Prodotti grafici inutilizzabili: contenzioso privato-società. Illogico limitare il raggio delle valutazioni, se il consulente esamina tutta la fornitura...

Posta in gioco la legittimità del decreto ingiuntivo azionato dalla società per ottenere il pagamento delle fatture contestate. A pesare negativamente è, però, il restringimento dell’esame compiuto dai giudici in secondo grado assolutamente non sufficiente il richiamo a una presunta genericità dei vizi lamentati. A maggior ragione se il consulente ha analizzato l’intera fornitura.

Materiale grafico assolutamente discutibile troppi vizi e troppe lacune, secondo il committente, che sceglie la strada del ‘braccio di ferro’ con la piccola società che ha lavorato per realizzare la fornitura. Parola ai giudici, quindi, che però non possono e non debbono limitare il raggio delle loro valutazioni, soprattutto tenendo presente il resoconto presentato dal consulente tecnico d’ufficio Cassazione, sentenza n. 22827, Seconda sezione Civile, depositata oggi . Pubblicità. Come si usa dire, la pubblicità è l’anima del commercio, e allora meglio farla bene Cosa non riuscita, in questa vicenda, secondo la persona che contesta la pretesa economica avanzata dalla società di grafica cui aveva commissionato la composizione di testi pubblicitari su immagini fotografiche di sua proprietà. Più precisamente, l’uomo evidenzia che numerosi errori nella grafica e nella composizione dei testi rendevano l’intero ‘pacchetto’ assolutamente inutilizzabile. Eppure, egli si ritrova con un decreto ingiuntivo, e con l’obbligo di versare oltre 12 milioni di vecchie lire alla società. Provvedimento legittimo? Assolutamente no, secondo i giudici del Tribunale, che revocano il decreto ingiuntivo, e obbliga la società a restituire la somma ricevuta, pari a poco più di 5mila euro. Ma a ribaltare la questione è la Corte d’Appello, laddove viene rigettata l’opposizione al decreto ingiuntivo. Per una ragione semplicissima la genericità dei riferimenti ai prodotti ritenuti viziati . Per giunta, ad avviso dei giudici di secondo grado, in un solo caso era evidente un vizio che però non poteva indurre a ritenere il prodotto grafico del tutto inadatto alla sua destinazione quindi, non era ipotizzabile una risoluzione del contratto ma semmai una riduzione del prezzo . Carta canta Assolutamente non comprensibile, secondo l’uomo, è la linea seguita dai giudici di Appello perché mai, viene chiesto nel ricorso proposto in Cassazione, limitare l’esame solo ad alcuni documenti? Eppure, l’intero materiale era stato prodotto e, secondo quanto riferito dal consulente tecnico d’ufficio, era stato oggetto dell’indagine che aveva accertato l’esistenza dei vizi denunciati . Ebbene, tali perplessità vengono condivise dai giudici di terzo grado, i quali ritengono erroneo il convincimento espresso in Appello ed errata la scelta di limitare l’esame dei prodotti grafici richiamando come scusante la genericità dei riferimenti ai prodotti viziati e ai vizi lamentati . A smentire questa visione, difatti, è la relazione del consulente tecnico d’ufficio quest’ultimo, difatti, ha esaminato tutta la documentazione relativa alle fatture poste a base del decreto ingiuntivo, evidenziando i difetti riscontrati ascrivibili all’attività dell’appaltatrice . Per questo motivo, in Appello sarebbe stato necessario approfondire l’indagine, eventualmente chiamando a chiarimenti il consulente o disponendo il rinnovo della consulenza ove non fosse stato ritenuto sufficiente l’elaborato del tecnico . E ora questa lacuna deve essere colmata Così i giudici di Cassazione rimettono la questione nuovamente alla Corte d’Appello, auspicando la realizzazione di una complessiva indagine sui prodotti oggetto dell’intera fornitura .

Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 23 ottobre – 12 dicembre 2012, n. 22827 Presidente Oddo – Relatore Migliucci Svolgimento del processo 1. - G.A.B. proponeva opposizione avverso il decreto con il quale il Pretore di Udine gli aveva ingiunto il pagamento a favore della socomma Grafica 1 di C.R. & amp C, s.n.c.”, della somma di £ 12.678.000, oltre accessori e spese, quale corrispettivo di prodotti grafici, giuste fatture n. 26 del 27.2.98 e n. 54 del 31.3.98. A sostegno dell’opposizione, deduceva che i prodotti, costituiti dalla composizione di testi pubblicitari, su immagini fotografiche realizzate dal committente e da questi trasfuse in CD, presentavano numerosi errori nella grafica e nella composizione dei testi, al punto da essere del tutto inadatte all’uso, e che a causa di ciò aveva subito svariati danni. Chiedeva, dunque, che, pronunciata la risoluzione del contratto per inadempimento della convenuta, la domanda di quest’ultima venisse respinta, o, comunque, accolga in misura ridotta, in considerazione dei lamentati vizi chiedeva, poi, che la stessa convenuta venisse condannata al risarcimento del danno, e alla restituzione delle immagini fotografiche di proprietà del B. L’opposta, costituitasi in giudizio, eccepiva la tardività della denuncia comunque, contestava la fondatezza dell’opposizione. Procedutosi alla chiamata in causa a scopo di garanzia, si costituiva la socomma Axa Assicurazioni s.p.a.”, succeduta, a seguito di fusione per incorporazione, alla socomma L’Abeille”, eccependo la decadenza dell’opposta dalla garanzia assicurativa comunque la infondatezza sia della domanda di garanzia si di quella proposta dall’opponente. Con sentenza n. 1180/2005 il Tribunale di Udine, nel frattempo subentrato al Pretore, revocava il decreto ingiuntivo, e poneva le spese della fase monitoria a carico dell’opposta risolveva, poi, il contratto stipulato era il B. e la stessa opposta, per inadempimento di quest’ultima condannava l’opposta alla restituzione, in favore del B., della somma di euro 5.016,76, versatale in forza del decreto ingiuntivo dichiarato provvisoriamente esecutivo rigettava, nel resto, le domande del B., compensando le spese di lite tra quest’ultimo e la socomma opposta, e ponendo a carico di quest’ultima le spese sostenute dalla terza chiamata, e quelle di ctu. Con sentenza dep. il 3 luglio 2008 la corte di appello di Trieste, in riforma della decisione impugnata con appello principale dalla socomma Grafica 1 di C.R. & amp C. s.n.c e incidentale dal B., rigettava l’opposizione al decreto ingiuntivo. I Giudici rilevavano la genericità del riferimento compiuto nell’atto di citazione ai prodotti ritenuti viziati, l’unica doglianza specifica era quella riguardante la sola locandina relativa alla manifestazione ortogiardino 98” tale genericità - riguardante sia i prodotti esaminati sia i vizi riscontrati - non era dissipata dalla prova testimoniale né dalla espletata consulenza tecnica d’ufficio il thema decidendum andava circoscritto soltanto ai documenti, di cui ai n. 1, 7, 9 della produzione dell’opponente che erano stati effettivamente esaminati dal consulente. Peraltro, i documenti indicati ai n 7 e 9 non erano riferibili ai lavori di cui alle fatture poste a base del decreto ingiuntivo, in quanto si trattava di materiale pubblicitario relativo a manifestazioni svoltesi in epoca anteriore alla consegna dei materiali di cui alle fatture. Per quel che riguardava il docomma n. 1, il vizio riscontrato - la mancata denominazione della manifestazione - che, pur se considerato isolatamente, non avrebbe potuto indurre a ritenere il prodotto grafico de1 tutto inadatto alla sua destinazione - per ciò solo non avrebbe potuto portare alla risoluzione del contratto ma semmai a una riduzione del prezzo, domanda che peraltro in appello non era stata riproposta il che veniva ribadito anche per i documenti n. 7 e n. 9, ove si fosse voluto ritenere tale materiale oggetto delle fatture azionate. 2. - Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione G.A.B. sulla base di un unico articolato motivo illustrato da memoria. Non hanno svolto attività difensiva le intimate. Motivi della decisione 1. - L’unico motivo, lamentando omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto decisivo della controversia, censura la decisione gravata che aveva limitato l’esame ai documenti di cui ai n. 1, 7, 9 della produzione dell’opponente, quando l’intero materiale relativo alle fotocomposizioni di cui è causa era stato prodotto e, secondo quanto riferito dal consulente tecnico d’ufficio, era stato oggetto dell’indagine con la quale il predetto aveva accertato l’esistenza dei vizi denunciati. Erroneamente la sentenza aveva escluso la inidoneità alla sua destinazione della locandina orto giardino”, atteso che la mancata indicazione della denominazione della manifestazione non consentiva di individuare a quale manifestazione botanica essa si riferisse. 1.2. - Il motivo è fondato nei limiti di cui si dirà. La sentenza ha limitato l’esame ai prodotti grafici di cui ai docomma 1, 7 e 9 della produzione attorea, ritenendo per le altre composizioni grafiche la genericità dei riferimenti ai prodotti viziati e ai vizi lamentati in particolare, ha ritenuto che tale genericità non era stata neppure superata dagli accertamenti del consulente d’ufficio il quale si sarebbe per l’appunto limitato ad esaminare soltanto i prodotti di cui ai summenzionati documenti. Orbene, tale convincimento appare erroneo, atteso che da quanto risulta dedotto dal ricorrente - che ha riportato il testo della espletata consulenza tecnica d’ufficio - L’ausiliario del Giudice aveva esaminato tutta la documentazione relativa alle fatture poste a base del decreto ingiuntivo e, quindi, non soltanto i documenti ai quali ha fatto riferimento la sentenza, evidenziando altresì i difetti riscontrati ascrivibili all’attività dell’appaltatrice. In proposito, la sentenza appare insufficientemente motivata laddove in modo sbrigativo fa riferimento anche alla assoluta genericità degli accertamenti peritali circa i prodotti esaminati e i vizi riscontrati mentre, di fronte a quanto osservato dal consulente, avrebbe dovuto necessariamente approfondire l’indagine, eventualmente chiamando a chiarimenti i1 consulente o disponendo il rinnovo della consulenza, ove non avesse ritenuto sufficiente l’elaborato del tecnico. Le doglianze formulate a proposito dell’unica composizione in sostanza esaminata dai Giudici ortogiardino 98” sono assorbite, in quanto eventuali vizi di tale prodotto e la loro incidenza relativamente alla domanda riconvenzionale di risoluzione del contratto andranno verificate nell’ambito della complessiva indagine sui prodotti oggetto dell’intera fornitura. Pertanto, il ricorso va accolto per quanto in motivazione. La sentenza va cassata con rinvio, anche per le spese della presente fase, ad altra sezione della corte di appello di Trieste. P.Q.M. Accoglie il ricorso per quanto in motivazione cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese della presente fase, ad altra sezione della Corte di appello di Trieste.