Il decreto ingiuntivo è valido anche se il contratto diventa inefficace per l’avverarsi della condizione sospensiva

E' il giudice e non il debitore opponente a stabilire la natura e la validità di un titolo esecutivo e, quindi, l’esistenza di un credito legittimante il decreto ingiuntivo il contratto, anche se risolto e/o divenuto inefficace, è valida prova del credito ex art. 633 c.p.c

Nella fattispecie, affrontata dalla Cassazione - sezione I Civile - n. 10503 del 6 maggio 2013, il credito restituzione della caparra confirmatoria , sorto dalla sopraggiunta inefficacia del contratto per il verificarsi della condizione sospensiva, è valido e conforme ai dettami dell’art. 633 c.p.c. la prova scritta del credito legittimante la concessione del decreto va riconosciuta a qualsiasi documento reputato idoneo dal giudice . Analizza varie questioni sui rapporti tra fase monitoria e cognitiva nell’opposizione al decreto ingiuntivo. Il caso. Due ditte siglavano un compromesso per la vendita di un terreno e stabilivano, separatamente, che il preliminare sarebbe divenuto privo di effetti se alla data del 30.6.1997 la delibera del Consiglio Comunale di Giulianova del 25.6.1994 avente per oggetto la riclassificazione dell’immobile messo in vendita non fosse stata definitivamente approvata dalla S.U.P. .e pubblicata sul B.U.R.A. . Questa condizione essenziale non si era avverata e l’acquirente chiedeva un decreto ingiuntivo per la restituzione della caparra confirmatoria versata oltre gli interessi di legge. Iscrivevano anche un’ipoteca per ottenere la provvisoria esecutività dell’ingiunzione. Nelle more del processo, subito dopo la notifica del decreto, il debito era stato saldato, ciò nonostante la venditrice proponeva un’opposizione, contestando, tra l’altro, l’assenza degli elementi dell’art. 633 c.p.c. credito certo, liquido ed esigibile , poiché il titolo aveva perso la sua efficacia. È stata rigettata in tutti e tre i gradi di giudizio ed anche i vizi della sentenza d’appello sono stati dichiarati infondati, eccetto quello sulla tassazione del contratto su cui si fonda il decreto ingiuntivo. L’erronea dichiarazione di contumacia è un vizio processuale? No, salvo che questo sbaglio crei pregiudizio all’attività difensiva della parte erroneamente dichiarata tale Cass. nn. 2593 e 9649/06 . Non è censurabile in Cassazione. In questo caso non ha creato alcun problema le corti dei precedenti gradi hanno preso in considerazione le eccezioni e le ragioni dell’opponente e le hanno rigettate ribadendo la suddetta libertà di attribuire efficacia probatoria del titolo esecutivo a qualsiasi documento che il G.I. ritenga idoneo. Ripartizione delle spese di lite della fase monitoria e rapporti con l’opposizione. In primis va rilevato come il debito sia stato saldato alla notifica del decreto, sì che le spese di lite e di registrazione gravavano sul debitore. La fase monitoria e quella a cognizione piena, introdotta dall’opposizione al decreto, in ordine all’esistenza ed alla validità del credito posto a base della domanda di ingiunzione fanno parte di un unico processo, nel quale l’onere delle spese è regolato in base all’esito finale del giudizio di opposizione ed alla complessiva valutazione del suo svolgimento vedi, ex multis Cass. 22 aprile 2013 n. 6421 Cass. 27 settembre 1999 n. 10704 Cass. 17 giugno 1999 n. 5984 . Questa unitarietà si traduce in una condanna alle spese comprensive di entrambe le fasi le parti, infatti, affrontano i costi del giudizio dalla richiesta di ingiunzione sino a questa decisione. È facoltà del G.I. escluderne il rimborso alla parte vittoriosa che ha proposto un’ingiunzione in assenza delle sue condizioni di ammissibilità Cass. n. 7354/97 . L’eccezione sollevata, anche se accettata, sarebbe stata irrilevante ai fini della soccombenza e della refusione degli onorari. Tassazione del preliminare a fondamento del decreto. È l’unica censura accolta il titolo era un contratto preliminare che non era stato registrato, sì che l’imposta di registro e la relativa penalità dovevano essere pagate in solido dai contraenti ai sensi degli artt. 38 e 43 DPR. 131/86. Giustamente, perciò, la ricorrente doveva versare la metà di tale somma. È precipuo dovere del G.I. analizzare e decidere su tutte le questioni dedotte e sui vizi lamentati dalle parti Cass. nn. 164 e 4491/12 , cosa che, nella fattispecie, non era stata fatta, sì che la decisione su questo punto e sulla determinazione delle spese di questo grado sono state rinviate alla Corte d’appello che ha emesso la sentenza impugnata. Risarcimento del danno d’immagine. Per quanto sopra, il presunto danno all’immagine commerciale della ditta e personale dei suoi soci opponenti , a loro dire derivante dall’iscrizione della menzionata ipoteca, è irrilevante, poiché non sono stati dichiarati soccombenti Cass. nn. 3649/12, 1184/07 e 11762/04 .

Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 30 gennaio - 6 maggio 2013, n. 10503 Presidente Migliucci – Relatore Falaschi Svolgimento del processo Con atto di citazione notificato il 30 ottobre 1997 la CICIONI & amp CIPRIETTI s.n.c., D C. , Di CI. e CI.Ri. proponevano opposizione, dinanzi al Tribunale di Teramo, avverso il decreto ingiuntivo emesso dal Presidente del medesimo ufficio in data 7.8.1997, su istanza della TRASPINA di Ornella DI GIUSEPPE & amp C. s.n.c., per L. 100.000.000, oltre ad interessi legali dal 1.7.1997, a titolo di restituzione della caparra confirmatoria versata per la compravendita di un terreno sito in Giulianova, non perfezionata per mancato avveramento della condizione essenziale, concordata separatamente tra le parti, in forza della quale il preliminare sarebbe divenuto privo di effetti se alla data del 30.6.1997 la delibera del Consiglio Comunale di Giulianova del 25.6.1994, avente per oggetto la classificazione dell'immobile promesso in vendita non fosse stata definitivamente approvata dalla S.U.P. e pubblicata sul B.U.R.A., deducendo la violazione dell'art. 633 c.p.c. per non essere il credito vantato certo, liquido ed esigibile, peraltro avverata la condizione sospensiva prevista in contratto, ininfluente la pubblicazione sul B.U.R.A., e comunque non assistito da alcuna prova scritta tale non potendosi ritenere il verbale di comparizione dell'11.7.1997, nel quale la Di Giuseppe aveva dichiarato di volere recedere dal preliminare per mancata verifica della condizione ed il C. e Di CI. , comparsi in proprio, si impegnavano a restituire la somma entro il 31.12.1997 aggiungevano di avere restituito la somma alla convenuta opposta tramite offerta formulata con note del 26.9.1997, per cui doveva essere ordinata la cancellazione dell'iscrizione ipotecaria avvenuta con formalità n. 1405 dell'8.8.1997, ciò anche al fine della concessione della provvisoria esecutorietà - illegittimamente autorizzata - del decreto ingiuntivo emesso tanto esposto, formulavano, altresì, domanda di condanna alla refusione dei danni processuali e non. Instaurato il contraddittorio, nella resistenza della opposta, che affermava doversi ritenere tardivo l'adempimento eseguito dagli intimati, per cui erano dovuti gli interessi dal 1.7 al 26.9.1997, il giudice adito, respingeva l'opposizione e dato atto dell'intervenuto pagamento, revocava il decreto ingiuntivo opposto, con condanna degli intimati al pagamento degli interesse e delle spese processuali, dichiarata la inammissibilità delle ulteriori domande proposte reciprocamente dalle parti. In virtù di rituale appello interposto da D C. , in proprio e nella qualità di partecipe alla s.n.c. CICIONI & amp CIPRIETTI, con il quale lamentava l'insussistenza delle condizioni per l'emissione di provvedimento monitorio, la Corte di appello di L'Aquila, nella resistenza della sola appellata s.n.c. TRASPINA, non costituiti gli appellati CI.Di. e Ri. , respingeva l'appello. A sostegno della decisione adottata la corte distrettuale evidenziava che a seguito della riforma degli artt. 633 e 634 c.p.c., di cui alla legge 20.12.1995 n. 534, qualsiasi documento poteva essere reputato dal giudice idoneo a dimostrare il fondamento del diritto fatto valere, nella specie la domanda della appellata era risultata fondata nel merito, per cui correttamente gli opponenti erano stati gravati delle spese, anche agli effetti dell'iscrizione ipotecaria assunta a garanzia del credito. Concludeva che doveva ritenersi inammissibile la domanda di riliquidazione inter partes dell'imposta di registro siccome formula nella comparsa conclusionale di primo grado e quindi tardiva ai sensi dell'art. 345 c.p.c. novellato. Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di L'Aquila ha proposto ricorso per cassazione lo stesso D C. , in proprio e nella qualità di partecipe alla s.n.c. CICIONI & amp CIPRIETTI, articolato su quattro motivi, al quale ha resistito la s.n.c. TRASPINA con controricorso, non costituiti i CI. , pur regolarmente intimati. Parte ricorrente ha depositato anche memoria illustrativa. Motivi della decisione Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 291 c.p.c. per avere il giudice di appello dichiarato la contumacia della s.n.c. CICIONI & amp CIPRIETTI nonostante la stessa fosse regolarmente costituita con il difensore avv.to Davide Sabatini, depositata comparsa di risposta del 24.2.2004. La censura non può trovare ingresso. Occorre rilevare che l'erronea dichiarazione della contumacia di una parte non determina un vizio della sentenza deducibile in cassazione, se non abbia cagionato, in concreto, alcun pregiudizio allo svolgimento dell'attività difensiva cfr Cass. 27 aprile 2006 n. 9649 Cass. 7 febbraio 2006 n. 2593 . Ed invero, l'irritualità della dichiarazione non rileva in sé e per sé ma si riflette sulla regolarità del processo solo se la parte abbia subito una lesione effettiva del suo diritto, che nel caso di specie, non si è invece verificata in quanto la corte distrettuale ha comunque preso in considerazione ed esaminato le eccezioni - di insussistenza delle condizioni per l'emissione del provvedimento monitorio - formulate dal C. cfr pagine 10 e 11 della sentenza e le ha espressamente rigettate deducendo che la prova scritta del credito legittimante la concessione del decreto andava riconosciuta a qualsiasi documento reputato idoneo dal giudice, dovendo il giudizio di opposizione ritenersi a cognizione piena, essendo risultata fondata nel merito la domanda. Con il secondo motivo viene denunciata la violazione e falsa applicazione degli artt. 633, 634, 635 c.p.c. e 2043 c.c., giacché in sede di opposizione l'eventuale carenza dei requisiti rilevanti in monitorio può rilevare ai fini del regolamento delle spese processuali, in ipotesi in cui l'impugnazione della sentenza sia accompagnata da una censura in tema di spese. Con il terzo motivo viene denunciata la violazione e falsa applicazione degli artt. 36 e 96, comma 2, c.p.c., nonché degli artt. 2043 e 2697 c.c. per avere l'iscrizione ipotecaria nociuto all'immagine commerciale e personale degli opponenti, che per tale ragione hanno invocato il risarcimento del danno già davanti al giudice unico, che seppure ritualmente proposta, è stata dallo stesso dichiarata inammissibile. Le due ragioni di doglianza, che vanno esaminate congiuntamente per l'intima connessione che le unisce, sono entrambe infondate. Va osservato che l'ingiungente - opposta, nel giudizio di opposizione, non ebbe a produrre alcun ulteriore documento integrativo della prova, sicché essa resta affidata al titolo ingiuntivo dedotto nel ricorso monitorio ossia la scrittura privata del 12.2.1997, che comprovava anche l'avveramento della condizione risolutiva dedotta nel preliminare . Il decreto ingiuntivo risultava, dunque, validamente emesso, mentre la sua revoca conseguiva unicamente dall'avvenuto pagamento della sorte capitale, dopo l'emissione e la notificazione dell'ingiunzione, restando così legittima anche la conferma della condanna dell'ingiunto al pagamento delle spese della fase monitoria. È noto, del resto, che l'opposizione a decreto ingiuntivo da luogo ad un ordinario giudizio di cognizione sulla domanda proposta dal creditore col ricorso per ingiunzione, sicché il giudice non deve limitarsi ad esaminare se l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa, ma deve procedere, sulla base di tutti gli elementi ritualmente acquisiti agli atti, all'esame della domanda e, ove ritenga provato il credito, deve accoglierla, indipendentemente dalla regolarità, sufficienza e validità degli elementi sulla cui base fu emesso il decreto, i quali possono semmai influire soltanto sul regolamento delle spese processuali. La conferma o meno del decreto ingiuntivo è quindi collegata, nel giudizio di opposizione, non tanto ad un giudizio di legalità e di controllo riferito esclusivamente al momento della sua emanazione, quanto piuttosto ad un giudizio di piena cognizione in ordine all'esistenza ed alla validità del credito posto a base della domanda di ingiunzione la necessità di un'autonoma pronuncia sulla legittimità dell'ingiunzione di pagamento non si pone neppure agli effetti dell'incidenza delle spese della sola fase monitoria, posto che nel procedimento per ingiunzione la fase monitoria e quella di opposizione fanno parte di un unico processo, nel quale l'onere delle spese è regolato in base all'esito finale del giudizio di opposizione ed alla complessiva valutazione del suo svolgimento vedi, ex multis, Cass. 22 aprile 2033 n. 6421 Cass. 27 settembre 1999 n. 10704 Cass. 17 giugno 1999 n. 5984 . Infatti il giudizio introdotto con la proposizione di un'opposizione a decreto ingiuntivo, concluso con il rigetto della medesima e con il conseguente accoglimento della domanda di condanna proposta con ricorso nella fase monitoria, costituisce una struttura procedimentale essenzialmente unitaria, con la conseguenza che l'organo giurisdizionale, chiamato a definire con sentenza il giudizio, deve pronunciarsi sul diritto al rimborso delle spese sopportate lungo tutto l'arco del procedimento con esclusiva considerazione dell'esito finale della lite, pur restando in sua facoltà di escludere dal rimborso stesso quelle sostenute dalla parte vittoriosa che abbia proposto la domanda di ingiunzione in mancanza delle necessarie condizioni di ammissibilità della medesima in tal senso Cass. 8 agosto 1997 n. 7354 . In definitiva, dunque, l'eventuale accoglimento ad opera del giudice del merito dell'eccezione ora in esame non avrebbe inciso sulla sostanziale soccombenza degli opponenti. Avrebbe forse potuto avere rilievo in ordine al regime delle spese, ma solo ipoteticamente, dovendosi comunque l'attribuzione delle spese operare in base all'esito complessivo del giudizio né, comunque, i ricorrenti hanno prospettato tale effetto, trascurando quindi di allegare un loro specifico e rilevante interesse a sostegno del dedotto mezzo di gravame. Tanto meno tale interesse potrebbe, poi, essere ravvisato in relazione alla domanda di risarcimento dei danni formulata dai medesimi opponenti a decreto ingiuntivo per essere stata iscritta ipoteca a seguito della provvisoria esecuzione di un decreto ingiuntivo che si assume emesso in difetto delle condizioni per poter azionare il procedimento monitorio, in carenza del requisito della soccombenza nel merito della società creditrice all'esito del giudizio di opposizione v. Cass. 8 marzo 2012 n. 3649 Cass. 19 gennaio 2007 n. 1184 Cass. 24 giugno 2004 n. 11762 . Con il quarto motivo viene denunciata la violazione e falsa applicazione degli artt. 91, 100 e 345 c.p.c., nonché degli artt. 1475 e 1493 c.c. giacché essendo stata emessa una ingiunzione provvisoriamente esecutiva ove veniva enunciata l'esistenza di un preliminare di vendita, l'Ufficio del Registro di Teramo ha preteso l'importo di L. 1.050.000, di cui L. 500.000 per tassa di titolo e L. 500.000 per la correlativa penalità, non essendosi provveduto a registrare un contratto che doveva essere registrata sin dall'origine, ragione per la quale la tassa di titolo deve gravare al 50% ciascuno dei contraenti. Aggiunge il ricorrente che la domanda è stata avanzata già con l'atto di opposizione a d.i., al punto e , come domanda autonoma e svincolata dalla originaria regolamentazione delle spese del procedimento monitorio effettuata nel decreto di ingiunzione e soggetta a rituale impugnazione non interdetta dall'art. 345 c.p.c . Il motivo è fondato e va, pertanto, accolto. Nella specie parte ricorrente prospetta un error in procedendo, in relazione al quale la Corte di Cassazione è anche giudice del fatto ed ha il potere - dovere di esaminare direttamente gli atti di causa e, in particolare, le istanze e le deduzioni delle parti da ultimo, Cass. 11 gennaio 2012 n. 164 Cass. 21 marzo 2012 n. 4491 . Nel caso in esame, risulta che nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo la Cicioni & amp Ciprietti s.n.c., D C. , Di Ci. e Ri Ci. , sia nelle conclusioni, alla lettera e pag. 7 dell'atto , ribadite nella comparsa conclusionale, sia nell'atto di appello motivo contrassegnato con il n. 3 , violazione legge sul registro, pag. 5 dell'atto , chiesero - seppure in via del tutto subordinata - la rifusione del 50% della tassa di registro del preliminare pretesa dall'Amministrazione Finanziaria dello Stato. Su tale richiesta il giudice a quo non si è punto pronunciato. Risulta quindi integrato il denunziato vizio, trattandosi di imposta che ai sensi dell'art. 38, anche in relazione all'art. 43 quanto all'importo da esigere del D.P.R. n. 131 del 1986, grava in via solidale sulle parti contraenti. In conclusione, la sentenza deve essere cassata in relazione alla censura accolta, rigettati gli altri motivi del ricorso, con rinvio della causa alla Corte di appello di Ancona, cui viene demandato anche il regolamento delle spese relative al presente giudizio di legittimità, che si pronuncerà sulla domanda di rifusione dell'imposta di registro. P.Q.M. La Corte, accoglie il quarto motivo di ricorso, rigettati gli altri cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte di appello di Ancona.