Appalto eseguito con l’aiuto dei collaboratori della società committente? In caso di incidente è responsabile dei danni il solo appaltatore

Ove l’appaltatore non metta a disposizione gli strumenti tecnicamente idonei all’esecuzione dell’opera commissionatagli e faccia ricorso a dispositivi alternativi, ovvero all’aiuto di collaboratori della società committente, è responsabile, in via esclusiva, dei danni provocati nell’esercizio dell’attività.

Con sentenza n. 23444, depositata il 19 dicembre 2012, la seconda sezione Civile della Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso proposto dall’appaltatore condannato a risarcire i danni provocati durante l’esecuzione dell’opera commissionatagli. Il fatto. Con atto di citazione del 24.8.1996 la società committente di un’attività di trasporto di macchinari, conveniva in giudizio l’appaltatore, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni provocati a seguito della caduta di una delle apparecchiature rimosse, nella specie, un compressore. Costituitosi in giudizio, il convenuto chiedeva il rigetto della domanda e, in via riconvenzionale, domandava il pagamento della prestazione eseguita, sostenendo che la caduta del compressore era stata provocata da alcuni collaboratori della ditta appaltante, arbitrariamente inseritisi nell’attività di trasporto, fino ad indurlo a seguire, supinamente, delle modalità esecutive da lui non condivise e delle quali gli stessi avevano assunto ogni responsabilità. Mentre in primo grado venivano accolte le eccezioni dell’appaltatore, con condanna del committente al pagamento dell’opera prestata in suo favore, nel giudizio di gravame, interposto dalla soccombente, la Corte di appello di Bologna riconosceva la responsabilità del trasportatore nel sinistro causato. Era un contratto di mero appalto? Con ricorso innanzi alla Corte di Cassazione, l’appaltatore ha censurato la sentenza di appello sotto due diversi profili il primo, attinente la violazione e falsa applicazione degli artt. 1655, 1668 e 1693 c.c., nonché il vizio di motivazione il secondo, avente ad oggetto la violazione e falsa applicazione degli artt. 1227, 1228 e 2049 c.c., nonché il vizio di motivazione. Con il primo motivo ha dedotto un’errata identificazione dello schema contrattuale che aveva connotato il rapporto, non essendo ascrivibile a mero appalto, poiché si erano aggiunti ulteriori elementi quali il trasporto ed il noleggio. Ne derivava, in tesi, che il trasportatore non poteva essere considerato responsabile del danno poiché aveva fatto difetto sia dell’organizzazione dei mezzi, messi a disposizione dalla committente, sia della loro gestione ai fini del compimento dell’opera, a causa dell’ingerenza dei collaboratori dell’appaltante. Nel secondo motivo, veniva evidenziato che il danno al compressore era stato provocato per inadeguatezza e difetto dei mezzi forniti dal committente per tramite dei propri dipendenti, pertanto, ai sensi del 2049 c.c., il risarcimento non poteva essere posto in capo all’appaltatore. La Corte, tuttavia, ha respinto entrambe le censure, rigettando il ricorso con condanna al pagamento delle spese. La natura del contratto di appalto. Dopo aver premesso come eventuali doglianze relative agli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito sono inammissibili in sede di legittimità, ove essi siano sorretti da congrua e logica motivazione, la Corte ha delineato i profili del contratto di appalto, chiarendo quanto segue. Rientra nell’ambito dell’autonomia dell’appaltatore, il quale esplica la propria attività con propria organizzazione, apprestare tutti i mezzi necessari e curare le concrete modalità di intervento, con assunzione del relativo rischio. Ove non abbia, come nel caso di specie, disponibilità di strumenti idonei e faccia ricorso all’aiuto di collaboratori della società committente, ovvero si avvalga di strumenti alternativi rivelatisi inidonei, anziché approvvigionarsi di quanto necessario, resta responsabile, in via esclusiva, per i danni provocati nell’esercizio della sua attività. Peraltro, ove venga eccepita l’omessa valutazione di alcune prove testimoniali, vi è l’onere di trascriverne il testo integrale al fine di consentire il vaglio di decisività e di specificarne i punti ritenuti decisivi. In difetto, la censura si risolve in una mera richiesta di riesame del contenuto delle deposizioni testimoniali, che non può essere ammessa in sede di legittimità.

Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 15 novembre – 19 dicembre 2012, n. 23444 Presidente Goldoni – Relatore Mazzacane Svolgimento del processo Con atto di citazione notificato il 24-8-1996 la s.p.a. Ondulati Panaro conveniva in giudizio dinanzi alla Pretura di Modena - Sezione distaccata di Finale Emilia la s.n.c. Autotrasporti di Benati Jures e Maurizio chiedendone la condanna al pagamento della somma di lire 20.230.000 a titolo di risarcimento del danno cagionato il giorno 28-12-1994 quando la società Benati, nell'effettuare un'operazione di posizionamento di un compressore presso la società attrice, aveva fatto cadere a terra detto compressore, provocandone il danneggiamento. Si costituiva in giudizio la convenuta chiedendo il rigetto della domanda attrice e proponendo domanda riconvenzionale per i pagamento della prestazione eseguita sosteneva al riguardo che la caduta del compressore doveva essere ascritta esclusivamente agli operai della società Ondulati Panaro che si erano ingeriti nell'esecuzione dell'opera che la loro datrice di lavoro aveva commissionato all'esponente, fino ad indurre J B. a seguire supinamente delle modalità esecutive da lui non condivise e rispetto alle quali i suddetti operai si erano assunti ogni responsabilità del risultato. Il Tribunale di Modena con sentenza del 2-5-2000 respingeva la domanda attrice e condannava la società Ondulati Panaro al pagamento in favore della convenuta della somma di lire 404.600 quale compenso per l'opera prestata. Proposta impugnazione da parte della società Ondulati Panaro cui resisteva la società Autotrasporti s.n.c. di Benati Jures e Maurizio la Corte di Appello di Bologna con sentenza del 15-3-2006, in riforma della decisione di primo grado, ha condannato quest'ultima a titolo di risarcimento danni a corrispondere all'appellante la somma di Euro 8.779,77 oltre interessi legali dal 1-6-1995, ed a restituire alla Ondulati Panaro la somma di Euro 4.609,00 corrisposta da quest'ultima in esecuzione della sentenza di primo grado, oltre interessi legali dal 5-6-2000. Per la cassazione di tale sentenza la s.n.c. Autotrasporti Benati di Benati Jures e Maurizio ha proposto un ricorso affidato a tre motivi seguito successivamente dal deposito di una memoria cui la s.p.a. Ondulati Panaro, ora Nettingsdorfer Italia s.p.a. a seguito di fusione per incorporazione, ha resistito con controricorso. Motivi della decisione Con il primo motivo la ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 1655-1668 e 1693 c.c. nonché vizio di motivazione, censura la sentenza impugnata per aver affermato la responsabilità dell'esponente in ordine al danno al compressore subito dalla controparte muovendo da una errata identificazione dello schema contrattuale che aveva connotato il rapporto intercorso tra le parti, posto che al contratto di appalto si erano aggiunti elementi negoziali propri di altri contratti quali il trasporto ed il noleggio il socio amministratore della società Benati quindi non aveva assunto alcun obbligo di risultato nei confronti della committente quando era stato convocato presso lo stabilimento della Ondulati Panaro senza neppure conoscere la tipologia del macchinario che avrebbe dovuto trasportare e posizionare, avendo semplicemente messo a disposizione di quest'ultima la propria attrezzatura e l'operatore per il compimento dell'opera, alla quale avevano cooperato tre dipendenti della committente in piena autonomia, tanto che avevano imposto all'operatore l'utilizzo di uno strumento da loro predisposto che si era rivelato inidoneo, ed era stato la causa esclusiva del danno al B. quindi aveva fatto difetto sia l'organizzazione dei mezzi necessari sia la loro gestione a proprio rischio ai fini del compimento dell'opera. Con il secondo motivo la ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 1227-1228 e 2049 c.c. nonché vizio di motivazione, premesso come elemento pacifico che il danno al macchinario si era verificato per inadeguatezza e difetto della barra predisposta in piena autonomia dai dipendenti della Ondulati Panaro preposti alla operazione nella quale la società Benati aveva avuto funzioni di gruista, assume che erroneamente la Corte territoriale ha escluso la riferibilità alla committenza del fatto colposo dei propri dipendenti, ritenendo che costoro fossero privi di potere di rappresentanza della società appaltante in realtà il rapporto di lavoro subordinato costituisce il principale, anche se non esclusivo, campo di allocazione dell'art. 2049 c.c., e nella fattispecie era pacifico che vi era stato un rapporto di preposizione da parte della committente dei suoi dipendenti alla esecuzione di incombenze che, male eseguite, avevano prodotto il danno, da ascrivere quindi a responsabilità della Ondulati Panaro. Le enunciate censure, da esaminare congiuntamente per ragioni di connessione, sono infondate. La sentenza impugnata ha ritenuto che il B. si era presentato presso lo stabilimento della società appellante sprovvisto di quanto era necessario, sotto il profilo tecnico, per una sicura e regolare esecuzione dell'opera, cosicché, quale titolare della impresa appaltatrice, resosi conto delle difficoltà che presentava l'incarico affidatogli, invece di sospendere il lavoro per procurarsi lo strumento tecnicamente idoneo allo scopo, aveva preferito fare ricorso ad uno strumento alternativo e palesemente inadeguato quanto ai tre operai che avevano aiutato il B. nel posizionamento del compressore, si trattava di dipendenti della committente incaricati da quest'ultima di collaborare con l'appaltatore nell'esecuzione dell'opera, senza alcun potere rappresentativo della società Ondulati Panaro né decisionale, essendo privi di ogni competenza e non avendo assunto nessuna responsabilità al riguardo, come dichiarato da due di essi quali testimoni il M. ed il R. il giudice di appello ha aggiunto che dall'interrogatorio formale dello stesso B. era emerso che costui aveva ammesso di essersi reso conto del ruolo dei tre operai all'interno dell'azienda e del compito loro affidato, esclusivamente collaborativo sotto il profilo materiale e non decisionale, compito quest'ultimo che, per competenza tecnica, spettava all'appaltatore ed alla committente che non era stata interpellata. La Corte territoriale ha quindi concluso che la società Benati aveva svolto in piena autonomia il lavoro commissionatogli senza alcuna coartazione da parte della committente, accettando il rischio connesso ad una evidente omessa predisposizione di strumenti tecnici idonei allo scopo, riconducibile a colpa dell'appaltatrice che doveva pertanto essere ritenuta responsabile del danno verificatosi. Orbene a tal punto deve anzitutto rilevarsi l'inammissibilità del profilo di censura con il quale la ricorrente deduce una qualificazione giuridica del rapporto intercorso tra le parti diversa da quella data dal giudice di appello avendo sostenuto che lo schema tipico dell'appalto era stato integrato da altri elementi negoziali propri di altri contratti quali il trasporto ed il noleggio , posto che una tale prospettazione comporta l'accertamento di nuovi elementi di fatto precluso in questa sede. Tanto premesso, si rileva che la sentenza impugnata, avendo puntualmente indicato le fonti del proprio convincimento, ha proceduto ad un accertamento di fatto sorretto da congrua e logica motivazione, come tale incensurabile in questa sede dalla ricorrente laddove tende a prospettare una diversa e ad essa più favorevole vantazione delle risultanze istruttorie pertanto sulla base degli elementi probatori acquisiti il giudice di appello ha tratto corrette conseguenze sul piano giuridico, rientrando evidentemente nell'ambito dell'autonomia dell'appaltatore, il quale esplica la sua attività, nell'esecuzione dell'opera oggetto del contratto stipulato con il committente, con propria organizzazione, apprestare i mezzi e curare le concrete modalità di intervento con assunzione del relativo rischio quindi nella fattispecie l'attuale ricorrente, avendo ricevuto dalla società committente l'incarico di posizionare un compressore nell'ambito del proprio stabilimento, era obbligata a predisporre tutti i mezzi necessari a tal fine ed è evidente che la mancata disponibilità degli strumenti tecnicamente idonei al riguardo e la decisione di utilizzare quali collaboratori tre dipendenti della società Ondulati Panaro nonché di avvalersi di uno strumento alternativo rivelatosi inidoneo invece di approvvigionarsi di quanto necessario ad eseguire correttamente l'opera concordata con la committente, senza che quest'ultima si fosse minimamente ingerita in proposito imponendo al B. sue direttive, ha determinato la sua responsabilità per i danni provocati al compressore della società Ondulati Panaro. Con il terzo motivo la ricorrente deduce omessa motivazione in relazione al fatto controverso che la barra usata per il sollevamento, che si era piegata nel corso dello stesso, era stata predisposta dai preposti da parte della Ondulati Panaro, e ne era stato imposto l'uso nonostante il dissenso del B. , come da verbali delle deposizioni testimoniali assunte in primo grado. La censura è inammissibile. Invero il ricorrente, qualora denunci in sede di legittimità l'omessa vantazione di prove testimoniali, ha l'onere nella specie non assolto non solo di trascriverne il testo integrale nel ricorso al fine di consentire il vaglio di decisività, ma anche di specificare i punti ritenuti decisivi, risolvendosi altrimenti il dedotto vizio di motivazione in una inammissibile richiesta di riesame del contenuto delle deposizioni testimoniali e di verifica dell'esistenza di fatti decisivi sui quali la motivazione è mancata ovvero è stata insufficiente o illogica Cass. 12-3-2009 n. 6023 . Il ricorso deve quindi essere rigettato le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento di Euro 200,00 per spese ed Euro 2.000,00 per compensi oltre accessori come per legge.