Obbligazioni Cirio: la quotazione in Lussemburgo non è indice di pericolosità

L’emissione, da parte di una società di diritto inglese del Gruppo Cirio, di titoli obbligazionari quotati presso la Borsa di Lussemburgo non costituisce fattore di aggravamento del rischio e non influisce pertanto sulla scelta di investimento del risparmiatore.

Risparmiatori soccombenti nella lite promossa contro l’intermediario finanziario a seguito delle perdite economiche prodotte dall’acquisto delle obbligazioni Cirio. Il Tribunale di Firenze, con sentenza n. 2345 del 15 luglio 2014, respinge le richieste risarcitorie avanzate da due risparmiatori nei confronti della banca presso la quale avevano acquistato, nel febbraio 2001, le obbligazioni emesse dal Gruppo Cirio. L’emissione dei titoli Cirio da parte di società straniera del Gruppo e quotati sul Mercato lussemburghese non è fattore di aggravamento del rischio. Il Tribunale di Firenze reputa irrilevante la circostanza che le obbligazioni in esame fossero state emesse da società di diritto inglese del Gruppo Cirio con quotazione presso la Borsa di Lussemburgo ciò atteso che, al tempo dei fatti dedotti in lite, la gran parte dei titoli emessi da gruppi privati sull’euromercato presentava le medesime caratteristiche delle obbligazioni Cirio tali modalità di emissione e di quotazione non costituivano elementi in grado di aggravare il fattore di rischio ed incidere sulla scelta di investimento dei risparmiatori. Il contratto di negoziazione è valido anche se non aggiornato al Regolamento Consob n. 11522/98. Osserva il Tribunale di Firenze che il contratto di negoziazione in esame, anche se perfezionato fra le parti in un momento precedente l’entrata in vigore del Regolamento Consob n. 11522/98, ha regolato in modo esaustivo il rapporto di intermediazione finanziaria riguardo l’investimento in contestazione. La normativa di settore prescrive infatti, a pena di nullità, la forma scritta per il contratto quadro e non l’adeguamento del suo contenuto alle successive disposizioni di cui ai Regolamenti Consob. Respinta la domanda di nullità del contratto di negoziazione per asserita mancanza del potere di rappresentanza del dipendente della banca che ha ivi apposto la propria firma. Rileva il Giudice che i clienti avevano dichiarato, al momento del perfezionamento del contratto di negoziazione, che un esemplare dello stesso veniva rilasciato debitamente sottoscritto da soggetto abilitato a rappresentare la banca. Ciò è stato poi implicitamente confermato, osserva il Tribunale di Firenze, anche dal fatto che la banca ha sempre dato esecuzione al contratto. Eseguire l’ordine di investimento in contropartita diretta non significa operare in conflitto di interessi. In aderenza all’insegnamento della Suprema Corte di Cassazione Cass., n. 28432/2011 Cass., n. 2185/2013 , evidenzia il Tribunale di Firenze che la negoziazione in contropartita diretta costituisce uno dei servizi di investimento al cui esercizio l’intermediario è autorizzato al pari della negoziazione per conto terzi come risulta dall’art. 1 TUF, essendo essa una delle modalità con le quali l’intermediario può dar corso ad un ordine di acquisto o di vendita di strumenti finanziari impartito dal cliente ne consegue che l’esecuzione dell’ordine in conto proprio non comporta di per sé sola l’annullabilità dell’atto ai sensi degli artt. 1394 e 1395 c.c Imprevedibile, nel febbraio 2001, il rischio default del Gruppo Cirio. Al momento dell’investimento dedotto in lite, osserva il Tribunale di Firenze, non era attendibile il rischio d’insolvenza del Gruppo Cirio e non sussistevano elementi concreti tali da indurre una banca, alla luce delle ordinarie conoscenze dei mercati, a dissuadere i risparmiatori dall’acquisto delle ridette obbligazioni.

Tribunale di Firenze, sentenza 11 – 15 luglio 2014, n. 2345 Giudice unico Zazzeri Motivi della decisione La causa concerne contratto di negoziazione concluso con la Banca CR Firenze spa Banca il 14.2.01 ed avente ad oggetto l'acquisto di titoli Cirio per un importo addebitato di E. 26.383,25 docomma 3 Banca e docomma n. 1 attori , nel prosieguo BeR . BeR hanno dedotto in primo luogo la nullità di tale contratto poiché concluso in assenza di un precedente contratto scritto di intermediazione finanziaria artt. 6 L. n. 1/91 e 23 D.lgs. n. 58/98, nel prosieguo TUF . La domanda non è fondata. Gli stessi BeR hanno infatti allegato le copie di proposte di contratto di intermediazione finanziaria rispettivamente sottoscritte dagli stessi una delle quali con la data del 15.9.93 nonché da addetto della Banca che ha dichiarato di accettare l'incarico conferito docomma 5 e 6 BeR . BeR deducono che, non essendo identificabile in base alla firma la persona che ha sottoscritto i contratti per la Banca , non risulta la prova che tale persona avesse il potere di rappresentanza della stessa. In realtà proprio gli attori nel rispettivo documento sottoscritto avevano dichiarato di prendere atto che un esemplare del contratto veniva rilasciato debitamente sottoscritto da soggetto abilitato a rappresentare la Banca. Del resto ciò è implicitamente confermato anche dal fatto che la Banca ha sempre dato esecuzione al contratto. Si tratta di contratti che hanno regolato in modo esaustivo il rapporto di intermediazione finanziaria riguardo all'operazione in oggetto e che pertanto integrano la forma scritta richiesta dalla normativa di settore. Non rileva la mancata conclusione dì contratti successivi in concomitanza con l'entrata in vigore di nuove disposizioni regolamentari della Consob la normativa di settore prescrive a pena di nullità la forma scritta per il contratto-quadro e non l'adeguamento del contenuto alle successive disposizioni regolamentari di cui ai Reg. Consob. Deducono BeR che la Banca non ha operato secondo i principi di diligenza, correttezza e trasparenza sanciti dall'art. 21 TUF e, in particolare , che la Banca ha violato gli obblighi di informazione art. 28 Reg. Consob n. 11522198 nel prosieguo RC a cui era tenuta riguardo alle caratteristiche dell'investimento nonché quello di astensione per inadeguatezza dell'operazione, avuto riguardo al loro profilo di investitori art. 29 RC . La Banca ha eccepito l'attuale carenza di interesse ad agire degli attori in ragione della ristrutturazione in corso del debito del Gruppo Cirio che ha portato a rimborsi parziali in favore dei creditori. L'eccezione non è fondata. In effetti le vicende che interessano le obbligazioni oggetto del contratto di negoziazione non incidono di per sé sull'interesse ad agire riguardo alle domande relative al contratto stesso se non per quanto concerne l'eventuale determinazione del danno nel caso di accoglimento della domanda di risarcimento. Preliminarmente deve essere escluso che l'eventuale violazione da parte della Banca degli obblighi posti a suo carico dal TUF e dal RC possa determinare la nullità del contratto di negoziazione. In proposito vale in effetti il principio enunciato dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza 19.12.47 n. 26725 e in base al quale la violazione dei doveri d'informazione del cliente e di corretta esecuzione delle operazioni che la legge pone a carico dei soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi d'investimento finanziario può dar luogo a responsabilità precontrattuale o contrattuale ed eventualmente condurre alla risoluzione del contratto in nessun caso però, in difetto di previsione normativa in tal senso, la violazione dei suaccennati doveri di comportamento può determinare la nullità del contratto d'intermediazione o dei singoli atti negoziali conseguenti, a norma dell'ars. 1418 comma 1 ccomma Gli attori deducono altresì l'annullabilità del contratto di negoziazione. La Banca ha però eccepito la prescrizione quinquennale ai sensi dell'ari. 1442 c.c L'eccezione è fondata. Il termine di prescrizione dell'azione di annullamento , anche avuto riguardo a quanto dispone l'art. 1442 comma 2 c.comma , non può essere iniziato a decorrere oltre il novembre del 2002, allorchè è stato dichiarato il default dei titoli Cirio è evidente quindi che quando il 143.11 c stato notificato l'atto di citazione unico atto idoneo ad interrompere la prescrizione in oggetto il termine di prescrizione era già decorso. BeR hanno anche prospettato l'annullabilità del contratto per aver operato la Banca in conflitto di interessi avendo eseguito l'ordine di acquisto in contropartita diretta gli attori lamentano anche che l'acquisto sia stato eseguito fuori dei mercati regolamentati, ma una tale possibilità era espressamente prevista nel contratto dall'art. 2 previo ordine del cliente come è avvenuto docomma 3 Banca . La tesi è priva di fondamento. La negoziazione in contropartita diretta costituisce infatti uno dei servizi di investimento al cui esercizio l'intermediario è autorizzato al pari della negoziazione per conto terzi come risulta dalle definizioni contenute nell'art. 1 TUF , essendo essa una delle modalità con le quali l'intermediario può dare corso ad un ordine di acquisto o di vendita di strumenti finanziari impartito dal cliente ne consegue che l'esecuzione dell'ordine in conto proprio non comporta di per sé sola l'annullabilità dell'atto ai sensi degli artt. 1394 e 1395 c.comma Cass. 22.12.11 n. 28432 Cass. 30.1.13 n. 2185 . Infine gli attori hanno chiesto la condanna della Banca al risarcimento dei danni per inadempimento contrattuale avendo violato le regole poste a tutela dei risparmiatori. Neppure tale domanda è fondata. In base alle risultanze processuali infatti può ragionevolmente essere escluso che l'acquisto dei titoli Cirio, la causa del danno dedotto, sia stata un'operazione inadeguata posta in essere dagli attori perché non adeguatamente informati dalla Banca sulle caratteristiche del titolo. In primo luogo è irrilevante la circostanza che i titoli in oggetto fossero stati emessi da una società di diritto inglese del Gruppo Cirio con quotazione presso la Borsa del Lussemburgo nel periodo in questione la gran parte dei titoli emessi da gruppi privati sull'euromercato presentava taü caratteristiche e non costituiva quindi elemento che potesse aggravare i fattori di rischio e incidere sulla scelta di investimento v. studio Banca d'Italia docomma 5 Banca , Quel che rileva ai fini dei decidere è che dal dossier titoli di cui BeR erano intestatari alla data dell'operazione docomma 2 Banca risulta che BeR erano titolari di un patrimonio di titoli per un valore complessivo di circa E. 280.000,00 e che , quindi, l'operazione in questione, per l'importo e per i titoli, emessi da importante gruppo industriale europeo, era senz'altro adeguata che il portafoglio titoli era opportunamente diversificato tra fondi di investimento azionari e monetari diversificati anche per aree di investimento ed altri titoli corporale ENEL, Impreg., Lucchini, che lo stesso giorno dell'acquisto dei titoli Cirio BeR acquistarono per lo stesso importo complessivo anche titoli Turkey , per il prezzo di E. 99,400 che presentavano certamente , considerando il paese emittente, analoghi fattori di rischio che i titoli Cirio furono acquistati per il prezzo di E. 101,45, quindi sopra la pari, a dimostrazione del credito di cui godevano da parte degli operatori del mercato. Dal dossier titoli emerge quindi che BeR , dotati di buone disponibilità economiche, operavano sui mercati finanziari diversificando opportunamente gli investimenti tra i diversi tipi di titoli, con preferenza per i corporate come i Cirio , al fine di perseguire al contempo il maggior rendimento con il minor rischio possibile. In tale ottica di investimento l'acquisto dei titoli Cirio era quindi all'epoca oltre un anno e mezza prima del default senz'altro adeguato per gli attori e non sussistevano elementi concreti perché la Banca, alla luce delle ordinarie conoscenze dei mercati che rilevano in sede di investimento, dovesse dissuadere BeR dall'acquisto di tali titoli, conformi alla tipologia preferita dagli stessi. In effetti neppure dalle indagini condotte dal PM sulla vicenda è emersa la prova che nell'ambito della Banca alla data del 14.2.01 fosse considerato come attendibile il rischio di default per il Gruppo Cirio v. pag. 9 docomma 8 BeR . Le domande devono quindi essere respinte. Le peculiarità della fattispecie e delle questioni esaminate e la sussistenza in proposito di orientamenti giurisprudenziali non univoci giustificano la compensazione delle spese. P.Q.M. Il Tribunale respinge le domande proposte da B.G. e da R.A. compensa le spese.