Simulazione della quietanza: la prova testimoniale e le presunzioni non bastano

Non è ammissibile la prova testimoniale – così come quella per presunzioni - della simulazione assoluta della quietanza, che costituisce documentazione scritta dell’avvenuto pagamento.

Così ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 17329/15, depositata il 31 agosto. Il caso. La vicenda oggetto d’esame riguarda una compravendita di terreni in cui una parte sosteneva fosse avvenuta una simulazione della quietanza, l’altra che l’obbligazione di pagamento del prezzo – pattuito in un importo in denaro e nell’estinzione di alcune ipoteche e obblighi fideiussori – fosse integralmente adempiuta. Il Tribunale di Trento aveva pronunciato l’ingiunzione al pagamento dell’obbligazione, ma il Tribunale adito per l’opposizione al decreto ingiuntivo – con successiva conferma della Corte d’appello di Trento – revocava il decreto, ritenendo non provata la simulazione. La parte interessata ricorre per cassazione sostenendo la possibilità di provare la simulazione della quietanza. Prova della simulazione. La Corte ribadisce un insegnamento già affermato, per cui, in materia di simulazione, non è ammissibile la prova testimoniale – così come quella per presunzioni, in virtù del richiamo, in tema di ammissibilità della prova per presunzione, agli stessi limiti di ammissibilità della prova per testimoni dei contratti, contenuto nell’art. 2729, comma 2, c.c. – della simulazione assoluta della quietanza, che costituisce documentazione scritta dell’avvenuto pagamento. La motivazione di ciò risiede nell’art. 2726 c.c. che, estendendo al pagamento il divieto, sancito dall’art. 2722 c.c., di provare con testimoni patti aggiunti o contrari al contenuto del documento contrattuale, esclude che tale mezzo istruttorio possa dimostrare l’esistenza di un accordo simulatorio concluso allo specifico fine di negare l’esistenza giuridica della quietanza. Il combinato disposto dei due articoli citati vieta di provare con testimoni i patti, anteriori o contestuali al documento, che siano in contrasto con la documentazione scritta di pagamento cfr. Cass. n. 1389/2007 Cass. n. 3921/2006 . Nel caso di specie viene rilevata la mancata prova della simulazione assoluta negli atti vi è solo qualche elemento presuntivo per dedurne l’esistenza, ma la prova per presunzioni della simulazione non è ammessa. Alla luce di queste considerazioni il ricorso viene rigettato.

Corte di Cassazione, II Civile, sentenza 4 giugno – 31 agosto 2015, n. 17329 Presidente Piccialli – Relatore Abete Svolgimento del processo Con ricorso al tribunale di Trento, sezione distaccata di Cles, la Immobiliare Mogano s.r.l. chiedeva ingiungersi alla Beton Asfalti s.r.l., sulla scorta della fattura n. 3/1996, il pagamento della somma di Euro 147.531,09, oltre interessi e spese, quale asserito saldo del prezzo di vendita di taluni terreni siti nel territorio del comune di Cis. Con decreto n. 73 del 15.5.2006 il giudice adito pronunciava l'invocata ingiunzione. Con citazione in data 30.6.2006 la Beton Asfalti proponeva opposizione. Esponeva che con atto a rogito notar Calliari in data 16.9.1996 si era resa acquirente di taluni terreni di proprietà della Immobiliare Mogano che aveva integralmente adempiuto l'obbigazione di pagamento del prezzo, pattuito in parte mercé corresponsione di un importo in denaro in parte mercé estinzione di talune ipoteche e di taluni obblighi fideiussori, tant'è che controparte le aveva rilasciato incondizionata quietanzata sia nell'atto di compravendita sia nel corpo della medesima fattura che, dunque, nulla la s.r.l. ricorrente aveva a pretendere. Chiedeva la revoca dell'opposta ingiunzione con il favore delle spese. Costituitasi, la Immobiliare Mogano chiedeva rigettarsi l'avversa opposizione ed, in via riconvenzionale, previo accertamento della simulazione dell'attestazione di integrale pagamento del prezzo di cui al medesimo rogito Calliari e di cui alla fattura n. 3/1996 e, dunque, previo accertamento dell'inadempimento della opponente ovvero dell'omessa corresponsione del saldo del prezzo, chiedeva dichiararsi la risoluzione della compravendita di cui al rogito del 16.9.1996. Con sentenza n. 2/2008 il tribunale adito accoglieva l'opposizione e, per l'effetto, revocava il decreto ingiuntivo e condannava l'opposta a rimborsare a controparte le spese di lite. Interponeva appello la Immobiliare Mogano s.r.l Resisteva la Beton Asfalti s.r.l Con sentenza n. 71 dei 17.2/1.4.2009 la corte d'appello di Trento rigettava il gravame e condannava l'appellante a rimborsare all'appellata le spese del grado. Esplicitava la corte che l'aspirazione dell'appellante a provare la simulazione assoluta della quietanza in base agli elementi documentali già acquisiti in giudizio . , rappresenta null’altro che utilizzo dello strumento delle presunzioni semplici al fine di dimostrare l'assunto in violazione, però, dell'art. 2729 c.c. così sentenza d'appello, pag. 9 che al contempo la circostanza che i documenti prodotti dalla società appellata dimostrassero il pagamento unicamente di una parte del prezzo, non significava affatto che la Beton Asfalti non avesse adempiuto l'obbligazione contrattualmente assunta che invero era propriamente l'altro documento che, benché invocato dall’ Immobiliare Mogano a sostegno della sua prospettazione, valeva a dar conto che il corrispettivo della cessione del terreno sarebbe stato anche costituito dalla liberazione dalle ipoteche iscritte su proprietà dell'Immobiliare Mogano . e dalla liberazione dalle fideiussioni rilasciate così sentenza d'appello, pag. 9 che del resto tale accordo era stato confermato per iscritto dalle parti lo stesso giorno della stipula del contratto notarile di compravendita così sentenza d'appello, pag. 9 che in ogni caso al riguardo l'appellante nulla aveva fondatamente eccepito se non in modo assolutamente generico così sentenza d'appello, pag. 10 che comunque in nessun modo risulta la prova necessariamente scritta dell'accordo volto a simulare il rilascio di ampia quietanza liberatoria . e ciò rappresenta ragione sufficiente per respingere la domanda di risoluzione del contratto così sentenza d'appello, pag. 10 . Avverso tale sentenza ha proposto ricorso la Immobiliare Mogano s.r.l. ne ha chiesto sulla sorta di tre motivi la cassazione con ogni conseguente statuizione in ordine alle spese di lite. La Beton Asfalti s.r.l. ha depositato controricorso ha chiesto dichiararsi inammissibile ovvero rigettarsi l'avverso ricorso con il favore delle spese del giudizio di legittimità. Motivi della decisione Con il primo motivo la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2722, 2726 e 2729 c.c., rispettivamente omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio così ricorso, pag. 20 . Premette che essa ricorrente avrebbe dovuto provare soltanto la simulazione della quietanza d'integrale saldo del prezzo, dichiarato nel contratto 16.9.1996 pari a 480.500.000 di lire così ricorso, pag. 23 che sarebbe poi spettato alla controparte la prova di aver provveduto all'integrale saldo e, quindi, all'adempimento delle obbligazioni assunte così ricorso, pag. 23 . Premette inoltre che due sono i documenti esaminati dalla Corte . a l'estratto conto della Beton Asfalti, che documenta l'intervenuto pagamento dell'importo di 285.000.000 di lire in favore della Immobiliare Mogano in data 15.10.96, pagamento che la stessa Beton Asfalti indica espressamente quale corrispettivo parziale del prezzo pattuito nell'atto 16.9.1996 . b l'accordo scritto in calce al contratto preliminare 4.9.96, sottoscritto lo stesso giorno della stipula del contratto definitivo e cioè il 16.9.96 , nel quale . si da conto che il corrispettivo della cessione del terreno sarebbe stato anche costituito dalla liberazione dalle ipoteche iscritte su proprietà così ricorso, pagg. 24 - 25 . Indi adduce che la corte di Trento non si è avveduta che i documenti anzidetti costituiscono proprio quella prova scritta . dimostrante che il corrispettivo convenuto non era stato affatto pagato all'atto della sottoscrizione così ricorso, pag. 28 . Adduce segnatamente che l'estratto conto della Cassa Rurale di Tenno relativo alla Beton Asfalti . comprova che in data successiva alla stipula del contratto di compravendita 16.9.96, e segnatamente il 15.10.96, la Beton Asfalti ha corrisposto alla Immobiliare Mogano la somma di lire 285.660.000 a titolo di corrispettivo per la cessione dei terreni di cui al contratto così ricorso, pag. 28 che, dunque, se il prezzo è stato almeno parzialmente pagato in data successiva a quella in cui è stata rilasciata la quietanza liberatoria, è del tutto evidente che la quietanza medesima, laddove dichiara che il prezzo è stato interamente pagato, non può che essere simulata così ricorso, pagg. 28 - 29 . Adduce ulteriormente che è ancora più importante il secondo documento così ricorso, pag. 29 che in esso le parti dichiarano espressamente che alla stipula del contratto definitivo di compravendita sopravvivono una serie di obbligazioni a carico di Beton Asfalti così ricorso, pag. 29 che pertanto costituisce . con tutta evidenza la prova incontestabile che la quietanza liberatoria non può che essere simulata così ricorso, pag. 29 . Con il secondo motivo la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. così ricorso, pag. 20 . Adduce che la domanda di accertamento della simulazione della quietanza . concerneva sia la quietanza contenuta nel contratto definitivo 16.9.1996, che quella scritta in calce alla fattura n. 3 d.d. 12.9.96 così ricorso, pag. 34 che la Corte d'Appello parrebbe, invece, essersi occupata esclusivamente della quietanza contenuta nel contratto . , senza spendere una sola parola su quella di cui alla fattura n. 3/96 o, meglio, non ha fatto alcuna distinzione al riguardo così ricorso, pag. 35 . Con il terzo motivo la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c. e seguenti ed in generale dei principi vigenti in materia di prova, rispettivamente motivazione omessa, insufficiente e/o contraddittoria su un fatto controverso e decisivo per il giudizio così ricorso, pagg. 35 - 36 . Adduce che la Corte d'Appello non spiega . in alcun modo quali siano le ragioni per cui, accertato che anche la liberazione dalle ipoteche e dalle fideiussioni costituiva parte delle obbligazioni assunte dalla Beton Asfalti, la circostanza per cui il prezzo non è stato completamente pagato in denaro precluderebbe di per sé la pronuncia di risoluzione per inadempimento così ricorso, pag. 38 che segnatamente la corte di merito non spiega in alcun modo il perché l'inadempimento non sarebbe provato così ricorso, pag. 38 , il perché nel caso di specie l'inadempimento della Beton Asfalti non sarebbe grave così ricorso, pag. 38 . Adduce che la Corte territoriale cade altresì nell'errore di ritenere che nel caso di specie l'onere di provare l'inadempimento gravi sull'Immobiliare Mogano, laddove, invece, questa, fornita la prova documentale della simulazione della quietanza liberatoria, e provato quindi che la Beton Asfalti non aveva affatto adempiuto alle obbligazioni così come dichiarato in contratto, null'altro doveva provare così ricorso, pag. 39 che, provata la simulazione della quietanza, spettava, infatti, alla Beton Asfalti provare di aver adempiuto alle obbligazioni assunte con il contratto medesimo così ricorso, pag. 39 che, del resto, la Beton Asfalti . ha offerto di provare per testi sia l'effettivo contenuto delle obbligazioni assunte con il contratto 16.9.96, che il puntuale adempimento delle obbligazioni consistenti nella liberazione da ipoteche e fideiussioni così ricorso, pag. 40 . Si giustifica la disamina congiunta dei tre motivi di ricorso. I motivi difatti sono strettamente connessi. Tutti comunque sono destituititi di fondamento. Ovviamente questa Corte non può che reiterare il proprio insegnamento. Ovvero l'insegnamento secondo cui, in materia di simulazione, non è ammissibile la prova testimoniale così come quella per presunzioni, in virtù del richiamo, in tema di ammissibilità della prova per presunzioni, agli stessi limiti di ammissibilità della prova per testimoni dei contratti, contenuto nell'art. 2729, 2 co., c.c. della simulazione assoluta della quietanza, che dell'avvenuto pagamento costituisce documentazione scritta vi osta, infatti, l'art. 2726 c.c., che, estendendo al pagamento il divieto, sancito dall'art. 2722 c.c., di provare con testimoni patti aggiunti o contrari al contenuto del documento contrattuale, esclude che con tale mezzo istruttorio possa dimostrarsi l'esistenza di un accordo simulatorio concluso allo specifico fine di negare l'esistenza giuridica della quietanza, nei confronti della quale esso si configura come uno di quei patti, anteriori o contestuali al documento, che, appunto, il combinato disposto dei citati artt. 2722 e 2726 c.c. vieta di provare con testimoni in contrasto con la documentazione scritta di pagamento cfr. Cass. 23.1.2007, n. 1389 Cass. 22.2.2006, n. 3921 Cass. sez. un. 13.5.2002, n. 6877 . E d'altronde la ricorrente non contesta l'insegnamento surriferito, sibbene assume che nella fattispecie in esame è stato erroneamente applicato così ricorso, pag. 24 . Viceversa nella specie il principio reiteratamente espresso da questo Giudice del diritto per nulla è stato malamente applicato. Va cioè appieno condivisa l'affermazione della corte di merito - in precedenza già riprodotta - secondo cui la prospettazione della difesa appellante che tende a provare la simulazione assoluta della quietanza in base agli elementi documentali già acquisiti in giudizio . , rappresenta null'altro che utilizzo dello strumento delle presunzioni semplici al fine di dimostrare l'assunto in violazione, però, dell'art. 2729 c.c. così sentenza d'appello, pag. 9 . E va recepito, pertanto, il rilievo della controricorrente secondo cui la prova della simulazione assoluta agli atti non c'è cosi controricorso, pag. 10 e secondo cui, in pari tempo, l'estratto conto della Beton Asfalti e l'accordo scritto in calce al contratto preliminare del 4.9.1996 non provano direttamente l'esistenza della invocata simulazione assoluta delle quietanze di pagamento . , ma, semmai, potrebbero offrire unicamente elementi presuntivi per dedurne l'esistenza, se la prova per presunzioni della simulazione fosse ma non lo è ammessa nella fattispecie così controricorso, pag. 10 . E questa è, evidentemente, l'argomentazione da contrapporre all'argomentazione infine addotta dalla ricorrente col primo motivo la Corte di merito . non spiega perché non costituirebbero idonea prova scritta né l'estratto conto comprovante il pagamento parziale del corrispettivo in data successiva a quella in cui la Beton Asfalti avrebbe dovuto . aver già corrisposto l'integrale prezzo, né l'accordo stipulato contestualmente alla sottoscrizione, da cui . risulta che le obbligazioni della Beton Asfalti, lungi dall'essere state adempiute . , erano in realtà sopravvissute così ricorso, pag. 31 . Per altro verso è innegabile - nonostante i dubbi che la Immobiliare Mogano prefigura col secondo motivo - che la valutazione della corte territoriale è stata di ampio spettro, ossia riveste valenza sia in relazione alla quietanza rilasciata nel corpo del rogito per notar Calliari in data 16.9.1996 sia in relazione alla quietanza di cui alla fattura n. 3/1996. Il mancato riscontro della simulazione delle quietanze da ragione ex se del puntuale ed integrale adempimento degli impegni contrattuali assunti da parte della Beton Asfalti si condivide l'affermazione della corte trentina secondo cui la documentazione prodotta prova, semmai, l'adempimento completo delle obbligazioni assunte dalla Beton Asfalti così sentenza d'appello, pagg. 10-11 . Le prospettazioni operate dalla ricorrente con il terzo motivo sono perciò del tutto sterili. E del resto ne è ben consapevole la stessa Immobiliare Mogano , tant'è che riconosce che, rigettata erroneamente [ n.d.e. rectius correttamente ] la domanda di accertamento della simulazione della quietanza, è del tutto evidente che la medesima sorte necessariamente doveva subire la domanda di risoluzione, presupposto del cui accoglimento era appunto l'accertamento della simulazione della quietanza così ricorso, pag. 37 . Il rigetto del ricorso giustifica la condanna della ricorrente Immobiliare Mogano” s.r.l. in liquidazione al pagamento delle spese del giudizio di legittimità. La liquidazione segue come da dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso condanna Immobiliare Mogano s.r.l. in liquidazione a rimborsare alla controricorrente, Beton Asfalti s.r.l., le spese del presente grado di legittimità che si liquidano in Euro 4.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali, i.v.a. e cassa come per legge.