Lavori di ristrutturazione del conduttore: il proprietario non deve nulla, anche se ha ricevuto fondi per il terremoto

I costi di ristrutturazione ammontano a 80mln di lire, in parte pagati dalla società che svolge l’attività commerciale ed in parte dai soci stessi alla fine restano da pagare solo 200 euro. La Cassazione cerca di ricostruire un intricato caso di pagamenti incrociati a seguito dei lavori di un appalto.

Con la sentenza n. 6828, depositata il 19 marzo 2013, la Corte di Cassazione ha confermato le decisioni dei giudici di merito. Un caso intricato impresa edilizia, futuro conduttore, conduttore, proprietario. Una s.n.c. stipula un contratto di appalto con un’impresa edile per ristrutturare un immobile di cui vuole diventare conduttrice, per risanare dei danni causati da un terremoto. I due soci hanno l’obiettivo poi di sciogliere la società per costituire una s.a.s. ed aprire un bar nel locale risanato, che intanto è condotto da un tipografo. L’impresa edile chiede al Tribunale di obbligare la società a pagargli l’intero ammontare dei costi dei lavori, pari a 93mln di lire, ai quali andrebbero sottratti solo i 39 già pagati dalla società. Il Tribunale riconosce che i lavori hanno un valore di lire 79.620.245, che lire 39.215.617 sono già state versate dalla società in pagamento di una precisa fattura, che 40mln di lire sono stati pagati con due assegni dai due soci. Visto ciò, condanna la società al pagamento delle restanti lire 404.528, pari a 208,92 euro, il cui versamento sarà compito dei due soci illimitatamente responsabili. Il proprietario deve contribuire con la somma ricevuta per il terremoto? Entrambe le parti non sono d’accordo con questa decisione, che però viene confermata dalla Corte d’Appello. Davanti alla Corte di Cassazione, la neo costituita s.a.s. sostiene, insieme ad uno dei precedenti soci, che ci sarebbe dovuta essere una riunione di due cause vertenti sulla medesima vicenda sarebbero dovuti essere liquidati 600mila lire di risarcimento per mala esecuzione dei lavori di ristrutturazione il pagamento di parte dei costi dei lavori, pari a 25mln di lire, sarebbe stato di spettanza del proprietario dell’immobile, che aveva ricevuto tale somma dalla Regione come risarcimento danni per il terremoto. Parte della somma versata che titolo aveva? L’impresa edile sostiene invece che i due assegni da 40mln di lire sarebbero stati a lei versati per un rapporto diverso, cioè per dei lavori da fare in un altro immobile, di proprietà del conduttore, cosicchè questi trasferisse ivi la sua attività di tipografo, liberando quello dove la s.a.s. avrebbe voluto aprire il bar. Non risulterebbe in alcun modo che tali assegni sarebbero stati corrispettivi dell’appalto qui dibattuto, quindi le spetterebbe ancora il pagamento di ulteriori 40mln di lire. Motivi tutti infondati. La Corte di Cassazione ritiene infondati tutti i motivi di ricorso, sia di quello principale che di quello incidentale. Nessuna litispendenza. Innanzitutto non c’era alcuna litispendenza, poiché le cause richiamate avevano petitum e causa petendi differenti. Peraltro il ricorrente ha erroneamente richiamato la norma procedurale sulla pendenza e la riunione di cause davanti a giudici diversi, art. 39 c.p.c., mentre nel caso in questione si sarebbe dovuto applicare l’art. 273 c.p.c. sulla riunione di cause pendenti davanti allo stesso giudice. Nessuna prova circa i lavori eseguiti male. Il risarcimento dei danni per mala esecuzione dei lavori di ristrutturazione non è stata in alcun modo provata. Il contratto di appalto è tra futuro conduttore e impresa il proprietario è fuori. La documentazione circa il rimborso ricevuto dal proprietario dell’immobile quale risarcimento danni per il terremoto, corrisposto dalla Regione, era del tutto irrilevante per decidere, essendo del tutto estraneo rispetto all’oggetto dell’appalto stipulato tra le parti. I due assegni dei soci erano a garanzia del futuro pagamento della società. Infondato, infine, il motivo presentato dall’impresa edile, poiché i due assegni furono rilasciati a garanzia del pagamento di lire 40mln che dovrà essere effettuato dalla costituenda società per la gestione di un bar , come emerge dalla chiara dichiarazione del legale rappresentante della società appaltatrice al momento della ricezione dei suddetti titoli. Non essendo avvenuta la sostituzione degli assegni con il nome della società, l’impresa edile ha incassato tale somma deve essere detratta dal totale del corrispettivo dovuto. La ricostruzione effettuata dal giudice di merito è esauriente e logica. Per questi motivi la Corte respinge i ricorsi.

Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 22 gennaio – 19 marzo 2013, n. , 6828 Presidente Oddo – Relatore Mazzacane Svolgimento del processo Con atto di citazione notificato il 27-3-1987 la s.n.c. Angeli Eugenio conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Ancona la s.a.s. Plaza di R. V. e C. chiedendone la condanna al pagamento della somma di lire 53.115.512 pari all'importo dei lavori edili eseguiti nei locali di omissis , nella disponibilità della convenuta. La società Plaza costituendosi in giudizio assumeva di essere tenuta a pagare soltanto i lavori concernenti la sua attività commerciale e non anche quelli eseguiti sulle parti strutturali dell'immobile, non di sua proprietà, e sosteneva di aver già corrisposto alla società attrice la somma di lire 80.000.000, superiore a quella richiesta, per cui proponeva domanda riconvenzionale per la restituzione della differenza. In un successivo atto di citazione notificato il 27-7-1988 il predetto importo di lire 53.115.512 veniva rettificato in lire 93.331.119, e si precisava che l'importo originario costituiva soltanto il residuo dovuto al netto degli acconti versati dalla committente. Con atto di citazione del 17-10-1989 la società Angeli, premesso che la società Plaza al momento della conclusione del contratto di appalto era costituita nella forma della società in nome collettivo e che i soci della stessa erano O C. e B.M. , successivamente receduti, ma personalmente responsabili delle obbligazioni assunte prima del recesso, estendeva ai medesimi C. e B. la richiesta di adempimento dell'obbligazione pecuniaria. Integrato il contraddittorio il B. faceva valere, con eccezione preliminare di carenza di legittimazione passiva, il beneficio della preventiva escussione del patrimonio della società, mentre la società Plaza ed il convenuto C. eccepivano la litispendenza. Riuniti i procedimenti, il Tribunale adito con sentenza del 28-1-1998 respingeva l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dal B. e, ritenuta la causa non sufficientemente istruita in relazione sia alla determinazione dell'ammontare del corrispettivo per i lavori eseguiti che all'entità degli acconti sui corrispettivi percepiti, con separata ordinanza rimetteva la causa in istruttoria. Con sentenza definitiva del 3-6-2003 il Tribunale di Ancona dichiarava che l'importo complessivo dovuto per l'esecuzione in appalto dei lavori edili nei locali situati in Ancona, Piazza del Plebiscito 53, era pari a lire 79.620.245, e che da detto importo dovevano essere detratti sia la somma di lire 39.215.617 corrisposta dalla società Plaza in pagamento della fattura n. 13/1986, sia gli importi degli assegni emessi dal C. e dal B. , ammontanti a lire 40.000.000 per l'effetto condannava la società Plaza al pagamento del residuo importo di Euro 208,92, pari a lire 404.528, in favore della società attrice, con gli interessi legali dalla domanda al saldo dichiarava il C. ed il B. personalmente ed illimitatamente responsabili, in qualità di soci, per il pagamento, in favore della società attrice, del predetto residuo importo di Euro 208,92 con gli interessi legali, e respingeva le domande riconvenzionali. Proposto gravame da parte della Angeli Eugenio & amp C. cui resistevano la società Plaza ed il C. che introducevano anche un appello incidentale la Corte di Appello di Ancona con sentenza del 21-1-2006 ha rigettato entrambe le impugnazioni. Per la cassazione di tale sentenza la s.a.s. Plaza di R. V. e C. ed il C. hanno proposto un ricorso articolato in quattro motivi cui la s.n.c. Angeli Eugenio & amp C. ha resistito con controricorso proponendo altresì un ricorso incidentale basato su due motivi. Motivi della decisione Preliminarmente deve procedersi alla riunione dei ricorsi in quanto proposto contro la medesima sentenza. Venendo quindi all'esame del ricorso principale, si rileva che con il primo motivo la società Plaza ed il C. , deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 39 c.p.c., censurano la sentenza impugnata per non aver ravvisato la litispendenza tra la causa introdotta con atto di citazione del 27-3-1987 e quella iscritta al n. R.G. 2125/1988, atteso che il credito in relazione al quale si chiedeva la condanna nella prima causa era lo stesso di cui si chiedeva l'accertamento nella seconda causa, e che pertanto il fatto costitutivo del diritto era identico nelle due cause quindi sussisteva la litispendenza per la seconda causa. La censura è infondata. Premesso che la sentenza impugnata ha disatteso l'eccezione di litispendenza in quanto ha ritenuto che tra il procedimento promosso con l'atto di citazione del 27-3-1987 e quello successivo R. G. n. 2125/1988 non esisteva perfetta coincidenza di petitum e causa petendi , è agevole rilevare che la contemporanea pendenza davanti al medesimo giudice, da intendersi come ufficio giudiziario, di più procedimenti relativi alla stessa causa come nella fattispecie , non è riconducitele all'ambito di disciplina dell'art. 39 primo comma c.p.c., che postula la pendenza della stessa causa davanti a giudici diversi, ma da luogo all'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 273 c.p.c. Cass. 19-7-2004 n. 13348 Cass. Ord. 21-4-2010 n. 9510 . Con il secondo motivo i ricorrenti principali, denunciando violazione dell'art. 112 c.p.c., assumono che la Corte territoriale ha omesso l'esame della domanda dell'esponente avente ad oggetto il risarcimento dei danni per la difettosa esecuzione dei lavori nella misura di lire 600.000 infatti, premesso che la prova documentale di tali danni era costituita sia dalla perizia del consulente di parte Salmoni sia dalla mancata contestazione della controparte, la società Plaza ed il C. rilevano che le stesse risultanze della CTU avevano evidenziato la sussistenza dei danni stessi, anche se le sentenze di primo grado non li avevano liquidati perché non sarebbe stata individuata la causa dei difetti riscontrati in realtà l'accertamento dell'esistenza dei danni lamentati era sufficiente per procedere alla loro liquidazione. La censura è infondata. La sentenza impugnata si è pronunciata sulla suddetta domanda assumendo che la società Plaza non aveva minimamente provato i presunti danni lamentati ed aveva omesso persino di chiedere al giudice di formulare al CTU uno specifico quesito al riguardo orbene tale ratio decidendi non è stata specificatamente impugnata dai ricorrenti principali, che non hanno neppure evidenziato la natura di tali pretesi danni e che comunque erroneamente ritengono risarcibili dei danni di cui, seppure esistenti, non è stata accertata la causa, difettando in tale ipotesi la riconducibilità degli stessi alla responsabilità dell'appaltatrice. Con il terzo motivo i ricorrenti principali, deducendo vizio di motivazione, assumono che il giudice di appello non ha almeno sufficientemente espresso le ragioni del rigetto della domanda riconvenzionale con la quale la società Plaza aveva chiesto la condanna della controparte alla restituzione della somma di lire 25.996.199 riguardante il corrispettivo di lavori di ristrutturazione dell'immobile dovuto dai proprietari del bene, e non certo dall'inquilino aggiungono che detti proprietari avevano ottenuto il rimborso di tale somma dalla Regione Marche a titolo di risarcimento danni determinati dal terremoto. Con il quarto motivo la società Plaza ed il C. , denunciando violazione dell'art. 112 c.p.c. e vizio di motivazione, ribadiscono la mancanza di sufficienti argomentazioni della sentenza impugnata a fondamento del rigetto della domanda riconvenzionale di cui al precedente motivo, e sottolineano la rilevanza, contrariamente all'assunto del giudice di appello, della documentazione prodotta, che provava che il costo dei lavori di ristrutturazione dell'immobile era stato rimborsato alle proprietarie di esso signore L. e Salvi dalla Regione Marche a titolo di risarcimento danni provocati dal terremoto. Le enunciate censure, da esaminare congiuntamente per ragioni di connessione, sono infondate. Premesso che il giudice di appello in relazione alla domanda riconvenzionale della società Plaza per la restituzione di somme non dovute ha affermato che la documentazione prodotta dalla suddetta società era del tutto irrilevante ai fini del decidere, si osserva che i ricorrenti principali, censurando in modo generico la valutazione che la Corte territoriale aveva effettuato in proposito, avrebbero avuto l'onere, in realtà non assolto, di trascrivere il contenuto di tali documenti, atteso che, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, il controllo sulla decisività delle fatti emergenti dai documenti stessi deve essere consentito alla Corte sulla base delle sole deduzioni contenute nell'atto, alle cui lacune non è possibile sopperire con indagini integrative. Può aggiungersi che comunque la circostanza che le spese sostenute per la ristrutturazione dell'immobile fossero state rimborsate dalla Regione Marche ai proprietari del bene era del tutto irrilevante rispetto all'oggetto dell'appalto stipulato tra le parti e quindi al relativo corrispettivo. Procedendo a tal punto all'esame del ricorso incidentale, si osserva che con il primo motivo la società Angeli, denunciando omessa motivazione, censura la sentenza impugnata per aver disatteso l'assunto dell'appellante principale secondo cui i due assegni per l'importo complessivo di lire 40.000.000 rilasciati dal B. e dal C. all'esponente riguardavano un rapporto diverso rispetto a quello costituito dall'appalto intervenuto tra le parti in causa in realtà dalla documentazione prodotta il cui contenuto è stato trascritto in ricorso , ed in particolare dall'atto di querela del 24-10-1986 sporto nei confronti di E A. , emergeva chiaramente che il B. ed il C. , avendo interesse al rilascio dei locali di proprietà della L. da parte del conduttore G. che vi svolgeva l'attività di tipografo, avevano versato la suddetta somma di lire 40.000.000 alla società Angeli per eseguire i necessari lavori nel locale di proprietà dello stesso G. in via Beccheria per consentire a quest'ultimo di proseguire ivi la sua attività in tale contesto era particolarmente rilevante la scrittura privata del 4-12-1985 intervenuta tra la L. ed il G. con la quale la prima, onde agevolare il rilascio dei locali da parte del suddetto tipografo, si obbligava a far eseguire dalla società Angeli i lavori ivi specificatamente indicati nel locale di via Beccheria. La censura è infondata. La Corte territoriale ha ritenuto non raggiunta la prova che tra il B. ed il C. da un lato e la società Angeli dall'altro esistesse un ulteriore rapporto obbligatorio rispetto a quello nascente dall'appalto in base al quale i primi due sarebbero stati tenuti nei confronti dell'attuale ricorrente incidentale a pagare il corrispettivo dei lavori di ristrutturazione del locale nel quale si sarebbe trasferito il precedente conduttore dei locali di omissis si tratta di un accertamento di fatto sorretto da congrua e logica motivazione non superabile dal contenuto dei documenti prodotti dalla società Angeli relativi alla predetta querela ed alla dichiarazione della proprietaria di detti locali di avere assunto l'obbligo di far eseguire i lavori di ristrutturazione del locale di proprietà del G. e di avere concordato con l'appaltatore e non anche con i nuovi conduttori degli immobili di sua proprietà di non corrispondere nulla per tali lavori, in quanto insufficienti a sollevare la società appaltatrice dall'onere di fornire la prova dell'assunzione dell'obbligo di pagare il relativo corrispettivo di tali lavori da parte dei nuovi conduttori. Con il secondo motivo la ricorrente incidentale, deducendo insufficiente motivazione, sostiene che era stato un accordo tra E A. , il B. ed il C. riguardante la spesa per i lavori di sistemazione della nuova sede del G. , lavori che la società Angeli stata già eseguendo al momento della consegna in data 25-11-1985 dei due suddetti assegni per averli già pattuiti con la proprietaria dell'immobile di omissis e con il G. fin dal 4-10-1985 inoltre dall'esame della dichiarazione del 25-11-1985 del legale rappresentante della società appaltatrice non risultava affatto evidente, come invece affermato dalla sentenza impugnata, che i predetti assegni fossero stati rilasciati a titolo di pagamento del corrispettivo dell'appalto che la società Plaza, all'epoca non ancora costituita, avrebbe stipulato con l'esponente. La censura è infondata. La sentenza impugnata ha rilevato che i due assegni sopra menzionati furono rilasciati dal B. e dal C. a garanzia del pagamento di L. 40.000.000 che dovrà essere effettuato dalla costituenda società per la gestione di un bar in omissis , secondo la chiara dichiarazione rilasciata il 25-11-1985 dal legale rappresentante della società appaltatrice al momento delle recezione dei suddetti titoli ha aggiunto che detta scrittura prevedeva la restituzione degli assegni e la loro sostituzione con altri a firma della società entro il 15-12-1985, ma che ciò non era avvenuto, per cui erano stati posti all'incasso pertanto la suddetta somma, costituendo corrispettivo dell'appalto, doveva essere detratta dall'importo complessivo dei lavori appaltati. Avendo quindi il giudice di appello indicato esaurientemente le fonti probatorie del proprio convincimento in ordine alla causale della dazione dei due suddetti assegni, si è in presenza di un accertamento di fatto sorretto da adeguata e logica motivazione, come tale incensurabile in questa sede, dove la ricorrente incidentale tende inammissibilmente a prospettare una diversa ricostruzione della vicenda senza oltretutto riportare il contenuto integrale della dichiarazione del 25-11-1985, dalla quale risulterebbe, secondo il suo assunto, che la somma di lire 40.000.000 era stata versata in conto di quanto concordato. In definitiva anche il ricorso incidentale deve essere rigettato. Ricorrono giusti motivi, avuto riguardo alla reciproca soccombenza, per compensare interamente tra le parti le spese di giudizio. P.Q.M. La Corte riunisce i ricorsi, li rigetta entrambi e compensa interamente tra le parti le spese di giudizio.