Inadempimento contrattuale, gli interessi legali scattano dalla proposizione della domanda

Gli interessi legali da applicarsi sull’importo liquidato dal giudice a titolo di risarcimento del danno, conseguente ad inadempimento contrattuale, decorrono dalla data della domanda giudiziale, cioè l’atto idoneo a porre in mora il debitore, producendo la sentenza di condanna i suoi effetti retroattivi dal momento della proposizione della domanda.

Lo afferma la Corte di Cassazione nella pronuncia n. 6614, depositata il 1° aprile 2015. Il caso. Una società di costruzioni conveniva in giudizio un Comune chiedendo il pagamento di una somma in relazione a diverse riserve, interessi moratori da ritardato pagamento e altri oneri da ritardata consegna di immobili, inerenti ad un contratto di appalto per la costruzione di alloggi. La Corte d’appello dell’Aquila condannava il Comune al pagamento di una somma di circa 112.000 euro. La società ricorreva in Cassazione, lamentando innanzitutto il mancato riconoscimento del risarcimento del danno richiesto per l’anomalo andamento dei lavori, imputabile al Comune. Con un secondo motivo di ricorso, contestava la disposta decorrenza degli interessi di legge dalla sentenza di primo grado e non dalla domanda. La società aveva perso delle opportunità? Riguardo al mancato utile durante la sospensione dei lavori, causata dal comportamento illegittimo dell’appaltante, la Corte di Cassazione sottolinea che, dovendosi applicare la disciplina codicistica sull’inadempimento dell’obbligazione, non si può parlare di danno in re ipsa . La società non aveva offerto alcun elemento da cui dedurre, anche in via presuntiva, la prova delle opportunità perse nel periodo immediatamente successivo alla scadenza dell’originario termine di esecuzione dell’appalto. Tale motivo di ricorso viene quindi rigettato dai giudici di legittimità. Effetti retroattivi. Per quanto concerne, invece, gli interessi legali, gli Ermellini ricordano che gli interessi legali da applicarsi sull’importo liquidato dal giudice a titolo di risarcimento del danno, conseguente ad inadempimento contrattuale, decorrono dalla data della domanda giudiziale, cioè l’atto idoneo a porre in mora il debitore, producendo la sentenza di condanna i suoi effetti retroattivi dal momento della proposizione della domanda. Perciò, questo motivo di ricorso viene accolto dalla Corte di Cassazione che, decidendo nel merito, dispone la decorrenza degli interessi legali dalla proposizione della domanda.

Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 16 dicembre 2014 – 1 aprile 2015, numero 6614 Presidente Salvago – Relatore Dogliotti Svolgimento del processo Con atto di citazione, notificato in data 19 febbraio 1993, la IUCCI Costruzioni srl conveniva in giudizio, davanti al Tribunale dell'Aquila, il Comune dell'Aquila, perché questo fosse condannato al pagamento di lire 548.092.078, in relazione a varie riserve, oneri di guardiania, interessi moratori da ritardato pagamento e ulteriori oneri da ritardata consegna di immobili, il tutto inerente a contratto d'appalto per la costruzione di centoundici alloggi in località omissis . Costituitosi il contraddittorio, il Comune chiedeva il rigetto della domanda. Veniva espletata CTU. Con sentenza in data 25 giugno 2005, il Tribunale dell'Aquila accoglieva parzialmente la domanda, condannando il Comune al pagamento di Euro 103.000,00. Proponeva appello la società. Costituitosi il contraddittorio, il Comune ne chiedeva il rigetto. La Corte d'Appello dell'Aquila, con sentenza in data 14 ottobre 2008, in riforma della sentenza impugnata, condannava il Comune al pagamento di Euro 112.433,09. Ricorre per cassazione la Società IUCCI srl. Non ha svolto attività difensiva, nonostante rituale notifica, il Comune dell'Aquila. Motivi della decisione Con il primo motivo, la ricorrente lamenta violazione dell'artt. 112 c.p.c., 2729 c.c., 345 L. numero 2248 del 1865, allegato f nonché vizio di motivazione, con riguardo al mancato riconoscimento del risarcimento del danno, richiesto dall'impresa appaltatrice per l'anomalo andamento dei lavori, imputabile all'Amministrazione comunale. Con il secondo, violazione degli artt. 112 c.p.c., 1219 e 1224 c.c., nella parte in cui la pronuncia impugnata aveva disposto la decorrenza degli interessi di legge dalla sentenza di primo grado e non dalla domanda. Il primo motivo va rigettato, in quanto infondato. Quanto al mancato utile durante la sospensione dei lavori, causata dal comportamento illegittimo dell'appaltante, va precisato che, dovendosi necessariamente applicare la disciplina codicistica sull'inadempimento dell'obbligazione, non si può parlare di danno in re ipsa, come sostanzialmente afferma l'odierna ricorrente, la quale - così precisa il giudice a quo - non ha offerto alcun elemento da cui trarre, seppur in via presuntiva, la prova delle opportunità perdute nel periodo immediatamente successivo alla scadenza dell'originario termine di esecuzione dell'appalto al riguardo, tra le altre Cass. numero 14574/10 . È appena il caso di precisare che appare del tutto ultroneo il riferimento all'art. 345 l. numero 2248 del 1865, all. F, attinente alla differente ipotesi di risoluzione unilaterale dell'appaltante, nel qual caso l'appaltatore ha diritto a ricevere il decimo del valore delle opere ancora non eseguite. Il secondo motivo va accolto. La sentenza impugnata ha condannato l'Amministrazione comunale al pagamento della somma di Euro 112.433,09, oltre interessi di legge, a decorrere dalla data della sentenza di primo grado, senza fornire motivazione alcuna al riguardo. Giurisprudenza ampiamente consolidata tra le altre, Cass. N. 2654 del 2005 Cass. N. 16110 del 2009 Cass. numero 26226 del 2009 chiarisce che la decorrenza degli interessi legali da applicarsi sull'importo liquidato dal giudice a titolo di risarcimento del danno, conseguente, come nella specie, ad inadempimento contrattuale, decorrono dalla data della domanda giudiziale, che è l'atto idoneo a porre in mora il debitore, producendo la sentenza di condanna i suoi effetti retroattivamente dal momento della proposizione della domanda. Accolto il motivo, va cassata sul punto la sentenza impugnata. Può decidersi nel merito, non dovendosi effettuare ulteriori accertamenti di fatto. Va pertanto disposta la decorrenza degli interessi dalla domanda in primo grado, e condannato conseguentemente, al riguardo, il Comune dell'Aquila. Il tenore della decisione, con un soltanto parziale accoglimento del ricorso, richiede che le spese del presente giudizio siano poste soltanto per metà a carico del Comune intimato. P.Q.M. La Corte rigetta il primo motivo di ricorso accoglie il secondo e cassa al riguardo la sentenza impugnata decidendo nel merito, condanna il Comune dell'Aquila al pagamento degli interessi di legge con decorrenza dalla domanda condanna il predetto Comune al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, in ragione di metà, liquidandole per l’intero, in Euro 5.200,00, comprensive di Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie ed accessori di legge.