Il taxista tampona e la turista subisce danni: il tour operator dovrà risarcirla!

Il tour operator è tenuto a risarcire i danni subiti dal consumatore a causa della fruizione del pacchetto turistico, in quanto lo stesso risponde di qualsiasi danno subito dal turista, anche nel caso in cui la responsabilità sia ascrivibile esclusivamente ad altri prestatori di servizi esterni all’organizzatore di cui si sia avvalso, fatto salvo, ovviamente, il diritto a rivalersi nei confronti di questi ultimi.

Il caso. Una donna acquistava presso un’agenzia di viaggi, un pacchetto turistico predisposto da una s.r.l. specializzata in tale settore. In occasione di tale viaggio in India, durante il trasferimento in taxi, l’autista aveva violentemente tamponato un autobus che lo precedeva, autobus che a sua volta si era arrestato bruscamente per un altro incidente. Il suddetto sinistro, avvenuto per colpa del taxista, causava dei danni in capo alla donna turista. Quest’ultima dunque, citava in giudizio la s.r.l. organizzatrice del pacchetto turistico al fine di ottenere il risarcimento dei danni. In primo grado i giudici respingevano la domanda proposta da parte attrice e per tale ragione, la donna proponeva gravame. Anche la Corte di merito però escludeva la responsabilità della società organizzatrice del viaggio in oggetto. A tale conclusione giungeva argomentando dal rilievo che nessun inadempimento era ascrivibile all’operatore, il quale a mente dell’art. 15, L. 1084/1997 risponde di qualsiasi pregiudizio causato al viaggiatore a motivo dell’inadempimento totale o parziale di questi servizi trasporto e alloggio ritenendo di dover escludere che il fatto del terzo sia riconducibile all’inadempimento di cui il tour operator debba rispondere. La ricorrente, vista la soccombenza in appello, proponeva ricorso per cassazione. Diversi gradi di specializzazione, diversi gradi di perizia. La donna si doleva del fatto che la corte di merito avesse erroneamente escluso la responsabilità dell’azienda organizzatrice del pacchetto turistico, ritenendo il tassista terzo estraneo al contratto. Diversamente, a dire della ricorrente, il medesimo era da qualificarsi prestatore di servizi del quale la stessa società si era avvalsa ai fini dell’adempimento della propria obbligazione, e pertanto, essa avrebbe dovuto rispondere ai sensi dell’art. 17, D.Lgs. 111/1995 del colposo inadempimento. La Suprema Corte prima di addentrarsi nel cuore della vicenda, coglie l’occasione per ribadire alcuni principi già in passato espressi in tema di inadempimento contrattuale. In primo luogo i giudici di legittimità precisano come le obbligazioni professionali siano caratterizzate dalla prestazione di attività particolarmente qualificata da parte di soggetto dotato di specifica abilità tecnica di cui il contraente fa affidamento al fine del raggiungimento del risultato perseguito o sperato. Come è stato già affermato in giurisprudenza di legittimità, i limiti di tale responsabilità sono quelli generali in tema di responsabilità contrattuale presupponendo questa l’esistenza della colpa lieve del debitore, cioè il difetto dell’ordinaria diligenza. Quest’ultima deve valutarsi con riguardo alla natura dell’attività esercitata, in quanto al professionista è richiesta una diligenza particolarmente qualificata dalla perizia e dall’impiego di strumenti tecnici adeguati al tipo di attività da espletarsi. Qualche cenno sull’onere probatorio in giudizio La riconduzione dell’obbligazione professionale nell’ambito del rapporto contrattuale e della eventuale responsabilità che ne consegue ex art. 1218 c.c., ha i suoi corollari anche sotto il profilo probatorio. Più volte la Suprema Corte, ha affermato che l’onere della prova è ripartito tra le parti nel senso che il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno ovvero per l’adempimento, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell’inadempimento della controparte, mentre è al debitore convenuto che incombe di dare la prova del fatto estintivo, costitutivo dell’avvenuto adempimento. Medesimo principio trova applicazione con riguardo all’inesatto adempimento. In altri termini il creditore ha il mero onere di allegare il contratto e il relativo inadempimento, non essendo tenuto a provare la colpa del professionista e la relativa gravità. e sulla responsabilità del venditore di pacchetti turistici. Alla stregua di quanto sopra l’organizzatore e il venditore di pacchetti turistici sono tenuti all’adeguato sforzo tecnico - con l’impiego delle energie e dei mezzi normalmente ed obiettivamente necessari o utili - volto all’adempimento della prestazione dovuta ed al soddisfacimento dell’interesse del turista-consumatore di pacchetti turistici, nonché ad evitare possibili eventi dannosi. In caso di mancato o inesatto adempimento delle prestazioni oggetto del c.d. package, gli stessi sono tenuti a dare la prova che il risultato anomalo dipende da fatto ad essi non imputabile, in quanto non ascrivibile alla condotta mantenuta in conformità alla diligenza dovuta in relazione alle specifiche circostanze del caso concreto. Quale la disciplina applicabile al caso di specie? Con riferimento al nodo della questione la Suprema Corte distingue il contratto di viaggio vacanza tutto compreso disciplinato dal D.Lgs. n. 111/95 dal contratto di organizzazione o di intermediazione di viaggio, L. n. 1084/77. Il primo, diversamente dal secondo, è caratterizzato dalla finalità turistica che ne connota la causa concreta e assume rilievo come elemento di qualificazione del contratto. A dire degli Ermellini la Corte d’appello è addivenuta ad escludere la configurabilità della responsabilità del tour operator facendo erroneamente applicazione di un principio proprio della disciplina del contratto di organizzazione o intermediazione di viaggio, anziché di quello posto dall’art. 14, comma 2, D.Lgs. n. 111/95. Ai sensi di tale ultima disposizione l’organizzatore e il venditore di pacchetti turistici sono tenuti a risarcire qualsiasi danno subito dal consumatore a causa della fruizione del pacchetto turistico, anche se la responsabilità sia ascrivibile esclusivamente ad altro prestatore di servizi, salvo il diritto di rivalersi nei confronti di costui. A nulla rileva il comportamento colposo o doloso dell’agente è sufficiente la mera occasionalità necessaria! Trattasi di responsabilità la cui fonte riposa nella regola generale di cui agli artt. 1228 e 2049 c.c. in base alla quale il debitore che nell’adempimento dell’obbligazione si avvale dell’opera di terzi risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro, ancorché non siano alle sue dipendenze. Ne discende che la responsabilità dall’esplicazione dell’attività di organizzazione del pacchetto turistico riposa sul principio cuius commoda eius et incommoda o più precisamente dell’appropriazione o avvilimento dell’attività altrui per l’adempimento della propria obbligazione, comportante l’assunzione del rischio per i danni che al creditore ne derivano. Inoltre, a nulla rileva il comportamento colposo o doloso dell’agente, essendo a riguardo sufficiente la mera occasionalità necessaria. In via conclusiva la Suprema Corte cassa l’impugnata sentenza con rinvio alla Corte d’appello in diversa composizione, che procederà a nuovo esame facendo applicazione dei suesposti principi di diritto.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 25 settembre 11 dicembre 2012, n. 22619 Presidente Segreto – Relatore Scarano Svolgimento del processo Con sentenza del 22/12/2009 la Corte d'Appello di Perugia respingeva il gravame interposto dalla sig. C.A. nei confronti della pronunzia Trib. Terni 18/2/2005 di rigetto della domanda, proposta nei confronti della società Mistral Tour Internazionale s.r.l. -organizzatrice del pacchetto turistico acquistato presso la TivaViaggi di Terni-, di risarcimento dei danni sofferti all'esito di incidente stradale avvenuto durante il soggiorno in India in ragione del comportamento colposo dell'autista del taxi che la stava trasportando, insieme ad altri turisti, da Jaipur, ove a causa della nebbia aveva fatto scalo il vettore aereo, a Nuova Delhi. Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito la C. propone ora ricorso per cassazione, affidato a 3 motivi, illustrati da memoria. Resiste con controricorso la società Mistral Tour Internazionale s.r.l., che spiega altresì ricorso incidentale condizionato sulla base di unico complesso motivo, illustrato da memoria, cui resiste con controricorso la C. . Motivi della decisione Con il 1, il 2 ed il 3 motivo la ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione degli articolo 14, 17 d.lgs. n. 111 del 1995, 1218, 1176 cc, in riferimento all'art. 360, 1 co. n. 3, c.p.c. Si duole che la corte di merito abbia erroneamente escluso la responsabilità della società Mistral Tour Internazionale s.r.l., organizzatrice del pacchetto turistico de quo, ritenendo il tassista terzo estraneo al contratto, laddove il medesimo è da qualificarsi prestatore di servizi del quale la medesima si è avvalsa ai fini dell'adempimento della propria obbligazione, del cui colposo inadempimento essa risponde ai sensi dell'art. 17 d.lgs. n. 111 del 1995. I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, sono fondati e vanno accolti, nei termini e limiti di seguito indicati. Come questa Corte ha già avuto modo di affermare, nel contratto di viaggio vacanza tutto compreso c.d. pacchetto turistico o package disciplinato dal d.lgs. n. 111 del 1995 -emanato in attuazione della Direttiva n. 90/314/CEE-, applicabile ai rapporti come nella specie sorti anteriormente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 206 del 2005 – c.d. Codice del consumo - v., da ultimo, Cass., 10/9/2010, n. 19283 , che si distingue dal contratto di organizzazione o di intermediazione di viaggio CCV di cui alla Convenzione di Bruxelles del 23 dicembre 1970 resa esecutiva in Italia con L. n. 1084 del 1977 , diversamente da quest'ultimo essendo caratterizzato dalla finalità turistica che ne connota la causa concreta e assume rilievo come elemento di qualificazione nonché relativamente alla sorte del contratto v. Cass., 12/11/2009, n. 23941 Cass., 24/4/2008, n. 10651 Cass., 20/12/2007, n. 26958 Cass., 24/7/2007, n. 16315 , l'organizzatore e il venditore di pacchetti turistici sono ex articolo 1176, 2 co., c.c. e 2236 c.c. tenuti ad una prestazione improntata alla diligenza professionale qualificata dalla specifica attività esercitata, in relazione ai diversi gradi di specializzazione propri del rispettivo specifico settore professionale. Le obbligazioni professionali sono caratterizzate dalla prestazione di attività particolarmente qualificata da parte di soggetto dotato di specifica abilità tecnica, in cui il contraente fa affidamento al fine del raggiungimento del risultato perseguito o sperato. Lo specifico settore di competenza in cui rientra l'attività esercitata richiede pertanto la specifica conoscenza ed applicazione delle cognizioni tecniche che sono tipiche dell'attività necessaria per l'esecuzione delle attività professionali in argomento. Come in giurisprudenza di legittimità si è già avuto modo di porre in rilievo, i limiti di tale responsabilità sono quelli generali in tema di responsabilità contrattuale v. Cass., Sez. Un., 30/10/2001, n. 13533 , presupponendo questa l'esistenza della colpa lieve del debitore, e cioè il difetto dell'ordinaria diligenza. In quanto la diligenza che, come sottolineato anche in dottrina, si specifica nei profili della cura, della cautela, della perizia e della legalità, la perizia in particolare sostanziandosi nell'impiego delle abilità e delle appropriate nozioni tecniche peculiari dell'attività esercitata, con l'uso degli strumenti normalmente adeguati ossia con l'uso degli strumenti comunemente impiegati, in relazione all'assunta obbligazione, nel tipo di attività professionale o imprenditoriale in cui rientra la prestazione dovuta v. Cass., 31/5/2006, n. 12995, e, da ultimo, Cass. 25/9/2012, n. 16254 deve valutarsi avuto riguardo alla natura dell'attività esercitata art. 1176, 2 co., c.c. , al professionista e a fortiori allo specialista è richiesta una diligenza particolarmente qualificata dalla perizia e dall'impiego di strumenti tecnici adeguati al tipo di attività da espletarsi. A tale stregua l'impegno dal medesimo dovuto, se si profila superiore a quello del comune debitore, va considerato viceversa corrispondente alla diligenza normale in relazione alla specifica attività professionale esercitata, giacché il professionista deve impiegare la perizia ed i mezzi tecnici adeguati allo standard professionale della sua categoria, tale standard valendo a determinare, in conformità alla regola generale, il contenuto della perizia dovuta e la corrispondente misura dello sforzo diligente adeguato per conseguirlo, nonché del relativo grado di responsabilità. Come si è osservato in dottrina, il debitore è di regola tenuto ad una normale perizia, commisurata al modello del buon professionista secondo cioè una misura obiettiva che prescinde dalle concrete capacità del soggetto, sicché deve escludersi che il debitore privo delle necessarie cognizioni tecniche sia esentato dall'adempiere l’obbligazione con la perizia adeguata alla natura dell'attività esercitata , mentre una diversa misura di perizia è dovuta in relazione alla qualifica professionale del debitore per il riferimento alla necessità di adeguare la valutazione alla stregua del dovere di diligenza particolarmente qualificato, inerente lo svolgimento dell'attività del professionista, v. Cass., 13/4/2007, n. 8826 Cass., 31/5/2006, n. 12995 Cass., 23/4/2004, n. 19133 Cass., 4/3/2004, n. 4400 in relazione ai diversi gradi di specializzazione propri dello specifico settore professionale. Ai diversi gradi di specializzazione corrispondono dunque diversi gradi di perizia v., da ultimo, Cass., 25/9/2012, n. 16254 . Può allora distinguersi tra una diligenza professionale generica e una diligenza professionale variamente qualificata, giacché chi assume un'obbligazione nella qualità di specialista, o un'obbligazione che presuppone una tale qualità, è tenuto alla perizia che è normale della categoria cfr., con riferimento alla diligenza professionale del medico c.d. strutturato , Cass., 13/4/2007, n. 8826, e con riferimento all'appaltatore Cass., 25/9/2012, n. 16254 . Lo sforzo tecnico implica anche l'uso degli strumenti materiali normalmente adeguati, ossia l'uso degli strumenti comunemente impiegati nel tipo di attività professionale in cui rientra la prestazione dovuta. Il professionista è quindi contrattualmente impegnato al risultato dovuto v. Cass., 19/5/2004, n. 9471 , quello cioè conseguibile secondo criteri di normalità, da apprezzarsi in relazione alla abilità tecnica e alla sua capacità tecnico-organizzativa. Il normale esito della prestazione dipende infatti da una pluralità di fattori, tra cui l'organizzazione dei mezzi adeguati per il raggiungimento degli obiettivi in condizioni di normalità. Normalità che risponde ad un giudizio relazionale di valore, in ragione delle circostanze del caso, atteso che anche per il migliore specialista del settore il giudizio di normalità va calibrato avuto riguardo alle strutture tecniche con cui è chiamato a prestare la propria opera professionale. E lo spostamento verso l'alto della soglia di normalità del comportamento diligente dovuto determina la corrispondente diversa considerazione del grado di tenuità della colpa cfr. Cass., 4437/82 , con corrispondente preclusione della prestazione specialistica al professionista che specializzato non è cfr. Cass., 5/7/2004, n. 12273 Cass., 2428/90 . Va per altro verso sottolineato che la riconduzione dell'obbligazione professionale nell'ambito del rapporto contrattuale, e della eventuale responsabilità che ne consegua nell'ambito di quella da inadempimento ex articolo 1218 ss. c.c., ha i suoi corollari anche sotto il profilo probatorio. Questa Corte ha al riguardo già più volte affermato che l'onere della prova è ripartito tra le parti nel senso che alla luce del principio enunziato in termini generali da Cass., Sez. Un. 30/10/2001, n. 13533 il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre è al debitore convenuto che incombe di dare la prova del fatto estintivo, costituito dall'avvenuto adempimento. Analogo principio è stato posto con riguardo all'inesatto, adempimento, rilevandosi che al creditore istante è sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni , gravando sul debitore l'onere di dimostrare di avere esattamente adempiuto. Pertanto, in base alla regola di cui all'art. 1218 c.c. il creditore ha il mero onere di allegare il contratto ed il relativo inadempimento o inesatto adempimento, non essendo tenuto a provare la colpa del professionista e la relativa gravita cfr., con riferimento a diverse fattispecie, Cass., 13/4/2007, n. 8826 Cass., 24/5/2006, n. 12362 Cass., 21/6/2004, n. 11488 . L'imposizione della presunzione dell'onere della prova in capo al debitore, il cui fondamento si è indicato nell'operare del principio di c.d. vicinanza alla prova o di riferibilità v. Cass., 9/11/2006, n. 23918 Cass., 21/6/2004, n. 11488 Cass., Sez. Un., 23/5/2001, n. 7027 Cass., Sez. Un., 30/10/2001, n. 13533 Cass., 13/9/2000, n. 12103 , va ancor più propriamente ravvisato, come sottolineato anche in dottrina, nel criterio della maggiore possibilità per il debitore onerato di fornire la prova, in quanto rientrante nella sua sfera di dominio, in misura tanto più marcata quanto più l'esecuzione della prestazione consista nell'applicazione di regole tecniche sconosciute al creditore, essendo estranee Italia comune esperienza, e viceversa proprie del bagaglio del professionista. All'art. 2236 c.c. non va conseguentemente assegnata rilevanza alcuna ai fini della ripartizione dell'onere probatorio, giacché incombe in ogni caso al professionista dare la prova della particolare difficoltà della prestazione, laddove la norma in questione implica solamente una valutazione della colpa del medesimo, in relazione alle circostanze del caso concreto v. Cass., 13/4/2007, n. 8826 Cass., 28/5/2004, n. 10297 Cass., 21/6/2004, n. 11488 . Orbene, alla stregua di quanto sopra rilevato ed esposto va osservato che l'organizzatore e il venditore di pacchetti turistici, la cui rispettiva obbligazione è senz'altro di risultato v. Cass., 3/12/2009, n. 25396 Cass., 9/11/2004, n. 21343 , sono tenuti all'adeguato sforzo tecnico, con impiego delle energie e dei mezzi normalmente ed obiettivamente necessari od utili, in relazione alla natura della rispettiva attività esercitata, volto all'adempimento della prestazione dovuta ed al soddisfacimento dell'interesse creditorio del turista-consumatore di pacchetti turistici, nonché ad evitare possibili eventi dannosi. In caso di mancato o inesatto adempimento delle prestazioni oggetto del c.d. pacchetto turistico o package, sono pertanto tenuti a dare la prova che il risultato anomalo o anormale rispetto al convenuto esito della propria prestazione professionale, e quindi dello scostamento da una legge di regolarità causale fondata sull'esperienza, dipende da fatto ad essi non imputabile, in quanto non ascrivibile alla condotta mantenuta in conformità alla diligenza dovuta, in relazione alle specifiche circostanze del caso concreto. E laddove tale prova non riescano a dare, secondo la regola generale ex articolo 1218 e 2697 c.c. i medesimi rimangono soccombenti. Va posto d'altro canto in rilievo che ai sensi degli articolo 14 ss. d.lgs. n. 111 del 1995 l'organizzatore e il venditore di pacchetti turistici sono tenuti a risarcire qualsiasi danno subito dal consumatore a causa della fruizione del pacchetto turistico, anche se la responsabilità sia ascrivibile esclusivamente ad altro prestatore di servizi, salvo il diritto di rivalersi nei confronti di costui v., con riferimento al vettore, Cass., 10/9/2010, n. 19283 Cass., 29/2/2008, n. 5531 . Come sottolineato anche in dottrina, nel superare i distinguo previsti con riferimento al contratto di organizzazione o di intermediazione di viaggio CCV di cui alla Convenzione di Bruxelles del 23 dicembre 1970, ai sensi degli articolo 5 Direttiva n. 90/314/CEE e 14 ss. d.lgs. n. 111 del 1995 l'organizzatore e il venditore di pacchetti turistici rispondono per il mancato o inesatto adempimento sia delle prestazioni direttamente eseguite che di quelle effettuate da prestatori di servizi della cui opera comunque si avvalgano per l'adempimento della prestazione da essi dovuta. Trattasi di responsabilità la cui fonte riposa nella regola generale di cui agli articolo 1228 e 2049 c.c., in base alla quale il debitore che nell'adempimento dell'obbligazione si avvale dell'opera di terzi risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro v. Cass., 24/5/2006, n. 12362 Cass., 4/3/2004, n. 4400 Cass., 8/1/1999, n. 103 , ancorché non siano alle sue dipendenze v. Cass., 21/2/1998, n. 1883 Cass., 20/4/1989, n. 1855 . La responsabilità per fatto dell'ausiliario e del preposto prescinde infatti dalla sussistenza di un contratto di lavoro subordinato, essendo irrilevante la natura del rapporto tra i medesimi sussistente ai fini considerati, fondamentale rilevanza viceversa assumendo la circostanza che dell'opera del terzo il debitore comunque si avvalga nell'attuazione della sua obbligazione, ponendo la medesima a disposizione del creditore v., da ultimo, con riferimento a diversa fattispecie, Cass., 26/5/2011, n. 11590 , sicché la stessa risulti a tale stregua inserita nel procedimento esecutivo del rapporto obbligatorio. La responsabilità che dall'esplicazione dell'attività di tale terzo direttamente consegue in capo all'organizzatore e al venditore di un pacchetto turistico riposa allora sul principio cuius commoda eius et incommoda, o, più precisamente, dell'appropriazione o avvalimento dell'attività altrui per l'adempimento della propria obbligazione, comportante l'assunzione del rischio per i danni che al creditore ne derivino. Né, al fine di considerare interrotto il rapporto in base al quale l'organizzatore o venditore di un pacchetto turistico è chiamato a rispondere, vale distinguere tra comportamento colposo e comportamento doloso del soggetto agente che della responsabilità del primo costituisce il presupposto , essendo al riguardo sufficiente in base a principio che trova applicazione sia nella responsabilità contrattuale che in quella extracontrattuale la mera occasionalità necessaria v. Cass., 17/5/2001, n. 6756 Cass., 15/2/2000, n. 1682 . Il debitore risponde quindi direttamente di tutte le ingerenze dannose che al dipendente o al terzo preposto della cui opera comunque si avvale sono rese possibili dalla posizione conferitagli rispetto al creditore/danneggiato, e cioè dei danni che può arrecare in ragione di quel particolare contatto cui si espone nei suoi confronti il creditore nel caso, turista-consumatore di pacchetto turistico . Diversamente che per la suindicata disciplina relativa al contratto di organizzazione o di intermediazione di viaggio CCV di cui alla Convenzione di Bruxelles del 23 dicembre 1970 cfr. Cass., 27/6/2007, n. 14837 Cass., 27/10/2004, n. 20787 Cass., 24/5/1997, n. 4636 Cass., 6/11/1996, n. 9643 , la responsabilità dell'organizzatore e del venditore di pacchetti turistici trova allora fondamento non già nella colpa nella scelta degli ausiliari o nella vigilanza giusta differente modello di responsabilità, proprio di altre esperienze, invero non accolto in termini generali nel nostro ordinamento bensì nel rischio connaturato all'utilizzazione dei terzi nell'adempimento dell'obbligazione cfr., con riferimento a diversi ambiti professionali, Cass., 13/4/2007 Cass., 17/5/2001, n. 6756 Cass., 30/12/1971, n. 3776. V. anche Cass., 4/4/2003, n. 5329 , fondamentale rilevanza assumendo -come detto la circostanza che dell'opera del terzo essi comunque si avvalgano nell'attuazione della prestazione dovuta. Il tour operator è pertanto direttamente responsabile allorquando l'evento dannoso risulti come nella specie da ascriversi alla condotta colposa del terzo prestatore nel caso, conducente di taxi della cui attività comunque si sia avvalso, essendo tenuto al risarcimento dei danni sofferti dal turista-consumatore di pacchetto turistico in conseguenza della medesima, salvo in ogni caso il suo diritto di rivalsa nei confronti del prestatore medesimo art. 14, comma 2, d.lgs. n. 111 del 1995 . Orbene, alla stregua di quanto sopra rilevato ed esposto emerge evidente come la corte di merito abbia nell'impugnata sentenza invero disatteso i suindicati principi. Rimasto accertato che nella specie, in occasione di un viaggio organizzato dalla Mistral Tour in India, in data 8/1/1998, durante il trasferimento in taxi verso Nuova Delhi dall'aeroporto di Jaipur, ove l'aereo, proveniente da Udaipur, era stato costretto ad atterrare per le avverse condizioni atmosferiche” che l'odierna ricorrente aveva la possibilità di optare per un pernottamento a Jaipur a spese del tour operator ovvero di aderire all'offerta di trasferimento via taxi e non è dubitabile che questa offerta sia stata dalla stessa accettata, così come dagli altri passeggeri” che durante il tragitto successivamente l’autista aveva violentemente tamponato un autobus che lo precedeva in difficili condizioni metereologiche ed a propria volta arrestatosi bruscamente per un altro incidente” che tale sinistro è avvenuto per colpa del tassista”, il quale guidava spericolatamente e teneva addirittura la testa fuori dal finestrino per orientarsi nella nebbia”, la corte di merito è invero pervenuta ad escludere la responsabilità nell'occorso” della società Mistral Tour Internazionale s.r.l. A tale conclusione è giunta argomentando dal rilievo che a l'aereo diretto a Nuova Delhi fu costretto ad atterrare a Jaipur per un fatto incontrollabile dall'uomo e comunque dal tour operator, ovverossia le avverse condizioni atmosferiche, così come non è revocabile in dubbio che il mezzo proposto per il trasferimento era del tutto regolare e non presentava rischi maggiori di qualsiasi altro mezzo di trasporto, aereo compreso” b nessun inadempimento è ascrivibile all'operatore, il quale a mente dell'art. 15 L. 1084/97 risponde di qualsiasi pregiudizio causato al viaggiatore a motivo dell'inadempimento totale o parziale di questi servizi trasporto e alloggio ed in questo senso del tutto condivisibile è la sentenza impugnata, laddove esclude che il fatto del terzo sia riconducibile all'inadempimento di un servizio di cui il tour operator debba rispondere” c alla stregua della ricostruzione del fatto operata dal giudice di prime cure, l’ incidente non era stato procurato neppure dalla nebbia in modo diretto, ma dal comportamento imprudente del tassista, soggetto del tutto estraneo alla sfera di influenza della società convenuta”. A tale stregua, nel dare particolare rilievo alla bontà in astratto della soluzione sostitutiva offerta anche all'odierna ricorrente e dalla medesima accettata, la corte di merito è addivenuta ad escludere la configurabilità della responsabilità del tour operator facendo erroneamente applicazione di un principio proprio della suindicata diversa disciplina del contratto di organizzazione o di intermediazione di viaggio CCV di cui alla Convenzione di Bruxelles del 23 dicembre 1970, anziché di quello posto dall'art. 14, comma 2, d.lgs. n. 111 del 1995. Dopo avere correttamente osservato essere assolutamente irrilevante ai fini della soluzione della presente fattispecie” la circostanza che i taxi per effettuare il trasporto sostitutivo dei passeggeri siano stati reperiti dall'operatore aeroportuale, dalla compagnia aerea o dalla guida”, così come del tutto irrilevante è l'eventuale circostanza che la proposta di servirsi del mezzo privato sia pervenuta dalla guida incaricata dal tour operator” in quanto tale proposta non realizzerebbe altro che l'esecuzione degli obblighi contrattuali posti a carico dell'operatore turistico, il quale è tenuto, innanzi tutto, a porre i passeggeri in grado di portare a termine senza rischi prevedibili il viaggio” e dopo avere ascritto il sinistro al comportamento imprudente del tassista”, la corte di merito ha invero omesso di considerare che del servizio del tassista il tour operator si è nella specie avvalso ai fini dell'adempimento della propria prestazione dovuta, e che delle conseguenze negative derivate alla turista odierna ricorrente dalla negligente esecuzione della medesima essa è pertanto direttamente tenuta a rispondere. In altri termini, atteso che in base all'operato accertamento fattuale il trasporto in taxi de quo risulta dal giudice di merito [non già ascritto ad autonoma iniziativa della turista odierna ricorrente, in contrasto con un'eventuale ferma e risoluta opposizione al riguardo manifestata dal rappresentante in loco del tour operator deponente addirittura per l'estraneità della soluzione adottata al rapporto contrattuale e a tale stregua rilevante anche come fatto d'inadempimento dello stesso, bensì] ravvisato quale soluzione alternativa oggetto di offerta riconducibile all'organizzatore del pacchetto turistico in vista dell'attuazione del proprio impegno obbligatorio, e che dall'odierna ricorrente essa è stata in quanto tale accettata e considerato che a tale stregua il servizio di tale vettore risulta essere stata obiettivamente inserito nel procedimento esecutivo della prestazione contrattuale per l'adempimento della propria prestazione contrattuale in vista del soddisfacimento dell'interesse creditorio né a diversa conclusione si sarebbe in ogni caso pervenuti laddove il reperimento dei taxi per effettuare il trasporto sostitutivo in questione fosse stato in concreto compiuto dalla turista odierna ricorrente, trattandosi comunque di scelta dalla medesima operata nell'ambito di un ventaglio di soluzioni alternative offerte dal tour operator , nell'erroneamente assegnare decisivo rilievo alla circostanza che il conducente del taxi era soggetto del tutto estraneo alla sfera di influenza della società convenuta”, la corte di merito non ha invero tratto i debiti corollari dai corretti presupposti argomentativi individuati. Non ha in particolare fatto nel caso applicazione del suindicato principio cuius commoda eius et incommoda, o più precisamente dell'appropriazione o avvalimento da parte tour operator dell'attività del conducente di taxi per l'adempimento della propria obbligazione, comportante l'assunzione del rischio per i danni da essa derivanti alla odierna creditore, rischio di cui il sinistro stradale ha nella specie costituito specifica concretizzazione cfr., da ultimo, Cass., 27/4/2011, n. 9404 Cass., 29/8/2011, n. 17685 , essendo la trasportata risultata esposta anche alla condotta colposa di tale vettore che del sinistro de quo è stata invero causa cfr. Cass., 7/10/2008, n. 24755 . Con unico complesso motivo la ricorrente in via incidentale denunzia errata applicazione” degli articolo 7, 15 d.lgs. n. 111 del 1995, 1387 c.c., 116 c.p.c., in riferimento all'art. 360, 1 co. n. 3, c.p.c. Si duole che erroneamente la corte di merito ha considerato un servizio estraneo al pacchetto turistico in oggetto come nel medesimo viceversa ricompreso. Il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato. Prima ancora della manifesta infondatezza del rilievo circa l’ estraneità” del servizio nella specie reso dal tassista rispetto all'oggetto del pacchetto turistico, che si trae con tutta evidenza da quanto già più sopra osservato con riferimento al ricorso principale, va posto invero in rilievo che il motivo risulta formulato in violazione del requisito richiesto ex art. 366, 1 co. n. 6, c.p.c., atteso che la ricorrente fa richiamo ad atti e documenti del giudizio di merito es., lo stipulato pacchetto turistico” de quo senza puntualmente ed esaustivamente indicare i dati necessari al reperimento in atti degli stessi v. Cass., Sez. Un., 3/11/2011, n. 22726 Cass., 23/9/2009, n. 20535 Cass., 3/7/2009, n. 15628 Cass., 12/12/2008, n. 29279 , la cui mancanza rende di per sé il ricorso inammissibile cfr. Cass., 19/9/2011, n. 19069 Cass., 23/9/2009, n. 20535 Cass., 3/7/2009, n. 15628 Cass., 12/12/2008, n. 29279 . Rigettato a tale stregua quello incidentale, all'accoglimento del ricorso principale, nei esposti termini e limiti, consegue la cassazione in relazione dell'impugnata sentenza, con rinvio alla Corte d'Appello di Perugia che, in diversa composizione, procederà a nuovo esame, facendo applicazione del seguente principio di diritto Ai sensi dell'art. 14 d.lgs. n. 111 del 1995 emanato in attuazione della direttiva n. 90/314/CEE ed applicabile ai rapporti sorti anteriormente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 206 del 2005 cd. Codice del Consumo- , l'organizzatore e il venditore di c.d. pacchetto turistico o package rispondono dei danni subiti dal turista-consumatore in ragione della fruizione delle prestazioni oggetto del contratto anche allorquando si appropriano o avvalgono dell'attività altrui ai fini dell'adempimento della propria prestazione obbligatoria dovuta, assumendone il connaturato rischio. Ne consegue che il tour operator è tenuto a risarcire i danni subiti dal turista-consumatore di pacchetto turistico durante il viaggio effettuato in territorio estero nel caso, in India per raggiungere l'aeroporto nel caso, di Nuova Delhi da cui imbarcarsi per il volo di ritorno in Italia, all'esito di sinistro stradale avvenuto per fatto e colpa del vettore nel caso, conducente di taxi della cui prestazione si è avvalso in sostituzione -per causa di forza maggiore nel caso, la nebbia di quello aereo, contrattualmente previsto. È fatto salvo il diritto di rivalsa del tour operator nei confronti di detto vettore sostitutivo. Il giudice del rinvio provvedere anche in ordine alle spese del procedimento di cassazione. P.Q.M. La Corte riunisce i ricorsi. Accoglie il ricorso principale nei termini di cui in motivazione. Rigetta il ricorso incidentale. Cassa l'impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d'Appello di Perugia, in diversa composizione.