Applicazione del Capitolato generale prevista nel bando del Comune? Certo che si può fare

Se la fornitura di beni e servizi avviene con ricorso a mutuo della Cassa Depositi e Prestiti, il calcolo del tempo contrattuale per la decorrenza degli interessi di ritardato pagamento non tiene conto dei giorni intercorrenti tra la spedizione della domanda di somministrazione e la ricezione del relativo mandato di pagamento presso la competente sezione di tesoreria provinciale, purché tale circostanza sia stata richiamata dal bando di gara.

E’ quanto emerge dalla sentenza n. 23231 della Corte di Cassazione, depositata il 14 ottobre 2013. Il caso. Un Consorzio di cooperative conveniva in giudizio un Comune, per vedersi riconosciuto - e saldato - il credito vantato nei confronti dell’Ente, in relazione all’esecuzione dei lavori di ristrutturazione e restauro del palazzo civico. Dopo la costituzione in giudizio del Comune, l’oggetto della controversia diventa il calcolo degli interessi che, secondo l’Ente, non dovrebbe tener conto del tempo occorso tra la spedizione della richiesta di erogazione del mutuo alla Cassa Depositi e Prestiti e la ricezione del mandato di pagamento presso la competente sezione di tesoreria provinciale. Insomma, la parte convenuta chiedeva l’applicazione dell’art. 13 d.l. n. 55/1983 conv. legge n. 131/1983 . Applicazione non riconosciuta né in primo, né in secondo grado. Conta anche la volontà delle parti. Nello specifico, i giudici di merito hanno rilevato che il Capitolato generale di appalto ha valore normativo vincolante soltanto per gli appalti stipulati dallo Stato ma, secondo il Comune ricorrente per cassazione, si deve tener conto della volontà delle parti. E, nella fattispecie, al punto n. 4 del bando di gara è previsto che il calcolo di eventuali interessi per ritardato pagamento sarebbe stato effettuato ai sensi dell’art. 13 citato. Capitolato generale previsto nel bando . La Cassazione, accogliendo la doglianza, precisa che la norma in questione è applicabile anche a tali opere pubbliche, con la previsione della stessa nel bando di gara. In conclusione, visto il ricorso a mutuo della Cassa Depositi e Prestiti, il giudice del rinvio, nel calcolo del tempo contrattuale per la decorrenza degli interessi di ritardato pagamento, non dovrà tener conto dei giorni intercorrenti tra la spedizione della domanda di somministrazione e la ricezione del relativo mandato di pagamento presso la competente sezione di tesoreria provinciale, purché tale circostanza sia stata richiamata dal bando di gara , cosa che – pare – sia avvenuta nel caso in esame.

Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 3 luglio – 14 ottobre 2013, n. 23231 Presidente Carnevale – Relatore Bisogni Fatto e diritto Rilevato che 1. Il Consorzio Cooperative di Produzione e Lavoro CCPL ha convenuto il Comune di Sarzana davanti al Tribunale di La Spezia, assumendo di essere creditore dell'ente convenuto in relazione alla esecuzione dei lavori di ristrutturazione e restauro del palazzo civico. In particolare ha affermato di essere creditore per gli interessi maturati a seguito del tardivo pagamento dell'importo dei vari stati di avanzamento-lavori, che ha calcolato in complessive lire 98.689.875, in forza dell'applicazione dell'art. 35 del Capitolato Generale delle OO.PP. 2. Si è costituito il Comune rilevando che l'art. 13 del D.L. n. 55 del 28 febbraio 1983 convertito nella legge n. 131/1983 , applicabile al rapporto contrattuale fra Comune e CCPL in forza del richiamo contenuto nell'art. 4 del bando di gara, impedisce di tener conto del tempo occorso tra la spedizione della richiesta di erogazione del mutuo alla Cassa Depositi e Prestiti e la ricezione del mandato di pagamento presso la competente sezione di tesoreria provinciale e ha quindi contestato il vantato credito per interessi dato che tutti i pagamenti provenienti dall'amministrazione comunale risultano effettuati attraverso la tesoreria competente entro i trenta giorni decorrenti dalla ricezione dei relativi mandati di pagamento. 3. Il Tribunale di La Spezia, con sentenza non definitiva n. 1030/2003, ha escluso l'applicazione dell'art. 13.ultimo comma, sopra citato e ha dichiarato dovuti gli interessi moratori e anatocistici, ma ha rilevato la incompletezza dell'istruttoria relativamente all'accertamento delle date da cui dovrebbe decorrere l'obbligo di pagamento degli stati di avanzamento lavori e ha disposto un supplemento di consulenza tecnica al fine di determinare gli interessi dovuti e l'anatocismo decorso dal momento della domanda giudiziale demandando al c.t.u. di acquisire la necessaria documentazione ex artt. 194 e 213 c.p.c 4. Ha proposto appello il Comune di Sarzana, contestando la mancata applicazione dell'art. 13 del D.L. n. 55/1983 per effetto della ritenuta inderogabilità della disciplina sul calcolo degli interessi contenuta negli artt. 35 e 36 del Capitolato generale di appalto per le Opere Pubbliche approvato con D.P.R. n. 1063/1962 e modificato sul punto dall'art. 4 della legge n. 741/1981 . Il Comune ha richiamato la giurisprudenza Cass. civ. n. 1482/2002 e 6100/2007 secondo cui il Capitolato generale di appalto delle OO.PP. ha valore normativo vincolante soltanto per gli appalti stipulati dallo Stato, mentre per gli appalti stipulati dagli altri enti pubblici è applicabile soltanto per espressa disposizione di legge ovvero se le parti lo abbiano pattuito. In secondo luogo il Comune ha lamentato che il Tribunale si sia sostituito alla parte nell'assolvimento dell'onere della prova demandando al C.T.U. l'acquisizione della necessaria documentazione ex art. 194 c.p.c. e ritenendola comunque acquisita, di ufficio, da parte del giudice ex art. 213 c.p.c 5. La Corte di appello di Genova, con sentenza n. 119/2005, ha respinto l'appello rilevando che l'art. 13 invocato riguarda solo specifiche categorie di appalti di forniture e servizi e affermando che il richiamo pattizio dell'art. 13 non può superare il contenuto precettivo generale e inderogabile dell'art. 4, commi 1 e 3, della legge n. 741/1981 che sancisce la nullità delle pattuizioni che prevedono particolari modalità o termini dilatori per la corresponsione degli interessi moratori spettanti all'appaltatore. Ha ritenuto altresi legittimo lo svolgimento di un supplemento peritale cui demandare l'acquisizione di dati probatori oggettivi al fine della determinazione degli interessi. 6. Contro la decisione della Corte di appello genovese ricorre per cassazione il Comune di Sarzana affidandosi a due motivi di impugnazione. 7. Si difende con controricorso il Consorzio. 8. Con il primo motivo di ricorso il Comune di Sarzana deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 13 ultimo comma del D.L. n. 55/1983 convertito in legge n. 131/1983, dell'art. 4 della legge n. 741/1981, degli artt. 35 e 36 del D.P.R. n. 1063/1962 e dell'art. 1322 cod. civ. Inoltre il ricorrente deduce l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza impugnata. Ritiene il Comune ricorrente che la Corte di appello avrebbe dovuto tenere conto della volontà delle parti e in particolare della previsione del punto n. 4 del bando di gara approvato con delibera del consiglio comunale e richiamato nel contratto secondo cui il calcolo di eventuali interessi per ritardato pagamento sarebbe stato effettuato ai sensi dell'art. 13, ultimo comma, della legge n. 131 del 26 aprile 1983. La Corte di appello avrebbe dovuto inoltre escludere, secondo il ricorrente, l'esistenza di limiti all'autonomia contrattuale derivanti dal Capitolato generale di appalto per le opere pubbliche D.P.R. n. 1063/1962 che ha valore vincolante soltanto per gli appalti stipulati dallo Stato e non anche per quelli stipulati dagli altri enti pubblici, ai quali il capitolato è applicabile solo per espressa disposizione di legge o se le parti lo abbiano richiamato. 9. Con il secondo motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. in relazione all'art. 1282 c.c. e degli artt. 194 e 213 c.p.c Rileva il ricorrente che la CCPL avrebbe dovuto dimostrare la quantità di lavoro effettivamente realizzato e la data di effettivo pagamento del corrispettivo ma che tale onere non era stato assolto. Ciononostante il Tribunale aveva rimesso la causa in istruttoria demandando al C.T.U. l'acquisizione, ex art. 194 c.p.c., della documentazione necessaria per l'effettuazione del calcolo degli interessi dovuti e dell'anatocismo decorso dalla domanda giudiziale ritenendola comunque acquisita anche di ufficio, ex art. 213 c.p.c Secondo il ricorrente sarebbero state violate le norme indicate in quanto la consulenza tecnica non ha la funzione di esonerare la parte dal fornire la prova di cui è onerata e non è ammissibile la richiesta di informazioni di cui all'art. 213 c.p.c. in una controversia relativa a un rapporto in cui la pubblica amministrazione agisce iure privatorum . Né tale richiesta può essere funzionale all'esenzione della parte dall'onere probatorio a suo carico e pertanto deve essere comunque limitata all'acquisizione di informazioni relative ad atti o documenti che la parte sia impossibilitata a fornire e che siano esclusivamente in possesso dell'amministrazione in relazione all'attività da essa svolta istituzionalmente. Ritenuto che 10. Il primo motivo di ricorso è fondato. La giurisprudenza di questa Corte Cass. civ. sezione I, 13752 del 27 giugno 2005 ha, anche di recente cfr. Cass. civ. sezione I, n. 17197 del 9 ottobre 2012 , riaffermato che il sesto comma dell'art. 13 del D.L. n. 55 del 1983, introdotto dalla legge di conversione n. 131 del 1983, il quale dispone che, qualora la fornitura di beni e servizi venga effettuata con ricorso a mutuo della Cassa Depositi e Prestiti, il calcolo del tempo contrattuale per la decorrenza degli interessi di ritardato pagamento non tiene conto dei giorni intercorrenti tra la spedizione della domanda di somministrazione e la ricezione del relativo mandato di pagamento presso la competente sezione di tesoreria provinciale, purché tale circostanza sia stata richiamata nel bando di gara , è applicabile anche ai contratti di appalto di opere pubbliche, e la condizione del richiamo nel bando di gara, cui esso subordina l'effetto sospensivo della mora, è assolta anche dalla diretta previsione contrattuale del ricorso al finanziamento della Cassa DD.PP., la quale soddisfa l'obbligo di trasparenza e buona fede nei confronti dell'appaltatore, al cui adempimento è finalizzata la previsione di legge. 11. La stessa giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che, in tema di appalto di opere pubbliche, il capitolato generale approvato con D.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063 ha valore normativo e vincolante solo per i contratti stipulati dallo Stato e non riguarda quelli stipulati da enti pubblici diversi i quali - in mancanza di specifica norma di legge - possono legittimamente essere regolamentati da un capitolato speciale che, per certi aspetti, rinvii a quello generale e, per altri, disciplini con efficacia autonoma alcuni risvolti specifici della vicenda. In tale caso, l'applicabilità o meno al contratto di appalto di specifiche norme del capitolato generale è questione di interpretazione negoziale, riservata al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità, se adeguatamente e correttamente motivata. Ciò consente di ritenere applicabile la normativa pattizia, che richiama l'art. 13 citato, relativa ai termini di pagamento e derogatoria rispetto alla disciplina degli artt. 35 e 36 del d.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063, cosi come modificati dall'art. 4 della legge 10 dicembre 1981 n. 741. 12. Va pertanto accolto il primo motivo ricorso con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte di appello di Genova che, in diversa composizione, applicherà al caso in esame, in conformità alla giurisprudenza sopra citata, la disciplina di cui art. 13 del D.L. n. 55 del 1983, introdotto dalla legge di conversione n. 131 del 1983, il quale dispone che qualora la fornitura di beni e servizi venga effettuata con ricorso a mutuo della Cassa Depositi e Prestiti, il calcolo del tempo contrattuale per la decorrenza degli interessi di ritardato pagamento non tiene conto dei giorni intercorrenti tra la spedizione della domanda di somministrazione e la ricezione del relativo mandato di pagamento presso la competente sezione di tesoreria provinciale. 13. L'accoglimento del primo motivo di ricorso comporta l'assorbimento del secondo. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Genova che, in diversa composizione, deciderà anche sulle spese del giudizio di cassazione.