Salvo il mediatore che avvisi a parole l’acquirente degli oneri gravanti sull’immobile

L’obbligo di corretta informazione secondo il criterio della media diligenza professionale, che comprende l’obbligo per il mediatore di comunicare le circostanze note o comunque conoscibili con la comune diligenza all’acquirente, è rispettato quando il professionista avvisi verbalmente il cliente degli oneri gravanti sull’immobile. Pertanto, non è necessario menzionarli nel modulo di proposta di acquisto da far sottoscrivere all’acquirente stesso.

E’ stato così deciso nella sentenza n. 25800, della Corte di Cassazione, depositata il 5 dicembre 2014. Il caso. Il Tribunale rigettava l’opposizione, proposta da un donna, avverso il decreto ingiuntivo emesso dal Pretore, avente per oggetto il pagamento ad una agenzia immobiliare della provvigione per l’opera di mediazione, svolta, a favore della donna, in relazione ad un affare immobiliare. La Corte d’appello, successivamente, confermava la decisione di prime cure. La donna ricorreva allora in Cassazione, lamentando la violazione dell’art. 1337 c.c. Trattative e responsabilità precontrattuale , avendo la Corte di merito erroneamente ritenuto sussistente il diritto alla provvigione richiesto dall’agenzia, anche se questa era a conoscenza degli oneri gravanti sull’appartamento offerto in vendita e non li aveva menzionati nel modulo di proposta di acquisto fatto sottoscrivere all’interessata. L’obbligo di corretta informazione in capo al mediatore. La Cassazione, nel decidere la questione in esame, ricorda che il mediatore, pur non essendo tenuto, in difetto di un incarico particolare in proposito, a svolgere, nell’adempimento della sua prestazione che si dipana in ambito contrattuale , specifiche indagini di natura tecnico – giuridica come l’accertamento della libertà dell’immobile oggetto del trasferimento mediante le c.d. visure catastali ed ipotecarie al fine di individuare circostanze rilevanti ai fini della conclusione dell’affare a lui non note, è purtuttativia tenuto ad un obbligo di corretta informazione secondo il criterio della media diligenza professionale, il quale comprende, in positivo, l’obbligo di comunicare le circostanze a lui note o comunque conoscibili con la comune diligenza Cass., n. 16009/2003 . L’onere è rispettato quando il mediatore informi verbalmente l’acquirente. Nel caso di specie i Giudici territoriali avevano rilevato l’ottemperanza a tale obbligo da parte della convenuta, dal momento che l’agenzia aveva messo a conoscenza della condizione giuridica in cui versava l’appartamento che la donna intendeva acquistare. Ai fini del rispetto, quindi, dell’obbligo gravante sul mediatore è sufficiente il rendere noto, verbalmente, l’interessata degli oneri gravanti sull’immobile, non essendo sufficiente mettere per iscritto l’informazione. Sulla base di tali argomenti, la Suprema Corte rigetta il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 16 ottobre – 5 dicembre 2014, n. 25800 Presidente Bursese – Relatore Bucciante Svolgimento del processo Con sentenza n. 39777/2002 il Tribunale di Roma respinse l'opposizione proposta da A.F. avverso il decreto ingiuntivo n. 12126/1996 emesso nei suoi confronti dal Pretore di Roma, avente per oggetto il pagamento alla s.r.l. La Musa - Servizi Immobiliari di lire 5.700.000, oltre agli accessori, come provvigione per l'opera di mediazione svolta in relazione a un affare immobiliare. Impugnata dalla soccombente, la decisione è stata confermata dalla Corte d'appello di Roma, che con sentenza n. 780/2008 ha rigettato il gravame. A.F. ha proposto ricorso per cassa zione, in base a due motivi. La s.r.l. La Musa - Servizi Immobiliari non ha svolto attività difen sive nel giudizio di legittimità. Motivi della decisione Con i due motivi addotti a sostegno del ri corso A.F., denunciando rispettivamente la violazione dell'art. 1337 c.c. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. e la violazione degli artt. 1755, 1° comma, 1759 c.c., 1175 e 1176 c.c. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. , rivolge alla sentenza impugnata essenzialmente una stessa censura avere la Corte d'appello erroneamente ritenuto sussistente il diritto alla provvigione reclamato dalla s.r.l. La Musa - Servizi Immobi liari, pur se questa era a conoscenza degli oneri gravanti sull'appartamento offerto in vendita e non li aveva menzionati nel modulo di proposta di acquisto fatto sottoscrivere all'interessata. La doglianza va disattesa. È vero che la giurisprudenza di questa Corte oltre a Cass. 24 ottobre 2003 n. 16009, richia mata dalla ricorrente, v. Cass. 22 luglio 2004, 15 marzo 2006 n. 5777, 14 luglio 2009 n. 16382, 16 luglio 2010 n. 16623, 8 maggio 2012 n. 6926 è orientata nel senso che il mediatore, pur non essendo tenuto, in difetto di un incarico parti colare in proposito, a svolgere, nell'adempimento della sua prestazione che si dipana in ambito contrattuale , specifiche indagini di natura tecnico-giuridica come l'accertamento della libertà dell'immobile oggetto del trasferimento, mediante le c.d. visure catastali ed ipotecarie al fine di individuare circostanze rilevanti ai fini della conclusione dell'affare a lui non note, è purtuttavia tenuto ad un obbligo di corretta informazione secondo il criterio della media diligenza professionale, il quale compren de, in positivo, l'obbligo di comunicare le circostanze a lui note o comunque conoscibili con la comune diligenza . Ma appunto l'avvenuta puntuale ottemperanza a tale obbligo da parte della s.r.l. Musa Servizi Immobiliari è stata motivatamente ritenuta dalla Corte d'appello alla stregua delle risultanze istruttorie, dalle quali era emerso che A.F. era stata esaurien temente messa al corrente della condizione giuri dica in cui versava l'appartamento che intendeva acquistare. Questo accertamento non ha formato oggetto di specifiche doglianze ciò che soltanto la ricorrente lamenta è che i pesi e le trascri zioni pregiudizievoli gravanti sull'immobile non erano stati indicati nella proposta da lei sotto scritta. La circostanza è però ininfluente, una volta verificato che l'esistenza di quegli oneri era stata resa nota all'interessata ciò che rileva è che l'informazione le era stata fornita, anche se verbalmente, consentendo la valutazione della convenienza dell'affare, sicché non occor reva che fosse ripetuta anche per iscritto. D'altra parte, la ricorrente stessa deduce che nel documento di cui si tratta la libertà del bene da pesi e vincoli era riferita al momento del futuro trasferimento non era quindi esclusa, ma anzi implicitamente presupposta, la loro esistenza attuale. Nel contesto del secondo motivo di ricorso A.F. deduce anche che l'affare in que stione, malgrado l'avvenuta accettazione del venditore, non si era concluso e quindi non era sorto il diritto della s.r.l. La Musa - Servizi Immobiliari a percepire la provvigione da essa pretesa. Neppure questa censura può essere accolta. La questione non è stata affrontata e decisa nella sentenza impugnata, né la ricorrente deduce che fosse stata prospettata e dibattuta nel giudizio a quo, sicché non può avere ingresso in questa sede. Il ricorso viene pertanto rigettato. Non vi è da provvedere sulle spese del giudi zio di cassazione, nel quale l'intimata non ha svolto attività difensive. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso.