Incarico al professionista conferito dall’ente: valido solo se il contratto è firmato dalle parti

In merito al conferimento dell’incarico ad un professionista da parte di un ente, l’incontro delle volontà deve essere contestuale, nel senso che vi deve essere a monte” un contratto d’opera siglato da entrambi i soggetti in assenza del quale l’incarico non ha valore.

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 17084, del 24 agosto 2015, ha affermato che il conferimento di un incarico dato dalla Pubblica Amministrazione ad un professionista non ha valore se i soggetti interessati non hanno entrambi siglato il contratto d’opera in sostanza è legittimo, per i giudici di legittimità, il fatto che l’Amministrazione pubblica non paghi il professionista se il lavoro è assegnato con una delibera e l’accettazione del professionista avviene con una semplice lettera di risposta. Il fatto. Con citazione del febbraio 2004, la Regione proponeva opposizione a decreto ingiuntivo, emesso nei suoi confronti, dal gdp, a favore di un professionista svolgente l’attività di ingegnere per l’importo di circa € 2.500, a titolo di emolumenti dovuti a titolo di compenso per l’incarico svolto si trattava di un incarico che il professionista aveva avuto in qualità di collaudatore delle opere relative ad un progetto di un ente locale. Il gdp revocava il decreto ingiuntivo, considerata la mancanza di copertura finanziaria sottostante il provvedimento di conferimento di incarico professionale. Il professionista proponeva appello al Tribunale che, con sentenza del settembre 2008, lo accoglieva e confermava il decreto ingiuntivo. La Regione avverso la sentenza sfavorevole ricorreva per cassazione. Contratto in forma scritta. I giudici di legittimità evidenziano che, come ampiamente risaputo, l’assunzione di obbligazioni a carico dell’Amministrazione pubblica può sorgere esclusivamente da un contratto redatto, a pena di nullità, in forma scritta, apparendo irrilevanti eventuali atti unilaterali della stessa Pubblica Amministrazione che non si traducano in un documento contrattuale sottoscritto dal rappresentante esterno dell’ente e dal soggetto incaricato nel quale siano indicate specificamente le prestazioni e il compenso da corrispondere. Tale principio generale ha indubbia valenza costituzionale, quale espressione dei principi di buon andamento ed imparzialità dell’Amministrazione, ai sensi dell'art. 97 Cost., quale strumento di garanzia della regolare attività amministrativa, nell'interesse del cittadino e della stessa P.A Gli incarichi professionali devono essere conferiti in forma scritta a pena di nullità mediante stipulazione di un contratto d’opera professionale, essendo irrilevante l’esistenza di una deliberazione dell’ente pubblico che abbia autorizzato o direttamente conferito l’incarico al professionista in assenza del contratto, come si diceva, sottoscritto dal rappresentante esterno dell’ente e dal professionista. Per giurisprudenza ampiamente consolidata non sussiste valida obbligazione contrattuale ove il conferimento dell’incarico al professionista venga autorizzato dall’organo collegiale rappresentativo dell’ente pubblico e lo stesso ente comunichi l’intervenuta deliberazione, pur se intervenga successivamente l’eventuale accettazione del professionista incaricato, anche in forma scritta. L’incontro di volontà deve essere contestuale, e cosi la sottoscrizione delle parti, ai sensi dell’art. 17 r.d. n. 2240/1993 che ammette il contratto per corrispondenza solo quando esso intercorra tra la P.A. e ditte commerciali. E lo stesso giudice del merito ha precisato come dagli atti di causa emerga che alla delibera di conferimento dell’incarico abbia fatto riscontro la lettera di accettazione dell’incarico, ricevuta dalla Regione. In sostanza la Corte di Cassazione, decidendo nel merito, accoglie l'opposizione della Regione e condanna il professionista al pagamento delle spese processuali. Gli orientamenti giurisprudenziali della Cassazione. La Corte di Cassazione con la sentenza n. 10910/2011 , ha affermato che è nulla l’obbligazione dell’ente senza forma scritta per il progettista non valgono le regole delle imprese. Per il contratto d’opera professionale, quando ne sia parte una Pubblica Amministrazione e pur ove questa agisca iure privatorum , è richiesta la forma scritta ad substantiam il contratto deve tradursi, a pena di nullità, nella redazione d’un apposito documento, recante la sottoscrizione del professionista e del titolare dell’organo attributario del potere di rappresentare l’ente interessato nei confronti dei terzi, dal quale possa desumersi la concreta instaurazione del rapporto con le indispensabili specifiche e puntuali determinazioni in ordine sia alla prestazione da rendere, sia al compenso da corrispondere. Diversamente, risultano del tutto irrilevanti la presenza della delibera dell’ente, che resta un atto interno, e la lettera del sindaco che comunica al professionista l’avvenuta deliberazione. Con la sentenza della Cassazione n. 6555/2014, i giudici di legittimità hanno stabilito che non sono sufficienti la delibera di Giunta e la nota del sindaco ad affidare un valido incarico al professionista è stato pertanto annullata l’ingiunzione ottenuta dal progettista contro il Comune l’ente locale deve sempre prevedere la copertura delle spese previste e l’accordo fra le parti c’è solo con il negozio in forma scritta. E ciò, rilevano i giudici di legittimità, anche se ci sono una delibera di Giunta che ha dato l’ok al progetto e una nota del Sindaco che lo comunica al professionista interessato soltanto con il negozio bilaterale in forma scritta, infatti, si può ritenere sussistente l’accordo fra le parti sul progetto da realizzare anche perché gli enti locali devono sempre indicare la copertura finanziaria per le spese che intendono effettuare e l’indicazione deve risultare comunque controllabile. La delibera della Giunta, in sintesi, resta solo un primo passo rispetto alla successiva e solo eventuale attività negoziale esterna dell’ente pubblico. Soltanto il contratto in forma scritta costituisce il momento genetico delle obbligazioni a carico dell’amministrazione e del professionista non solo consente di identificare lo specifico contenuto negoziale, che potrà essere controllato eventualmente dalla Corte dei Conti, ma garantisce anche che le obbligazioni assunte dall’ente traggano origine e nel contempo trovino copertura nell’indicazione dei mezzi finanziari necessari per pagare il professionista.

Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 6 maggio – 24 agosto 2015, n. 17084 Presidente Salvago – Relatore Dogliotti Svolgimento del processo Con citazione notificata il 24/02/2004, la Regione Calabria proponeva opposizione a decreto ingiuntivo, emesso nei suoi confronti, dal Giudice di Pace di C., a favore dell.’Ing. S.M., per l’importo di € 2.582,23, a titolo di emolumenti dovuti a titolo di compenso per l’incarico svolto, in qualità di collaudatore delle opere relative al progetto del Comune o Bacino di omissis , nell’ambito del programma triennale settore foreste e forestazione . Costituitosi regolarmente il contraddittorio, l’Ing. M. chiedeva il rigetto dell’opposizione, e la conferma del decreto ingiuntivo. Il Giudice di Pace di C., con sentenza n. , revocava il decreto ingiuntivo, considerata la mancanza di copertura finanziaria sottostante il provvedimento di conferimento di incarico professionale. Proponeva appello il M Costituitosi il contraddittorio, la Regione ne chiedeva il rigetto. Il Tribunale di C., con sentenza del , accoglieva l’appello e, in riforma della impugnata sentenza, confermava il decreto ingiuntivo. Ricorre per cassazione la Regione Calabria. Resiste con controricorso il M. Motivi della decisione Con il primo motivo la ricorrente lamenta violazione degli artt. 97 Cost., 16, 17 R.D. 2440 del 1923, nonché 1325, 1326, 1350, 1418, 1421, 2725 c.c., laddove la sentenza impugnata aveva ritenuto validamente concluso l’accordo contrattuale tra le parti. Con il secondo, vizio di motivazione al riguardo. Con il terzo, violazione degli artt. 187, 210 Dpr. n. 554 del 1999, posto che il progetto originario era stato variato e le opere progettuali risultavano, alla fine, di gran lunga inferiori rispetto alla programmazione iniziale dunque l’importo doveva comunque essere inferiore. Con il quarto, violazione dell’art. 112 cpc nonché vizio di motivazione, considerato l’inadempimento parziale da parte del M. e la non corrispondenza degli onorari ai minimi tariffari. Vanno trattati congiuntamente, in quanto strettamente collegati, i primi due motivi. Come è noto, l’assunzione di obbligazioni a carico dell’amministrazione pubblica può sorgere esclusivamente da un contratto redatto, a pena di nullità, in forma scritta, apparendo irrilevanti eventuali atti unilaterali della P.A., che non si traducano in un documento contrattuale sottoscritto dal rappresentante esterno dell’Ente e dal soggetto incaricato, nel quale siano indicate specificamente le prestazioni e il compenso da corrispondere. Tale principio generale ha indubbia valenza costituzionale, quale espressione dei principi di buon andamento ed imparzialità dell’amministrazione, ai sensi dell’art. 97 Cost., quale strumento di garanzia della regolare attività amministrativa, nell’interesse del cittadino e della stessa P.A. al riguardo, tra le altre, Cass. n. 17327 del 2008 . Gli incarichi professionali devono essere conferiti in forma scritta a pena di nullità R.D. n. 2240 del 1923, art. 16 e 17, richiamato ripetutamente dalla legislazione regionale della Calabria mediante stipulazione di un contratto d’opera professionale, essendo irrilevante l’esistenza di una deliberazione dell’ente pubblico che abbia autorizzato o direttamente conferito l’incarico al professionista, in assenza del contratto, come si diceva, sottoscritto dal rappresentante esterno dell’Ente e dal professionista. Per giurisprudenza ampiamente consolidata, infine tra le altre, Cass. n. 24547 del 2008, n. 8263 del 2015 non sussiste valida obbligazione contrattuale, ove il conferimento dell’incarico al professionista venga autorizzato dall’organo collegiale rappresentativo dell’ente pubblico e lo stesso ente comunichi l’intervenuta deliberazione, pur se intervenga successivamente l’eventuale accettazione del professionista incaricato, anche in forma scritta. L’incontro di volontà deve essere contestuale, e così la sottoscrizione delle parti, ai sensi dell’art. 17 R.D. 2240 che ammette il contratto per corrispondenza solo quando esso intercorra tra la P.A. e ditte commerciali. E’ lo stesso giudice a quo a precisare come dagli atti di causa emerga che alla delibera di conferimento dell’incarico di abbia fatto riscontro la lettera di accettazione dell’incarico, ricevuta dalla Regione Calabria il . Dunque non vi è contestualità e non si può parlare di valido contratto intercorso tra le parti. Vanno dunque accolti i primi due motivi di ricorso, assorbiti gli altri proposti subordinatamente. Va cassata la sentenza impugnata. Può decidersi nel merito, non dovendosi effettuare ulteriori accertamenti di fatto. Va pertanto accolta l’opposizione della Regione Calabria. Le spese seguono la soccombenza, per tutti i gradi di giudizio. P.Q.M. La Corte accoglie i primi due motivi del ricorso, assorbiti gli altri cassa la sentenza impugnata decidendo nel merito, accoglie l’opposizione della Regione condanna il resistente al pagamento delle spese processuali che liquida, per il presente giudizio, in € 900,00, comprensivi di € 100,00 per esborsi per il giudizio di appello in € 70,00 per esborsi, € 300,00 per diritti, € 500,00 per onorari per il giudizio di primo grado in € 50,00 per esborsi, € 200,00 per diritti, € 300,00 per onorari, oltre spese forfettarie ed accessori di legge per tutti i gradi del giudizio.