Il nuovo accordo rimanda a patti pregressi: il contratto è uno e vincola tutti

Quando la clausola del nuovo patto parasociale rimandi a patti pregressi, e chiaramente indichi che le disposizioni di suddetti patti siano da considerarsi integranti e vincolanti il nuovo patto, esse sono impegnative per tutti i sottoscrittori. In questo caso non si è di fronte a due distinti contratti collegati per relationem, ma si è in presenza di un unico contratto cui, per effetto della volontà delle parti, manifestata chiaramente, accedono le pattuizioni nuove e quelle pregresse.

Lo afferma la Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 17428, depositata il 30 luglio 2014. Il caso. I soci di una s.p.a, rispettivamente la società Alfa e la società Beta, sottoscrivevano un patto parasociale, che, alla clausola n. 8, prevedeva la conferma dei pregressi patti, col relativo addendum, stipulati fra i soci costruttori e i soci gestori dell’allora società costituenda. I precedenti patti venivano quindi legati al nuovo accordo. La società Alfa otteneva, in forza dell’ addendum con il quale i soci gestori si erano obbligati, al verificarsi di determinate condizioni, al rimborso dei finanziamenti erogati in vista della costruzione della società dei soci costruttori , dal Tribunale di Firenze, l’emissione di un decreto ingiuntivo avverso la società Beta. Tuttavia, il Tribunale, successivamente, accoglieva l’opposizione proposta dall’ingiunta, revocando il decreto ingiuntivo inoltre, dichiarava la propria incompetenza a decidere, per essere la causa devoluta alla competenza arbitrale ai sensi della clausola compromissoria del patto parasociale. La società allora proponeva ricorso per regolamento di competenza. L’eccezione in senso proprio non può essere sollevata in sede di legittimità. La Corte non ha condiviso le conclusione del P.G., il quale aveva proposto la dichiarazione dell’inammissibilità del ricorso, poiché la clausola deponeva per la natura irrituale dell’arbitrato, con conseguente inapplicabilità dell’art. 819 c.p.c. questioni incidentali . Tuttavia, specifica la Corte, l’eccezione di arbitrato irrituale è un’eccezione in senso proprio, che non può essere rilevata dal giudice d’ufficio ma deve essere sollevata dalla parte in sede di giudizio di merito, entro i termini di decadenza previsti dal codice di rito. Essa, pertanto, non può essere esaminata per la prima volta in sede di giudizio di legittimità Cass, S.U., n. 870/2000 . Inoltre, la predetta eccezione era stata implicitamente respinta dal Giudice di merito, che, dichiarandosi incompetente, aveva inequivocabilmente accertato che la clausola contemplava un arbitrato rituale. Ne consegue che, chiarisce la Cassazione, la questione concernente l’eventuale improponibilità dell’azione per l’esistenza di una clausola di arbitrato irrituale è coperta dal giudicato interno formatosi, per difetto di impugnazione incidentale, sull’accertamento negativo implicito e, per l’altro, ai sensi dell’art. 42 c.p.c., la sentenza non poteva essere impugnata con mezzo diverso dal regolamento . La clausola compromissoria era compresa nei patti pregressi richiamati nell’accordo? Venendo al merito, il ricorso è infondato. La società ricorrente affermava che la clausola compromissoria, ove contenuta in un documento o negozio diverso a quello costituente la causa petendi del giudizio nel quale si discute l’applicazione, deve essere espressa in modo chiaro ed univoco, quindi non era sufficiente il mero rinvio al contenuto di quel documento, ma era indispensabile un richiamo specifico tale da rendere inequivoca la volontà delle parti di derogare alla giurisdizione ordinaria. La ricorrente rilevava, diversamente da quanto affermato dai Giudici di merito, di non aver sottoscritto i patti parasociali pregressi richiamati nell’accordo stipulato e che comunque fra tali patti non poteva ritenersi sic et simpliciter compresa la clausola compromissoria. Il dettato della clausola è chiaro i patti pregressi sono da considerare confermati e vincolanti. Nel caso di specie, però, la clausola n. 8 dell’accordo intervenuto fra i soci prevedeva che i patti parasociali pregressi erano da ritenere confermati, vincolanti e impegnativi, per tutti i soggetti sottoscrittori. Il contratto era unico. Quindi, nel caso in esame, non si hanno due distinti contratti fra loro meramente collegati, il primo dei quali rinvia per relationem al secondo, ma si è in presenza di un unico contratto cui, per effetto della volontà delle parti, manifestata chiaramente attraverso la sottoscrizione, accedono le pattuizioni nuove e quelle pregresse, ivi compresa anche quella concernente la previsione della competenza arbitrale per le controversie nascenti dal contratto medesimo. Sul base di detti argomenti, la Cassazione rigetta il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile - 1, ordinanza 14 maggio – 30 luglio 2014, n. 17428 Presidente Di Palma – Relatore Cristiano Ordinanza I soci di Firenze Mobilità s.p.a.- fra cui Project Costruzioni soc. coop. a r.l. e Firenze Parcheggi s.p.a - sottoscrissero il 30.2.02 un patto parasociale che, alla clausola n. 8, prevedeva la conferma di pregressi patti parasociali, col relativo addendum, stipulati il 29.6.2000, fra i c.d. soci costruttori ed i c.d. soci gestori dell' allora costituenda società, che vennero allegati al nuovo accordo con le lettere B e C. In forza dell'addendum all. C , con il quale i soci gestori si erano obbligati, al verificarsi di determinate condizioni, al rimborso dei finanziamenti erogati in vista della costituzione della società dai soci costruttori, la Project Costruzioni soc. coop. a r.l. ha ottenuto dal Tribunale di Firenze l'emissione di un decreto ingiuntivo con il quale ha intimato alla Firenze Parcheggi s.p.a. il pagamento della somma di € 6.112.099,99, oltre interessi convenzionali e spese. L'opposizione proposta da Firenze Parcheggi contro il decreto ingiuntivo è stata accolta dal Tribunale di Firenze che, con sentenza dei 6.6.013, ha dichiarato la propria incompetenza a decidere, per essere la causa devoluta alla competenza arbitrale ai sensi della clausola compromissoria di cui all'art. 20 dei patti parasociali del 29.6.2000, ed ha revocato il decreto ingiuntivo. La sentenza è stata impugnata da Project Costruzioni con ricorso per regolamento di competenza, cui Firenze Parcheggi ha resistito con memoria. Il P.G. ha concluso per l'inammissibilità del regolamento di competenza, rilevando che il tenore della clausola compromissoria depone per la natura irrituale dell'arbitrato, con conseguente inapplicabilità dell'art. 819 ter c.p.c. Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c. Le conclusioni del P.G. secondo cui il ricorso andrebbe dichiarato inammissibile, non possono essere condivise. L'eccezione di arbitrato irrituale è un'eccezione in senso proprio, che non può essere rilevata dal giudice d'ufficio ma deve essere sollevata dalla parte in sede di giudizio di merito, entro i termini di decadenza previsti dal codice di rito. Essa, pertanto, non può essere esaminata per la prima volta in sede di giudizio di legittimità cfr. Cass. nn 5265/011, nonché Cass. S.U. n. 870/2000 . Nel caso di specie, Firenze Parcheggi ha eccepito l'improcedibilità dell'azione, ma con riguardo ad una diversa previsione contrattuale, che stabiliva che le parti, prima di instaurare la lite, avrebbero dovuto rivolgersi ad un comitato tecnico nel tentativo di pervenire ad un accordo entro il termine di 15 giorni. Va peraltro rilevato che, quand'anche interpretata come volta a far valere la natura irrituale dell'arbitrato, la predetta eccezione è stata implicitamente respinta dal giudice del merito che, dichiarandosi incompetente a decidere, ha inequivocabilmente accertato che la clausola contemplava un arbitrato rituale e non irrituale. Ne consegue, per un verso, che la questione concernente l'eventuale improponibilità dell'azione per l'esistenza di una clausola di arbitrato irrituale è coperta dal giudicato interno formatosi, per difetto di impugnazione incidentale, sull'accertamento negativo implicito e, per l'altro, che, ai sensi dell'art. 42 c.p.c., la sentenza non poteva essere impugnata con mezzo diverso dal regolamento. La dichiarazione di inammissibilità del regolamento derivante dall'accertamento della natura irrituale dell'arbitrato comporterebbe, d'altro canto, il paradossale effetto di mantenere ferma la statuizione impugnata, rendendo in tal modo incontestabile fra le parti la competenza degli arbitri rituali ritenuta insussistente. Nel merito il ricorso è infondato e deve essere respinto. Project Costruzioni muove dall'assunto che la clausola compromissoria, ove contenuta in un documento/negozio diverso rispetto a quello costituente la causa petendi del giudizio nel quale si discute della sua applicazione, deve essere espressa in modo chiaro ed univoco - ovvero non attraverso il mero rinvio al contenuto di quel documento, ma attraverso un richiamo specifico, per relationem perfectam, che renda inequivoca la volontà delle parti di derogare alla giurisdizione ordinaria. Richiama a conforto giurisprudenza di questa Corte, secondo cui deve escludersi che detta clausola, contenuta in un determinato contratto, comporti il deferimento agli arbitri di controversie relative ad altri contratti con questo collegati. Rileva, altresì, che, contrariamente a quanto affermato dal giudice del merito, essa non aveva sottoscritto i patti parasociali pregressi richiamati nell'accordo stipulato il 30.2.02 e che, comunque, fra tali patti non poteva ritenersi sic et simpliciter compresa la clausola compromissoria. L'orientamento giurisprudenziale di cui la ricorrente invoca l'applicazione si è però formato in relazione a fattispecie non assimilabili a quella in esame, in cui era in discussione se potesse o meno ritenersi pattuita fra le parti contraenti la clausola compromissoria contenuta in un diverso contratto, richiamato per relationem in quello fra le stesse stipulato. La clausola n. 8 dell'accordo intervenuto fra i soci il 30.2.02 prevede invece che i patti parasociali pregressi sono da confermare e da considerarsi vincolanti e impegnativi per tutti i soggetti sottoscrittori dell'atto Specifica, inoltre, che i patti pregressi, allegati con le lettere B e C, costituiscono parte integrante e sostanziale dell'accordo. Non ci si trova, dunque, in presenza di due distinti contratti, fra loro meramente collegati, il primo dei quali rinvia per relationem ovvero per tutto quanto in esso non espressamente stabilito al secondo, ma in presenza di un unico contratto cui, per effetto della volontà così chiaramente manifestata dai sottoscrittori, accedono sia le pattuizioni assunte il 30.2.02, sia quelle pregresse del 29.6.2000, ivi compresa, pertanto, quella concernente la previsione della competenza arbitrale per le controversie nascenti dal contratto medesimo. Ad ulteriore conforto di tale conclusione va rilevato che Project Costruzioni ha agito in via monitoria non già in forza delle nuove pattuizioni contenute nell'accordo del 30.2.02, ma in forza di quelle pregresse di cui all'addendum allegato alla lettera C, in tal modo riconoscendo che queste ultime ancorché all'epoca non sottoscritte né da essa ricorrente né da Firenze Parcheggi sono fonte di obbligazione per i soci di Firenze Mobilità. E, poiché l'accordo del 29.6.2000 costituisce parte integrante e sostanziale dell'addendum secondo quanto espressamente specificato nel documento , pare evidente che la ricorrente non può pretendere di avvalersi della scrittura ed, al contempo, escluderne la natura obbligatoria solo nella parte in cui prevede la competenza arbitrale. La natura e la sostanziale novità delle questioni trattate giustificano la declaratoria di integrale compensazione fra le parti delle spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso, dichiara la competenza dell'arbitro rituale e compensa le spese.