Direttore dei lavori e progettista sono la stessa persona? La distinzione non rileva ai fini della responsabilità professionale

Quando la figura del progettista e quella del direttore dei lavori confluiscono in capo al medesimo soggetto, la distinzione giuridica tra le due figure non risulta utile, a prescindere dall’operatività del D.P.R. 380/2001, poiché il tecnico incaricato deve ritenersi comunque responsabile non avendo egli provveduto ad esaminare i pericoli obiettivi dello stato dei luoghi.

La Seconda sezione Civile della Corte di Cassazione con la pronuncia n. 28147, depositata il 17 dicembre 2013, ha affrontato il tema della responsabilità professionale del progettista e direttore dei lavori, nell’ipotesi in cui le predette funzioni siano cumulate in capo al medesimo soggetto, ed in caso di gravi vizi costruttivi riscontrati su di un bene immobile. La vicenda è relativa ad una costruzione realizzata nel 1984, quindi in epoca antecedente all’entrata in vigore del D.P.R. n. 380/2001, meglio conosciuto come Testo Unico sull’edilizia che, come noto, ha disciplinato in maniera compiuta, tra gli altri, proprio l’aspetto connesso alle responsabilità del progettista e del direttore dei lavori. Il fatto. Gli acquirenti di una villetta convenivano in giudizio la società costruttrice dell’immobile e l’architetto direttore dei lavori e progettista, al fine di essere risarciti per i gravi vizi costruttivi da cui era affetto l’edificio venduto. Il Tribunale aveva riconosciuto la responsabilità dei convenuti condannandoli in solido al risarcimento del danno. Appellata la sentenza, la Corte territoriale aveva poi riformato la pronuncia con riferimento alla sola determinazione quantitativa del danno. Avverso questa decisione proponeva ricorso per Cassazione l’architetto progettista e direttore dei lavori, affidando le proprie doglianze a quattro motivi di gravame. In primo luogo il ricorrente denunciava violazione degli artt. 1176, 2229, 2230, 2236, 1669, 2043 e 2697 c.c L’architetto chiedeva se la limitazione di responsabilità ai casi di dolo o colpa grave per il professionista, ove il caso comporti la soluzione di problemi tecnici di notevole difficoltà, sia limitata ai rapporti con il proprio committente non estendendosi anche all’acquirente che, lamentando difetti alle fondazioni, dovuti ad una inadeguata indagine geologica, abbia convenuto il progettista ed il direttore dei lavori insieme al costruttore. Domandava, inoltre, se in caso di applicazione degli artt. 1126 e 2236 c.c. gravasse sull’acquirente l’onere di dimostrare il dolo o la colpa. Il ricorrente denunciava anche l’esistenza di vizi di motivazione nella misura in cui la responsabilità del progettista era stata estesa anche al direttore dei lavori. Il progettista direttore dei lavori deve valutare il rischio geologico. Nel decidere il caso, gli ermellini hanno stabilito che il progettista direttore dei lavori non solo avrebbe dovuto valutare i risultati della relazione del servizio geologico della provincia sul pericolo di smottamento, ma anche far effettuare sua sponte sondaggi sul rischio geologico ciò anche in assenza di un prescritto obbligo di legge. Il progettista ed il direttore dei lavori concorrono con l’appaltatore nella responsabilità per vizi del bene immobile . In argomento di responsabilità del progettista e direttore dei lavori la Cassazione ha richiamato il proprio consolidato orientamento secondo cui, l'ipotesi di responsabilità regolata dall'art. 1669 c.c. in tema di rovina e difetti di immobili, ha natura extracontrattuale. Da ciò la possibilità di concorso con l'appaltatore che abbia costruito un fabbricato minato da gravi difetti di costruzione, di tutti quei soggetti che, prestando a vario titolo la loro opera nella realizzazione del manufatto, abbiano contribuito, per colpa professionale segnatamente il progettista e/o il direttore dei lavori , alla determinazione dell'evento dannoso, costituito dall'insorgenza dei vizi in questione. Concludendo. Il Supremo organo di legittimità ha chiarito, infine, che la richiesta di distinzione, avanzata dal ricorrente, tra la figura del progettista e quella del direttore dei lavori risulti in conferente ai fini della decisione, avendo il ricorrente rivestito entrambe le funzioni. In effetti a prescindere dalla applicazione del DPR 380/2001, evidentemente successivo, alla costruzione della villa di proprietà degli intimati, era stato rimproverato al progettista, direttori dei lavori, il mancato esame dei pericoli obiettivi connessi allo stato dei luoghi.

Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 14 novembre - 17 dicembre 2013, n. 28147 Presidente Triola – Relatore Correnti Svolgimento del processo Con citazioni del 26.2. e 13.3.1997 M.G. e P.A. convennero davanti al Tribunale di Roma la srl LEDA e l'arch. R.F. per il risarcimento dei danni derivanti da gravi vizi costruttivi di un villino in Cerveteri edificato e venduto dalla società su progettazione e direzione dei lavori dell'altro convenuto. Acquisita relazione di atp ed autorizzato il sequestro conservativo su immobili della LEDA, con sentenza 17077/99 il Tribunale condannò i convenuti a pagare lire 228.000.000 oltre accessori, decisione appellata dai soccombenti. La Corte di appello di Roma, con sentenza 2912/2007 condannò gli appellanti al pagamento di Euro 79.200 oltre spese richiamando la ctu espletata in appello e ritenendo fondato solo il gravame sul quantum. Ricorre R. con quattro motivi e relativi quesiti, con note alle conclusioni del Procuratore Generale, resistono M. e P. . Motivi della decisione Col primo motivo si denunzia violazione degli artt. 1176 II, 2229, 2230, 2236, 1669, 2043, 2697 CC con i seguenti quesiti a la limitazione di responsabilità ai casi di dolo o colpa grave per il professionista, qualora la prestazione comporti soluzione di problemi tecnici, è limitata ai soli rapporti contrattuali con il proprio committente ovvero opera anche nei confronti dell'acquirente che, lamentando vizi e/o gravi difetti delle fondazioni, dovuti a mancanza od insufficienza di indagini geologiche abbia convenuto il progettista e D.L. unitamente al costruttore b la diligenza va valutata in concreto ex art. 1126 II o ex art. 2043 cc, c ove applicabili gli artt. 1126 e 2236 cc grava sull'acquirente l'onere di dimostrare il dolo o la colpa d ove la Corte ritenga l'acquirente gravato del relativo onere, l'accertamento del mancato assolvimento legittima la cassazione della sentenza. Col secondo motivo si lamenta la violazione degli artt. 1669 cc, 17 e 19 lett. G legge 14371949, 1176 comma 2, 2229, 2230, 2236, 2907, 2909 cc, vizi di motivazione, con i seguenti quesiti a le prestazioni del progettista e del D.L. sono diverse ? b va cassata la sentenza che estende automaticamente al DL le responsabilità del progettista ? c avendo il tribunale, con statuizione non impugnata, stabilito che l'esecuzione delle indagini geologiche rientrava tra i compiti dell'appaltatore e non del progettista, contrasta con quel giudicato la sentenza di appello che postula una responsabilità diretta del progettista ? d è comunque corretta la tesi del tribunale ? e costituisce vizio di motivazione l'aver supposto che la relazione geologica elaborata dalla provincia di Roma contenesse i passi riportati alle lettere a e b, che, invece, non solo non li riporta ma esprime concetti diversi? etc. Col terzo motivo si denunzia violazione dell'art. 2043 cc e dell'art. 40 c.p. in relazione agli artt. 64 ss dpr 380/2001 col quesito se la condotta omissiva può essere fonte di responsabilità solo in presenza di obbligo giuridicamente sancito, con le relative conseguenze. Col quarto motivo si denunzia violazione degli artt. 1669, 2043, 2727, 2728, 2729 cc col quesito se l'art. 1669 ponga una responsabilità oggettiva del progettista o una mera presunzione iuris tantum, se sia necessaria una indagine tecnica la cui omissione costituisce vizio di attività istruttoria. Osserva questa Corte Suprema La sentenza impugnata, premesso che il R. , progettista e direttore dei lavori, avrebbe dovuto ben valutare le risultanze della relazione del servizio geologico della provincia su pericolo di smottamento ed in ogni caso aveva omesso di far effettuare seri sondaggi, situazione pericolosa per la quale era irrilevante che al momento della edificazione non vi era obbligo per il progettista di far effettuare detti sondaggi geologici, ha statuito che le critiche contenute nell'appello del R. alle conclusioni del ctu erano riassorbite dalla ctu in appello, le cui valutazioni, in ordine alla eziologia ed alla gravità delle lesioni fessurative, non avevano formato oggetti di critiche. Questa essendo la ratio decidendi della decisione impugnata le odierne censure sono inidonee a ribaltaria. La prima pone una pluralità di quesiti in contrasto con la consolidata giurisprudenza per la quale il quesito deve consistere in un interrogativo tendente ad una risposta positiva o negativa in concreto funzionale all'accoglimento della censura proposta S.U. 20603/2007, 16528/2008, Cass. 823/2009, 446/2009, 321/2009, 4309/2008, 24255/2011, 4566/2009 e riproduce il motivo di gravame già ampiamente confutato dai giudici di appello. In ogni caso sulla specifica responsabilità del progettista e direttore dei lavori per colpa professionale in concorso con l'appaltatore che abbia costruito un fabbricato minato da gravi difetti di costruzione cfr. Cass. 23.7.2013 n. 17874, Cass. 17.4.2013 n. 9370, Cass. 27.8.2012 n. 14650. Il secondo motivo ed il terzo motivo possono esaminarsi congiuntamente e respingersi non chiarendo, essendo il R. sia progettista sia direttore dei lavori, quanto sia utile la distinzione delle due figure e non tenendo conto che, a prescindere dall'operatività del dpr 380/2001, la sentenza ha addebitato al R. - progettista e direttore dei lavori di tutte le numerose villette del comprensorio - il mancato esame dei pericoli obiettivi della situazione dei luoghi, oggetto della relazione del servizio geologico della provincia di Roma del 1984. Il quarto motivo è superato da quanto precedentemente dedotto sulle responsabilità del progettista e sulle risultanze acquisite. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, liquidate in Euro 4200, di cui 4000 per compensi, oltre accessori.