Il direttore dei lavori è persona di fiducia del committente e deve garantire la corretta esecuzione delle opere

Il direttore dei lavori che rilevi delle difformità rispetto al progetto deve ordinare la sospensione dei lavori. Infatti, in quanto persona di fiducia del committente, ha il compito di sorvegliare i lavori, di garantire che le opere vengano eseguite in conformità al progetto con potere/dovere di intervento tempestivo con ordine di sospensione dei lavori ove rilevi delle difformità. La chiamata in causa effettuata dall'impresa in danno del direttore dei lavori, se è formulata in modo tale da chiamare a responsabilità diretta il d.l., è sufficiente a legittimare la condanna del secondo al pagamento in favore del committente, attore originario, del risarcimento dei danni.

Così si è espressa la Corte di Cassazione con la sentenza n. 7370/15 depositata il 13 aprile. Il caso. Un privato appaltava, in favore di una impresa edile, i lavori di costruzione di un immobile. L'impresa edile chiedeva ed otteneva decreto ingiuntivo per il pagamento del prezzo pattuito per i lavori. Il committente formulava opposizione ad ingiunzione, rilevava di aver interrotto i pagamenti in ragione di gravi vizi di costruzione e che, per l'accertamento degli stessi, aveva avviato procedura di accertamento tecnico preventivo. L'impresa appaltatrice si costituiva in giudizio, respingeva ogni addebito asserendo di aver eseguito tutte le opere così come indicate dal direttore dei lavori con conseguente chiamata in causa dello stesso. Il direttore dei lavori si costituiva in giudizio e, a sua volta, chiedeva ed otteneva la chiamata in causa del direttore dei lavori strutturali e del geologo. Il tribunale, prima sospendeva l'ingiunzione, poi, revocava il decreto e condannava le parti convenute a risarcire i danni causati al committente. Il giudice di primo grado chiariva che la responsabilità dell'impresa esecutrice era ridotta rispetto a quella imputata ai vari responsabili tecnici. La corte d'appello confermava la sentenza di primo grado e, in aggiunta, condannava le parti convenute a risarcire anche le spese sopportate dal committente a titolo di accertamento tecnico preventivo. Parte soccombente ha proposto ricorso per cassazione. Terzo chiamato in causa e domanda attorea. Il giudice territoriale nel riconoscere la responsabilità e condannare il terzo chiamato in causa si è uniformato al principio consolidato per effetto del quale, nell’ipotesi in cui la parte convenuta in un giudizio di risarcimento dei danni, derivanti dalla realizzazione di una nuova costruzione, nel dedurre il difetto della propria legittimazione passiva, chiami in causa un terzo, con il quale non sussista alcun rapporto contrattuale, chiedendone, in caso di affermazione della propria responsabilità, la condanna a garantirla e manlevarla, l'atto di chiamata, al di là della formula adottata, va inteso come chiamata del terzo responsabile e non già come chiamata in garanzia impropria, dovendosi privilegiare l'effettiva volontà della chiamante in relazione alla finalità, in concreto perseguita, di attribuire al terzo la responsabilità della cattiva esecuzione delle opere e dei danni conseguentemente arrecati. In tal caso, si verifica l'estensione automatica della domanda proposta dall'attore al terzo chiamato, indicato dal convenuto come il vero legittimato, onde il giudice può direttamente emettere nei suoi confronti una pronuncia di condanna, anche se l'attore non ne abbia fatto richiesta, senza per questo incorrere nel vizio di extrapetizione. Nel caso di specie, la chiamata in causa effettuata dall'impresa in danno di altri soggetti è formulata in modo tale da essere una chiamata a rispondere direttamente dei danni arrecati e non anche una semplice chiamata in garanzia. La Cassazione ha confermato tale orientamento specificando che, sebbene nel caso specifico l'atto originario da cui discende la responsabilità di tutti i soggetti interessati è certamente il contratto d'appalto, più in generale, la responsabilità del terzo chiamato permane anche quando gli atti da cui origina la responsabilità di ciascuno siano differenti purché nell'atto di chiamata sia chiara la volontà del chiamante di attribuire ad un terzo le varie responsabilità. La responsabilità del direttore dei lavori. Il direttore dei lavori ha sostenuto di essersi limitato ad eseguire le indicazioni dei progettisti e, accertati alcuni difetti, di aver invitato il committente ad interrompere il pagamento. Detta condotta, a suo dire, risulterebbe corretta, dunque, nessuna responsabilità sarebbe a lui imputabile. La Cassazione ha chiarito che compito del direttore dei lavori è di individuare la perfetta corrispondenza delle opere al progetto e che l'addebito assegnato dalla corte territoriale mette in evidenza proprio condotte imperfette rispetto all'attività professionale di controllo di conformità al progetto. Il responsabile dei lavori, è persona di fiducia del committente, ha il compito di sorvegliare i lavori, di garantire che le opere vengano eseguite in conformità al progetto con potere/dovere di intervento tempestivo con ordine di sospensione dei lavori ove rilevi delle difformità. Nello specifico il geometra direttore dei lavori, ha affermato il giudice di merito, doveva essere in condizioni di verificare le scelte tecniche dell'ingegnere quand'anche non abilitato al calcolo strutturale e che, ove non avesse conoscenze professionali necessarie a sovraintendere i lavori, avrebbe dovuto rifiutare l'incarico. Nel complesso, la Cassazione ha confermato la decisone di prime cure, precisando che i danni erano tali da ridurre la completa ed effettiva possibilità di godimento del bene e tanto era sufficiente a riconoscere la responsabilità, e conseguente condanna al risarcimento dei danni, a carico dell'impresa esecutrice e del direttore dei lavori.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 27 gennaio – 13 aprile 2015, n. 7370 Presidente Russo – Relatore Lanzillo Svolgimento del processo Vi.Si. ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 51/2002, emesso dal Tribunale di Forlì su ricorso dell'impresa edile di v.g. , recante condanna al pagamento di Euro 28.380,54, a saldo del corrispettivo dei lavori di costruzione di una villetta, dati in appalto all'impresa ricorrente. A fondamento dell'opposizione la Vi. ha dedotto di avere sospeso il pagamento del saldo dei lavori, essendosi evidenziati gravi vizi nella costruzione, in relazione ai quali aveva proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo, ed ha chiesto in via riconvenzionale la condanna dell'impresa al risarcimento dei danni. L'impresa v. ha resistito, negando ogni sua responsabilità per avere eseguito quanto richiestogli dal direttore dei lavori e progettista, geom. V.L. , di cui ha chiesto ed ottenuto la chiamata in causa. Il V. si è costituito, chiedendo a sua volta che il Tribunale autorizzasse la chiamata in causa ai sensi dell'art. 107 cod. proc. civ. dell'ing. L.A. , progettista e direttore dei lavori strutturali, e del Dott. A.P.L. , geologo. I chiamati in causa si sono costituiti resistendo alle domande Esperita l'istruttoria anche tramite CTU, con sentenza n. 122/2006 il Tribunale ha revocato il decreto ingiuntivo e ha condannato l'impresa v. , V.L. e L.A. al pagamento di Euro 430.615,60 in risarcimento dei danni, disponendo - quanto ai rapporti interni fra i corresponsabili che il V. e il L. fossero tenuti a manlevare l'impresa nella misura di un terzo ciascuno. Proposto appello principale dal V. e appelli incidentali dall'impresa v. , dal L. e dalla Vi. - quest'ultima limitatamente al mancato rimborso delle spese di ATP - la Corte di appello ha confermato la decisione di primo grado, accogliendo solo l'appello incidentale della Vi. . Il V. propone quattro motivi di ricorso per cassazione, con atto notificato il 20 luglio 2011. Resistono con separati controricorsi la Vi. e A.P.L. . Con atto in data 5.5.2012, designato come comparsa di costituzione di nuovo difensore, la Vi. ha integrato le proprie difese e ha dichiarato di avere sostituito l'avv. Guido Maria Pottino, già nominato codifensore e domiciliatario in Roma, con l'avv. Aldo Seminaroti, quale mero domiciliatario in Roma. Il ricorrente e la Vi. hanno depositato memoria. Motivi della decisione 1.- Con il primo motivo il ricorrente V. denuncia violazione di varie norme del codice di procedura civile, ed in particolare dell'art. 112, nonché omessa od insufficiente motivazione su fatti decisivi non meglio specificati , per il fatto che la Corte di appello - emettendo condanna a suo carico, in solido con l'impresa v. - avrebbe accolto una domanda nuova, incorrendo in ultrapetizione. Assume che l'impresa - unica convenuta - si è limitata a contestare la propria responsabilità nei confronti della committente e a proporre domanda di manleva contro esso V. e che la committente ha proposto la domanda di condanna del V. e degli altri chiamati in causa solo all'udienza di precisazione delle conclusioni. Né sussisterebbe identità o connessione obiettiva fra i titoli in base ai quali l'impresa v. ed esso V. sono chiamati a rispondere, presupposto per poter estendere la domanda al terzo chiamato richiama Cass. n. 25559/2008 . 2.- Vanno preliminarmente respinte le eccezioni di inammissibilità delle censure, sollevate dalla resistente Vi. . L'esposizione in fatto del ricorso è sufficientemente chiara e la denuncia di violazione di molteplici norme di diritto di cui non è specificata la pertinenza con le censure sollevate, pur se non encomiabile, non è tale da impedire alla Corte di comprendere agevolmente - dalle argomentazioni difensive l'essenza delle censure rilevanti ai fini della decisione. Neppure è fondata l'eccezione di inammissibilità per difetto di autosufficienza e per la mancata trascrizione degli atti difensivi poiché - avendo le censure carattere processuale - è consentito alla Corte di cassazione di valutarne la fondatezza o meno, mediante diretto accesso agli atti. 2.2.- Nel merito, il motivo non è fondato. La Corte di appello si è uniformata al principio, più volte affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, per cui la domanda dell'attore si estende automaticamente al terzo chiamato in causa in tutti i casi in cui la chiamata del terzo sia effettuata al fine di ottenere la liberazione dello stesso convenuto dalla pretesa dell'attore, in ragione del fatto che il terzo deve essere individuato come unico obbligato nei confronti dell'attore, in vece e luogo dello stesso convenuto. In tal caso si realizza un ampliamento della controversia in senso soggettivo divenendo il chiamato parte del giudizio in posizione alternativa con il convenuto ed in senso oggettivo inserendosi l'obbligazione del terzo, dedotta dal convenuto verso l'attore, in alternativa rispetto a quella individuata dall'attore , ma resta ferma, in ragione di detta duplice alternatività, l'unicità del complessivo rapporto controverso Cass. civ. Sez. 3, 28 gennaio 2005 n. 1748 Idem, 21 ottobre 2008 n. 25559 Idem, 7 ottobre 2011 n. 20610 . La Corte di appello ha accertato che il tenore letterale ed il contenuto sostanziale sia della comparsa di costituzione dell'impresa v. , con la richiesta di chiamata in causa del terzo, sia della conseguente citazione del V. , esprimono inequivocabilmente la volontà di ricondurre a quest'ultimo la responsabilità dei vizi denunciati dalla committente che pertanto la chiamata in causa è stata effettuata non al solo scopo di garanzia, ma affinché il terzo chiamato rispondesse direttamente e per intero della pretesa dell'attore. Trattasi di interpretazione degli atti di parte, rimessa alla valutazione discrezionale del giudice di merito e non censurabile in sede di legittimità se non sotto il profilo dei vizi di motivazione, che nella specie non sono stati prospettati ed obiettivamente non sussistono. Neppure va ravvisata l'asserita diversità del titolo in base al quale il convenuto ed il V. sono stati chiamati a rispondere, essendo in entrambi i casi la responsabilità fondata sul contratto di appalto, a cui si ricollega sia la nomina dell'impresa appaltatrice, sia la nomina del direttore dei lavori sia il rapporto interno di cooperazione e di corresponsabilità fra l'impresa e il direttore dei lavori. Va soggiunto che la più recente giurisprudenza ha esteso l'applicazione del principio sopra enunciato ai casi in cui la chiamata del terzo si fondi su di un rapporto diverso da quello fatto valere in giudizio dall'attore, sul rilievo che si deve avere riguardo all'effettiva volontà del chiamante di attribuire al terzo la responsabilità della cattiva esecuzione delle opere, più che all'identità del rapporto giuridico da cui la responsabilità deriva ed ha ritenuto che, ove una tale volontà sussista, il giudice può emettere condanna direttamente a carico del terzo, anche se l'attore non ne abbia fatto richiesta, senza incorrere nel vizio di extrapetizione Cass. civ. 20610/2011 cit. . 3.- Il secondo ed il terzo motivo di ricorso attengono alla questione di merito circa la sussistenza della responsabilità del ricorrente e possono essere congiuntamente esaminati. Il secondo motivo denuncia violazione del regolamento della professione di geometra art. 16 r.d. 11 febbraio 1929 n. 274 ed il terzo motivo violazione degli art. 1218, 1292, 1294, 2055, 2230 e 2236 cod. civ., 41 cod. pen., nonché omessa od insufficiente motivazione, sul rilievo che i difetti di costruzione accertati dalla CTU attengono a patologie strutturali della costruzione, la cui esecuzione era affidata al progettista delle strutture ing. L. , ed attiene a calcoli in cemento armato che egli - nella sua qualità di geometra - non ha eseguito e per legge non avrebbe potuto eseguire, trattandosi di competenze riservate agli ingegneri. Ribadisce che egli aveva l'incarico di direttore dei lavori architettonici ed era tenuto a sovrintendere alla mera conformità della costruzione al disegno progettuale, in relazione alla quale i vizi e le difformità denunciate, attinenti alla pavimentazione, al caminetto, alla posa delle luci, a difetti degli intonaci e delle murature e simili, non hanno nulla a che fare con le gravi patologie rilevate sì che è da ritenere che egli – avendo fatto sospendere il pagamento dell'ultima rata del prezzo Euro 28.830,54 , che non è stata mai corrisposta dalla committente - ha riparato a tutti i danni a lui personalmente imputabili. 3.1.- I motivi non sono fondati. In primo luogo non vi è violazione delle norme sulla competenza dei geometri, né di quelle generali in tema di inadempimento e di contratto d'opera professionale poiché la Corte di appello ha addebitato al geometra non di avere male eseguito opere di competenza altrui, ma in parte di essere incorso in negligenze ed imperfezioni anche in relazione ai lavori che egli definisce di conformità al progetto architettonico e che attengono al controllo sulla corretta esecuzione da parte dell'impresa delle opere non strutturali e di finitura, quali quelle attinenti alle tubazioni, agli intonaci, ecc. in parte e soprattutto di non avere svolto diligentemente le mansioni di sua specifica competenza quale direttore dei lavori, considerati nella loro globalità, cioè di non avere esercitato adeguato controllo sull'operato altrui, sì da rilevare in corso d'opera l'inadeguatezza della costruzione degli elementi strutturali - ancorché non di sua competenza - segnalandone per tempo imperfezioni ed errori, pur se ad altri ascrivibili. Il direttore dei lavori è la persona di fiducia del committente, incaricata di sorvegliare che le opere vengano correttamente eseguite dall'appaltatore e dal personale di cui questi si avvalga cfr. fra le tante Cass. civ. Sez. 2, 29 agosto 2013 n. 198 95 , intervenendo per tempo anche solo a fermarne l'esecuzione, qualora questa manifesti vizi o difetti. La Corte di appello ha ritenuto - nel suo potere discrezionale di valutazione del comportamento delle parti - che il geometra direttore dei lavori, pur se non competente per l'esecuzione dei calcoli in cemento armato, fosse o dovesse essere competente a valutare in corso d'opera come l'appaltatore ed i suoi ausiliari, ivi incluso l'ingegnere progettista delle strutture, eseguissero il loro lavoro, sì da rilevare per tempo i gravi difetti delle opere, prima che esse venissero completate in termini talmente difettosi da avere addirittura sollecitato un ordine di sgombero da parte dell'autorità, a causa del pericolo di crollo. Il direttore dei lavori, nell'accettare l'incarico, deve poter garantire al committente quanto meno una tale capacità di supervisione e di controllo anche sulla corretta esecuzione degli elementi portanti. Qualora una tale capacità non abbia o non possa esercitare, è tenuto ad astenersi dall'accettare l'incarico o a delimitare specificamente fin dall'origine le prestazioni promesse e le sue conseguenti responsabilità, in relazione alle sue effettive competenze. In mancanza, deve quanto meno fornire la prova che i vizi verificatisi non potevano essere obiettivamente rilevati se non a costruzione ultimata circostanza che nella specie il ricorrente non solo non dichiara di avere dimostrato, ma neppure ha dedotto. Va condivisa, quindi, la sua affermazione di non essere direttamente responsabile dei vizi strutturali della costruzione, ma non è suscettibile di censura la sentenza impugnata, nella parte in cui gli ha addebitato di non avere saputo esercitare il controllo sull'esecuzione dei lavori anche strutturali, sì da rilevarne per tempo i gravi difetti. 4.- Il quarto motivo denuncia ancora violazione delle norme di cui sopra ed omesso esame di fatti decisivi, ai sensi dell'art. 360 n. 5 cod. proc. civ., nel capo in cui la Corte di appello ha ripartito le colpe fra i responsabili attenendosi all'immotivato giudizio del CTU circa l'uguale responsabilità di tutti, senza valutare criticamente la situazione, né tenere conto della diversa efficienza causale, anche in ordine all'entità dei danni, delle imperfezioni addebitabili al geometra e di quelle strutturali, che hanno compromesso la stabilità del fabbricato, richiedendone l'intero rifacimento. 4.1.- Il motivo non è fondato. La Corte di appello ha affrontato la questione ed ha accertato al punto 1.3 che dai punti B e C della relazione peritale si desume che anche i soli difetti degli elementi architettonici, o comunque direttamente legati alle carenze della direzione generale dei lavori, nel caso concreto sono apparsi tali, per numero e natura, da compromettere in modo considerevole le possibilità di godimento e conservazione dell'edificio. La presenza di un progetto e di una direzione strutturale non poteva certo esonerare il geom. V. o l'impresa costruttrice, ciascuno nell’ambito delle proprie competenze, dall'affrontare e risolvere problemi quali - per citarne solo alcuni - a la presenza di un grado di vincolamento dell'edificio non idoneo, sia in fondazione, sia in copertura b la insufficiente cura di essenziali dettagli costruttivi, primo fra tutti il nodo palo-trave-pilastro che rappresenta uno degli elementi principali per la corretta stabilità del fabbricato c la mancanza di idoneo coordinamento fra progettisti, direttori dei lavori ed impresa, per sopperire alle mancanze di cui sopra d l'introduzione di modifiche in corso d'opera , ecc Trattasi di motivazione attinente ad accertamenti in fatto circa la specifica rilevanza causale dei vari comportamenti in ordine al danno che si è verificato, alla quale non possono essere mossi addebiti di illogicità o di insufficienza tali da giustificare l'annullamento della decisione. 5.- Il ricorso non può che essere respinto. 6.- Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vanno rimborsate solo alla Vi. , essendo risultato ininfluente ai fini della decisione il controricorso dell'A. . P.Q.M. La Corte di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare alla resistente Vi. le spese del giudizio di cassazione, liquidate complessivamente in Euro 4.000,00, di cui Euro 200,00 per esborsi ed Euro 3.800,00 per onorari, oltre al rimborso delle spese generali ed agli accessori di legge. Compensa le spese nei confronti del resistente A. .