La concessionaria di auto applica due volte lo sconto: il contratto non è rettificabile

Il fatto che l’acquirente possa essere in grado di riconoscere l’errore materiale del venditore, consistito nell’aver operato una detrazione dal prezzo di acquisto del veicolo per due volte sul preventivo, non integra gli elementi richiesti dall’art. 1430 c.c. ai fini della rettifica del contratto.

Con l’ordinanza n. 23032 del 10 ottobre 2013, la Sesta sezione Civile della Corte di Cassazione ha fornito importanti chiarimenti in tema di errore di calcolo e rettifica, nell’ambito delle trattative volte all’acquisto di un autoveicolo. Il caso. I fatti risalgono al febbraio 2003, quando una società acquistava un autoveicolo al prezzo di euro 24.830,00 – di cui euro 6.000,00 costituti dal valore di un’auto usata data in permuta -. Dopo sette mesi dalla consegna del bene e dal pagamento di euro 18.330,00, la concessionaria chiedeva ulteriori euro 6.000,00, assumendo che sul contratto vi era un errore materiale, consistito nell’aver applicato, per due volte, la decurtazione di detti 6.000,00 euro da parte del venditore. Precisava, inoltre, che l’importo corretto era quello risultante dal prevenivo consegnato, alcuni giorni prima della vendita, al marito della legale rappresentante della società acquirente, ove erano stati indicati anche i recapiti della società che avrebbe comprato l’auto. Ciò posto, eccependo che l’errore era facilmente evincibile, citava innanzi al tribunale di Cagliari gli acquirenti, al fine di sentir rettificare il contratto ex art. 1430 c.c. o, in subordine, accertare la violazione delle regole di correttezza da parte dei compratori, ai sensi dell’art. 1175 c.c. Questi ultimi resistevano in giudizio eccependo che la società intestataria del veicolo acquistato non avesse mai incaricato il marito della legale rappresentante di seguire le trattative per l’acquisto di un’auto e che giammai questi avesse ricevuto il preventivo ex adverso invocato come corretto”. Mentre il Tribunale respingeva ogni richiesta attorea, la Corte di appello sarda considerava sufficienti a suffragare l’assunto dell’attore gli elementi presuntivi dedotti, ovvero, la spendita del nome della società fatto dal marito della legale rappresentante, l’aver fornito i relativi recapiti e l’effettivo acquisto del medesimo bene fatto dalla moglie a pochi giorni di distanza. Errore materiale, contratto non rettificabile. Su ricorso per cassazione interposto dagli acquirenti e affidato a tre motivi di diritto, i giudici della legittimità hanno riformato la sentenza di appello e rinviato la questione ad altra sezione, anche per le spese di giudizio. Invero, rilevando un’omessa istruttoria orale da parte della Corte di merito, gli Ermellini hanno evidenziato che gli elementi presuntivi posti a base della sentenza gravata, non erano né gravi, né precisi, né concordanti, a fronte delle recise smentite degli acquirenti. La mera indicazione dei recapiti societari sul preventivo iniziale e il dato dell’effettivo acquisto del medesimo veicolo dopo pochi giorni, non potevano integrare l’accettazione del prezzo base di euro 30.820,00, anche alla luce della non coincidenza tra detto preventivo ed il contratto asseritamente viziato da errore di calcolo. Per tali ragioni la Corte non ha condiviso la tesi del mero errore materiale incorso nella determinazione del prezzo base ed ha ritenuto inapplicabile il dettato dell’art. 1430 c.c. al caso di specie, così accogliendo il ricorso degli acquirenti.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile - 2, ordinanza 27 settembre - 10 ottobre 2013, n. 23032 Presidente/Relatore Piccialli Fatto e diritto Si trascrive di seguito la relazione preliminare ex art. 380 bis c.p.c. del 20/4-30/5/2013. La società Euro Fish 2000 s.n.c., nel febbraio 2003,acquistò presso la società De Carrozz s.r.l. un'autovettura Nissan, sottoscrivendo, a mezzo della propria legale rappresentante C S. , un contratto nel quale risultava indicata quale prezzo la somma di Euro 24.830,00, di cui Euro 6.000,00 costituite dal valore di un veicolo usato consegnato in permuta. A distanza di sette mesi dalla consegna e dal pagamento della somma di Euro 18.330,00 di cui 500 versate quale cauzione al momento della stipula e le restanti 18.330,00 all'atto del ritiro dell'auto , nel settembre del 2003, la venditrice chiese ali 'acquirente l'ulteriore somma di Euro 6.000,00, assumendo che il prezzo sul contratto fosse stato erroneamente indicato dal suo dipendente addetto alle vendite, dovendosi in realtà ritenere concordato in Euro 24.830,00, risultanti dalla detrazione, dal costo del veicolo di Euro 30.830,00, di Euro 4.000,00per l'usato dato in permuta e di Euro 2.000,00, a titolo di sconto, come da preventivo scritto, che sarebbe stato consegnato, alcuni giorni prima della venuta della S. , al di lei marito, A M. , il quale aveva anche indicato il recapito telefonico della società rappresentata dalla moglie. Sulla base di tale assunto, contestato dalla Euro Fish in persona della S. , la De Carrozz citò la predetta società al giudizio del Tribunale di Cagliari al fine di sentir rettificare ai sensi dell'art. 1430 c.c. il contratto, o in subordine accertarsi la violazione da parte dell'acquirente delle regole di correttezza di cui all'art. 1175 c.c. e, per l'effetto, condannarla al pagamento della pretesa differenza di prezzo. La domanda, cui la convenuta aveva resistito, negando di avere incaricato il M. delle trattative e che allo stesso fosse stato consegnato il preventivo menzionato dall'attrice, mai ricevuto dalla società, fu respinta dal tribunale, ma accolta, a seguito di appello. La Corte di Cagliari, con la sentenza in epigrafe indicata, ritenendo superflue le prove testimoniali, ha considerato sufficienti a suffragare l'assunto dell'attrice gli elementi presuntivi deducibili dalle circostanze che il M. , sebbene privo di potere rappresentativo, avesse effettuato la visita presso la venditrice, indicato quale acquirente la società rappresentata dalla moglie ed il recapito telefonico della stessa, che tali dati fossero riportati sul preventivo scritto prodotto dall'attrice e che la S. , a distanza di poche giorni, si fosse recata presso la società De Carrozz ed avesse stipulato acquisto proprio del veicolo in questione contro permuta dell'usato sicché, dovendosi fondatamente ritenere che la sig.ra S. fosse a conoscenza del primo preventivo fornito al marito, sarebbe stato chiaramente in grado di riconoscere l’errore materiale, ascrivibile al dipendente della venditrice e consistito nell'aver due volte operato la detrazione di Euro 6.000,00 sulla scrittura sottoscritta dall'acquirente da ritenersi non riproduttiva l'effettiva volontà delle parti, desumibile invece da quella originaria consegnata al M. . Ricorre contro tale sentenza la società Euro Fish s.n.c., con tre motivi, i primi due deducenti carenze e illogicità di motivazione, segnatamente sulle circostanze che il M. avesse ricevuto il primo preventivo e lo avesse consegnato alla moglie e sulla valutazione delle risultanze documentali, il terzo denunciante violazione e falsa applicazione degli artt. 112 c.p.c. in relazione agli artt. 1430 e 1433 c.c Non ha resistito la società De Carrozz S.r.l È opinione del relatore che il ricorso sia da accogliere nei limiti di seguito esposti. La corte sarda, omettendo di svolgere un'istruttoria orale che avrebbe gettato luce sulla vicenda, ha ritenuto di poter decidere la causa su meri elementi presuntivi, tutt'altro che gravi, precisi e concordanti, dando per scontate due circostanze, che tuttavia, come risulta dagli atti difensivi richiamati in ricorso, erano state recisamente contestate dalla convenuta, quella che al M. fosse stato consegnata una copia del preventivo esibito dalla parte attrice che neppure si precisa se sottoscritto e che il medesimo lo avesse consegnato alla moglie, senza tener conto che al riguardo la parte convenuta si era attestata su una posizione di chiara e recisa negazione. Eliminato tale postulato nel ragionamento seguito dai giudici di appello, rimangono allora, quali soli fatti certi, quelli che sul preventivo in questione fosse indicato il recapito telefonico della società e che, a pochi giorni di distanza dalla sua redazione la S. si fosse recata presso la venditrice per acquistare un'auto del tipo indicato su quell'unilaterale documento, elementi che, tuttavia non possono integrare gli estremi di una presunzione ai sensi degli artt. 2727 e 2729 c.c., non potendo dagli stessi fatti noti, desumersi con certezza quello ignorato, costituito dall'accettazione del prezzo base di Euro 30.820,26, ben potendo,nella successione degli eventi, anche ipotizzarsi che la donna potesse avere, contrattando per conto della società da lei rappresentata, ottenuto un prezzo inferiore a quello che, conosciuto o meno dalla medesima, la concessionaria aveva inizialmente ritenuto di poter praticare. A tanto aggiungasi la non coincidenza tra il preventivo prodotto dalla società e quello poi sottoscritto, quale contratto, dalla S. , in ordine alle componenti della controversa detrazione di Euro 6000,00, che nel primo viene imputata in parte all’usato Euro 4.000,00 ed in parte Euro 2.000,00 a sconto, mentre sul secondo viene interamente imputata all'usato, senza alcuna menzione dello sconto elemento, difficilmente compatibile con la tesi del mero errore materiale incorso nella determinazione del prezzo base, che il giudice di appello non ha considerato, omettendo altresì di prendere in considerazione altre importanti emergenze documentali, costituite dalle quietanze di pagamento rilasciate per la prenotazione e per il saldo del prezzo, cui solo dopo sette mesi fece seguito la richiesta di ulteriore pagamento. Risultano pertanto fondati i primi due motivi di ricorso, mentre non altrettanto può dirsi del terzo, denunciante violazione del principio di corrispondenza di cui all'art. 112 c.p.c., posto che il giudice di appello non ha accordato alla parte attrice un petitum vale a dire un bene della vita diverso da quello richiestole ha posto a fondamento della decisione fatti diversi da quelli dedotti dall'attrice, essendosi limitato in base al fondamentale principio iura novit curia, a dare agli stessi una diversa qualificazione, ritenuta più corretta di quella prospettata, senza dar luogo dunque a mutamento della causa petendi. Si propone conclusivamente l'accoglimento dei primi due motivi, il rigetto del terzo e la cassazione con rinvio della sentenza impugnata . Tanto premesso, rilevato che alla suesposta relazione non hanno fatto seguito osservazioni di parte o del P.G., il collegio, condividendo integralmente le ragioni in essa esposte, decide in conformità, rinviando ad altra sezione della corte di provenienza, cui demanda anche il regolamento delle spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte accoglie il primo ed il secondo motivo di ricorso,rigetta il terzo, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, ad altra sezione della Corte d'Appello dio Cagliari.