Clausole derogatorie della competenza: se formulate correttamente sono valide

Nei contratti di adesione predisposti dalla banca per una molteplicità indistinta di contraenti, le clausole derogatorie della competenza sono valide se, correttamente formulate, permettono di rendere inequivocabile la volontà comune delle parti a individuare un foro esclusivo competente per ogni eventuale controversia.

Così si è espressa la Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 15278/15, depositata il 21 luglio. Il caso. Alcuni soggetti citavano in giudizio dinanzi al Tribunale di Melfi successivamente accorpato al Tribunale di Potenza un istituto bancario il quale eccepiva preliminarmente l’incompetenza del Tribunale adito, ritenendo invece competente il Tribunale di Bari. Si sosteneva, infatti, che nei contratti tra le parti fosse previsto, per ogni controversia, la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria del Foro di Bari. Il giudice dichiarava con ordinanza l’incompetenza territoriale del Tribunale di Potenza, ritenendo invece competente il Tribunale di Bari. Avverso tale provvedimento veniva proposto regolamento di competenza. Clausole derogatorie della competenza. La Corte stabilisce preliminarmente che le clausole dei contratti stipulati tra la banca e i ricorrenti rientrano nella fattispecie disciplinata dagli artt. 1341 e 1342 c.c., in quanto sono clausole derogatorie della competenza inserite in contratti di adesione predisposti dall’istituto bancario per una molteplicità indistinta di contraenti. Dal tenore letterale di queste clausole risulta l’attribuzione della giurisdizione esclusiva al Tribunale di Bari. Non ha rilevanza, secondo la Cassazione, il fatto che le clausole siano indicate con la dicitura deroga di competenza giurisdizionale” infatti, le stesse devono essere interpretate secondo il criterio di buona fede stabilito dall’art. 1366 c.c. e nel caso concreto appare inequivocabile la volontà comune delle parti di individuare un foro esclusivo competente per ogni eventuale controversia. Modalità di formulazione delle clausole. Seguendo l’orientamento della Cassazione v. Cass. n. 18707/2014 , tali clausole risultano formulate in maniera idonea la designazione convenzionale di un foro territoriale assume infatti carattere di esclusività solo in caso di pattuizione espressa, la quale, pur non dovendo rivestire formule particolari, deve risultare da una concorde e inequivoca manifestazione di volontà delle parti finalizzata ad escludere la competenza degli altri fori previsti dalla legge. Nel caso di specie le modalità con cui sono state formulate le clausole vessatorie all’interno del contratto rispettano il requisito della specifica approvazione per iscritto, come stabilito dall’art. 1341 c.c Inoltre il contratto risulta conforme anche ai parametri stabiliti dalla Cassazione, secondo cui le clausole vessatorie devono essere indicate specificamente in maniera idonea – almeno con il numero o la lettera che le contraddistingue – ad attirare l’attenzione di chi le sottoscrive v. Cass. n. 4452/2006 senza l’obbligo di trascrizione integrale del contenuto della clausola. È infatti sufficiente il richiamo, mediante numero o titolo, alla clausola stessa, perché in questo modo si permette a chi la sottoscrive di conoscerne il contenuto Cass. n. 12798/2014 . Per questi motivi la Corte di Cassazione conferma la competenza del Tribunale di Bari.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile - 1, ordinanza 9 aprile – 21 luglio 2015, n. 15278 Presidente Di Palma – Relatore Ragonesi Svolgimento del processo Con atto di citazione del 09.04.2013, S.A. , M.D. e M.P. citavano in giudizio la Bancapulia S.p.A. dinanzi al Tribunale di Melfi, deducendo che la S.M.C. Srl aveva acceso presso la Banca dei conti correnti per i quali si erano costituiti fideiussori. L'istituto bancario si costituiva in giudizio eccependo preliminarmente l'incompetenza territoriale del Tribunale di Melfi poi accorpato al Tribunale di Potenza ritenendo competente il Tribunale di Bari. Sul punto osservava che l'art. 8 dei contratti 37749 e 37751 e l'art. 23 del contratto prevedevano che per ogni controversia era esclusivamente competente l'Autorità Giudiziaria del Foro di Bari. E Giudice, con ordinanza depositata il 25.03.2014, dichiarava l’incompetenza territoriale del Tribunale di Potenza, ritenendo competente il Tribunale di Bari. Avverso tale provvedimento S.A. , in proprio e quale liquidatore della SMC Srl, M.D. e M.P. hanno proposto regolamento di competenza sostenendo che il giudice di merito ha illegittimamente derogato alla propria competenza con violazione degli artt. 28 e 29 cpc e 1341 cc. L'intimato non ha svolto attività difensiva. Motivi della decisione Va, innanzitutto, premesso che le clausole dei contratti stipulati dalla banca e dai ricorrenti rientrano nella fattispecie di cui agli artt. 1341 e 1342 cc, trattandosi di clausole derogatorie della competenza inserite in contratti di adesione predisposti dalla banca per una molteplicità indistinta di contraenti. Dal tenore letterale delle clausole in questione per ogni eventuale controversia che potesse sorgere è esclusivamente competente l'autorità giudiziaria del foro di Bari risulta che le stesse attribuiscono giurisdizione esclusiva al Tribunale di Bari. Tali clausole appaiono, pertanto, formulate nel rispetto dell'orientamento di questa Corte secondo la quale la designazione convenzionale di un foro territoriale assume carattere di esclusività solo in caso di pattuizione espressa, la quale, pur non dovendo rivestire formule sacramentali, deve comunque risultare da una inequivoca e concorde manifestazione di volontà delle parti volta ad escludere la competenza degli altri fori previsti dalla legge Cass. 18707/2014 . Nel caso di specie non ha rilevanza il fatto che le clausole siano indicate con la dizione deroga di competenza giurisdizionale in quanto le stesse devono essere interpretate secondo il criterio di buonafede tra le parti disposto dall’art. 1366 cc, e nella fattispecie la volontà comune delle parti, ovverosia quella di individuare un foro esclusivo competente per ogni eventuale controversia, è inequivocabile. Invero, dagli atti non risulta nemmeno quanto asserito dalla ricorrente circa la sottoscrizione ed il richiamo in blocco delle differenti clausole — vessatorie e non - e circa i caratteri minuscoli in cui le clausole in questione erano state scritte. Dunque, nella specie, le modalità con cui sono state formulate le clausole vessatorie all'interno del contratto rispettano il requisito della specifica approvazione per iscritto, disposto dall'art. 1341 cc, conformemente, inoltre, ai parametri dettati da questa Corte secondo la quale le clausole vessatorie devono essere indicate specificamente in maniera idonea quanto meno col numero o la lettera che le contraddistingue a suscitare l'attenzione del sottoscrittore Cass. 4452/2006 senza necessità di trascrizione integrale del contenuto della clausola, essendo sufficiente il richiamo, mediante numero o titolo, alla clausola stessa, in quanto in tal modo si permette al sottoscrittore di conoscerne il contenuto Cass. 12798/2014 . Alla luce di quanto detto va rigettato il regolamento di competenza e va confermata la competenza del Tribunale di Bari. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e dichiara la competenza del Tribunale di Bari. Sussistono i presupposti per l'applicazione del doppio contributo ex art. 13, comma 1 quater del DPR 115/02.