Prodotti Derivati: Cave Arbitrum

È incompetente l’Autorità Giudiziaria Ordinaria a decidere una controversia avente ad oggetto operazioni di interest rate swap disciplinate da un contratto normativo contenente apposita clausola compromissoria.

Quando il Giudice cede il passo all’Arbitro. Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 12029 del 28 maggio 2015, accerta e dichiara la propria incompetenza a decidere sulle domande avanzate da un’impresa nei confronti della banca volte ad ottenere l’invalidità dei contratti derivati perfezionati nel tempo per vizio del consenso, violazione degli obblighi di informazione, nonché del canone di correttezza e buona fede. Il contratto normativo contiene una clausola compromissoria. Osserva il Giudice che, nel caso di specie, è stato perfezionato fra le parti un contratto normativo relativo ad operazioni di interest rate swap contenente i termini, le clausole e le condizioni destinate a disciplinare i singoli contratti derivati che sarebbero stati di volta in volta stipulati, ivi inclusa una clausola compromissoria tesa a demandare alla cognizione di un collegio arbitrale ogni disputa, contestazione o controversia fra le parti derivante dal presente contratto normativo o da ciascun contratto specifico, oppure ai medesimi inerente . Raggio di azione della clausola compromissoria. Il Tribunale di Roma sottolinea che il tenore della clausola compromissoria contenuta nel contratto normativo non lascia dubbi, anche alla luce dell’interpretazione conforme dell’art. 808 quater c.p.c., sulla latitudine della sua operatività, nel senso che la volontà pattizia è stata quella di affidare ad un collegio arbitrale tutte le possibili controversie riguardanti sia il contratto normativo che i singoli contratti di volta in volta conclusi fra il cliente e la banca. Giudice ed Arbitro una questione di competenza. Il Tribunale di Roma, accogliendo l’eccezione di rito sollevata dalla banca convenuta, evidenzia che i rapporti tra arbitri in seno all’arbitrato rituale e Autorità Giudiziaria vanno ricondotti nell’ambito delle questioni legate alla competenza, tanto che la sentenza con cui il Giudice afferma o nega la propria cognizione della lite in relazione ad una convenzione di arbitrato è impugnabile con il regolamento necessario o facoltativo di competenza Cass., n. 24153/13 . A supporto dell’impostazione adottata viene infine richiamata la sentenza della Corte Costituzionale n. 223/13, la quale ha confermato che con la riforma attuata con il d.lgs. n. 40/06, il legislatore ha introdotto una serie di norme che confermano l’attribuzione alla giustizia arbitrale di una funzione sostitutiva della giustizia pubblica .

Tribunale di Roma, sez. VIII Civile, sentenza 28 maggio 2015, n. 12029 Giudice Buscema Premesso che - La società Fortuna Re Srl ha chiamato in giudizio la Unicredit Banca SpA e la Unicredit Leasing SpA per far accertare e dichiarare la nullità o, in subordine, l’annullamento di un contratto di interate rate swap sottoscritto il 12.09.20107 e di tutti i prodotti derivati, in quanto stipulato in violazione degli obblighi di informazione imposti e perché carente del requisito della causa, nonché per vizio del consenso oltre che per la violazione del canone di correttezza e buona fede. Nella sua articolata prospettazione, inoltre, la società attrice ha anche denunciato la violazione dell’obbligo di buona fede e correttezza della Unicredit Leasing SpA la quale, partecipe della strategia messa in atto dall’altra società convenuta, aveva negato il riscatto anticipato del bene concesso in locazione finanziaria al solo scopo di conservare il vincolo contrattuale sottostante al connesso contratto di swap - Le due società convenute, costituitesi in giudizio con autonome comparse, hanno eccepito, in via pregiudiziale, il difetto di giurisdizione e/o di competenza a favore del collegio arbitrale stabilito in contrato difesa Unicredit SpA e del Tribunale di Milano difesa Unicredit Leasing , per poi contrastare nel merito la domanda attrice. Rilevato che - Va esaminata, preliminarmente, l’eccezione di rito sollevata dalla difesa della Unicredit SpA. Va premesso che i rapporti tra arbitri in seno all’arbitrato rituale e Autorità Giudiziaria vanno ricondotti nell’ambito della questioni legate alla competenza, tanto che la sentenza con cui il Giudice afferma o nega la propria cognizione della lite in relazione ad una convenzione di arbitrato è impugnabile con il regolamento necessario o facoltativo di competenza Cass., 25 ottobre 2013, n. 24153 . In tale pronuncia la Corte di legittimità ha infatti statuito che L'attività degli arbitri rituali, anche alla stregua della disciplina complessivamente ricavabile dalla legge 5 gennaio 1994, n. 5 e dal d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, ha natura giurisdizionale e sostitutiva della funzione del giudice ordinario, sicché lo stabilire se una controversia spetti alla cognizione dei primi o del secondo si configura come questione di competenza, mentre il sancire se una lite appartenga alla competenza giurisdizionale del giudice ordinario e, in tale ambito, a quella sostitutiva degli arbitri rituali, ovvero a quella del giudice amministrativo o contabile, dà luogo ad una questione di giurisdizione.” - Recentemente la stessa Corte Costituzionale, con sentenza n. 223 depositata il 19.7.2013 ha rilevato che con la riforma attuata con il decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 40 , il legislatore ha introdotto una serie di norme che confermano l'attribuzione alla giustizia arbitrale di una funzione sostitutiva della giustizia pubblica - Nel caso di specie, risulta che in data 12.09.2007 tra la Fortuna Re Srl e la Unicredit Banca d’Impresa SpA oggi Unicredit SpA è stato sottoscritto un contratto normativo relativo ad operazioni di interest rate swap per definire i termini, le clausole e le condizioni destinate a disciplinare i contratti specifici di interest rate swap che avrebbero di volta in volta concluso docomma 1 fascomma Unicredit SpA , includendovi una clausola compromissoria finale tesa a demandare alla competenza di un collegio arbitrale Ogni disputa, contestazione o controversia fra le parti derivante dal presente contratto normativo o da ciascun contratto specifico, oppure ai medesimi inerente” art. 15 - La omnicomprensività di tale clausola, forte anche dell’interpretazione conforme all’art. 808 quater cpc, non lascia dubbi sulla latitudine della sua operatività, nel senso che la volontà pattizia è stata quella di designare un collegio arbitrale a cui affidare tutte le possibili controversie riguardanti sia il contratto normativo, che i singoli contratti di volta in volta conclusi tra il cliente e la banca - Per quanto attiene alla domanda promossa contro la Unicredit Leasing SpA, che la società attrice ha cumulato nel presente giudizio ai sensi dell’art. 33 cpc, nel relativo contratto non è stata introdotta alcuna clausola compromissoria e, pertanto, il deferimento della lite ad un collegio arbitrale non è ipotizzabile, né tantomeno applicabile, perché la possibilità di derogare al sistema della giustizia pubblica, affidandosi alla funzione sostituiva del giudice arbitrale, è affidata solo ad una espressa volontà delle parti, espressamente e formalmente manifestata, in ossequio agli artt. 807, 808 e 808 ter cpcomma In ogni caso, la deroga prevista dall’art. 33 cpc opera solo sul piano della competenza territoriale cd. semplice - L’eccezione di incompetenza sollevata dalla difesa della Unicredit Leasing SpA coglie nel segno, in presenza di una specifica clausola pattizia delle condizioni generali con la quale le parti del contratto di leasing hanno stabilito la competenza esclusiva del Foro di Milano o di altri tre fori a scelta della concedente per dirimere ogni controversia che dovesse sorgere in dipendenza del presente contratto contratto che la stessa società attrice ha ammesso di aver sottoscritto nel suo atto introduttivo . Il cumulo derivante dall’art. 33 del codice di rito non determina una commistione tra le due cause che, pertanto, mantengono la loro autonomia, sia sul piano Giudice in base al principio del simultaneus processus, derivandone che, per quanto qui interessa, la decisione delle due domande può essere diversa - In definitiva, va dichiarata l’incompetenza del Tribunale adito a decidere entrambe le domande, essendo competente il collegio arbitrale per quella proposta contro la Unicredit SpA e il Tribunale di Milano per quella intentata contro la Unicredit Leasing SpA - Le spese processuali, in ragione della decisione, vanno poste a carico della parte attrice, da liquidarsi in base al DM 55/14 in ragione della ridotta attività processuale. P.Q.M. Il Giudice, definitivamente pronunciando sul giudizio iscritto al nr. 12536/14 di RG, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così decide 1 Accerta e dichiara l’incompetenza del Tribunale di Roma a favore del Collegio Arbitrale per la domanda promossa da Fortuna Re Srl contro la Unicredit SpA e del Tribunale di Milano per la domanda promossa dalla Fortuna Re Srl contro la Unicredit Leasing SpA. 2 Condanna la società attrice a rifondere alle controparti le spese di lite, liquidandole a favore di ciascuna parte convenuta in € 1.500 per compensi, oltre iva e cpa, nonché al rimborso delle spese generali di legge.