impedisse, di per sé, l’accertamento positivo della causa dell’incendio nonché la non imputabilità della stessa al conduttore, secondo quanto previsto ex art. 1588 c.c Per contro, richiedere l’identificazione dell’autore del danno, ai fini dell’esclusione della responsabilità del conduttore, equivarrebbe di fatto ad addebitare al conduttore medesimo i rischi legati all’insuccesso dell’attività investigativa, attraendo così nella sua sfera di competenza la prova di situazioni evidentemente escluse dalla medesima norma di cui all’art. 1588 c.c La prova liberatoria per il conduttore. Pertanto, l’Organo di legittimità sosteneva la correttezza logico giuridico -motivazionale della decisione dei giudici del merito avendo questi raggiunto la prova liberatoria per il conduttore, attraverso quella positiva dell’imputabilità dell’incendio ad un soggetto terzo. In questa dinamica, provato il caso fortuito, la Corte d’appello aveva escluso l’incidenza causale, in termini probabilistici, del comportamento tenuto dalla conduttrice, che, invece, il locatore intendeva valorizzare ai fini risarcitori, della mancata predisposizione di un impianto di videosorveglianza, dell’accantonamento di fieno nel capannone, della mancata acquisizione del certificato prevenzione incendi. E la sua coerenza con il piano delle indagini. Anche sotto il profilo investigativo la pronuncia era considerata incensurabile giacché l’individuazione del fatto doloso del terzo era stato individuato a seguito di indagini che, in particolare, avevano accertato l’impossibilità di cause di autocombustione all’interno del capannone nonché l’esistenza di incendi sviluppatisi con le stesse modalità e nella medesima zona. La Cassazione giungeva così a rigettare il ricorso confermando la sentenza di secondo grado.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 7 ottobre – 15 dicembre 2015, numero 25221 Presidente Vivaldi – Relatore Stalla Svolgimento del giudizio Nel giugno 2008 F.G. conveniva in giudizio A.M.T. , chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti dal capannone ad uso agricolo fienile da lui a quest'ultima locato, ed andato distrutto per un incendio nel omissis . Nella costituzione in giudizio della A. , e previa chiamata in manleva della sua compagnia assicuratrice Ina Assitalia spa, interveniva sentenza numero 82/11 con la quale l'adito tribunale di Piacenza accoglieva la domanda, con condanna della convenuta al pagamento a titolo risarcitorio di Euro 68.839,19, oltre accessori e spese. Proposto appello principale dalla A. ed appello incidentale da Ina Assitalia, interveniva sentenza numero 1367/11 con la quale la corte di appello di Bologna, in riforma della prima decisione, rigettava la domanda del locatore, essendo emerso dagli atti di causa che l'incendio era stato determinato dal fatto doloso di un terzo, ancorché non identificato. Avverso questa sentenza viene proposto da F.R. erede di G. , nelle more deceduto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi resistono con distinti controricorsi la A. - che ha anche depositato memoria ex art. 378 cpc – ed Ina Assitalia. Motivi della decisione p.1. Con il primo ed il secondo motivo di ricorso il F. deduce - ex articolo 360 1^ co. nnumero 3 e 5 cpc - violazione e falsa applicazione degli articoli 1588, 1218 e 1256 cod.civ., nonché omessa e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia. Ciò perché la corte di appello aveva escluso la responsabilità della conduttrice per i danni arrecati al capannone, senza considerare che il fatto del terzo non integrava, nella specie, il caso fortuito esimente, poiché il terzo non era stato identificato e, in ogni caso, perché la conduttrice non aveva fornito la prova di aver custodito l'immobile con la dovuta diligenza. Risultando anzi che essa vi aveva accatastato, in periodo secco, una eccessiva quantità di materiale infiammabile 4000 q. di fieno senza sistemi antincendio e, per giunta, senza previo ottenimento del certificato di prevenzione incendi di cui al DM 16 febbraio 1982. Con il terzo motivo di ricorso viene dedotta violazione dell'articolo 2697 cod.civ. per avere la Corte di Appello - in riforma della prima decisione - omesso di considerare che sarebbe stato onere della conduttrice fornire la prova, in concreto, dell'adempimento dell'obbligo di diligente custodia della cosa locata. p.2. Si tratta di motivi suscettibili di considerazione unitaria, in quanto tutti basati - nella prospettiva ora della violazione dell'articolo 1588 cod.civ., ora della carenza motivazionale - sull'erronea affermazione da parte della corte di appello di insussistenza della responsabilità della conduttrice per i danni causati al capannone dall'incendio. Essi sono infondati. Per quanto concerne la dedotta violazione normativa, l'articolo 1588 cit. pone a carico del conduttore la responsabilità per la perdita ed il deterioramento della cosa locata, anche a - seguito di incendio, qualora non provi che siano accaduti per causa a lui non imputabile . Si è stabilito che questa disposizione pone una presunzione di colpa a carico del conduttore, la quale può essere superata soltanto con la dimostrazione che la causa dell'incendio, identificata in modo positivo in concreto, non sia a lui imputabile sicché, in difetto di questa prova, la causa sconosciuta, o anche dubbia, della perdita o del deterioramento della cosa locata resta a suo carico. Ne deriva che, a fine liberatorio, non è sufficiente che il conduttore non sia stato ritenuto responsabile in sede penale, perché ciò non comporta di per sé l'identificazione della causa dell'incendio, ma occorre che questa sia nota e possa dirsi non addebitabile al conduttore Cass. numero 11972 del 10 maggio 2010 Cass. numero 2550 del 6 febbraio 2007 Cass. numero 1749 del 31 luglio 2006 . Orbene, non può dirsi che la corte territoriale abbia nella specie violato questo principio di diritto, dal momento che essa - pur facendosi carico della presunzione di colpa così stabilita dalla legge, e del fatto che essa dovesse essere probatoriamente superata ad onere del conduttore - ha ritenuto in effetti positivamente raggiunta la prova liberatoria in ragione del fatto che la causa dell'incendio andava qui individuata nell'azione dolosa di un terzo. Questa conclusione - che il giudice di merito ha ritenuto non ipotetica né dubbia, ma altamente probabile e sostanzialmente certa - vale ad integrare il caso fortuito e, con ciò, la dimostrazione della non imputabilità dell'incendio al conduttore, ex articolo 1588 cit La circostanza, dedotta in ricorso, della mancata identificazione personale dell'agente non inficia la correttezza giuridica della decisione qui censurata, posto che, al fine del superamento della presunzione legale in oggetto, è dirimente la non imputabilità dell'incendio al conduttore condizione, quest'ultima, che sussiste anche quando - ben inteso, nella certa derivazione causale dell'incendio dal fatto del terzo quest'ultimo non sia stato in ipotesi individuato. In altri termini, la mancata identificazione del terzo può non escludere né inficiare - come nella specie - l'accertamento positivo dell'origine dell'incendio in una causa comunque non imputabile al conduttore il che è ciò che viene richiesto come necessario e sufficiente per esonerare quest'ultimo dalla responsabilità ex articolo 1588 cit Ricorre, esattamente in termini, quanto recentemente affermato da Cass. numero 15721/15 nello stesso senso Cass. numero 19126/15, richiamante Cass. numero 25028/08 , secondo cui - l'identificazione personale del responsabile del fatto dannoso quasi che il conduttore si possa liberare dell'obbligo di risarcire il danno solo offrendo” al locatore il responsabile non rientra tra gli obblighi del conduttore medesimo - positivamente esclusa la responsabilità di questi nella causazione dell'incendio, non può ricadere su di lui la responsabilità di tale mancata identificazione, posto che ciò che rileva è che sia accertato secondo gli standards probatori del nesso eziologico propri del procedimento civile, improntati alla regola del più probabile che non” che l’incendio sia ascrivibile ad un terzo, non essendo invece rilevante, ai fini in questione, che si conosca anche chi sia l'autore materiale di esso - diversamente ragionando, il conduttore verrebbe a rispondere non di un inadempimento contrattuale mancata o difettosa custodia e vigilanza sulla cosa locata , ma dell'insuccesso dell'attività di indagine per essere, appunto, rimasti ignoti i responsabili del reato di incendio , il cui compimento e la cui responsabilità non gravano su di lui tanto più che l'identificazione personale del responsabile id est l'attribuzione di un nome all'autore comporterebbe l'impiego di attività e poteri investigativi che non sono propri né del contratto né del regime probatorio civilistico, ponendosi ben oltre i confini della prova liberatoria ex art. 1588 cit Né potrebbe sostenersi la responsabilità della conduttrice per non avere quest'ultima fornito la prova di aver custodito la cosa locata con la dovuta diligenza. Va infatti considerato che la fattispecie legale è tutta incentrata, come detto, non già su tale presupposto, ma sulla prova liberatoria della causa non imputabile. Nella concretezza della fattispecie, tale prova è stata ritenuta raggiunta - secondo la valutazione del giudice di merito - mediante la positiva imputabilità dell'incendio ad un soggetto terzo, e senza incidenza causale o concausale di sorta del comportamento della conduttrice e, in particolare, delle modalità di accatastamento del fieno e di tenuta del capannone da quest'ultima adottate. Venendo, con ciò, al profilo di censura basato sulla carenza motivazionale, si osserva come la corte di appello abbia dato compiutamente conto delle fonti del proprio convincimento circa l'avvenuto superamento della presunzione di colpa stabilita dalla norma. In particolare, ha affermato la corte di merito sent. pagg.4-6 che l'individuazione della causa dell'incendio nel fatto doloso del terzo doveva desumersi, sulla base delle risultanze istruttorie, sia dall'accertamento di polizia giudiziaria circa il verificarsi di numerosi altri incendi nella zona, nello stesso periodo e secondo simili modalità ad opera di un piromane sia dall'esclusione di ogni possibilità di innesco diversa da quella dolosa, posto che la struttura in oggetto era priva di impianto elettrico, e che i vigili del fuoco avevano escluso la possibilità di autocombustione. Nella ricostruzione fattuale del giudice di merito, inoltre, l'incendio non poteva essere imputato alla conduttrice per non avere quest'ultima adottato dispositivi di allarme o di telesorveglianza, dal momento che tali dispositivi non potevano ritenersi né usuali trattandosi di un deposito di fieno e paglia, normalmente esposti senza alcuna cautela alla pubblica fede , né economicamente proporzionati al valore della merce. Va qui aggiunto che la ritenuta non imputabilità dell'incendio alla conduttrice non potrebbe trovare smentita nemmeno nel fatto che quest'ultima non si fosse dotata del necessario certificato di prevenzione antincendio rilevando tale circostanza sul piano meramente amministrativo, ma non su quello della incidenza causale nella determinazione dell'incendio, né su quello della colpa per il suo verificarsi. Analogamente è a dire per il tonnellaggio della merce accatastata, il cui limite massimo invocato dal locatore atteneva alla polizza assicurativa in termini di segnalazione e copertura del maggior rischio, oltre che di adeguamento del premio , non già ad un obbligo contrattuale discendente dalla locazione. In tale contesto, deve farsi in definitiva applicazione del principio per cui - in presenza di congrua e logica motivazione - non è consentito addivenire, in sede di legittimità, ad una diversa ricostruzione degli elementi fattuali della vicenda riservata in quanto tale alla insindacabile delibazione del giudice di merito. Ne segue il rigetto del ricorso, con condanna di parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio di cassazione che si liquidano, come in dispositivo, ai sensi del DM 10 marzo 2014 numero 55. P.Q.M. La Corte - rigetta il ricorso - condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione che liquida, a favore di ciascuna parte controricorrente, in Euro 7.600,00, di cui Euro 200,00 per esborsi ed il resto per compenso professionale oltre rimborso forfettario spese generali ed accessori di legge.