Il prestito finalizzato d’auto non è un noleggio: la cessazione del servizio non si estende al finanziamento

Il prestito finalizzato d’auto è un credito mirato alla vendita di un bene od alla prestazione di un servizio specifico, perciò l’estinzione del contratto di noleggio, autonomo e diverso dallo stesso, non comporta ipso iure anche quella del mutuo di scopo ad esso correlato che, perciò, persiste e dovrà essere saldato.

Le ordinanze nn. 9331, 9484 sez. III e 9820 sez. II , emesse dal Tribunale di Napoli il 19, 21 ed il 28 giugno 2013, analizzano questo particolare negozio, poco noto, ma frequente nelle pratiche commerciali v. vendita a rate, con patto di riscatto etc. , sancendo detto principio di diritto. Il caso. Le liti hanno un unico convitato di pietra, per altro non citato in giudizio la ditta con cui era stipulato un contratto, con varie denominazioni rental, start up , ma pur sempre assimilabile ad un noleggio, estraneo alla fattispecie che ha ad oggetto la vendita di un bene o la prestazione di un sevizio specifico. Prima cambiava nome, poi, falliva lasciando le controparti due privati ed un ditta senza garanzia assicurativa e con un patto diventato nullo per inesigibilità della prestazione. I consumatori ricorrevano al tribunale, con un 700 c.p.c., per la declaratoria di estinzione del mutuo di scopo, nell’ultimo caso e negli altri due per lo stesso motivo e per ottenere la cancellazione del loro nominativo dal registro della centrale rischi. La banca sollevava un’eccezione d’incompetenza territoriale, prontamente respinta così come le domande attoree il prestito finalizzato d’auto ed il noleggio sono due contratti diversi ed autonomi, perciò la cessazione dell’uno non influisce e non si estende ipso iure all’altro. Differenze tra noleggio e prestito finalizzato d’auto . Sono rilevanti ed evidenti. Quest’ultimo, regolato dall’art. 125 TUB, prevede, come detto, la vendita o l’esecuzione di un servizio specifico. Orbene, anche se denominato rental od in altri modi start up per l’acquisto di una vettura è un noleggio di un auto, nuova od usata, a determinate condizioni contrattuali meglio esplicate in sentenza. Nello specifico ed a conferma della corretta qualificazione del patto erano garanti una pluralità di servizi accessori come la copertura assicurativa, il localizzatore, la disponibilità di un’auto nuova, un certo chilometraggio, sì che è palese che non possa ravvisarsi la vendita o l’esecuzione di un servizio specifico, tanto più che in uno degli accordi impugnati le parti concordavano espressamente un noleggio a lungo termine senza riscatto , escludendo così anche il leasing. Infine se si fosse trattato di una vendita e, quindi, di un prestito finalizzato la RCA sarebbe gravata sull’acquirente/proprietario e non sulla società venditrice. Non si può parlare nemmeno di un contratto tripartito stante la suddetta autonomia, sì che non vi è litisconsorzio necessario tra banca e ditta obbligata a fornire il noleggio, essendo, perciò, legittima la scelta attorea di rinunciare alla domanda nei suoi confronti non citandola in giudizio. Sopravvenuta impossibilità di adempimento ed inopponibilità dell’art. 125 TUB. Per il fallimento la ditta non è stata in grado di garantire la copertura assicurativa, sì che il mezzo non poteva più circolare e l’obbligazione diveniva impossibile da adempiere con conseguente cessazione del contratto di noleggio. Essendo autonomo dal mutuo di scopo, che doveva continuare ad essere regolarmente saldato, l’interruzione dei pagamenti ha legittimato la banca a segnalare l’insolvenza alla centrale dei rischi con le ovvie conseguenze di legge. Infatti, per quanto sinora detto, è inopponibile l’art. 125 quinquies TUB sancisce che, nei contratti di credito collegati, in caso di inadempimento del fornitore dei beni o dei servizi, il consumatore, se ricorrono le condizioni dell’art. 1455 c.c., ha diritto alla sua risoluzione. Esatta qualificazione dei contratti esaminati in sentenza. È palese che si tratti di un noleggio e che quello stipulato con la banca sia un credito al consumo od un mutuo di scopo. Il pagamento, se l’obbligazione per cui è stato siglato, diventa inesigibile, può essere annullato, ma servirà un’apposita domanda. Risultano, infatti, errati i presupposti che la cessazione del noleggio si estenda automaticamente al finanziamento per quanto sinora esplicato. Quale foro e quale rito per la segnalazione illecita alla Centrale dei rischi? Il foro del consumatore prevale su quello di residenza del titolare del trattamento dei dati Cass. 21814/09 inoltre gli artt. 5 e 10, D.lgs. 150/11 sulla semplificazione dei riti e che ha novellato l’art. 152 LP prevedono un rimedio speciale, sì che il 700 cpc ha valenza meramente residuale Tribb. Verona sez. IV 2/10/12 ed ord. 30/10/12 con l’ordinanza dello scorso 30 ottobre e l’ABF di Roma 30/11/12 . È stata rigettata l’eccezione di incompetenza territoriale sollevata ex adverso per questa ragione e per il mancato raggiungimento dello scopo del mutuo le spese di lite sono state compensate.

Tribunale di Napoli, sez. II Civile, ordinanza 28 giugno 2013 n. 9820 Giudice Ettore Pastore Alinante Fatto e diritto Sciogliendo la riserva formulata alla udienza del 25/6/2013, osserva quanto segue. In data 4/5/2011 in Napoli la alfa srl e banca hanno concluso un contratto denominato prestito finalizzato n. avente ad oggetto un finanziamento, di euro 52.800 erogato dalla BANCA alla alfa per una finalità descritta all'art. 1 delle condizioni generali di contratto come acquisto di beni e servizi , mentre nel frontespizio in cui erano indicate tutte le condizioni specifiche del rapporto si indicava il bene , un'autovettura, evidentemente da acquistare era, insomma un prestito. finalizzato all'acquisto, da parte del beneficiario, di un'autovettura nuova il contratto era sottoscritto anche da un soggetto identificato come punto vendita , che confermava l'avvenuta conclusione del contratto di vendita o prestazione di servizi si trattava della a.r. srl . La alfa avrebbe restituito la somma finanziata, oltre interessi e costi connessi ai credito, in 27 rate mensili, tramite addebito su conto corrente. Contemporaneamente la alfa ha concluso con la srl. AR in seguito divenuto srl un contratto denominato Start Up , avente ad oggetto genericamente ordine autovettura una BMW modello X6 , che nella sua seconda parte, denominata Allegato B - Servizi Rental , mostrava di essere un contratto di noleggio già rental , in lingua inglese, significa appunto noleggio poi era previsto un limite di durata di mesi 27, una distanza massima percorribile in un anno, di 35.000 km, e tutta una serie di servizi, assicurati all'utilizzatore del veicolo, quali autovettura se si fosse trattato di una vendita, non si sarebbe inserito l'oggetto della vendita tra i servizi resi , e poi assicurazioni, manutenzione, assistenza stradale, antifurto, tassa possesso , tutti servizi tipici del noleggio. In seguito, però, là srl ha dichiarato di non essere più in condizione di garantire la copertura assicurativa Rea, e la alfa ha riconsegnato il veicolo. Col ricorso cautelare introduttivo del presente procedimento, alfa ha chièsto che si revochi il finanziamento e/o si sospenda l'esigibilità del canone il noleggio, ordinando a banca fa restituire i canoni già riscossi. Secondò la ricorrente, essendosi risolto il contratto di noleggio dell'autoveicolo - essendosi la alfa avvalsa della facoltà, prevista dal contratto Start Up di recedere anticipatamente dal contrattò senza alcuna penale, si è risolto anche il finanziamento, poiché i due contratti erano collegati e si applicherebbe l'art. 125 quinquies co. 1 Tub Nei contratti di credito collegati, in caso di inadempimento da parte del fornitore dei beni o dei servizi il consumatore, dopo aver inutilmente effettuato la costituzione in mora del fornitore, ha diritto, alla risoluzione del contratto di credito, se con riferimento al contratto di fornitura di beni o servizi ricorrono le condizioni di cui all'articolo 1455 del codice civile. si noti che la alfa definisce genèricamente, il contratto da essa stipulato con a.r. di cessione di un autoveicolo, ima poi a pag. 2 ultimo rigo parla di canoni di noleggio , con ciò riconoscendo la natura del contratto in questione. Nel ricorso la domanda di restituzione è estesa anche alla f. srl, ma il ricorso non è stato notificato a quest'ultima, che nel frattempo è fallita. Nel merito, la banca deduce di aver finanziato l'acquisto, e non il noleggio di un'autovettura, e che le vicende del contratto di noleggio, non collegato al finanziamento, non possono venirle opposte. Ed effettivamente, come si è visto, il finanziamento fu concèsso da banca alla alfa perché quest'ultimo acquistasse un'autovettura. La differenza tra acquisto e noleggio non è certo un dettaglio se la ALFA avesse effettivamente acquistato il veicolo, essa stessa ne avrebbe dovuto curare la copertura assicurativa, ed il contratto non si sarebbe potuto risolvere perché la f. srl non era più in grado di fornire la garanzia. Il noleggio dell'autovettura non è collegato al finanziamento, e di il fatto che la alfa è receduta da tale contratto, non può di per sé comportare conseguenze sul finanziamento. Ne consegue che la domanda cautelare, fondata sull'errato presupposto che la cessazione .degli effetti del noleggio possa far cessare anche gli effetti del finanziamento, per com'è formulata non può essere accolta. Resta però il fatto che. a questo punto, il finanziamento è rimasto privo di scopo, e ciò verosimilmente dovrebbe determinare delle conseguenze su di esso, ma per una ragione diversa da quella dedotta in questa sede. Sussistono giusti motivi per compensare le spese del procedimento, dato che comunque in sostanza il finanziamento, come si è detto, non ha raggiunto il suo scopo. P.Q.M. Il Tribunale di Napoli, II sezione civile, nella persona del giudice unico Ettore Pastore Alinante, definitivamente decidendo nel procedimento iscritto al n. 15478/2013 RG tra alfa, ricorrente BANCA, resistente così provvede 1 Rigetta il ricorso e compensa le spese del procedimento.

Tribunale di Napoli, sez. III Civile, ordinanza 21 giugno 2013 n. 9484 Giudice Ettore Pastore Alinante Fatto e diritto Sciogliendo la riserva formulata alla udienza del 18/6/2013, osserva quanto segue. 1 n data 10/1/2011 in Napoli Caio e spa banca Hanno concluso un contratto denominato prestito finalizzato n avente ad oggetto un finanziamento di euro 12.650 erogato dalla banca al caio per una finalità descritta all'art. 1 delle condizioni generali di contratto come acquisto di beni o servizi il contratto era sottoscritto anche da uri soggetto .identificato come punto véndita ,. che confermava l'avvenuta, conclusione del contratto di vendita o prestazione di servizi si trattava della a.r. srl. Il Caio avrebbe restituito la somma finanziata, oltre interessi e costi connessi. al credito, in 48 rate mensili, tramite addebito su conto corrente. Contemporaneamente il Caio ha concluso con la a.r. srl in seguito divenuto f. srl un contratto con il quale quest'Ultima gli noleggiava a lungo termine senza riscatto un'autovettura Smart For Two da restituire il 20/1/201.5, e gli garantiva tutta una lunga serie di servizi connessi, dalla copertura assicurativa per la responsabilità civile. al localizzatore satellitare, per la durata di 48 mesi, per il prezzo di euro 14.400.,In. seguito, però, la. f. srl non ha più garantito la copertura assicurativa per la responsabilità civile,, e. quindi il Caio non ha più potuto usufruire del veicolo. Gol ricorso cautelare introduttivo del presente procediménto, il. caio ha chiesto che .si ordini in via d'urgenza alla banca di non prelevare ulteriori somme dal suo conto cori-ente, e di non iscrivere il proprio nome come cattivo pagatore. Secondo il ricorrente, essendosi risolto il contratto di noleggio dell'autoveicolo,, si è risolto anche il finanziamento, poiché i due contratti erano collegati e. si applicherebbe l'art. 125 quinquies co. 1 Tub Nei contratti di credito, collegati, in caso di inadempimento, da parte del fornitore dei beni o dei servizi il consumatore, dopo aver inutilmente effettuato la costituzione in mora del fornitore, ha diritto alla risoluzione del contratto di ereditò se con riferimento al contratto di fornitura di beni o servizi ricorrono le condizioni di cui all'articolo 1455, del codice civile. . Nel ricorso si domanda anche, subordinatamente/ di ordinare alla F SRL il pagamento di tutte le somme eventualmente dovute ad banca perii contratto sottoscritto con il ricorrente ma il ricorso non è stato notificato alla F-sRL, che nelle more è fallita, ed il ricorrente ha rinunciato alla domanda subordinata. Nulla osta alla rinuncia effettuata dal caio , visto che la F-SRL non èra litisconsorte necessaria di banca nel presente giudizio. Con decreto inaudita altera parte, questo giudice ha ordinato alla banca di non iscrivere il nome di Caio nella Centrale Rischi come cattivo debitore La banca ha eccepito l'incompetenza per territorio del Tribunale di Napoli, in base. all'art. 10 D.L.vo 150/2011, il quale stabilisce che nelle controversie previste dall'art. 152 D.L.vo 196/2003, cioè quelle in materia di trattamento dei dati personali è competente il Tribunale del luogo in cui risiede il titolare del trattamento dei dati in questo caso il titolare del trattamento dei dati è la banca , che ha sede a Roma, e' pertanto competente a decidere sulla domanda di vietare alla banca di pubblicare il nome del Caio tra i cattivi pagatori, sarebbe il Tribunale di Roma. Tuttavia, nel presente procedimento la domanda di vietare alla banca di pubblicare il nominativo. del ricorrente, è connessa alla domanda di vietare alla BANCA di prelevare ulteriori somme dal conto corrente bancario del Caio ora è certo che il contrattò di finanziamento stipulato tra banca e Caio fu un contratto1 di credito al consumo, con il Caio nel ruolo di consumatore si applica quindi il principio enunciato da Cass. 21814/2009 In tema di competenza territoriale, quando la tutela contro il trattamento dei dati personali nei confronti del titolare del trattamento venga invocata nell'ambito di un rapporto di consumo, come tale soggetto all’art. 33 lettera u , del d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, il foro previsto da tale norma prevale su-quello individuato dall'art. 152 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, in quanto la sopravvenienza della prima disposizione ha derogato alla seconda con riguardo alle controversie sul trattamento dei dati personali, la cui titolarità origini.1 da rapporti di consumo. Pertanto, poiché il caio risiede in Napoli, è competente il Tribunale di Napoli. In verità, volendo applicare alla lettera il principio enunciato dalla Cassazione, si dovrebbe rilevare che il D.Lvo 150/2011 è sopravvenuto al Codice del Consumo ma l'art. 10 D.L.vo 150/2011 si è limitato a sostituire il comma 2 dell'art. 152 D.L.vo 196/2003. riproducendone il contenuto, in un'ottica di riordino e semplificazione dei riti civili, quindi resta fermo il principio secondo il quale il foro del consumatore è stato individuato nel 2005 come un criterio prevalente rispetto al foro di residenza del titolare del trattamento di dati personali. L'eccezione di incompetenza per territorio va dunque rigettata. Nel merito, la BANCA deduce di aver finanziato l'acquisto, e non il noleggio di un'autovettura, e che le vicende del contratto di noleggio, non collegato al finanziamento, non possono venirle opposte. Ed effettivamente, il finanziamento ili concesso da banca al Caio perché quest'ultimo acquistasse un'auto vettura. Il credito, come si è visto, in base alle condizioni generali, aveva come scopo che il Caio acquistasse un bene o un servizio, ma nel modulo denominato richiesta di prestito finalizzato si indicavano le caratteristiche del bene , e polsi precisava che il bene era an, cioè un'auto nuova quindi, è chiaro che si trattava di acquistare un'automobile nuova del resto, non sembra possibile definire il noleggio di un'autovettura come acquisto di un servizio , essendo prima di tutto la locazione di un bene. La differenza tra acquisto e noleggio non è certo un dettaglio se il Caio avesse effettivamente acquistato il veicolo, lui stésso ne avrebbe dovuto curare la copertura assicurativa, ed il contratto non si sarebbe potuto risolvere perché la F-srl non era più in grado di fornire la garanzia. Quindi, il noleggio dell'autovettura non è collegato al finanziamento, e la cessazione degli effetti del contrattò di noleggio** non può di per sé comportare conseguenze sul finanziaménto. Ne consegue che la domanda cautelare, fondata sull'errato presupposto che la cessazione degli effetti del noleggio possa far cessare anche gli effetti del finanziamento, per com'è formulata non può essere accolta. Resta però il fatto che, a questo punto, il finanziamento è rimasto privo di scopo, e ciò verosimilmente dovrebbe determinare delle conseguenze su di esso, ma per una ragione diversa da quella dedotta in questa sede. Sussistono giusti motivi per compensare le spese del procedimento, dato che è stata rigettata l'eccezione di incompetenza per territorio, è dato che comunque in sostanza il finanziamento, come si è detto, non ha raggiunto il suo scopo. P.Q.M. Il Tribunale di Napoli, II sezione civile, nella persona del giudice unico Ettore Pastore Alinante, definitivamente decidendo nel procedimento iscritto al n. RG tra Caio ricorrente banca , resistente così provvede 1 Rigetta il ricorso revocando il decreto inaudita aiterà parte e compensa le spese del procedimento.

Tribunale di Napoli, sez. II Civile, ordinanza 19 giugno 2013 n. 9331 Giudice Ettore Pastore Alinante Fatto e diritto Sciogliendo la riserva formulata alla udienza del 18/6/2013, osserva quanto segue. In data 31/1/2012 in Napoli tizio e banca hanno concluso un contratto denominato prestito finalizzato auto n. avente ad oggetto un finanziamento di euro 12.372,75 erogato dalla banca al tizio per una finalità così descritta alla pagina 4 del contratto Credito finalizzato alla vendita di un bene o alla prestazione di un servizio specifico. Descrizione del bene o del servizio Acquisto AN era indicato un intermediario del credito nel rivenditore convenzionato con banca indicato come la srl a.r. . Il tizio avrebbe restituito, la somma di euro 14.575,20, comprensiva di interessi e costi connessi al credito, in 48 rate mensili, tramite addebito su conto corrente. Quello stesso giorno il tizio ha concluso con la srl a.r. in seguito divenuto f. srl un contratto con il quale quest'ultima gli noleggiava un'autovettura Ford Fiesta tg., e gli garantiva tutta una lunga serie dì servizi connessi, dalla copertura assicurativa per la responsabilità civile al localizzatore satellitare, per la durata di 48 mesi, per il prezzo di euro 14.399,77. In seguito, però, la f, srl non ha più garantito la copertura assicurativa per la responsabilità civile, e quindi il tizio non ha più potuto usufruire del veicolo successivamente la F SRL ha chiesto che il tizio le restituisse il veicolo, il che è avvenuto il 6/2/2013. Col ricorso cautelare introduttivo del presente procedimento, il TIZIO ha chiesto che si ordini in via d'urgenza alla BANCA di non prelevare ulteriori somme dal suo conto corrente, e di non iscrivere il proprio nome come cattivo pagatore. Secondo il ricorrente, essendosi risolto il contratto di noleggio dell'autoveicolo, si è risolto anche il finanziamento, poiché i due contratti erano collegati e si applicherebbe l'art. 125 quinquies co. 1. Tub Nei contratti di credito collegati, in caso di inadempimento da parte del fornitore dei beni o dei servizi il consumatore, dopo aver inutilmente effettuato la costituzione in mora del fornitore, ha diritto alla risoluzione del contratto di credito, se con riferimento al contratto di fornitura di beni o servizi ricorrono le condizioni di cui all'articolo 1455 del codice civile. Nel ricorso si domanda anche, subordinatamente, di ordinare alla f. srl il pagamento di tutte le somme eventualmente dovute ad banca per il contratto sottoscritto con il ricorrente ma il ricorso non è stato notificato alla f. srl, che nelle more è fallita, ed il ricorrente ha rinunciato alla domanda subordinata. Nulla osta alla rinuncia effettuata dal TIZIO, visto che la f. srl non era litisconsorte necessaria di banca nel presente giudizio. Con decreto inaudita altera parte, questo giudice ha ordinato alla Unicredit di non iscrivere il nome di tizio nella Centrale Rischi -come cattivo debitore . La banca ha eccepito 1 'incompetenza per territorio del Tribunale di Napoli, in base all'art. 10 D.L.vo 150/2011, il quale stabilisce che nelle controversie previste dall'art. 152 D.L.vo 196/2003, cioè quelle in materia di trattamento dei dati personali, e competente il Tribunale del luogo in cui risiede il titolare del trattamento dei dati in questo caso il titolare del trattamento dei dati è la banca, che, ha sede a Roma, e pertanto competente a decidere sulla domanda di vietare alla banca di pubblicare il nome del TIZIO tra i cattivi pagatori, sarebbe il Tribunale di Roma. Tuttavia, nel presente procedimento la domanda di vietare alla banca di pubblicare il nominativo del ricorrente, è connessa alla domanda, di vietare alla, banca di prelevare ulteriori somme dal conto corrente bancario del tizio, ora, è certo che il contratto di finanziamento stipulato tra banca e tizio fu un contrattò di credito al consumo, con il tizio nel ruolo di consumatore si applica quindi il principio enunciato da Cass. 21814/2009 in tema di competenza territoriale, quando la tutèla contro il trattamento dei dati personali, nei confronti del titolare del trattamento venga invocata nell'ambito di un rapporto di consumo, come tale soggetto all'art. 33, lettera u , del d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, il foro previsto da tale norma prevale su quello individuato dall'art. 152 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, in quanto la sopravvenienza della prima disposizione ha derogato alla seconda con riguardo alle controversie sul trattamento dei dati personali, la cui titolarità origini da rapporti di consumo. Pertanto, poiché il Tizio risiede in Ercolano, è competente il Tribunale di Napoli. In verità, volendo applicare alla lettera il principio enunciato dalla Cassazione, si dovrebbe rilevare che il D.L.vo 150/2011 è sopravvenuto ai Codice del Consumo ma l'art. 10 D.L.vo 150/2011 si è limitato a sostituire il comma 2 dell'art. 152 D.L.vo 196/2003, riproducendone il contenuto, in un'ottica di riordino e semplificazione dei riti civili, quindi resta fermo il principio secondo il quale il foro del consumatore è stato individuato nel 2005 come un criterio prevalente rispetto al foro di residenza del titolare del trattamento di dati personali. L'eccezione di incompetenza per territorio, va dunque rigettata. Nel merito, la banca deduce di aver finanziato l'acquisto, e non il noleggio di un'autovettura, e che le vicende del contratto di noleggiò, non collegato al finanziamento, non possono venirle opposte. Ed effettivamente il finanziamento fu concesso da banca al tizio perché quest'ultimo acquistasse un'autovettura. Il credito, come si è visto, era denominato, prestito finalizzato auto avente come scopo che il tizio acquistasse un bene, o gli venisse prestato un servizio specifico, e l'oggetto del contratto era espressamente indicato come acquisto AN , cioè acquistò autovettura nuova del resto, non sembra possibile definire il noleggio dell'autovettura, come prestazione di un servizio specifico , trattandosi invece di un contratto avente ad oggetto un complesso di servizi . La differenza tra acquisto e noleggio non è certo un dettaglio se il tizio avesse effettivamente acquistato il veicolo, lui stesso ne avrebbe dovuto curare la copertura assicurativa, ed il contratto non si sarebbe potuto risolvere perché la f. srl non era più in grado di fornire la garanzia. Quindi, il noleggio dell'autovettura non è collegato al finanziamento, e la cessazione degli effetti del contratto di noleggio non può di per sé comportare conseguenze sul finanziamento. Ne consegue che la domanda cautelare, fondata sull'errato presupposto, che la cessazione degli effetti del noleggio possa far cessare anche gli effetti del finanziamento, per com'è formulata non può essere accolta. Resta però il fatto che, a questo punto, il finanziamento è rimasto privo di scopo, e ciò verosimilmente dovrebbe determinare delle conseguenze su di esso, ma per una ragione diversa da quella dedotta in questa sede. Sussistono giusti motivi per compensare le spese del procedimento, dato che è stata rigettata l'eccezione di incompetenza per territorio, e dato che comunque in sostanza il finanziamento, come si è detto, non ha raggiunto il suo scopo. P.Q.M. Il Tribunale di Napoli, II sezione civile, nella persona del giudice unico Ettore Pastore Alinante, definitivamente decidendo nel procedimento iscritto al n. 15388/2013 RG tra tizio, ricorrente, e banca, resistente, così provvede 1 Rigetta il ricorso revocando il decreto inaudita altera parte e compensa le spese del procedimento.