Lecito pagare gli interessi di mora e corrispettivi sulle rate del mutuo, ma la nullità dei primi non si estende agli altri

Gli interessi di mora e quelli corrispettivi sono istituti profondamente diversi e privi di un rapporto di presupposizione necessaria i primi assolvono ad una funzione risarcitoria forfetizzata e preventiva del danno da ritardo nel pagamento di una somma esigibile gli altri implicano la regolare esecuzione del rapporto e rappresentano il compenso del prestito.

Ergo la nullità, anche parziale, per usurarietà dei moratori non si estende agli altri, tanto più che ciò contrasterebbe col principio di tassatività della nullità previsto dall’art. 14 prel.cc. Infine questo divieto si desume anche dall’art. 1244 c.c. in mancanza di pattuizione specifica se gli interessi moratori sono usurari si applicheranno quelli corrispettivi leciti. È una questione che solo di recente è stata affrontata dalla giurisprudenza la Cass. civ. 350/13 M.Ticozzi, Usura degli Interessi Moratori sono dovuti gli Interessi Corrispettivi? ha incluso ai fini della nullità degli interessi del mutuo artt. 1815 e 1284 cc per usura anche quelli di mora, senza chiarire la portata di questa sanzione. Alcune sentenze di merito hanno cercato di risolvere questo dubbio nei termini sopra sanciti dal Tribunale di Taranto, sez. II, nell’ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. del 17/10/14, ribadendo anche l’autonomia delle rispettive clausole che prevedono le due citate categorie d’interessi Trib. Venezia n. 2163/14 . Il caso. Un cliente stipulava con la banca un contratto di mutuo a tasso variabile, trentennale, accettandone uno annuo TAEG ISC pari al 2,47% ed accettava di pagare una maggiorazione dell’1,569% su quello di mora vigente al momento del saldo, che di per sé già superava il tasso-soglia di riferimento per l’usura. Pur continuando a versare regolarmente le proprie rate ricorreva ex art. 702 bis c.p.c. per chiedere, in base al combinato disposto degli artt. 644 c.p. e 1815, comma 2, c.c. la nullità di questo tasso e quindi di tutti gli interessi pattuiti. Desumeva l’estensione della nullità ai corrispettivi anche dal testo dell’art. 1 L. n. 24/01 l’espressione secondo cui sono nulli quelli usurari convenuti a qualunque titolo , in forza della citata giurisprudenza e della C. Cost. n. 29/02, doveva comprendere anche quelli moratori. Chiedeva, perciò, la refusione delle somme già versate per entrambe queste voci. La banca smontava questa tesi, sostenendo la loro legittima sommatoria e che detto lemma doveva essere interpretato nel senso che la sanzione penale e civilistica sottesa all’usura doveva essere applicata ad entrambi, ma ciò non implicava che la nullità degli uni si estendesse automaticamente agli altri. Contrasto sulla liceità di tale sommatoria. Pur non affrontato, a conferma delle divergenze ermeneutiche sul punto, non tutti concordano su questa possibilità, perché sono due voci diverse, contenute in clausole autonome, perciò non si può desumere la deroga ai limiti della L. n. 108/96 dal solo superamento del tasso di mora, da solo o congiunto a quello corrispettivo, semmai si può parlare d’usura sopravvenuta dei primi. Per altri è irrazionale questo calcolo aritmetico tanto più che i corrispettivi hanno natura sostitutiva dei moratori e non additiva Trib. NA n. 5949/14, ordd. n. 12/9/ e n. 15/4/14, Roma ord. n. 16/9/14, Sciacca ord. n. 393/14 ed ABF Milano n. 3577/14 . Anche in sede penale sono stati esclusi sia il loro cumulo ord. Gup Torino del 10/6/14, Trib. civ. Trani 10/3/14 sono tassi diversi ed alternativi perciò si devono raffrontare le singole pattuizioni che l’estensione della nullità dagli uni agli altri. Controverso, però, se il citato lemma si riferisca agli interessi tout court , ai soli corrispettivi o a quelli di mora De Simone-Caturano, L’usura bancaria il dilemma degli interessi moratori . Due tassi autonomi tra loro. Il GO di Taranto concorda sul punto, ma considera valido il calcolo unitario negato da dette tesi. Infatti hanno una diversa causa e non necessariamente dall’invalidità dell’uno deriva anche quella dell’altro gli interessi moratori assolvono ad una funzione risarcitoria forfetizzata e preventiva del danno da ritardo nel pagamento di una somma esigibile quelli corrispettivi implicano la regolare esecuzione del rapporto e rappresentano il corrispettivo del prestito . Conservazione del contratto. La nullità parziale che sanziona la clausola sul tasso di mora, divenuto usurario, non si estende all’intero contratto, perché non ne è una condizione determinante e, perciò, non si può estendere ad un altro punto che regola un fatto diverso. Si richiami anche il citato principio di tassatività delle nullità ed il testo dell’art. 1224 c.c Ciò è suffragato dal fatto che è stata data esecuzione al contratto saldando i corrispettivi. Divieto di estensione della nullità. Il vizio del tasso di mora si traduce in una nullità virtuale che, in base a quanto esplicato sopra ed in epigrafe, non si può estendere anche alla clausola sul tasso corrispettivo non c’è alcuna norma che lo preveda espressamente ed ogni esegesi in tal senso sarebbe troppo rigorosa ed irrazionale. Ergo il GO ha escluso che l'espressione a qualunque titolo legittimasse la nullità ipso iure anche degli altri interessi, limitandola ai soli moratori.

Tribunale di Taranto, sez. II Civile, ordinanza 17 ottobre Giudice Casarano Motivi della decisione IL FONDAMENTO DELLA DOMANDA Il sig. MUTUATARIO, con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato in data 17-03-2014, affermava di aver stipulato con la BANCA S.P.A. in data 09-06-2010 un mutuo ipotecario a tasso variabile, finalizzato all'acquisto della prima casa, per l'importo di euro 140.000,00. Veniva previsto il rimborso del capitale e degli interessi in 360 rate mensili, ad un tasso variabile predeterminato nelle modalità di sua individuazione. L'istante aggiungeva che il costo complessivo dell'operazione a carico del mutuatario, espresso in percentuale annua T.A.E.G. - I.S.C. , veniva determinato al momento della stipula nel tasso del 2,47% mentre il tasso di mora veniva determinato nella misura del 1,569%, da aggiungersi però al tasso convenzionale applicabile al tempo della mora. Sosteneva il ricorrente che il tasso di mora al momento della stipula del mutuo risultava pari al 4,039% e quindi superava il tasso soglia di riferimento allora vigente del 3,945% analogo superamento si aveva con riguardo alla data di scadenza della prima rata. Il ricorrente precisava che il pagamento delle rate intanto avveniva regolarmente. A dire della difesa istante la pattuizione di interessi moratori in misura superiore al tasso - soglia doveva andare incontro alla sanzione prevista dal combinato disposto ex art. 644 c.p. ed art. 1815, II co., c.c., ossia non doveva, essere applicata alcuna forma di interesse quindi, anche quello di natura corrispettiva pattuito e corrisposto regolarmente dal mutuatario doveva considerarsi illecito e quindi indebito. A sostegno della domanda proposta la difesa istante ricordava il disposto ex art. 1 del d.l. n. 394, conv. nella legge n. 24 del 2001, secondo il quale si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legare nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento. Come faceva supporre l'espressione utilizzata dalla legge, a qualunque titolo , dovevano farsi rientrare nel suo campo di applicazione anche gli interessi moratori. E siffatto esito interpretativo, ricordava la difesa istante, trovava l'avallo nella sentenza della Corte Costituzionale n. 29 del 2002 oltre che nella giurisprudenza della S.C. ad esempio Cass. n. 350 del 2013 . Il ricorrente concludeva quindi perché la banca fosse condannata alla restituzione della somma di euro 12.372,70, ossia al totale degli interessi convenzionali già versati, oltre, quelli che nel frattempo sarebbero stati versati fino, all'esito del giudizio. LA DIFESA BELLA BANCA In primo luogo escludeva l’avvenuto superamento del tasso - soglia ed in ogni caso escludeva che gli interessi moratori potessero sommarsi a quelli convenzionali per verificare il rispetto del tasso, soglia, specie quando, come nel caso in esame, avevano trovato applicazione i soli interessi corrispettivi, posto che il mutuo aveva avuto regolare esecuzione. Alla prima udienza del 08-10-2014 la causa, potendo essere decisa allo stato degli atti, veniva riservata per la decisione. Non è la sommatoria degli interessi corrispettivi e moratori ad essere vietata, ma l'automatica applicazione della sanzione prevista per i secondi ai primi. Deve considerarsi fallace il ragionamento giuridico posto a base della domanda, sotto il profilo della incongruenza logico - giuridica tra premessa e conclusione. L'argomentare della difesa istante può tradursi nel seguente sillogismo siccome la legge considera usurari gli interessi pattuiti a qualunque titolo ed a prescindere dal loro pagamento, consegue che gli interessi moratori, se superiori al tasso - soglia, implicano la sanzione dell'illiceità anche degli interessi corrispettivi. Appare evidente il salto logico - giuridico tra premessa e conclusione. La premessa può essere condivisa, nel senso di ritenere assoggettati alla sanzione prevista per l’usurarietà anche gli interessi di mora se può integrare addirittura un reato - oltre che un illecito civile - la pattuizione di tassi corrispettivi superiori al tasso - soglia, non si vede perché non debbano sottostare alla stessa sanzione, od anche solo quella di natura civilistica, quelli moratori. E sarebbe proprio questa la valenza normativa dell'espressione a qualunque titolo utilizzata dal legislatore. Non può invece autorizzarsi la estensione automatica della sanzione applicabile per il tasso moratorio anche al tasso corrispettivo. Tanto per la semplice ragione che si tratta di istituii aventi diversa causa e che non necessariamente dall'invalidità dell'uno deriva anche quella dell'altro gli interessi moratori assolvono ad una funzione, risarcitoria forfetizzata e preventiva del danno da ritardo nel pagamento di una somma esigibile quelli corrispettivi implicano la regolare esecuzione del rapporto e rappresentano il corrispettivo del prestito. Non c’è insomma tra i due istituii un rapporto di presupposizione necessaria, quale implicata dalla costruzione giuridica della difesa istante. L'individuazione del corretto criterio interpretativo nullità parziale della clausola di previsione degli interessi moratori ex art. 1419 c.c. Deve muoversi dalla genesi del rapporto, ossia da quanto statuito dalle parti in tema di interessi moratori occorre cioè prendere le mosse naturalmente dal fatto ed individuare la corrispondente regula iuris. In altri termini bisogna avere riguardo al rilievo che gli interessi moratori venivano regolati da una clausola contrattuale quindi a ben vedere si disputa di eventuale nullità della stessa per contrasto con norma imperativa. Ai sensi dell'art. 1419, I co., c.c., la nullità di una clausola contrattuale solo quando sia stata motivo determinante del contratto può implicare la sua totale invalidità. Come a dire che in linea di principio la nullità di una singola clausola implica la conservazione del contratto cd. principio di conservazione degli atti giuridici e quindi anche di altra, clausola che regola un fatto, diverso. Analogamente la nullità della clausola che contempla gli interessi moratori non può implicare la nullità di quell'altra clausola che contempla gli interessi corrispettivi. Dunque anche se dovesse risultare nulla, per superamento del tasso soglia, la clausola che contempla l'interesse moratorio, a ben vedere la angola giuridica corretta e nella direzione opposta di quella prospettata dalla difesa istante la conservazione della diversa clausola che contempla il tasso corrispettivo. Nel caso di specie peraltro la clausola che contemplava il tasso corrispettivo trovava regolare esecuzione - cioè il mutuatario pagava per tempo - e quindi al più si sarebbe potuta dare la sola eventualità della nullità virtuale della clausola che contemplava l'interesse moratorio. Ma anche nell'ipotesi in cui vi sia un ritardo nella corresponsione degli interessi corrispettivi e la banca abbia preteso in sua vece quello moratorio, rivelatosi usurario, la sanzione non potrebbe colpire anche il tasso corrispettivo tanto, oltre che per le ragioni sopra spiegate perché si sensi dell'art. 1224, I co., c.c., in caso di mancata espressa pattuizione, come interesse di mora dovrebbe applicarsi quello corrispettivo lecito. In altri termini mancando un'apposita norma che disponga l'estensione della sanzione della nullità del tasso di mora usurario anche a quello corrispettivo non usurario per definizione , quest'ultimo si conserva. Tale conclusione è poi in linea con il principio della tassatività della nullità ex art. 14 delle Preleggi senza contare che la presenza del disposto ex art. 1224, I co., c.c., laddove prevede in particolare che in mancanza di tasso di mora si applica quello corrispettivo o legale, rendeva oltremodo necessaria l'espressa sanzione del tasso corrispettivo in caso di usurarietà del solo tasso moratorio anche se un simile rigore normativo non si sarebbe forse neanche spiegato razionalmente . Trattandosi di questione nuova, che peraltro ha trovato pure riscontro in qualche pronunzia di merito favorevole, è giusto che le spese del processo siano compensate integralmente. P.T.M. Definitivamente pronunziando sulla domanda proposta, con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., dal MUTUATARIO nei confronti della BANCA S.P.A., rigettata ogni altra domanda ed eccezione, così provvede Rigetta la domanda e compensa le spese del giudizio.