Tra madre e figlia, chi è la vera conduttrice dell’immobile?

Confermando quanto statuito in sede di merito, la S.C. ha escluso che, in base alle rilevanze istruttorie, si sia in presenza di una simulazione di locazione abitativa per interposizione fittizia della madre.

Così hanno deciso i giudici di legittimità con la sentenza n. 6092/13, depositata il 12 marzo. Il caso. Ritenendo non provata la consapevolezza degli stipulanti circa l’effettiva destinazione dell’immobile per la figlia della stipulante all’uso abitativo primario, rispetto alla pattuita destinazione a esigenze transitorie, i giudici di appello escludono che si sia in presenza di una simulazione di locazione abitativa per interposizione fittizia della parte conduttrice, come invece era stato accertato dal giudice di primo grado il contratto viene poi dichiarato risolto per inadempimento della conduttrice stipulante. La figlia ricorre allora per cassazione. Il contratto è relativamente simulato? La donna lamenta anzitutto che la Corte territoriale avrebbe errato quanto al petitum , dal momento che con la domanda originaria si chiedeva di dichiarare relativamente simulato il contratto di locazione per questo, la ricorrente chiede alla S.C. di dichiarare che tale contratto è relativamente simulato per interposizione fittizia di persona nonché di dichiararla conduttrice al posto della stipulante. Le affermazioni non sono state provate. A giudizio degli Ermellini, però, la censura non coglie la ratio decidendi della pronuncia impugnata, che si basa sul difetto di prova delle affermazioni dell’attuale ricorrente, in quanto essa avrebbe mostrato di accettare la locazione transitoria propostale dalla locatrice e la sua reale volontà sarebbe rimasta una mera riserva mentale. Improponibili le censure sulla destinazione d’uso. Con due successive doglianze, la ricorrente lamenta un preteso mutamento di destinazione d’uso, ma secondo la S.C. tali censure non sono proponibili, sia perché costituiscono questioni mai proposte prima, sia per difetto di legittimazione la censura, infatti, avrebbe potuto essere proposta solo dalla madre e inoltre la destinazione d’uso non era stata portata a conoscenza della locatrice. Per questi motivi la Cassazione rigetta il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 10 gennaio – 12 marzo 2013, n. 6092 Presidente Trifone – Relatore Uccella Svolgimento del processo A modifica della sentenza di primo grado del Tribunale di Firenze, che, accertata la simulazione della locazione abitativa per interposizione fittizia della parte conduttrice, aveva ritenuto il contratto soggetto alla disciplina del c.d. equo canone e condannato la locatrice S L. alla restituzione dell'indebito a favore della effettiva conduttrice S C. , la Corte di appello di Firenze con sentenza 25 gennaio 2007 ha escluso la dedotta simulazione ed ha dichiarato risolto il contratto per inadempimento della conduttrice L T. , conduttrice stipulante, che ha condannato a pagare le differenze non corrisposte sul canone pattuito. Avverso siffatta decisione propone ricorso per cassazione la C. , affidandosi a quattro motivi. Resiste con controricorso la L. . L'intimata T. non ha svolto attività difensiva. Motivi della decisione 1. - Per una migliore comprensione delle questioni sottoposte al suo esame il Collegio osserva quanto segue. La Corte di appello di Firenze ha escluso la dedotta simulazione del contratto sulla considerazione che le risultanze istruttorie non erano idonee a provare la consapevolezza condivisa degli stipulanti circa la effettiva destinazione dell'immobile per la figlia della stipulante contrattuale all'uso abitativo primario rispetto alla pattuita destinazione ad esigenze transitorie. Ed, inoltre, il giudice dell'appello ha dichiarato la risoluzione del contratto per inadempimento della conduttrice stipulante T.L. , che ha condannato a pagare le differenze non corrisposte. 2. - Ciò posto, con il primo motivo violazione e falsa applicazione degli articolo 1414 e ss. c.c. la ricorrente lamenta che il giudice dell'appello sarebbe incorso in errore perché il petitum svolto in prima battuta sarebbe stato del tutto chiaro, in quanto in quella sede si chiedeva al Tribunale di dichiarare relativamente simulato il contratto di locazione, sottoscritto tra L.S. e T.L. il 1 marzo 1995 per interposizione fittizia di persona, mentre solo in seconda battuta si chiedeva, altresì, di dichiarare la simulazione relativa circa la natura del contratto e la conseguente nullità dello stesso per violazione degli articolo 1, 12, 26, 79 e 80 della l. n. 392/78. Al riguardo, la ricorrente richiama l'argomentare del Tribunale e precisa che nelle controversie soggette al rito del lavoro, come nella specie, il giudice ha la facoltà di ammettere la prova testimoniale della simulazione al di fuori dei limiti previsti dall'articolo 1417 c.c., in quanto l’articolo 421 c.p.c. nel consentire l’ammissione dei mezzi di prova, anche fuori dei limiti stabiliti dal codice civile, si riferisce per la prova testimoniale, alle disposizioni generali di cui agli artt. 2721, 2722, 2723 c.c. alle quali si collega il citato articolo 1417 c.c. con richiami di giurisprudenza di questa Corte p.4 - 5 ricorso . Alla illustrazione del motivo la ricorrente fa seguire il quesito così formulato Voglia la Suprema Corte di Cassazione dichiarare che il contratto sottoscritto in data 1 marzo 1995 è un contratto relativamente simulato per interposizione fittizia di persona e dichiarare conduttrice la sig.ra S C. al posto della sig.ra L T. . A prescindere che, così come formulato, il quesito appare generico e richiede alla Corte una valutazione diversa da quella data dal giudice dell'appello v.p. 4 - 6 sentenza impugnata , va posto in rilievo che il quesito non coglie la ratio decidendi della sentenza de qua. Di vero, la statuizione sul punto si fonda sul difetto di prove da parte della C. , sulle sue affermazioni, che riportando il contenuto dei colloqui avuti sia con l’agenzia che con la L. riferisce come diverso fosse l’intento di questa, mostrando in tal modo di accettare la proposta di locazione transitoria formulatale dalla locatrice - la L. - e lasciando inevitabilmente circoscritta entro i confini di una irrilevante riserva mentale la sua reale volontà p.6 sentenza impugnata . È su questo argomentare che il giudice a quo ha respinto la domanda di simulazione relativa. 3. - Il secondo motivo omessa e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo del giudizio , che si sostanzia in un erroneo apprezzamento dei mezzi di prova e il cui quesito c.d. di fatto ripete quanto già esposto e richiesto nel primo v.p. 6 ricorso e si risolve in una quaestio facti ed è assolutamente privo del c.d. momento di sintesi. 4. - Il terzo motivo violazione degli artt. 1, 12, 79 e 80 della legge n. 392/78 e il quarto omessa e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo del giudizio , relativi entrambi a preteso mutamento di destinazione d'uso articolo 20 vanno esaminati congiuntamente e costituiscono censure non proponibili dalla C. , perché relative a questione prima non proposta e, comunque, la C. di legittimazione a proporla perché la questione avrebbe potuto essere proposta solo dalla madre, la T. , e non già da lei ed, inoltre, la destinazione d'uso non era stata portata a conoscenza della locatrice. Né per giustificare tale illegittima introduzione, come fa notare anche la resistente p.12 controricorso , può essere imputata alla L. alcuna incongruenza in relazione alla domanda proposta dalla stessa e concernente la risoluzione del contratto per morosità. In punto di fatto, per il vero, è incontroverso che la conduttrice - la T. - operò una autoriduzione del canone a patire dal settembre 1999 e dal gennaio 2005 la C. ha omesso totalmente di versare il canone e pagare quanto da lei dovuto per spese condominiali, senza che a fronte di tale allegazione da parte della L. la stessa C. sia stata in grado di replicare p.7 sentenza impugnata . Ne consegue che la doglianza, accennata già nel secondo motivo nella parte in cui si concentra sulla condanna al rilascio dell'immobile, trascura, una volta accertata la non simulazione del contratto, in quanto contratto di locazione transitoria e non ordinaria, il fatto che la madre-conduttrice dell'immobile - e non solo lei è stata protagonista di un grave inadempimento. In conclusione, il ricorso va respinto e le spese, che seguono la soccombenza, vanno liquidate come da dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione, che liquida in Euro 1.500/00 di cui Euro 200 per spese, oltre accessori come per legge.